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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/09/2024, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Margherita Sitongia - nei procedimenti riuniti n. 3678/2021, 4063/2021, 97/2022, 666/2022, 1074/2022, 2896/2022,
1708/2022 e 4458/2022 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Alfonsina Sapia;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale e Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi successivamente riuniti, parte ricorrente, premesso di essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e che, in ragione di tale iscrizione, nel corso degli anni ha presentato domanda per la percezione delle indennità di disoccupazione involontaria per l'agricoltura, ha domandato l'accertamento CP_ negativo dell'indebito preteso da con i provvedimenti allegati a mezzo dei quali sono state effettuate trattenute sulle indennità, puntualmente indicate.
Costituitasi la parte resistente ha rappresentato che sulla liquidazione della indennità per gli anni indicati erano state operate delle trattenute per indebiti dovuti a cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, in esecuzione della sentenza n. 340/2016 del Tribunale di Castrovillari.
Le controversie riunite sono state istruite mediante acquisizione di documenti. La causa è pervenuta all'odierno giudicante a seguito di provvedimento di variazione tabellare del
15.5.2024.
2. L , nel costituirsi in giudizio, ha affermato che “Gli indebiti in questione conseguono CP_2 alla esecuzione che l' ha dato alla sentenza n. 340/2016 del Tribunale di Castrovillari, CP_1
che ha riconosciuto soltanto parte delle giornate agricole precedentemente iscritte negli elenchi dei braccianti agricoli. Conseguentemente l' ha riliquidato le prestazioni per gli CP_1
1 anni di cui alla sentenza, per importi inferiori a quelli liquidati precedentemente, ed ha proceduto al recupero delle quote di prestazioni, divenute indebite”. CP_ Senonché non ha osservato il proprio onere di discovery processuale, atteso che non ha chiarito il numero delle giornate cancellate né tantomeno le motivazioni.
L'estrema genericità della prospettazione dell' , impedendo il compiuto estrinsecarsi del CP_2 diritto di difesa della ricorrente e dunque l'assolvimento del suo onere probatorio, rende infondata la pretesa restitutoria, in quanto non è dato comprendere precisamente a quale titolo siano state richieste.
Pertanto, deve essere dichiarata l'insussistenza dell'indebito per cui è causa e va condannato CP_ l' alla integrale liquidazione della indennità di disoccupazione per le annualità indicate.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_
- dichiara l'insussistenza dell'indebito per cui è causa e condanna l' alla integrale liquidazione della indennità di disoccupazione per le annualità indicate;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.200,00 oltre rimborso spese forfettario del 15% ed accessori fiscali e previdenziali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 18.9.2024
La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
Sentenza redatta con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Nilo Rizzo.
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