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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.13448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 14 settembre 1962 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...], in Galleria Buenos Aires n. 15 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 12 febbraio 1960 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], in Galleria Buenos Aires n. 15 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Masullas il giorno 11 agosto 1984
pagina 1 di 4 (n. 4, parte P, serie 1, anno 1984)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale sita a Milano, in Galleria Buenos Aires n. 15 e dalla quale la moglie si è già allontanata in accordo con il marito, resta nella disponibilità esclusiva del signor . Pt_1
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per la figlia , di Per_1
anni 36, in quanto divenuta economicamente indipendente.
4) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi, pressoché simili
5) Spese legali a carico del marito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Masullas il giorno 11 agosto 1984
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masullas perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025 pagina 2 di 4 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 14 settembre 1962 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente a [...], in Galleria Buenos Aires n. 15 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 12 febbraio 1960 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...], in Galleria Buenos Aires n. 15 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Masullas il giorno 11 agosto 1984
pagina 1 di 4 (n. 4, parte P, serie 1, anno 1984)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale sita a Milano, in Galleria Buenos Aires n. 15 e dalla quale la moglie si è già allontanata in accordo con il marito, resta nella disponibilità esclusiva del signor . Pt_1
3) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per la figlia , di Per_1
anni 36, in quanto divenuta economicamente indipendente.
4) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi, pressoché simili
5) Spese legali a carico del marito.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Masullas il giorno 11 agosto 1984
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masullas perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025 pagina 2 di 4 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4