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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/10/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. 110/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
24.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 110/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Belmonte Calabro alla Via Serra n.24 presso lo studio dell'avv. Carmela Provenzano che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati
TO ER e EL NO, come da procura generale alle liti a rogito Notaio
[...] di Roma del 21/07/2015, n. 80974 di repertorio, elettivamente domiciliato in Cosenza, Per_1
Piazza Loreto 22/A, presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità ordinaria ex L. n.
222/1984, all'esito del quale il C.T.U. ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dalle provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari per come sopra cennato.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase avrebbe compiuto una valutazione inadeguata rispetto alle effettive condizioni cliniche dell'istante e, in ogni caso, omettendo di valutare adeguatamente la compatibilità delle patologie con l'impegno psico-fisico richiesto per lo svolgimento dell'attività del ricorrente (operaio di banchina).
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u nominato nella prima fase, Dott. per quanto emerso dalla Persona_2 visita peritale e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che la capacità lavorativa dell'istante non fosse ridotta a meno di un terzo in conseguenza delle patologie sofferte.
Nel corso dell'odierno giudizio il perito officiato ha, altresì, depositato una relazione integrativa con riguardo anche alla documentazione medica sopravvenuta allegata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono condivisibili, perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Difatti, il c.t.u., dopo aver riportato i referti degli accertamenti medici, ha ritenuto, in ordine all'incidenza dello stato di salute sulla capacità lavorativa del ricorrente, quanto di seguito: “Alla luce della nuova documentazione depositata si rileva un notevole aggravamento delle condizioni del periziando. Compare una seria difficoltà alla deambulazione, collegata alla patologia cronica degenerativa. Esiste un peggioramento della patologia cardiaca che si manifesta con una cardiopatia di classe II NYHA. La patologia respiratoria subisce un notevole aggravamento con necessità di aumento dei volumi di O2.
CONCLUSIONI
Visti gli atti e i documenti medici allegati lo scrivente CTU può dare risposta ai quesiti posti dall'onorevole giudice nella seguente forma : 1)- la capacità lavorativa di parte ricorrente è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della legge 222/84 dal 10.08.2024, data del ricovero presso Medicina Generale Valentini ospedale
Annunziata-Mariano santo”
Il consulente ha, quindi, modificato la valutazione espressa nella relazione peritale, ritenendo sussistente il requisito sanitario utile all'ammissione della provvidenza richiesta con decorrenza dal
10.08.2024.
Va dunque accertato che è in possesso del requisito sanitario utile per Parte_1
l'ottenimento dell'assegno ordinario ex L. n. 222/1984 con decorrenza dal 10.08.2024, data così individuata dal CTU.
§ 3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in misura di 1/2, stante l'accoglimento della domanda con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità
(bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 utile per l'ottenimento dell'assegno ordinario ex L. n. 222/1984 con decorrenza dal
10.08.2024, data così individuata dal CTU;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1
delle spese di lite, che si liquidano – al netto della compensazione nella Parte_1 misura di ½ - in complessivi € 1.348,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 27.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
24.10.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 110/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nato il [...] ad [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Belmonte Calabro alla Via Serra n.24 presso lo studio dell'avv. Carmela Provenzano che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati
TO ER e EL NO, come da procura generale alle liti a rogito Notaio
[...] di Roma del 21/07/2015, n. 80974 di repertorio, elettivamente domiciliato in Cosenza, Per_1
Piazza Loreto 22/A, presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità ordinaria ex L. n.
222/1984, all'esito del quale il C.T.U. ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dalle provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari per come sopra cennato.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase avrebbe compiuto una valutazione inadeguata rispetto alle effettive condizioni cliniche dell'istante e, in ogni caso, omettendo di valutare adeguatamente la compatibilità delle patologie con l'impegno psico-fisico richiesto per lo svolgimento dell'attività del ricorrente (operaio di banchina).
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u nominato nella prima fase, Dott. per quanto emerso dalla Persona_2 visita peritale e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che la capacità lavorativa dell'istante non fosse ridotta a meno di un terzo in conseguenza delle patologie sofferte.
Nel corso dell'odierno giudizio il perito officiato ha, altresì, depositato una relazione integrativa con riguardo anche alla documentazione medica sopravvenuta allegata in corso di causa, le cui conclusioni appaiono condivisibili, perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Difatti, il c.t.u., dopo aver riportato i referti degli accertamenti medici, ha ritenuto, in ordine all'incidenza dello stato di salute sulla capacità lavorativa del ricorrente, quanto di seguito: “Alla luce della nuova documentazione depositata si rileva un notevole aggravamento delle condizioni del periziando. Compare una seria difficoltà alla deambulazione, collegata alla patologia cronica degenerativa. Esiste un peggioramento della patologia cardiaca che si manifesta con una cardiopatia di classe II NYHA. La patologia respiratoria subisce un notevole aggravamento con necessità di aumento dei volumi di O2.
CONCLUSIONI
Visti gli atti e i documenti medici allegati lo scrivente CTU può dare risposta ai quesiti posti dall'onorevole giudice nella seguente forma : 1)- la capacità lavorativa di parte ricorrente è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai sensi della legge 222/84 dal 10.08.2024, data del ricovero presso Medicina Generale Valentini ospedale
Annunziata-Mariano santo”
Il consulente ha, quindi, modificato la valutazione espressa nella relazione peritale, ritenendo sussistente il requisito sanitario utile all'ammissione della provvidenza richiesta con decorrenza dal
10.08.2024.
Va dunque accertato che è in possesso del requisito sanitario utile per Parte_1
l'ottenimento dell'assegno ordinario ex L. n. 222/1984 con decorrenza dal 10.08.2024, data così individuata dal CTU.
§ 3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti in misura di 1/2, stante l'accoglimento della domanda con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità
(bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 utile per l'ottenimento dell'assegno ordinario ex L. n. 222/1984 con decorrenza dal
10.08.2024, data così individuata dal CTU;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1
delle spese di lite, che si liquidano – al netto della compensazione nella Parte_1 misura di ½ - in complessivi € 1.348,50 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 27.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso