Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/06/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1188/2024 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conSIlio in data 30.5.2025, letti gli atti della causa n. 1188/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._1
Benedetto del Tronto (AP), in via Carso n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Jessica Massetti del Foro di
Teramo
ricorrente e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(CH) in via Giardino n. 83, rappresentata e difesa dall'avv. Delia Verna del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: divorzio
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente: dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra essi concordate.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
civili del matrimonio concordatario contratto a Miglianico in data 11.9.2016 con la SI.ra Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 11, Parte 2, Serie A, anno 2016),
dal quale è nato il figlio (a Chieti il 30.9.2018). Persona_1
Ha chiesto, altresì, che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, che il suo diritto di visita nei confronti del figlio sia regolato alle condizioni indicate nel suo ricorso, che la casa familiare sita in Fara LI PE venga assegnata alla SI.ra che alla CP_1
resistente non venga riconosciuto il diritto ad un assegno divorzile, che sia previsto l'obbligo a suo carico di corrispondere la somma di € 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, e che le spese straordinarie necessarie per quest'ultimo siano ripartite al 50% tra i genitori.
Ha dichiarato che dal momento della separazione consensuale -omologata con decreto di questo Tribunale n.
7374 dell'8.10.2023- non c'è stata alcuna riconciliazione con la SI.ra , essendo venuta meno ogni CP_1
possibilità di ricostruire la comunione morale e materiale tra loro.
La SI.ra si è costituita in giudizio, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma Controparte_1
chiedendo che le venga riconosciuto il diritto ad un assegno di divorzio di importo mensile di € 150,00, che venga previsto a carico del SI. l'obbligo di corrispondere la somma di € 450,00 mensili (oltre ad € Pt_1
34,26 a titolo di rivalutazione ISTAT), a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio, e la somma di € 100,00 quale contributo per le spese necessarie all'acquisto dei farmaci per il figlio o, in subordine, che le spese per i farmaci siano ricomprese tra le spese straordinarie da ripartire nella misura del 50% tra i genitori,
e che le modalità di frequentazione tra padre e figlio siano disciplinate sulla base delle condizioni indicate nella sua comparsa.
All'esito dell'udienza del 15.1.2025, il giudice istruttore, ritenuta fondata l'eccezione con la quale la resistente ha sostenuto la violazione del termine stabilito dall'art. 473bis.14 comma 5 c.p.c. per la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, e ritenuta non necessaria l'adozione dei provvedimenti indifferibili, ha fissato un nuova prima udienza in data 1.4.2025, in cui le parti hanno rappresentato la pendenza di trattative tra loro per la definizione del procedimento a condizioni concordate,
chiedendo un differimento dell'udienza al fine della formalizzazione del loro accordo.
Con note congiunte del 26.5.2025, i SInori e hanno dichiarato di aver raggiunto un Pt_1 CP_1
accordo per il divorzio, che hanno depositato, ed hanno chiesto la trasformazione del rito e la trattazione scritta dell'udienza del 28.5.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente quanto segue: “ 1 la SI.ra continuerà a permanere nella casa familiare, comprensiva di arredi e pertinenze, sita in Fara CP_1
LI PE (CH), alla Via Giardino n. 83, assumendosi l'onere di sostenere integralmente tutte le spese e i costi connessi all'esercizio del diritto di abitazione sull'immobile medesimo;
2 il figlio minore continuerà ad essere affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalentemente presso la madre;
3 Le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole – con particolare riferimento all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla determinazione della residenza abituale del minore – dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, previo confronto e tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, nell'ambito del tempo in cui il minore si trovi presso di sé, eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
4 il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo di mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 Per_1
la somma di € 450,00 mensili somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
[...]
5 il SI. si impegna a versare in favore della SI.ra entro e non oltre 15 giorni Parte_1 Controparte_1
dalla pronuncia della sentenza di divorzio, la somma di €. 37,45 a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento del figlio, intervenuta dalla data dell'accordo di separazione (25.10.2023) sino al 31.12.2024;
6 Il SI. si impegna a contribuire nella misura del 50% al sostenimento delle spese straordinarie Pt_1
concernenti il figlio minore, da intendersi come quelle di natura medica non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale,
nonché quelle di carattere dentistico, scolastico, sportivo e ricreativo, purché previamente concordate tra i genitori,
sostenute nell'interesse del minore e adeguatamente documentate con la precisazione che
- Per spese straordinarie si debbono intendere quelle non riconducibili al semplice, basilare sostentamento/ricovero della prole, quali spese per cura, vitto, vestiario, abitazione del minore e strettamente connesse.
- Le spese comprese nell'assegno di mantenimento sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
- Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise nelle seguenti categorie: ➢ Scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative,
ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola,
doposcuola e baby-sitter se l'eSIenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
➢ Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
➢ Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
➢ Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
➢ Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione comprendono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
➢ Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
ovvero entro il termine del mese in cui tale richiesta è stata inoltrata;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7 il SI. provvederà a rimborsare alla SI.ra anche il 50% delle spese dalla stessa sostenute per Pt_1 CP_1
l'acquisto di farmaci da banco per il figlio, limitatamente ai medicinali necessari per il trattamento delle patologie allergiche e dell'anemia mediterranea di nonché per eventuali ulteriori malattie croniche che Persona_1
dovessero essere diagnosticate. Tali spese dovranno essere previamente documentate dalla SI.ra CP_1
mediante esibizione delle relative fatture e, ove trattasi di visite mediche, delle connesse impegnative, nonché di ogni altra documentazione idonea ad attestare gli esborsi sostenuti, dietro richiesta del SI. al fine di Pt_1 consentire a quest'ultimo l'attivazione della procedura di rimborso prevista dalla convenzione assicurativa a cui lo stesso ha aderito. Si precisa a tal riguardo, per quanto concerne il rimborso che il SI. dovesse Pt_1
richiedere alla propria compagnia assicurativa, che tale rifusione sarà effettuata e richiesta dallo stesso solo ed esclusivamente in relazione alla quota a lui effettivamente spettante, ossia il 50%. 8 a decorrere dalla data di modifica delle relative informazioni sulla piattaforma INPS, l'Assegno Unico e
Universale (AUU) per il figlio minore sarà percepito in via esclusiva e definitiva dalla SI.ra CP_1
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
[...]
9 il SI. si impegna a corrispondere alla SI.ra che dichiara di accettare, la somma Pt_1 Controparte_1
complessiva di euro 2.035,00 (duemilatrentacinque/00) a titolo di saldo e stralcio definitivo di ogni pretesa,
domanda e conclusione da lei formulata nel ricorso iscritto al n. R.G. 1188/2024. Tale importo è da intendersi a piena tacitazione di qualsivoglia pretesa economica, diritto o rapporto patrimoniale che tragga origine, sia connesso o riconducibile in qualsiasi modo al rapporto matrimoniale intercorso tra le parti, ivi comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – eventuali doglianze relative all'omesso pagamento di rate del contributo al mantenimento precedentemente pattuito, ed è da ritenersi anche quale comprensivo di rivalutazione Istat;
10. l'importo di cui al punto precedente sarà versato dal SI. in favore della SI.ra mediante Pt_1 CP_1
accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN già noto all'obbligato ovvero, in alternativa, con pagamento diretto brevi manu, subordinatamente al rilascio di apposita quietanza da parte della stessa. Il pagamento sarà
effettuato in un massimo di n. 4 (quattro) rate, così ripartite: n. 3 (tre) rate dell'importo ciascuna di euro
500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi entro e non oltre le seguenti scadenze: 30 aprile 2025, 31 luglio
2025 e 30 settembre 2025; la quarta e ultima rata, dell'importo di euro 535,00 (cinquecentotrentacinque/00),
dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Le parti danno atto che la prima tranche di pagamento, pari a euro 500,00 (cinquecento/00) con scadenza aprile 2025, è stata già integralmente versata in data 28.04.2025.
11. il diritto di visita padre/figlio continuerà ad essere regolato come segue:
- un giorno infrasettimanale concordato in base ai turni di lavoro del papà anche per quanto riguarda gli orari e comunque garantendo al bambino spazi esclusivi con il genitore;
- fine settimana alterni, dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
sarà cura del padre andare a prendere ed a riaccompagnare il figlio presso la casa coniugale;
- i giorni festivi indicati in rosso sul calendario ad anni alterni ed alternativamente con la madre;
- le vacanze estive una settimana in luglio una settimana in agosto, da determinarsi previo accordo con la madre entro il 30 giugno dello stesso anno;
- le vacanze di Natale, ad anni alterni, un primo anno la Vigilia di Natale fino alla mattina del giorno successivo e la Vigilia di Capodanno fino al pomeriggio del giorno successivo, un secondo anno il giorno di Natale fino al pomeriggio del 26 dicembre e l'intero giorno dell'Epifania; - le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre e viceversa;
- il giorno del compleanno del bambino da festeggiare assieme alla madre;
- in occasione del compleanno del papà e della mamma e dei loro parenti (nonni e zii), allo stesso modo in occasione di comunioni, cresime, matrimoni, lauree che riguardano i parenti paterni e materni, per la durata dell'evento e concordando in via anticipata con l'altro genitore l'orario e le modalità, potrà partecipare ai Persona_1
festeggiamenti;
- gli imprevisti che andranno ad incidere sui tempi di cura del minore saranno gestiti direttamente da essi genitori, eventualmente concordando spazi di recupero;
12. Le parti concordano di eliminare l'obbligo della videochiamata quotidiana tra padre e figlio pattuito in sede di separazione;
13. I SIg.ri e investiti della comune responsabilità genitoriale si impegnano a prendere per il Pt_1 CP_1
loro figlio le necessarie decisioni educative e di cura discutendone insieme e tenendo sempre come riferimento il solo ed esclusivo benessere del minore di età, con modalità comunicative efficaci e dirette
14. Reciprocamente essi genitori si impegnano ad evitare di tenere comportamenti di squalifica dell'altro genitore e dei rispettivi parenti, di qualsiasi ordine e grado, e, allo stesso tempo si impegnano a non denigrarsi reciprocamente, in modo da favorire una sana ed equilibrata crescita di Persona_1
15. I SIg.ri e sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti e/o altri documenti Pt_1 CP_1
amministrativi equipollenti anche per il figlio.
16. I genitori si obbligano a comunicarsi tempestivamente l'indirizzo di residenza e domicilio, laddove sarà diverso da quello riportato nel presente atto.
17. In caso di eventuali future controversie concernenti l'affidamento, l'educazione del minore o per Persona_1
le ulteriori questioni oggetto del presente accordo, le parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno concordemente avvalersi dell'ausilio del servizio di mediazione familiare”.
1. Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n.
898/1970, essendo già stata omologata, con decreto di questo Tribunale n. 7374 dell'8.10.2023, la separazione consensuale dei coniugi e ed essendosi svolta Parte_1 Controparte_1
l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente, nella medesima procedura di separazione, in data 25.9.2023.
1.1 Il collegio ritiene che le condizioni stabilite nell'accordo concluso tra le parti siano integralmente condivisibili, dato che: • la disciplina dei rapporti economici tra le parti è compatibile con le loro condizioni economiche;
• la richiesta di affidamento del figlio ad entrambi i genitori e il collocamento dello stesso presso la madre, la disciplina del diritto di visita da parte del padre e l'importo dei contributi di mantenimento, appaiono conformi all'interesse del figlio e alle condizioni delle parti.
2. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto dalle stesse, e della rispondenza della presente pronunzia ad un loro comune interesse. È agli atti un'istanza della SI.ra rivolta al ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati CP_1
di Chieti, avente ad oggetto la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed ogni eventuale liquidazione dei compensi del suo procuratore potrà essere disposta soltanto previa produzione del provvedimento di ammissione al beneficio e deposito dell'istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal SI. nei Parte_1
confronti della SI.ra con ricorso presentato in data 23.10.2024, così decide: Controparte_1
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in
Miglianico in data 11.9.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 11, Parte 2, Serie A, anno 2016, alle condizioni indicate nell'accordo concluso tra esse, testualmente riportato in motivazione;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
• differisce la liquidazione dei compensi del procuratore della SI.ra all'esito del deposito CP_1
del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e della produzione di istanza in tal senso.
Chieti, 30.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco