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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/06/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di NO, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 614-2023 R.G.L., promossa da:
nata il [...] in [...], residente a [...]
Carlo Maria Giulini 5, C.F. rappresentata e difesa nel presente giudizio, C.F._1 per delega in calce al ricorso, dall'Avv. Daniele Simonato, C.F. , posta C.F._2
certificata: fax 0471 406112, con domicilio eletto presso lo studio legale di Email_1
39100 NO (BZ), Corso della Libertà 30;; ricorrente contro
(C.F. e Part. Controparte_1
IVA ) con sede in NO, Via Cassa di Risparmio n. 4, in persona della P.IVA_1
Commissaria straordinaria e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Persona_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente a mezzo degli Avv.ti Sonia Gasparri
(C.F. , , Alfredo Ludovico Ernesto C.F._3 Email_2
Pischedda (C.F. , , Britta Venturino C.F._4 Email_3
pagina 1 di 20 (C.F. , , Elena Arcangeli (C.F.: C.F._5 Email_4
PEC: e RI AU (C.F.: C.F._6 Email_5
PEC: giusta procura alla lite in calce C.F._7 Email_6
alla comparsa di costituzione e giusta lettera di incarico allegata (doc. 1), con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente (Tel.: 0471-43 91 05) sito in NO, Corso Libertá n. 23; convenuta in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Orsingher CP_2
in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep. 37590/7131 rogito del Notaio Per_2
elettivamente domiciliato presso la sede di NO 39100 C.so Libertà 1
[...]
convenuto
In punto: Qualificazione del rapporto di lavoro – Riconoscimento natura subordinata del rapporto di lavoro – Contratti a tempo determinato – Reiterazione abusiva di rapporti a termine – Negozio in frode alla legge – Obbligazione contributiva del datore di lavoro – Regolarizzazione contributiva – Accreditamento relativa contribuzione previdenziale causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.06.2024 sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro, previa fissazione della data di udienza di comparizione personale delle parti ex art. 415 c.p.c. e notifica a cura della ricorrente del presente ricorso e del emanando decreto, contrariis reiectis: accertare e dichiarare, anche nei confronti dell' , previo eventuale accertamento della CP_2
sussistenza di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., la sussistenza di un unico, ovvero, in via di stretto subordine, più rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. tra la signora e l' con decorrenza dal 18.07.2022 al Parte_1 Controparte_3
9.11.2015 (essendo il periodo successivo pacifico e risultante per tabulas) o diversa data ritenuta di giustizia;
b) condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e pagina 2 di 20 quindi condannare la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi come determinati in narrativa e cioè dell'importo complessivo di € 146.550,56– ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia cui andranno eventualmente aggiunti interessi, somme aggiuntive da conteggiarsi al momento del saldo – all' con conseguente accredito (una volta eseguito il CP_2 pagamento da parte dell' ) sul conto Controparte_1
previdenziale del lavoratore in forza e nei limiti delle regole di diritto stabilite da Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020, Cass. 2164 del 2021; in ogni caso:
c) condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per quanto di ragione l' in considerazione della futura CP_2 condotta processuale dell'ente (i.e. nell'ipotesi in cui l'ente contestasse il diritto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente) - alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
La ricorrente si riserva di far valere ulteriori diritti relativi al medesimo rapporto di lavoro instaurato fra le parti ovvero ulteriori crediti maturati o maturandi dal medesimo discendenti.
In particolare la ricorrente si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno ex art. 2116
c.c. - danno da omissione contributiva a carico del datore di lavoro - ovvero il danno da quantificarsi in ragione della riserva matematica da versare all'istituto previdenziale competente ovvero Gestione ex che tenga conto CP_2 CP_2 Org_1 Controparte_4
della retribuzione mancante anche ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 ovvero, infine, in via di estremo subordine alla integrazione ed aggiunta del danno sopra indicato con gli importi collegati ai danni contributivi / pensionistici sopra menzionati;
il presente atto notificato ad entrambe le convenute valga comunque quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e in mora debendi e di interruzione della prescrizione in relazione in particolare alle domande risarcitorie ex art. 2116
c.c. e art. 13 L. n. 1338 del 1962.
pagina 3 di 20 Per la parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che la domanda svolta da nei Parte_1 confronti dell' è improcedibile, in quanto la stessa rappresenta Controparte_3 un'ipotesi di illegittimo frazionamento processuale di una pluralitá di crediti scaturiti tutti dal medesimo rapporto obbligatorio, suscettibili di un giudicato unitario;
sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilitá della domanda proposta nei confronti dell' , per violazione del divieto del ne bis in idem;
Controparte_3
in via principale, respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, in quanto il preteso credito contributivo è in parte prescritto per decorso del termine quinquennale. in via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di condanna dell' alla Controparte_1
regolarizzazione contributiva della SI.ra che quanto corrisposto Parte_1 dall' alla sig.ra nel corso dei rapporti di lavori a titolo di contribuzione Controparte_1 Pt_1
previdenziale deve essere detratto dagli importi che dovessero essere accertati come dovuti all'Ente Previdenziale in forza della riqualificazione dei rapporti di lavoro de quibus. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, in caso di condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione contributiva della SI.ra , che la suddetta CP_1 Parte_1 regolarizzazione debba avvenire con calcolo dei contributi sull'ipotetico imponibile da dipendente e non su quello da contrattista in quanto, in caso contrario, rappresenterebbe un ingiustificato arricchimento.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, per i motivi esposti in narrativa, in particolare per quanto riguarda la violazione del principio del ne bis in idem e l'illegittimo frazionamento del processo.
Per : CP_2
A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di CP_ condanna alle spese a carico dell'
pagina 4 di 20 B. Nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20, per i periodi in cui la contribuzione è prescritta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad CP_ agire di controparte nei confronti dell' e/o la carenza di legitimatio ad causam dell'ente CP_ previdenziale e l'inammissibilità dell'azione giudiziale nei confronti dell' ovvero che eventuali accertamenti inerenti il rapporto lavorativo sono tamquam non esset e non produttivi di alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto andrebbero a precostituire un accertamento in violazione di precise disposizioni di legge.
C. Nel merito, con riserva di specificare, all'esito del presente giudizio, i contributi dovuti dall'asserito datore di lavoro oltre alle somme aggiuntive/sanzioni civili per evasione e/o omissione da versarsi all'ente al saldo .
D. Spese giudiziali rifuse
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Col ricorso introduttivo della presente controversia la sig.ra Parte_2
collaboratrice della convenuta in qualità di infermiera qualificata in forza di Controparte_1
contratti di lavoro autonomo ai sensi della L.P. 18 del 1983 stipulati tra il 2002 e il 2015 (primo contratto decorrenza 2.9.2022; ultimo contratto d'opera avente scadenza il 31.07.2016) e successivamente in forza di contratto di lavoro subordinato, con decorrenza 9.11.2015, domanda l'accertamento anche nei confronti dell' della sussistenza di fatto di uno o più rapporti di CP_2 lavoro subordinato con decorrenza 2.9.2002 con e la condanna dell' Controparte_1 CP_1
alla regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento dei contributi IVS, rappresentando di aver già ottenuto nel 2022 sentenza di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda tra il 2002 e il 2015 nel procedimento RG 173/2021 instaurato per l'appunto nei confronti della datrice di lavoro, notificata anche all' . CP_2
Costituendosi tempestivamente in giudizio l' ha rappresentato che la ricorrente Controparte_1
nel precedente giudizio aveva altresì svolto in un primo momento domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, salvo rinunciare agli atti in parte qua in corso di pagina 5 di 20 causa;
ha eccepito il ne bis idem e l'improcedibilità della domanda per ingiustificato frazionamento del processo;
ha eccepito la prescrizione dei contributi;
la non debenza dei contributi in relazione agli importi (2%) versati a titolo di contributo ad nonchè CP_5
l'erroneità della base imponibile su cui parte ricorrente ha calcolato i contributi.
Si è costituito in giudizio anche , riservandosi il conteggio dei contributi all'esito CP_2 dell'esibizione delle certificazioni dei compensi da parte dell' ; precisando che Controparte_1
oltre ai contributi IVS sono dovuti anche il contributo Cassa Credito ( a carico del dipendente) e il contributo per finanziamento del TFS/TFR, oltre alle sanzioni per evasione. CP_4
All'udienza del 13.02.2024 il giudice ha esperito un tentativo di conciliazione e su istanza delle parti rinviato per i medesimi incombenti al 21.03.2024, invitando nelle more parte
[...]
a depositare le certificazioni dei compensi corrisposti a parte ricorrente e ad CP_1 CP_2
effettuare il conteggio analitico dei contributi eventualmente dovuti su tali somme, in ipotesi di riconosciuta natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con l' . Controparte_1
All'udienza del 21.03.2024 parte ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice; parte e parte non sono stati in grado di riferire alcuna presa di posizione. CP_1 CP_2
Il Giudice ha concesso ulteriore rinvio. All'udienza del 18.04.2024 – preso nuovamente atto che i convenuti non erano in grado di esprimersi in ordine alla proposta conciliativa – il Giudice ha dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissato per discussione l'udienza del 28.06.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 31.05.2024.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali in data 31.05.2024.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta nei termini che di seguito si andranno a chiarire.
Accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro formalmente autonomi intercorsi tra ricorrente e dal 2002 al 2015 Controparte_1
pagina 6 di 20 La natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra ricorrente e tra il Controparte_1
2002 e il 2015 è stata accertata con sentenza 129/2022 emessa nel procedimento 173/2021, passata in giudicato.
Lo scrivente ritiene di fare rinvio alle approfondite motivazioni esplicitate in tale sentenza ed alle risultanze istruttorie di cui al procedimento 173/2021, in particolare alle dichiarazioni testimoniali assunte nel predetto giudizio, che sono state tempestivamente prodotte anche nel precedente procedimento, quale prova atipica (verbale udienza 2.2.2022 e 4.5.2022).
Dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio de quo e dai documenti agli atti di causa emerge chiaramente la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi dal 2002 al 2015 tra ricorrente e . Controparte_1
Si legge nelle citata sentenza, passata in giudicato:
“Accertamento della natura subordinata dei rapporti instaurati dal ricorrente con l'
[...]
Controparte_3
Nel caso di specie è pacifico e documentalmente provato che a far tempo dal 2.9.2002 e fino al
1.11.2015 parte ricorrente ha svolto mansioni di infermiera professionale in forza di reiterati contratti d'opera professionali di natura annuale succedutisi senza soluzione di continuità
(2.9.2002 – 18.02.2003, 19.02.2003 – 18.08.2003, 19.08.2003 – 31.07.2004, 1.8.2004 –
31.07.2005, 1.8.2005 – 31.07.2006, 1.8.2006 – 31.07.2007, 1.8.2007 – 31.07.2008, 1.8.2008 –
31.07.2009, 1.8.2010 – 31.07.2011, 1.8.2011 – 31.07.2012, 1.8.2012 – 31.07.2013, 1.8.2013 –
31.07.2014, 8.8.2014 – 31.07.2015, 8.8.2015 – 31.07.2016 cessato per recesso ante tempus il
1.11.2015).
Con tali contratti le parti hanno pattuito un corrispettivo in euro all'ora, la messa a disposizione da parte dell'azienda del vestiario necessario per l'espletamento della prestazione, di cartellino timbrature e “per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione e la ripartizione giornaliera dell'impegno mensile complessivo e la verifica della quantità e della qualità dell'opera svolta” le parti hanno dato “ampio mandato al responsabile dell'unità operativa presso la quale la professionista svolge la sua attività, di dare opportune indicazioni onde
pagina 7 di 20 inserire l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera e portarla ai massimi livelli qualitativi”.
Inoltre la ricorrente è accomunata espressamente sotto numerosi profili al lavoratore dipendente:
“il professionista previo accordo tra le parti contraenti, si impegna a prestare la propria attività nell'ambito di tutto l'arco giornaliero nonché a dichiararsi disponibile in caso di emergenze sanitarie.
Per esigenze igieniche l' metterà a disposizione della professionista vestiario necessario CP_1 per l'esercizio della prestazione oggetto del presente contratto.
La sig.ra si impegna a timbrare gli accessi mediante il cartellino Parte_1 marcatempo fornito dall' . Controparte_1
Per esigenze igieniche, l' metterà a disposizione della professionista il vestiario CP_1 necessario per l'esercizio della prestazione oggetto del presente contratto.
In analogia a quanto previsto dal contratto di comparto per il personale del S.S.P. il compenso orario potrà essere maggiorato dei seguenti importi forfettari:
indennità festiva: euro 0,36 l'ora
indennità di istituto: euro 0,30 l'ora
indennità di lavoro logorante: euro 0,65 l'ora
indennità di turno logorante (per turni sulle 24 ore e turni spezzati) euro 1,11 l'ora
indennità di turno logorante (per turni sulle 12 ore) euro 0,39 l'ora
indennità per rischio radiazioni: euro 103,29 al mese (pagabili una volta l'anno) solo per il personale soggetto a radiazioni ionizzanti che rientrano nella categoria A.
La professionista dovrà comunque garantire nell'ambito del servizio all'interno del quale si troverà ad operare l'assistenza infermieristico – psichiatrica ai pazienti che le verranno assegnati”
pagina 8 di 20 Ora è agevole rilevare che tale regolamentazione contrattuale è di per sé molto più compatibile con un contratto di lavoro subordinato che con un contratto di prestazione d'opera professionale.
La volontà delle parti di stipulare nella sostanza un contratto di lavoro subordinato traspare in modo evidente - malgrado il nomen iuris dato al contratto – dal riferimento alla “verifica della quantità e qualità dell'opera svolta” (espressione questa che evoca sicuramente più il potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni del proprio dipendente, che non la verifica da parte del committente dell'opera eseguita dal prestatore d'opera professionale) e ancora di più al mandato conferito al Responsabile dell'Unità Operativa di inserire “l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera”, essendo l'inserimento nell'organizzazione aziendale elemento tipico della prestazione lavorativa subordinata e implicando la previsione delle “indicazioni” occorrenti all'inserimento della professionista nel detto ingranaggio ad opera del Responsabile dell'Unità Operativa inequivoca affermazione della soggezione della prestazione dell'attività lavorativa della professionista alle disposizioni del
Responsabile dell'Unità Operativa finalizzate al coordinamento dell'attività medesima con la struttura aziendale e, quindi, l'affermazione del vincolo di subordinazione della collaboratrice.
Integrano inoltre significativi indici sussidiari di subordinazione la pattuizione di un compenso rapportato alla prestazione lavorativa.
Sono inoltre assolutamente incompatibili con una prestazione di lavoro autonomo e si attagliano perfettamente a un rapporto di lavoro subordinato la messa a disposizione della collaboratrice del vestiario occorrente all'esecuzione della prestazione e di cartellino marcatempo.
Depongo inoltre per la natura subordinata del rapporto ulteriori circostanze, che sono state allegate da parte ricorrente in atto introduttivo e rispettivamente documentate, non contestate o confermate in sede di esperimento della prova testimoniale e non solo dai testimoni di parte ricorrente, bensì anche dai testimoni di parte convenuta:
pagina 9 di 20 - La ricorrente ha prestato attività lavorativa svolgendo mansioni di infermiera professionale presso l' di NO: dal 2.9.2002 al 28.02.2008 presso il reparto di Medicina 2 Org_2
e successivamente nel reparto di Dermatologia - Poliambulatori (circostanze pacifiche);
- l'attività dei reparti dell' era organizzata in turni (circostanza pacifica); Org_2
- a capo di ogni reparto vi era una coordinatrice infermieristica;
la coordinatrice del reparto di
Medicina 2 era la sig.ra e quella del reparto di Dermatologia Ivana Persona_3 Per_4
(circostanza confermata da tutti i testimoni);
- La coordinatrice di reparto predisponeva i turni di servizio, decideva i turni, i giorni liberi, i giorni di permesso e le ferie di tutti gli infermieri e cioè sia di quelli che avevano stipulato un contratto di lavoro subordinato o di ruolo che di quelli che avevano stipulato un contratto di lavoro formalmente “autonomo” (Theodor Brusic;
“il turno veniva redatto sulla CP_6
base delle esigenze del reparto e poi la ricorrente, come tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati, poteva chiedere delle modifiche in base ai propri impegni e la coordinatrice verificava se era possibile darvi corso o meno”; : “il turno Controparte_7 CP_8
veniva generato in automatico dal programma e seguiva una matrice a rotazione. Tutti i nominativi degli infermieri del reparto venivano inseriti nel sistema che quindi provvedeva a generare il turno senza distinzioni di sorta. Il turno dei poliambulatori veniva redatto a mano ma seguendo sempre questo schema. Quindi la ricorrente non veniva interpellata prima della redazione del turno per sondare quelle che potevano essere le sue preferenze o i suoi impedimenti. Al pari di tutti gli infermieri, sia autonomi che subordinati, una volta che veniva assegnata a un turno, la ricorrente poteva andare a chiedere alla coordinatrice delle modifiche in base alle sue esigenze / impedimenti e la coordinatrice verificava per la ricorrente, come per tutti gli altri infermieri che ne facessero richiesta, se vi era la possibilità di dar corso alle richieste”; ; “l'attività di Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Persona_3
lavoro nel reparto di Medicina era organizzata su turni. Non era la ricorrente a scegliersi il turno. La ricorrente doveva prestare servizio nel turno che le veniva assegnato, come tutti gli altri infermieri sia autonomi che subordinati. Aggiungo che gli infermieri (tutti) avevano
pagina 10 di 20 comunque la possibilità di venire a chiedere, dopo che era stato loro assegnato il turno, una modifica per loro esigenze o potevano venire a chiedere l'autorizzazione ad uno scambio turno tra loro. La stessa modalità era prevista sia per autonomi che per subordinati. Tutti potevano poi indicare in apposito foglio le richieste di permesso…io nella redazione dei turni trattavo tutti alla stessa maniera, sia autonomi che subordinati sotto il profilo della possibilità di indicare impedimenti o richieste di scambio turno”; ..ero io in quanto coordinatrice ad Persona_3 autorizzare le richieste della ricorrente, non è vero “ che i giorni liberi, i permessi e le ferie erano scelti liberamente dalla ricorrente;
) Testimone_1
- la caposala assegnava la mattina e nel corso della giornata la ricorrente alle varie incombenze
(per i poliambulatori di dermatologia “…devo dire che Controparte_7 Controparte_9
c'era un piano di lavoro predeterminato e quindi tutti sapevamo dove eravamo assegnati in anticipo, Capitava poi che per via delle assenze o altre esigenze di servizio, il piano potesse subire delle modifiche e in tal caso la coordinatrice assegnava la ricorrente, come chiunque altro, ai compiti che riteneva necessari. Il piano era annuale. Preciso che nel piano annuale
Per_ veniva anche individuato un infermiere che quindi per l'intero anno era il prescelto per Per_ eventuali modifiche…mi consta che anche la ricorrente sia stata inserita a volte come;
) Controparte_10 CP_11 Testimone_1
- La ricorrente era obbligata a timbrare il cartellino. Di fatto timbrava il cartellino ogni giorno
( ; Persona_6 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
) Testimone_1
- La ricorrente utilizzava esclusivamente strumentazione / vestiario / apparecchiature di proprietà della convenuta (circostanza CP_1 Controparte_1
pacifica);
- Alla ricorrente era stato riferito che la stessa doveva rispettare con estrema precisione l'orario di servizio ( ; ; Persona_6 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
)
[...] Testimone_1
pagina 11 di 20 - la ricorrente era obbligata al pari delle sue colleghe autonome e subordinate a partecipare alle riunioni di reparto;
; ; Persona_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
“le riunioni di reparto erano obbligatorie per Controparte_10 CP_11 Persona_3 tutti”; Testimone_1
- Le infermiere “autonome” non potevano concordare di scambiarsi i turni nemmeno fra le sole
“libere professioniste”. Solo la coordinatrice poteva autorizzare un cambio di turno fra infermiere ( ---una volta che il turno era assegnato, quello era Controparte_7 CP_8
e vi si doveva attenere come tutti … lo scambio doveva essere comunicato alla coordinatrice che lo doveva autorizzare. Lo stesso valeva per gli infermieri subordinati”; ; Controparte_9
per scambiare il turno, la ricorrente “doveva Controparte_10 CP_11 Persona_3
chiedere l'autorizzazione a me”)
- La ricorrente era soggetta ad un potere di controllo e disciplinare (Theodor Brusic: Io posso dire che la coordinatrice era persona corretta che si atteggiava nei confronti di tutti gli infermieri di reparto sia autonomi che subordinati nello stesso modo. La coordinatrice sotto il profilo del controllo dele modalità di lavoro e dell'esercizio del potere disciplinare (eventuali richiami) si comportava nello stesso modo nei confronti di tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati, Aggiungo che ai miei occhi eravamo tutti uguali e se un collega non mi veniva a dire che aveva un contratto di lavoro autonomo, io non me ne rendevo conto”; Controparte_7
“posso confermare che la ricorrente al pari dei lavoratori subordinati era sottoposta al controllo ed a eventuali richiami da parte della coordinatrice, che come detto non faceva distinzioni sotto tale profilo”; . “Il modo di porsi della coordinatrice nei confronti degli infermieri CP_8
di reparto era il medesimo sia che fossero autonomi, sia che fossero subordinati. Nessuna distinzione veniva fatta sotto il profilo delle direttive che venivano date, dei controlli sulle modalità di svolgimento del lavoro che venivano effettuati o nel modo di esercizio del potere disciplinare e quindi della necessità di rimproverare chi non si atteneva alle direttive o era negligente”; “posso confermare che la coordinatrice sotto il profilo Controparte_9 dell'esercizio del potere di controllo e del potere disciplinare non faceva distinzioni tra
pagina 12 di 20 autonomi, come la ricorrente, e subordinati”; Vero che la coordinatrice Controparte_10
controllava le modalità di lavoro di tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati e che se doveva riprendere qualcuno per mancanze, ritardi o negligenze, lo riprendeva senza distinzioni di sorta tra autonomi e subordinati”; “vero che la coordinatrice controllava le CP_11
modalità di lavoro della ricorrente e se necessario la riprendeva, come faceva con qualsiasi altro infermiere dipendente o autonomo del reparto);
- Nel corso del rapporto è stata anche ripresa seppur solo verbalmente per ritardi o piccole mancanze ( “a volte è successo”; “Vero è accaduto” Controparte_9 Controparte_10
: “ Vero che nel corso del rapporto è stata anche ripresa, seppur solo Testimone_1 verbalmente presunte mancanze… ricordo in particolare che era stata ripresa una volta che era arrivata in ritardo per problemi familiari legali alla bambina;
ricordo anche che una volta in estate aveva chiesto di poter tardare sempre per problemi legali agli orari della figlia e le era stato negato”);
- Durante il servizio alla ricorrente erano assegnati gli stessi compiti e le medesime responsabilità del resto del personale infermieristico (compresa quella in materia di sicurezza)
(circostanza non contestata);
- per sospendere l'attività per “ferie” doveva chiedere ed ottenere l'autorizzazione; la ricorrente al pari di tutti gli infermieri sia subordinati che autonomi sottostava alla pianificazione delle ferie effettata dalla coordinatrice che in caso di disaccordo tra gli infermieri circa i periodi scelti per le ferie e le necessità di copertura del turno, interveniva e decideva (Theodor Brusic;
[...]
“i periodi di ferie venivano concordati in una riunione. Anche in questo caso il CP_7
trattamento degli autonomi e quindi della ricorrente e dei subordinati era il medesimo. Escludo che la ricorrente potesse scegliere il periodo in cui andare in ferie con diritto di precedenza rispetto ai subordinati e che a lei venisse sempre concessa la precedenza nella scelta e le venisse sempre accordato tutto quanto ella chiedesse”, “per quanto concerne la CP_8
pianificazione delle ferie tutti gli infermieri venivano trattati allo stesso modo, sia gli autonomi che i subordinati: tutti presentavano per tempo le loro richieste;
nessuno aveva la precedenza
pagina 13 di 20 nella scelta o la certezza che il proprio periodo sarebbe stato accordato. Né gli autonomi né i subordinati”; :”… escludo che gli autonomi avessero la precedenza nella Controparte_9 scelta del periodo di ferie e che a loro venisse sempre accodato quanto richiesto”;
[...]
che in caso di disaccordo decideva la coordinatrice…”; Persona_7 CP_11 Per_3
“Anche in sede di redazione del piano ferie io trattavo tutti alla stessa maniera, sia i
[...]
dipendenti che gli autonomi. Facevamo una riunione a febbraio per le ferie estive, tutti facevano le loro richieste e poi io verificavo se tutte le richieste potevano essere accolte o meno in base alla necessità di copertura del turno. Ove non era possibile accordare a tutti il periodo di ferie richiesto, decidevo io chi doveva rinunciare un anno e chi un'altra volta , senza distinzioni tra autonomi e subordinati” “… Non vi era alcuna distinzione nella Testimone_1
concessione delle ferie tra autonomi e subordinati”)
Orga
- per quanto concerne la partecipazione ai corsi , la prassi prevedeva che chi era interessato doveva iscriversi, ma per partecipare era necessaria la preventiva autorizzazione del coordinatore, che per esigenze di servizio poteva negarla ( Persona_6 CP_8
; . Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Testimone_1
L'istruttoria documentale ed orale ha confermato dunque che il rapporto di lavoro della ricorrente si è atteggiato secondo i canoni della subordinazione, con precisi obblighi in capo alla lavoratrice di attenersi a orari e direttive e con esercizio dello speculare potere di controllo
e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Pressocchè tutti i testimoni hanno confermato che non venivano fatte distinzioni di alcun tipo tra infermieri autonomi e subordinati: né sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro eterodeterminata da parte della coordinatrice (inserimento nei turni predisposti dalla coordinatrice, scambi turno da autorizzarsi a cura della coordinatrice, inserimento nel piano ferie e concessione dell'autorizzazione del periodo di ferie richiesto da parte della coordinatrice, partecipazione obbligatoria alle riunioni di reparto, timbratura orario di lavoro), né sotto il profilo del controllo delle modalità di esercizio della prestazione (controllo puntualità e applicazione dei protocolli e delle direttive aziendali svolto dalla coordinatrice), né infine sotto il
pagina 14 di 20 profilo dell'esercizio del potere disciplinare da parte della coordinatrice, che riprendeva la ricorrente al pari degli infermieri subordinati in caso di accertate mancanze.
Negozio in frode alla legge – esclusione
Parte ricorrente richiama la fattispecie del negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c..
Recita l'art. 1344 c.c. “Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”.
I contraenti, in sostanza, utilizzano un determinato schema contrattuale tipico per conseguire un risultato economico diverso da quello proprio del contratto concluso, che persegue finalità e produce effetti vietati dalla legge. Il contratto, quindi, mira ad eludere l'applicazione di una norma imperativa che vieta il conseguimento di un certo risultato.
Il contratto non è classificabile tanto contra legem quanto, piuttosto, in fraudem legis, poichè la legge non viene violata in modo diretto ma in modo indiretto, aggirandola. Si tratta, pertanto, di un negozio indiretto.
Venendo al caso di specie, si ritiene che non sia integrata l'ipotesi di negozio in frode alla legge, in quanto le parti nella frode alla legge dichiarano ciò che vogliono, ma che è illecito, mentre nel caso in esame si è avuta semplicemente una esecuzione del rapporto in concreto difforme rispetto
a quanto pattuito legittimamente.”
Eccezione di ne bis in idem
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
La domanda di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra ricorrente e tra il 2002 e il 2015 è svolta chiaramente nei soli confronti Controparte_1
dell' , atteso che l'analoga domanda era già stata svolta in separato giudizio nei CP_2
confronti dell' . Controparte_1
Non vi è quindi alcuna duplicazione dei giudizi.
pagina 15 di 20 La domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale
è stata oggetto di rinuncia agli atti nel precedente giudizio e quindi sulla stessa non si è
formato alcun giudicato.
Eccezione di improcedibilità della domanda per ingiustificato frazionamento del processo
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
E' vero che parte ricorrente aveva inizialmente svolto nel procedimento 173/2021 nei confronti della sola domanda di condanna alla regolarizzazione della Controparte_1
posizione contributiva e previdenziale, salvo poi rinunciare agli atti in parte qua in corso di giudizio.
La domanda originariamente svolta, siccome non era stata convenuta in giudizio anche l' (litisconsorte necessario), sarebbe stata (allora) inammissibile, salvo integrazione CP_2
del contraddittorio con l'ente previdenziale.
Rispetto alla rinuncia agli atti, parte nulla ha obiettato a suo tempo. Controparte_1
Tanto premesso, chiarito altresì che titolare dei contributi per cui è causa è l' e non la CP_2
ricorrente, appare evidente come le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e del danno comunitario che hanno formato oggetto della domanda di cui al procedimento rubricato sub RG 173/2021 e la domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale che forma oggetto del presente procedimento,
siano domande aventi ad oggetto crediti distinti, di cui sono titolari soggetti diversi e che possono formare oggetto di giudizi distinti.
Richiesta di condanna dell' alla regolarizzazione della posizione contributiva e CP_1
previdenziale della ricorrente
pagina 16 di 20 La base imponibile su cui sono stati calcolati i contributi è stata correttamente individuata dall' negli importi di cui alle certificazioni dei compensi dimessi dall' CP_2 [...]
. CP_1
L'assunto di parte convenuta secondo il quale non sarebbero tutti i compensi corrisposti dall' alla ricorrente a dover essere assoggettati a contribuzione, bensì Controparte_1
unicamente gli importi (inferiori) che avrebbe percepito in base a contratto collettivo un lavoratore subordinato, è assolutamente infondato.
La stessa norma citata da parte convenuta (art. 1 comma 1 del DL 338/1989) indica il limite minimo della retribuzione giornaliera, sulla quale devono essere calcolati i contributi.
Ovvio che se la retribuzione è superiore, i contributi saranno calcolati sulla retribuzione superiore.
Parte Azienda sanitaria verrà quindi condannata al pagamento dei contributi IVS nell'importo di euro 147.265,08.- calcolati dall' sugli importi corrisposti dall' CP_2 CP_1
a titolo di compenso professionale in relazione al periodo 18.07.2002 – 9.11.2015 come da conteggio depositato il 18.03.2024 e non contestato né da parte ricorrente, né da parte
. Controparte_1
Quanto all'assunto di parte convenuta, secondo il quale la ricorrente avrebbe percepito indebitamente la somma versata a titolo previdenziale pari al 2% del fatturato e pertanto tale somma sarebbe da detrarre dall'imponibile contributivo, va precisato quanto segue.
La somma in questione non è stata presa in considerazione dall' nella determinazione CP_2
della base imponibile sulla cui base sono stati calcolati i contributi dovuti.
Se la somma in questione è stata indebitamente versata, parte ne avrebbe dovuto CP_1
chiedere in primis la restituzione entro il limite della prescrizione decennale.
Eccezione di prescrizione
pagina 17 di 20 Parte convenuta ha eccepito che in mancanza di atti interruttivi da parte e/o della CP_2
ricorrente, il preteso credito contributivo sarebbe totalmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' non è fondata. Controparte_1
L'art. 11 comma 5 d.l. 162//19 conv. In L 8/20 prevede “all'articolo 3 della legge 8 agosto
1995 n.335 il comma 10 bis è sostituito dal seguente: “10 bis per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_2
delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Eccezione relativa alla quota a carico del lavoratore
Il datore di lavoro non può rivalersi in alcun modo sul dipendente: il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 23 della L218 del 1952 impone al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui egli ometta il pagamento dei contributi o vi adempia tardivamente, di pagare i contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore. “il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.218 in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo” (Cass. 18027/2014).
pagina 18 di 20 Deduzioni in relazione a contributo Cassa Credito, contributo a titolo di CP_2 CP_4
finanziamento TFR
L' si è costituita in giudizio e non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale di CP_2
condanna al pagamento di contributi e sanzioni.
Parte ricorrente, per parte propria, si è limitata a chiedere la condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione nei limiti del pagamento dei contributi quantificati con CP_1
l'aliquota del 32,65% sui compensi lordi percepiti dall' , oltre interessi e Controparte_1
somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Rispetto a tale domanda l' è litisconsorte necessario. CP_2
In questi limiti la domanda di parte ricorrente troverà accoglimento.
Non vi è spazio per deliberare in ordine agli ulteriori contributi elencati da parte in CP_2
comparsa di costituzione, in quanto – come detto – l'Ente non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale e parte ricorrente non ha chiesto la condanna dell' al relativo CP_1
versamento a favore dell' . CP_2
.-.-.-.-.-
Le spese processuali, per quanto concerne parte ricorrente, vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (52.000,01 – 260.000) con l'aumento del 15% ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 e poste a carico di , considerato che parte convenuta Controparte_1
una volta passata in giudicato la sentenza 173/2021 avrebbe dovuto Controparte_1 ottemperare autonomamente all'obbligo di versamento dei contributi all' . Vengono CP_2
compensate le spese tra le altre parti ( ), considerato che la sentenza di accertamento della CP_2 natura subordinata del rapporto di lavoro era stata notificata per tempo all' , che ben CP_12
avrebbe potuto sulla scorta di tale titolo pretendere il pagamento dei contributi dovuti dall' , invece che rimanere inerte per anni. Controparte_1
p.q.m.
pagina 19 di 20 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 614-2023 R.G.L. promossa con ricorso depositato il
30.11.2023 da contro Parte_1 Controparte_1
NO e , così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione reietta, CP_2
accerta e dichiara anche nei confronti dell' la sussistenza di più rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. CP_2 tra la signora e l' con decorrenza dal Parte_1 Controparte_3
18.07.2002 al 9.11.2015; condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e quindi condanna la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi per l'importo complessivo di €
147.265,08 a titolo di contributi IVS oltre interessi, somme aggiuntive, sanzioni per evasione da conteggiarsi al momento del saldo, se e in quanto dovuti per legge, all' con conseguente CP_2 accredito (una volta eseguito il pagamento da parte dell' Controparte_1
) sul conto previdenziale del lavoratore;
[...]
condanna l' convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida CP_1
complessivamente (100%) in euro 15.404,25.-, oltre euro 259,00 per contributo unificato, oltre
15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Daniele Simonato antistatario;
dichiara la compensazione tra le parti delle restanti spese di lite.
Così deciso, 28.06.2024
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di NO, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 614-2023 R.G.L., promossa da:
nata il [...] in [...], residente a [...]
Carlo Maria Giulini 5, C.F. rappresentata e difesa nel presente giudizio, C.F._1 per delega in calce al ricorso, dall'Avv. Daniele Simonato, C.F. , posta C.F._2
certificata: fax 0471 406112, con domicilio eletto presso lo studio legale di Email_1
39100 NO (BZ), Corso della Libertà 30;; ricorrente contro
(C.F. e Part. Controparte_1
IVA ) con sede in NO, Via Cassa di Risparmio n. 4, in persona della P.IVA_1
Commissaria straordinaria e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Persona_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente a mezzo degli Avv.ti Sonia Gasparri
(C.F. , , Alfredo Ludovico Ernesto C.F._3 Email_2
Pischedda (C.F. , , Britta Venturino C.F._4 Email_3
pagina 1 di 20 (C.F. , , Elena Arcangeli (C.F.: C.F._5 Email_4
PEC: e RI AU (C.F.: C.F._6 Email_5
PEC: giusta procura alla lite in calce C.F._7 Email_6
alla comparsa di costituzione e giusta lettera di incarico allegata (doc. 1), con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell'Ente (Tel.: 0471-43 91 05) sito in NO, Corso Libertá n. 23; convenuta in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Orsingher CP_2
in forza di procura generale alle liti del 23.01.2023 rep. 37590/7131 rogito del Notaio Per_2
elettivamente domiciliato presso la sede di NO 39100 C.so Libertà 1
[...]
convenuto
In punto: Qualificazione del rapporto di lavoro – Riconoscimento natura subordinata del rapporto di lavoro – Contratti a tempo determinato – Reiterazione abusiva di rapporti a termine – Negozio in frode alla legge – Obbligazione contributiva del datore di lavoro – Regolarizzazione contributiva – Accreditamento relativa contribuzione previdenziale causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.06.2024 sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente: voglia il Giudice adito in qualità di Magistrato del Lavoro, previa fissazione della data di udienza di comparizione personale delle parti ex art. 415 c.p.c. e notifica a cura della ricorrente del presente ricorso e del emanando decreto, contrariis reiectis: accertare e dichiarare, anche nei confronti dell' , previo eventuale accertamento della CP_2
sussistenza di un negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c., la sussistenza di un unico, ovvero, in via di stretto subordine, più rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. tra la signora e l' con decorrenza dal 18.07.2022 al Parte_1 Controparte_3
9.11.2015 (essendo il periodo successivo pacifico e risultante per tabulas) o diversa data ritenuta di giustizia;
b) condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e pagina 2 di 20 quindi condannare la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi come determinati in narrativa e cioè dell'importo complessivo di € 146.550,56– ovvero i diversi importi ritenuti di giustizia cui andranno eventualmente aggiunti interessi, somme aggiuntive da conteggiarsi al momento del saldo – all' con conseguente accredito (una volta eseguito il CP_2 pagamento da parte dell' ) sul conto Controparte_1
previdenziale del lavoratore in forza e nei limiti delle regole di diritto stabilite da Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020, Cass. 2164 del 2021; in ogni caso:
c) condannare l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per quanto di ragione l' in considerazione della futura CP_2 condotta processuale dell'ente (i.e. nell'ipotesi in cui l'ente contestasse il diritto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente) - alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto legale che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi;
il legale si riserva il diritto di rinunciare nel corso del giudizio al beneficio della distrazione delle spese.
La ricorrente si riserva di far valere ulteriori diritti relativi al medesimo rapporto di lavoro instaurato fra le parti ovvero ulteriori crediti maturati o maturandi dal medesimo discendenti.
In particolare la ricorrente si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno ex art. 2116
c.c. - danno da omissione contributiva a carico del datore di lavoro - ovvero il danno da quantificarsi in ragione della riserva matematica da versare all'istituto previdenziale competente ovvero Gestione ex che tenga conto CP_2 CP_2 Org_1 Controparte_4
della retribuzione mancante anche ex art. 13 L. n. 1338 del 1962 ovvero, infine, in via di estremo subordine alla integrazione ed aggiunta del danno sopra indicato con gli importi collegati ai danni contributivi / pensionistici sopra menzionati;
il presente atto notificato ad entrambe le convenute valga comunque quale formale atto di costituzione in mora accipiendi e in mora debendi e di interruzione della prescrizione in relazione in particolare alle domande risarcitorie ex art. 2116
c.c. e art. 13 L. n. 1338 del 1962.
pagina 3 di 20 Per la parte convenuta : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che la domanda svolta da nei Parte_1 confronti dell' è improcedibile, in quanto la stessa rappresenta Controparte_3 un'ipotesi di illegittimo frazionamento processuale di una pluralitá di crediti scaturiti tutti dal medesimo rapporto obbligatorio, suscettibili di un giudicato unitario;
sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilitá della domanda proposta nei confronti dell' , per violazione del divieto del ne bis in idem;
Controparte_3
in via principale, respingere il ricorso avversario e le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, in quanto il preteso credito contributivo è in parte prescritto per decorso del termine quinquennale. in via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di condanna dell' alla Controparte_1
regolarizzazione contributiva della SI.ra che quanto corrisposto Parte_1 dall' alla sig.ra nel corso dei rapporti di lavori a titolo di contribuzione Controparte_1 Pt_1
previdenziale deve essere detratto dagli importi che dovessero essere accertati come dovuti all'Ente Previdenziale in forza della riqualificazione dei rapporti di lavoro de quibus. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, in caso di condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione contributiva della SI.ra , che la suddetta CP_1 Parte_1 regolarizzazione debba avvenire con calcolo dei contributi sull'ipotetico imponibile da dipendente e non su quello da contrattista in quanto, in caso contrario, rappresenterebbe un ingiustificato arricchimento.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, per i motivi esposti in narrativa, in particolare per quanto riguarda la violazione del principio del ne bis in idem e l'illegittimo frazionamento del processo.
Per : CP_2
A. In via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di CP_ condanna alle spese a carico dell'
pagina 4 di 20 B. Nella denegata ipotesi di non applicazione dell'art. 11 comma 5 d.l. 162/19, conv. in L. 8/20, per i periodi in cui la contribuzione è prescritta, accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad CP_ agire di controparte nei confronti dell' e/o la carenza di legitimatio ad causam dell'ente CP_ previdenziale e l'inammissibilità dell'azione giudiziale nei confronti dell' ovvero che eventuali accertamenti inerenti il rapporto lavorativo sono tamquam non esset e non produttivi di alcun effetto nei confronti dell'ente previdenziale, in quanto andrebbero a precostituire un accertamento in violazione di precise disposizioni di legge.
C. Nel merito, con riserva di specificare, all'esito del presente giudizio, i contributi dovuti dall'asserito datore di lavoro oltre alle somme aggiuntive/sanzioni civili per evasione e/o omissione da versarsi all'ente al saldo .
D. Spese giudiziali rifuse
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Col ricorso introduttivo della presente controversia la sig.ra Parte_2
collaboratrice della convenuta in qualità di infermiera qualificata in forza di Controparte_1
contratti di lavoro autonomo ai sensi della L.P. 18 del 1983 stipulati tra il 2002 e il 2015 (primo contratto decorrenza 2.9.2022; ultimo contratto d'opera avente scadenza il 31.07.2016) e successivamente in forza di contratto di lavoro subordinato, con decorrenza 9.11.2015, domanda l'accertamento anche nei confronti dell' della sussistenza di fatto di uno o più rapporti di CP_2 lavoro subordinato con decorrenza 2.9.2002 con e la condanna dell' Controparte_1 CP_1
alla regolarizzazione della posizione contributiva mediante versamento dei contributi IVS, rappresentando di aver già ottenuto nel 2022 sentenza di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda tra il 2002 e il 2015 nel procedimento RG 173/2021 instaurato per l'appunto nei confronti della datrice di lavoro, notificata anche all' . CP_2
Costituendosi tempestivamente in giudizio l' ha rappresentato che la ricorrente Controparte_1
nel precedente giudizio aveva altresì svolto in un primo momento domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, salvo rinunciare agli atti in parte qua in corso di pagina 5 di 20 causa;
ha eccepito il ne bis idem e l'improcedibilità della domanda per ingiustificato frazionamento del processo;
ha eccepito la prescrizione dei contributi;
la non debenza dei contributi in relazione agli importi (2%) versati a titolo di contributo ad nonchè CP_5
l'erroneità della base imponibile su cui parte ricorrente ha calcolato i contributi.
Si è costituito in giudizio anche , riservandosi il conteggio dei contributi all'esito CP_2 dell'esibizione delle certificazioni dei compensi da parte dell' ; precisando che Controparte_1
oltre ai contributi IVS sono dovuti anche il contributo Cassa Credito ( a carico del dipendente) e il contributo per finanziamento del TFS/TFR, oltre alle sanzioni per evasione. CP_4
All'udienza del 13.02.2024 il giudice ha esperito un tentativo di conciliazione e su istanza delle parti rinviato per i medesimi incombenti al 21.03.2024, invitando nelle more parte
[...]
a depositare le certificazioni dei compensi corrisposti a parte ricorrente e ad CP_1 CP_2
effettuare il conteggio analitico dei contributi eventualmente dovuti su tali somme, in ipotesi di riconosciuta natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi con l' . Controparte_1
All'udienza del 21.03.2024 parte ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice; parte e parte non sono stati in grado di riferire alcuna presa di posizione. CP_1 CP_2
Il Giudice ha concesso ulteriore rinvio. All'udienza del 18.04.2024 – preso nuovamente atto che i convenuti non erano in grado di esprimersi in ordine alla proposta conciliativa – il Giudice ha dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissato per discussione l'udienza del 28.06.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 31.05.2024.
Solo parte ricorrente depositava note conclusionali in data 31.05.2024.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta nei termini che di seguito si andranno a chiarire.
Accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro formalmente autonomi intercorsi tra ricorrente e dal 2002 al 2015 Controparte_1
pagina 6 di 20 La natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra ricorrente e tra il Controparte_1
2002 e il 2015 è stata accertata con sentenza 129/2022 emessa nel procedimento 173/2021, passata in giudicato.
Lo scrivente ritiene di fare rinvio alle approfondite motivazioni esplicitate in tale sentenza ed alle risultanze istruttorie di cui al procedimento 173/2021, in particolare alle dichiarazioni testimoniali assunte nel predetto giudizio, che sono state tempestivamente prodotte anche nel precedente procedimento, quale prova atipica (verbale udienza 2.2.2022 e 4.5.2022).
Dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio de quo e dai documenti agli atti di causa emerge chiaramente la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi dal 2002 al 2015 tra ricorrente e . Controparte_1
Si legge nelle citata sentenza, passata in giudicato:
“Accertamento della natura subordinata dei rapporti instaurati dal ricorrente con l'
[...]
Controparte_3
Nel caso di specie è pacifico e documentalmente provato che a far tempo dal 2.9.2002 e fino al
1.11.2015 parte ricorrente ha svolto mansioni di infermiera professionale in forza di reiterati contratti d'opera professionali di natura annuale succedutisi senza soluzione di continuità
(2.9.2002 – 18.02.2003, 19.02.2003 – 18.08.2003, 19.08.2003 – 31.07.2004, 1.8.2004 –
31.07.2005, 1.8.2005 – 31.07.2006, 1.8.2006 – 31.07.2007, 1.8.2007 – 31.07.2008, 1.8.2008 –
31.07.2009, 1.8.2010 – 31.07.2011, 1.8.2011 – 31.07.2012, 1.8.2012 – 31.07.2013, 1.8.2013 –
31.07.2014, 8.8.2014 – 31.07.2015, 8.8.2015 – 31.07.2016 cessato per recesso ante tempus il
1.11.2015).
Con tali contratti le parti hanno pattuito un corrispettivo in euro all'ora, la messa a disposizione da parte dell'azienda del vestiario necessario per l'espletamento della prestazione, di cartellino timbrature e “per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione e la ripartizione giornaliera dell'impegno mensile complessivo e la verifica della quantità e della qualità dell'opera svolta” le parti hanno dato “ampio mandato al responsabile dell'unità operativa presso la quale la professionista svolge la sua attività, di dare opportune indicazioni onde
pagina 7 di 20 inserire l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera e portarla ai massimi livelli qualitativi”.
Inoltre la ricorrente è accomunata espressamente sotto numerosi profili al lavoratore dipendente:
“il professionista previo accordo tra le parti contraenti, si impegna a prestare la propria attività nell'ambito di tutto l'arco giornaliero nonché a dichiararsi disponibile in caso di emergenze sanitarie.
Per esigenze igieniche l' metterà a disposizione della professionista vestiario necessario CP_1 per l'esercizio della prestazione oggetto del presente contratto.
La sig.ra si impegna a timbrare gli accessi mediante il cartellino Parte_1 marcatempo fornito dall' . Controparte_1
Per esigenze igieniche, l' metterà a disposizione della professionista il vestiario CP_1 necessario per l'esercizio della prestazione oggetto del presente contratto.
In analogia a quanto previsto dal contratto di comparto per il personale del S.S.P. il compenso orario potrà essere maggiorato dei seguenti importi forfettari:
indennità festiva: euro 0,36 l'ora
indennità di istituto: euro 0,30 l'ora
indennità di lavoro logorante: euro 0,65 l'ora
indennità di turno logorante (per turni sulle 24 ore e turni spezzati) euro 1,11 l'ora
indennità di turno logorante (per turni sulle 12 ore) euro 0,39 l'ora
indennità per rischio radiazioni: euro 103,29 al mese (pagabili una volta l'anno) solo per il personale soggetto a radiazioni ionizzanti che rientrano nella categoria A.
La professionista dovrà comunque garantire nell'ambito del servizio all'interno del quale si troverà ad operare l'assistenza infermieristico – psichiatrica ai pazienti che le verranno assegnati”
pagina 8 di 20 Ora è agevole rilevare che tale regolamentazione contrattuale è di per sé molto più compatibile con un contratto di lavoro subordinato che con un contratto di prestazione d'opera professionale.
La volontà delle parti di stipulare nella sostanza un contratto di lavoro subordinato traspare in modo evidente - malgrado il nomen iuris dato al contratto – dal riferimento alla “verifica della quantità e qualità dell'opera svolta” (espressione questa che evoca sicuramente più il potere di controllo del datore di lavoro sulle prestazioni del proprio dipendente, che non la verifica da parte del committente dell'opera eseguita dal prestatore d'opera professionale) e ancora di più al mandato conferito al Responsabile dell'Unità Operativa di inserire “l'opera della professionista nell'ingranaggio della struttura ospedaliera”, essendo l'inserimento nell'organizzazione aziendale elemento tipico della prestazione lavorativa subordinata e implicando la previsione delle “indicazioni” occorrenti all'inserimento della professionista nel detto ingranaggio ad opera del Responsabile dell'Unità Operativa inequivoca affermazione della soggezione della prestazione dell'attività lavorativa della professionista alle disposizioni del
Responsabile dell'Unità Operativa finalizzate al coordinamento dell'attività medesima con la struttura aziendale e, quindi, l'affermazione del vincolo di subordinazione della collaboratrice.
Integrano inoltre significativi indici sussidiari di subordinazione la pattuizione di un compenso rapportato alla prestazione lavorativa.
Sono inoltre assolutamente incompatibili con una prestazione di lavoro autonomo e si attagliano perfettamente a un rapporto di lavoro subordinato la messa a disposizione della collaboratrice del vestiario occorrente all'esecuzione della prestazione e di cartellino marcatempo.
Depongo inoltre per la natura subordinata del rapporto ulteriori circostanze, che sono state allegate da parte ricorrente in atto introduttivo e rispettivamente documentate, non contestate o confermate in sede di esperimento della prova testimoniale e non solo dai testimoni di parte ricorrente, bensì anche dai testimoni di parte convenuta:
pagina 9 di 20 - La ricorrente ha prestato attività lavorativa svolgendo mansioni di infermiera professionale presso l' di NO: dal 2.9.2002 al 28.02.2008 presso il reparto di Medicina 2 Org_2
e successivamente nel reparto di Dermatologia - Poliambulatori (circostanze pacifiche);
- l'attività dei reparti dell' era organizzata in turni (circostanza pacifica); Org_2
- a capo di ogni reparto vi era una coordinatrice infermieristica;
la coordinatrice del reparto di
Medicina 2 era la sig.ra e quella del reparto di Dermatologia Ivana Persona_3 Per_4
(circostanza confermata da tutti i testimoni);
- La coordinatrice di reparto predisponeva i turni di servizio, decideva i turni, i giorni liberi, i giorni di permesso e le ferie di tutti gli infermieri e cioè sia di quelli che avevano stipulato un contratto di lavoro subordinato o di ruolo che di quelli che avevano stipulato un contratto di lavoro formalmente “autonomo” (Theodor Brusic;
“il turno veniva redatto sulla CP_6
base delle esigenze del reparto e poi la ricorrente, come tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati, poteva chiedere delle modifiche in base ai propri impegni e la coordinatrice verificava se era possibile darvi corso o meno”; : “il turno Controparte_7 CP_8
veniva generato in automatico dal programma e seguiva una matrice a rotazione. Tutti i nominativi degli infermieri del reparto venivano inseriti nel sistema che quindi provvedeva a generare il turno senza distinzioni di sorta. Il turno dei poliambulatori veniva redatto a mano ma seguendo sempre questo schema. Quindi la ricorrente non veniva interpellata prima della redazione del turno per sondare quelle che potevano essere le sue preferenze o i suoi impedimenti. Al pari di tutti gli infermieri, sia autonomi che subordinati, una volta che veniva assegnata a un turno, la ricorrente poteva andare a chiedere alla coordinatrice delle modifiche in base alle sue esigenze / impedimenti e la coordinatrice verificava per la ricorrente, come per tutti gli altri infermieri che ne facessero richiesta, se vi era la possibilità di dar corso alle richieste”; ; “l'attività di Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Persona_3
lavoro nel reparto di Medicina era organizzata su turni. Non era la ricorrente a scegliersi il turno. La ricorrente doveva prestare servizio nel turno che le veniva assegnato, come tutti gli altri infermieri sia autonomi che subordinati. Aggiungo che gli infermieri (tutti) avevano
pagina 10 di 20 comunque la possibilità di venire a chiedere, dopo che era stato loro assegnato il turno, una modifica per loro esigenze o potevano venire a chiedere l'autorizzazione ad uno scambio turno tra loro. La stessa modalità era prevista sia per autonomi che per subordinati. Tutti potevano poi indicare in apposito foglio le richieste di permesso…io nella redazione dei turni trattavo tutti alla stessa maniera, sia autonomi che subordinati sotto il profilo della possibilità di indicare impedimenti o richieste di scambio turno”; ..ero io in quanto coordinatrice ad Persona_3 autorizzare le richieste della ricorrente, non è vero “ che i giorni liberi, i permessi e le ferie erano scelti liberamente dalla ricorrente;
) Testimone_1
- la caposala assegnava la mattina e nel corso della giornata la ricorrente alle varie incombenze
(per i poliambulatori di dermatologia “…devo dire che Controparte_7 Controparte_9
c'era un piano di lavoro predeterminato e quindi tutti sapevamo dove eravamo assegnati in anticipo, Capitava poi che per via delle assenze o altre esigenze di servizio, il piano potesse subire delle modifiche e in tal caso la coordinatrice assegnava la ricorrente, come chiunque altro, ai compiti che riteneva necessari. Il piano era annuale. Preciso che nel piano annuale
Per_ veniva anche individuato un infermiere che quindi per l'intero anno era il prescelto per Per_ eventuali modifiche…mi consta che anche la ricorrente sia stata inserita a volte come;
) Controparte_10 CP_11 Testimone_1
- La ricorrente era obbligata a timbrare il cartellino. Di fatto timbrava il cartellino ogni giorno
( ; Persona_6 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
) Testimone_1
- La ricorrente utilizzava esclusivamente strumentazione / vestiario / apparecchiature di proprietà della convenuta (circostanza CP_1 Controparte_1
pacifica);
- Alla ricorrente era stato riferito che la stessa doveva rispettare con estrema precisione l'orario di servizio ( ; ; Persona_6 Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
)
[...] Testimone_1
pagina 11 di 20 - la ricorrente era obbligata al pari delle sue colleghe autonome e subordinate a partecipare alle riunioni di reparto;
; ; Persona_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
“le riunioni di reparto erano obbligatorie per Controparte_10 CP_11 Persona_3 tutti”; Testimone_1
- Le infermiere “autonome” non potevano concordare di scambiarsi i turni nemmeno fra le sole
“libere professioniste”. Solo la coordinatrice poteva autorizzare un cambio di turno fra infermiere ( ---una volta che il turno era assegnato, quello era Controparte_7 CP_8
e vi si doveva attenere come tutti … lo scambio doveva essere comunicato alla coordinatrice che lo doveva autorizzare. Lo stesso valeva per gli infermieri subordinati”; ; Controparte_9
per scambiare il turno, la ricorrente “doveva Controparte_10 CP_11 Persona_3
chiedere l'autorizzazione a me”)
- La ricorrente era soggetta ad un potere di controllo e disciplinare (Theodor Brusic: Io posso dire che la coordinatrice era persona corretta che si atteggiava nei confronti di tutti gli infermieri di reparto sia autonomi che subordinati nello stesso modo. La coordinatrice sotto il profilo del controllo dele modalità di lavoro e dell'esercizio del potere disciplinare (eventuali richiami) si comportava nello stesso modo nei confronti di tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati, Aggiungo che ai miei occhi eravamo tutti uguali e se un collega non mi veniva a dire che aveva un contratto di lavoro autonomo, io non me ne rendevo conto”; Controparte_7
“posso confermare che la ricorrente al pari dei lavoratori subordinati era sottoposta al controllo ed a eventuali richiami da parte della coordinatrice, che come detto non faceva distinzioni sotto tale profilo”; . “Il modo di porsi della coordinatrice nei confronti degli infermieri CP_8
di reparto era il medesimo sia che fossero autonomi, sia che fossero subordinati. Nessuna distinzione veniva fatta sotto il profilo delle direttive che venivano date, dei controlli sulle modalità di svolgimento del lavoro che venivano effettuati o nel modo di esercizio del potere disciplinare e quindi della necessità di rimproverare chi non si atteneva alle direttive o era negligente”; “posso confermare che la coordinatrice sotto il profilo Controparte_9 dell'esercizio del potere di controllo e del potere disciplinare non faceva distinzioni tra
pagina 12 di 20 autonomi, come la ricorrente, e subordinati”; Vero che la coordinatrice Controparte_10
controllava le modalità di lavoro di tutti gli infermieri sia autonomi che subordinati e che se doveva riprendere qualcuno per mancanze, ritardi o negligenze, lo riprendeva senza distinzioni di sorta tra autonomi e subordinati”; “vero che la coordinatrice controllava le CP_11
modalità di lavoro della ricorrente e se necessario la riprendeva, come faceva con qualsiasi altro infermiere dipendente o autonomo del reparto);
- Nel corso del rapporto è stata anche ripresa seppur solo verbalmente per ritardi o piccole mancanze ( “a volte è successo”; “Vero è accaduto” Controparte_9 Controparte_10
: “ Vero che nel corso del rapporto è stata anche ripresa, seppur solo Testimone_1 verbalmente presunte mancanze… ricordo in particolare che era stata ripresa una volta che era arrivata in ritardo per problemi familiari legali alla bambina;
ricordo anche che una volta in estate aveva chiesto di poter tardare sempre per problemi legali agli orari della figlia e le era stato negato”);
- Durante il servizio alla ricorrente erano assegnati gli stessi compiti e le medesime responsabilità del resto del personale infermieristico (compresa quella in materia di sicurezza)
(circostanza non contestata);
- per sospendere l'attività per “ferie” doveva chiedere ed ottenere l'autorizzazione; la ricorrente al pari di tutti gli infermieri sia subordinati che autonomi sottostava alla pianificazione delle ferie effettata dalla coordinatrice che in caso di disaccordo tra gli infermieri circa i periodi scelti per le ferie e le necessità di copertura del turno, interveniva e decideva (Theodor Brusic;
[...]
“i periodi di ferie venivano concordati in una riunione. Anche in questo caso il CP_7
trattamento degli autonomi e quindi della ricorrente e dei subordinati era il medesimo. Escludo che la ricorrente potesse scegliere il periodo in cui andare in ferie con diritto di precedenza rispetto ai subordinati e che a lei venisse sempre concessa la precedenza nella scelta e le venisse sempre accordato tutto quanto ella chiedesse”, “per quanto concerne la CP_8
pianificazione delle ferie tutti gli infermieri venivano trattati allo stesso modo, sia gli autonomi che i subordinati: tutti presentavano per tempo le loro richieste;
nessuno aveva la precedenza
pagina 13 di 20 nella scelta o la certezza che il proprio periodo sarebbe stato accordato. Né gli autonomi né i subordinati”; :”… escludo che gli autonomi avessero la precedenza nella Controparte_9 scelta del periodo di ferie e che a loro venisse sempre accodato quanto richiesto”;
[...]
che in caso di disaccordo decideva la coordinatrice…”; Persona_7 CP_11 Per_3
“Anche in sede di redazione del piano ferie io trattavo tutti alla stessa maniera, sia i
[...]
dipendenti che gli autonomi. Facevamo una riunione a febbraio per le ferie estive, tutti facevano le loro richieste e poi io verificavo se tutte le richieste potevano essere accolte o meno in base alla necessità di copertura del turno. Ove non era possibile accordare a tutti il periodo di ferie richiesto, decidevo io chi doveva rinunciare un anno e chi un'altra volta , senza distinzioni tra autonomi e subordinati” “… Non vi era alcuna distinzione nella Testimone_1
concessione delle ferie tra autonomi e subordinati”)
Orga
- per quanto concerne la partecipazione ai corsi , la prassi prevedeva che chi era interessato doveva iscriversi, ma per partecipare era necessaria la preventiva autorizzazione del coordinatore, che per esigenze di servizio poteva negarla ( Persona_6 CP_8
; . Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Testimone_1
L'istruttoria documentale ed orale ha confermato dunque che il rapporto di lavoro della ricorrente si è atteggiato secondo i canoni della subordinazione, con precisi obblighi in capo alla lavoratrice di attenersi a orari e direttive e con esercizio dello speculare potere di controllo
e disciplinare da parte del datore di lavoro.
Pressocchè tutti i testimoni hanno confermato che non venivano fatte distinzioni di alcun tipo tra infermieri autonomi e subordinati: né sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro eterodeterminata da parte della coordinatrice (inserimento nei turni predisposti dalla coordinatrice, scambi turno da autorizzarsi a cura della coordinatrice, inserimento nel piano ferie e concessione dell'autorizzazione del periodo di ferie richiesto da parte della coordinatrice, partecipazione obbligatoria alle riunioni di reparto, timbratura orario di lavoro), né sotto il profilo del controllo delle modalità di esercizio della prestazione (controllo puntualità e applicazione dei protocolli e delle direttive aziendali svolto dalla coordinatrice), né infine sotto il
pagina 14 di 20 profilo dell'esercizio del potere disciplinare da parte della coordinatrice, che riprendeva la ricorrente al pari degli infermieri subordinati in caso di accertate mancanze.
Negozio in frode alla legge – esclusione
Parte ricorrente richiama la fattispecie del negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c..
Recita l'art. 1344 c.c. “Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”.
I contraenti, in sostanza, utilizzano un determinato schema contrattuale tipico per conseguire un risultato economico diverso da quello proprio del contratto concluso, che persegue finalità e produce effetti vietati dalla legge. Il contratto, quindi, mira ad eludere l'applicazione di una norma imperativa che vieta il conseguimento di un certo risultato.
Il contratto non è classificabile tanto contra legem quanto, piuttosto, in fraudem legis, poichè la legge non viene violata in modo diretto ma in modo indiretto, aggirandola. Si tratta, pertanto, di un negozio indiretto.
Venendo al caso di specie, si ritiene che non sia integrata l'ipotesi di negozio in frode alla legge, in quanto le parti nella frode alla legge dichiarano ciò che vogliono, ma che è illecito, mentre nel caso in esame si è avuta semplicemente una esecuzione del rapporto in concreto difforme rispetto
a quanto pattuito legittimamente.”
Eccezione di ne bis in idem
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
La domanda di accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra ricorrente e tra il 2002 e il 2015 è svolta chiaramente nei soli confronti Controparte_1
dell' , atteso che l'analoga domanda era già stata svolta in separato giudizio nei CP_2
confronti dell' . Controparte_1
Non vi è quindi alcuna duplicazione dei giudizi.
pagina 15 di 20 La domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale
è stata oggetto di rinuncia agli atti nel precedente giudizio e quindi sulla stessa non si è
formato alcun giudicato.
Eccezione di improcedibilità della domanda per ingiustificato frazionamento del processo
L'eccezione non è fondata e va rigettata.
E' vero che parte ricorrente aveva inizialmente svolto nel procedimento 173/2021 nei confronti della sola domanda di condanna alla regolarizzazione della Controparte_1
posizione contributiva e previdenziale, salvo poi rinunciare agli atti in parte qua in corso di giudizio.
La domanda originariamente svolta, siccome non era stata convenuta in giudizio anche l' (litisconsorte necessario), sarebbe stata (allora) inammissibile, salvo integrazione CP_2
del contraddittorio con l'ente previdenziale.
Rispetto alla rinuncia agli atti, parte nulla ha obiettato a suo tempo. Controparte_1
Tanto premesso, chiarito altresì che titolare dei contributi per cui è causa è l' e non la CP_2
ricorrente, appare evidente come le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e del danno comunitario che hanno formato oggetto della domanda di cui al procedimento rubricato sub RG 173/2021 e la domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale che forma oggetto del presente procedimento,
siano domande aventi ad oggetto crediti distinti, di cui sono titolari soggetti diversi e che possono formare oggetto di giudizi distinti.
Richiesta di condanna dell' alla regolarizzazione della posizione contributiva e CP_1
previdenziale della ricorrente
pagina 16 di 20 La base imponibile su cui sono stati calcolati i contributi è stata correttamente individuata dall' negli importi di cui alle certificazioni dei compensi dimessi dall' CP_2 [...]
. CP_1
L'assunto di parte convenuta secondo il quale non sarebbero tutti i compensi corrisposti dall' alla ricorrente a dover essere assoggettati a contribuzione, bensì Controparte_1
unicamente gli importi (inferiori) che avrebbe percepito in base a contratto collettivo un lavoratore subordinato, è assolutamente infondato.
La stessa norma citata da parte convenuta (art. 1 comma 1 del DL 338/1989) indica il limite minimo della retribuzione giornaliera, sulla quale devono essere calcolati i contributi.
Ovvio che se la retribuzione è superiore, i contributi saranno calcolati sulla retribuzione superiore.
Parte Azienda sanitaria verrà quindi condannata al pagamento dei contributi IVS nell'importo di euro 147.265,08.- calcolati dall' sugli importi corrisposti dall' CP_2 CP_1
a titolo di compenso professionale in relazione al periodo 18.07.2002 – 9.11.2015 come da conteggio depositato il 18.03.2024 e non contestato né da parte ricorrente, né da parte
. Controparte_1
Quanto all'assunto di parte convenuta, secondo il quale la ricorrente avrebbe percepito indebitamente la somma versata a titolo previdenziale pari al 2% del fatturato e pertanto tale somma sarebbe da detrarre dall'imponibile contributivo, va precisato quanto segue.
La somma in questione non è stata presa in considerazione dall' nella determinazione CP_2
della base imponibile sulla cui base sono stati calcolati i contributi dovuti.
Se la somma in questione è stata indebitamente versata, parte ne avrebbe dovuto CP_1
chiedere in primis la restituzione entro il limite della prescrizione decennale.
Eccezione di prescrizione
pagina 17 di 20 Parte convenuta ha eccepito che in mancanza di atti interruttivi da parte e/o della CP_2
ricorrente, il preteso credito contributivo sarebbe totalmente prescritto per decorso del termine quinquennale.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' non è fondata. Controparte_1
L'art. 11 comma 5 d.l. 162//19 conv. In L 8/20 prevede “all'articolo 3 della legge 8 agosto
1995 n.335 il comma 10 bis è sostituito dal seguente: “10 bis per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_2
delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Eccezione relativa alla quota a carico del lavoratore
Il datore di lavoro non può rivalersi in alcun modo sul dipendente: il combinato disposto degli artt. 18, 19 e 23 della L218 del 1952 impone al datore di lavoro, nell'ipotesi in cui egli ometta il pagamento dei contributi o vi adempia tardivamente, di pagare i contributi non versati, sia per la quota a proprio carico sia per la quota a carico del lavoratore. “il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n.218 in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo” (Cass. 18027/2014).
pagina 18 di 20 Deduzioni in relazione a contributo Cassa Credito, contributo a titolo di CP_2 CP_4
finanziamento TFR
L' si è costituita in giudizio e non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale di CP_2
condanna al pagamento di contributi e sanzioni.
Parte ricorrente, per parte propria, si è limitata a chiedere la condanna dell'
[...]
alla regolarizzazione nei limiti del pagamento dei contributi quantificati con CP_1
l'aliquota del 32,65% sui compensi lordi percepiti dall' , oltre interessi e Controparte_1
somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.
Rispetto a tale domanda l' è litisconsorte necessario. CP_2
In questi limiti la domanda di parte ricorrente troverà accoglimento.
Non vi è spazio per deliberare in ordine agli ulteriori contributi elencati da parte in CP_2
comparsa di costituzione, in quanto – come detto – l'Ente non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale e parte ricorrente non ha chiesto la condanna dell' al relativo CP_1
versamento a favore dell' . CP_2
.-.-.-.-.-
Le spese processuali, per quanto concerne parte ricorrente, vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (52.000,01 – 260.000) con l'aumento del 15% ex art. 4 comma 2 DM 55/2014 e poste a carico di , considerato che parte convenuta Controparte_1
una volta passata in giudicato la sentenza 173/2021 avrebbe dovuto Controparte_1 ottemperare autonomamente all'obbligo di versamento dei contributi all' . Vengono CP_2
compensate le spese tra le altre parti ( ), considerato che la sentenza di accertamento della CP_2 natura subordinata del rapporto di lavoro era stata notificata per tempo all' , che ben CP_12
avrebbe potuto sulla scorta di tale titolo pretendere il pagamento dei contributi dovuti dall' , invece che rimanere inerte per anni. Controparte_1
p.q.m.
pagina 19 di 20 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 614-2023 R.G.L. promossa con ricorso depositato il
30.11.2023 da contro Parte_1 Controparte_1
NO e , così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione reietta, CP_2
accerta e dichiara anche nei confronti dell' la sussistenza di più rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. CP_2 tra la signora e l' con decorrenza dal Parte_1 Controparte_3
18.07.2002 al 9.11.2015; condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e quindi condanna la predetta convenuta al pagamento dei contributi e premi omessi per l'importo complessivo di €
147.265,08 a titolo di contributi IVS oltre interessi, somme aggiuntive, sanzioni per evasione da conteggiarsi al momento del saldo, se e in quanto dovuti per legge, all' con conseguente CP_2 accredito (una volta eseguito il pagamento da parte dell' Controparte_1
) sul conto previdenziale del lavoratore;
[...]
condanna l' convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida CP_1
complessivamente (100%) in euro 15.404,25.-, oltre euro 259,00 per contributo unificato, oltre
15% spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dell'avv. Daniele Simonato antistatario;
dichiara la compensazione tra le parti delle restanti spese di lite.
Così deciso, 28.06.2024
Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 20 di 20