Art. 5. Indizione della Giornata nazionale degli abiti storici 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identita' culturale e del patrimonio spirituale della societa' italiana. Nella Giornata nazionale le amministrazioni pubbliche, anche con la collaborazione degli enti e degli organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attivita' di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Note all' art. 5:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
3. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attivita' di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, svolti in abiti storici.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Note all' art. 5:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.