Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2565/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2565/2024 R.G. promossa da
C.F. nata a [...] C.F._1
Iaoundi (Camerun) il 30 agosto 1988; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Scaglioni come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Reggio Emilia, Via Malta n. 7
- attrice - contro
C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(Gabon) il 24 gennaio 1989;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 di 14
Per PARTE ATTRICE:
1) Affidare in via esclusiva il figlio minore Persona_1
(cf ), nato in [...] in data [...] C.F._3 alla madre (CF , nata Parte_1 C.F._1 in Camerun (Iaoundi) il 30.08.1988, cittadina camerunense, residente in [...], con collocazione del richiamato figlio minore presso la residenza dell'ultima, che ne avrà appunto, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, anche per le decisioni di maggior interesse riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione;
2) Disporre che il padre corrisponda alla ricorrente l'importo mensile che verrà ritenuto di giustizia a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia minore da attualizzare annualmente sulla base degli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno relative alla figlia minore, come previsto dal protocollo attualmente in uso presso codesto Tribunale:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra e dal medico curante, ed accezione dei medicinali da banco.
2 di 14 f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN.
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO
a. Visite specialistiche erogate dal SSN o in libera professione.
a. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
g. Cicli di psicoterapia, psicomotorietà, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
3 di 14 d. Dotazione informatica (pc/tablet ecc.) richiesta dalla scuola e connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES)
o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento.
d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la CP_2 necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quanto acquistato in accordo fra i genitori e il figlio.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA
DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
4 di 14 a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi di studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva ai figli.
CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSO:
Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ne ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra- assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (Whatsapp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivo dissenso in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa.
Non necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte già condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltà economiche tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa per il/i genitori.
Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrà eseguire il rimborso pro quota entro i 15 giorni successivi.
5 di 14 Le deduzioni / detrazioni per le spese sanitarie dei figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia saranno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno (50%);
3) autorizzare la madre alla richiesta ed all'ottenimento del rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per la minore senza alcuna autorizzazione del padre;
4) disporre che la madre percepisca il 100% dell'assegno unico relativamente al figlio minore.
e con vittoria di spese. CP_3
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c., depositato in data 19 agosto 2024, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo l'affidamento esclusivo rafforzato del loro figlio CP_1
(nato il [...]), nonché un contributo Persona_1 al mantenimento del figlio nella misura ritenuta di giustizia, oltre al
50% delle spese straordinarie ed all'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 22 agosto 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Alla prima udienza del 9 gennaio 2025, sentita personalmente la , la causa, ritenuta matura per la decisione, Pt_1 veniva rimessa in decisione sulla dichiarata contumacia di
[...]
, nei cui confronti la notifica veniva regolarmente effettuata CP_1 ex art. 143 c.p.c., stante la sua attestata condizione di irreperibilità, e sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
6 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno un figlio, , che oggi ha 8 Persona_1 anni e che è portatore di handicap in quanto affetto da “Disturbo misto di linguaggio espressivo e recettivo associato a Disturbo della coordinazione motoria” (cfr. certificazione ex art. 3, comma 1, l.
104/1992, di cui al doc. 12).
1.1. Sussistono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, come da quest'ultima richiesto.
Come noto, si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337 quater, comma 3, c.c.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui è affidato il figlio in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esso;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale («salvo che non sia diversamente stabilito»), trattandosi, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui il figlio non è affidato ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater, ultimo comma, c.c.).
Nel caso di specie, l'attrice ha spontaneamente prodotto una relazione redatta dagli operatori del progetto di accoglienza
7 di 14 denominato SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) nel quale è inserita dal 28 giugno 2023, ove si legge:
«Nonostante la difficile situazione familiare, la beneficiaria è riuscita a portare avanti numerosi obiettivi volti al suo inserimento socio-occupazionale nel territorio e legati alla crescita del figlio. Gli anni di accoglienza le hanno permesso di crearsi una significativa rete amicale nel territorio.
Nel percorso di accoglienza precedente all'ingresso nel SAI, la beneficiaria ha svolto numerosi corsi di formazione (cucina, assistente famigliare CEIS, sicurezza, alimentarista e adulto accogliente), ha frequentato il CPIA di Reggio Emilia, ottenendo gli attestati di lingua
A1 e A2 e ha svolto un tirocinio professionalizzante presso l'Azienda agricola che poi l'ha assunta a tempo determinato. Ha anche svolto attività divolontariato a Cadelbosco presso la . Al momento CP_4 dell'ingresso nel SAI di Guastalla la sig.ra era assunta con un Pt_1 contratto occasionale presso l'Azienda Agricola “il Girasole” di
Fogliano (RE) che continua tutt'ora.
[...]
Dall'entrata del progetto SAI, il nucleo dimostra un ottimo livello di collaborazione con l'operatrice di riferimento e l'intera equipe, dimostrandosi precisa, affidabile, aperta alla condivisione e al dialogo, anche nel riportare criticità e difficoltà sia per il suo progetto individualizzato che personali.
Il 1 dicembre 2023 il nucleo è stato trasferito sul Progetto SAI dell'Unione Tresinaro Secchia ed inserito in un appartamento di Via del Borgo a Ca de Caroli, Scandiano.
All'interno del progetto SAI UTS il nucleo ha portato avanti gli obiettivi progettuali costruiti nel precedente territorio di accoglienza.
[...]
Il nucleo ha svolto un importante orientamento sanitario a 360 gradi lavorando in sinergia con il progetto usufruendo del supporto del servizio di etnopsicologia e svolgendo inoltre un orientamento in
8 di 14 merito alla presa in carico del minore da parte della neuropsichiatria infantile, relativamente alla disabilità del bambino. A partire infatti da
Luglio 2024, il Dott. neuropsichiatra infantile Persona_2 dell' ha preso in carico il minore, in seguito ad un Controparte_5 passaggio di consegne da parte dell'ASL di Reggio emilia precedentemente di competenza territoriale, ha avviato la ridefinizione della diagnosi cognitiva del minore con nuovi test diagnostici, ancora in corso.
La signora , inoltre, ha svolto un orientamento Pt_1 lavorativo: ha svolto incontri informativi e conoscitivi con numerose agenzie interinali del territorio, ha svolto alcuni corsi di formazione , sebbene alcuni non siano stati portati a termire a causa di alcuni momenti di maggiore vulnerabilità del nucleo stesso. ha Pt_1 speso gli ultimi mesi progettuali per il reperimento di un'occupazione lavorativa migliore, rispetto al precedente contratto all'interno dell'azienda agricola Il girasole a Borzano di Albinea, svolgendo alcuni mesi di tirocinio osservativo presso l'agriwellness Pianderna di
Scandiano e, successivamente lavorando, dapprima come baby sitter e, recentemente come addetta alla panificazione all'interno di un
Panificio sito a Ventoso, Scandiano, con il quale ha sottoscritto un contratto iniziale di due mesi, a scopo rinnovo e assunzione definitiva.
Contemporaneamente il progetto ha supportato il nucleo nel percorso di richiesta conversione del permesso di soggiorno in permesso per occupazione, richiesta evasa il 5 Novembre presso la
Questura d Reggio Emilia e in attesa di lavorazione.
Un ulteriore pezzo di lavoro è stato il supporto in merito all'orientamento all'inserimento scolastico del minore;
la signora ha mantenuto l'inserimento scolastico del figlio, fino a Pt_1 giugno 2024, presso la scuola elementare Pezzani di Reggio Emilia, allo scopo di mantenere la continuità scolastica e le ore di sostegno scolastico assegnate al minore, a causa di una diagnosi di disturbo del
9 di 14 linguaggio e disturbo motorio che ha portato all'assegnazione della legge 104.
A partire da settembre 2024, il minore è stato trasferito presso la scuola Spallanzani di Scandiano, classe 3 elementare, in cui usufruisce di un insegnante di sostegno per 20 ore e 4 ore di educativa e dell'attivazione del trasporto scolastico comunale.
L'inserimento è stato svolto ottimamente e il minore si è ben integrato all'interno del gruppo classe».
Orbene, la prolunga assenza del padre, che risulta irreperibile e da ormai alcuni anni ha interrotto ogni rapporto con il minore, lasciato alle esclusive cure della madre, e che, rimanendo contumace, ha manifestato un chiaro disinteresse per il minore stesso, basta a disporre l'affidamento super-esclusivo alla madre, la quale, pienamente adeguata a svolgere la funzione genitoriale, deve essere messa nelle condizioni di assumere agilmente le decisioni necessarie alla crescita del figlio.
Tenuto conto delle fragilità del minore, che risulta già seguito dal
Servizio di NPIA di Reggio Emilia, nonché delle peculiarità del vissuto personale della madre, che ha ottenuto un titolo di soggiorno per protezione speciale e negli ultimi anni ha ricevuto l'importante sostegno degli operatori del progetto di accoglienza SAI, appare opportuno disporre la vigilanza da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, i quali, avuto riguardo all'età del figlio, alla prolunga mancanza di rapporti tra quest'ultimo ed il padre, nonché alla mancanza di specifiche richieste da parte della madre, provvederanno a regolamentare gli incontri tra l'odierno convenuto ed il figlio, laddove il padre dovesse decidere di esercitare il proprio diritto di visita.
1.2. Con riguardo ai profili di carattere economico, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
10 di 14 reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
11 di 14 Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla condizione economica dell'attrice (che, dopo aver svolto vari tirocini con mansione di confezionatore di carni e pesci ed aver lavorato come bracciante agricola e come collaboratrice familiare, attualmente è occupata, seppur precariamente, presso una panetteria con stipendio pari ad €
1.100/1.200,00: cfr. percorso lavoratore sub doc. 8, contratto di lavoro sub doc. 9 e dichiarazioni rese all'udienza del 9 gennaio 2025), all'assenza di informazioni circa la situazione economico-patrimoniale del convenuto (che risulta irreperibile ma è sicuramente dotato di capacità lavorativa e dunque di potenzialità reddituale), alle presumibili esigenze del minore in relazione all'età (8 anni) ed, altresì, dei tempi di permanenza esclusivi di quest'ultimo presso la madre, la quale svolge, in maniera altrettanto esclusiva, i compiti domestici e di cura, il contributo al mantenimento del figlio va equamente determinato in € 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
1.3. L'attrice, quale affidataria in via esclusiva del figlio minore, ha diritto ha percepire integralmente l'assegno unico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.lgs. 230/2021.
2. Nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla madre, che già esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva rafforzata, a richiedere e ad ottenere il rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per il minore senza alcuna autorizzazione del padre.
12 di 14 3. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R.
n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass. 27712/2019, Cass.
11590/2019, Cass. 22017/2018), in favore dello Stato ex art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla natura contumaciale della controversia.
Il compenso per l'attività prestata dal difensore dell'attrice viene liquidato nell'importo di € 1.260,00 per la fase di studio, di € 800,00 per la fase introduttiva e di € 1.453,00 per la fase decisoria in relazione alle controversie relative ad affari contenziosi di valore indeterminato di bassa complessità, con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisione secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014, ed avuto, altresì, riguardo all'attività difensiva svolta, alla natura non particolarmente complessa delle questioni di diritto e di fatto trattate, alla mancata assunzione di prove orali nonché alla mancata redazione delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore a , la quale potrà Persona_1 Parte_1 prendere in via esclusiva tutte le decisioni concernenti il minore, anche quelle connesse alle questioni di maggiore importanza relative alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
2. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di:
13 di 14 − regolamentare gli incontri del padre con il minore in forma protetta, da effettuarsi con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico del minore stesso, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
− monitorare l'andamento del nucleo familiare e vigilare sulle condizioni di salute del minore;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , con decorrenza dalla domanda, la somma Persona_1 mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. dà atto che ha diritto a percepire Parte_1 integralmente l'assegno unico;
5. autorizza la madre a richiedere e ad Parte_1 ottenere il rilascio del passaporto o di eventuale titolo equipollente e del documento di identità per il figlio minore , Persona_1 senza autorizzazione del padre;
CP_1
6. condanna a rifondere all'Erario le spese di CP_1 lite, incluse quelle prenotate a debito, che liquida nell'importo di €
3.513,00 per compenso professionale per l'attività prestata dal difensore di , ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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