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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 428/2023 R.G.A.C. tra , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. A. Del Gesso (Ricorrente)
C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'avv. A. Sallustio (Resistente) Parte_2
NONCHE'
Il P.M. Sede (Interventore ex lege).
Oggetto: scioglimento del matrimonio. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 27/02/2023, proponeva domanda di scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con in Svizzera in data 24/10/1980 Parte_2
e trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Roma, sussistendone i presupposti di legge, essendo ampiamente trascorso il termine previsto dall'art. 3 della legge
898/70, come modificato dalla successiva legge 74/87, anche in virtù della sentenza di separazione n. 21522/2011 del 14/09/2011 emessa dal Tribunale di Roma.
Il ricorrente chiedeva:
- dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri, con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
- revocare l'assegno di mantenimento e le spese del 50% dell'abitazione della
[...]
, atteso che la stessa ha intrapreso una stabile convivenza con altro soggetto, Parte_2 recidendo definitivamente qualsiasi legame con la precedente vita matrimoniale;
inoltre, le condizioni economiche del ricorrente risultavano mutate in peggio, successivamente al raggiungimento della pensione ed alla chiusura della società precedentemente gestita dal
[...]
; Pt_1
- con vittoria di spese e compensi.
Con memoria di costituzione del 28/09/2023 si costituiva , non Parte_2 opponendosi alla pronuncia divorzile, ma formulando le seguenti richieste:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- confermare l'erogazione di assegno divorziale in favore della moglie, in quanto dovuto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
§§§§§§§§§§§§§
Radicatosi il contraddittorio e definita la fase presidenziale, in data 23/10/2023 veniva pubblicata l'ordinanza n. 6261/2023.
Successivamente all'istruttoria, le parti precisavano le conclusioni, trasmessi gli atti al PM, il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ad avviso di questo Collegio la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento.
Non si riscontrano, allo stato attuale e successivamente all'espletamento dell'istruttoria, fatti diversi da quanto statuito nell'ordinanza del 23/10/2023 su richiamata. Infatti, risulta confermato anche dalle prove testimoniali in atti che parte resistente abbia intrapreso stabile convivenza in Svizzera con altro soggetto e, pertanto, risulta da confermare integralmente quanto già previsto nell'emanata ordinanza n. 6261/2023, che quivi si intende integralmente riportata e trascritta.
E' inoltre orientamento consolidato di questo Tribunale che la c.d. solidarietà postmatrimoniale non possa eccedere un numero limitato di anni (qui addirittura 14), trasformandosi altrimenti in una rendita perpetua praeter legem.
Spese sulla soccombente, con compensazione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro , Parte_1 Parte_2 con il parere favorevole del P.M., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1
contratto in Svizzera in data 24/10/1980, poi Parte_2 trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Roma;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49, DPR 3-
11-2000 n. 396 nei registri dello Stato Civile dei rispettivi Comuni di residenza;
- revoca a l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1 mensile in favore di nonché le spese relative alla casa Parte_2 di quest'ultima;
- rigetta tutte le altre domande;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio in Parte_2 favore di che si liquidano in euro 1904, oltre spese forfettarie al 15 Parte_1
%, Iva e Cap come per legge.
Campobasso, data del deposito
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda