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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 1084/2021
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Successivamente, all'udienza dell'11 gennaio 2024 tenuta dal Giudice Lucia
Sebastiani sono presenti l'avv. Caprara per parte attrice e l'avv. Giorgi per parte convenuta, i quali precisano le conclusioni come in note conclusive.
Nessuno compare per Controparte_1
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15,00, dato atto che i procuratori delle parti si sono nel frattempo allontanati, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
1 S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1084/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile e promossa
D A
, nato a [...] l'[...] e residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
avv. CAPRARA RICCARDO - ATTORE -
C O N T R O
, nata alla Spezia il 26.2.1981 e residente in [...] Controparte_2
c.f. C.F._2
avv. GIORGI FEDERICA -CONVENUTA-
E
-CONVENUTO CONTUMACE- Controparte_1
C O N C L U S I O N I: come precisate a verbale d'udienza, da intendersi di seguito integralmente trascritte
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto la condanna di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 in via solidale tra loro, a corrispondere ad esso attore l'indennità di
2 occupazione a far tempo dall'1 maggio 2020 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile sito in Arcola al civico 21 della Via Valle, meglio identificato in
NCEU al fg. 6 mapp. 938 subb. 5 e 6 allegando di:
-essere l'esclusivo proprietario del bene in questione, per il quale ha contratto un mutuo ipotecario con la per la somma mensile Organizzazione_1
di 719,51 euro fino al 28.2.2041;
-aver convissuto con la in detto immobile fino al 14.7.2016, quando il CP_2
Tribunale della Spezia lo ha assegnato a quest'ultima in quanto affidataria dei due figli della coppia;
- aver la continuato a vivere nell'immobile con il nuovo compagno, CP_2
con il figlio nato dalla relazione con quest'ultimo, con i figli Controparte_1 avuti dall'attore e con la figlia del Figliuolo, nonostante ila revoca dell'assegnazione della casa familiare alla stessa, con termine per il rilascio fissato per il rilascio al 30.4.2020 dalla Corte di Appello di Genova in data
5.11.2019 sede di reclamo del provvedimento ex art. 337 bis e segg. c.c. di questo Tribunale in data 27.6.2019.
si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto Controparte_2 dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda, e in subordine proponendo eccezione di compensazione sino a concorrenza del credito dalla stessa vantato per il mantenimento dei figli, precisando peraltro che proprio a causa del suo inadempimento il avrebbe acconsentito alla permanenza Pt_1
della nella ex casa familiare dopo la data del 30.4.2020, senza CP_2 richiedere alcunchè; chiedendo di poter rimanere nell'appartamento fino al giugno 2021 per consentire al figlio di finire il ciclo di scuola media Per_1
inferiore e facendo presente in ogni caso di non aver potuto tempestivamente reperire altro idoneo alloggio e traslocare a causa del lockdown per la
3 pandemia Covid-19, terminato il 18.5.2020, comunque comportante difficoltà di movimento anche nei mesi successivi.
La a infine precisato di aver rilasciato spontaneamente l'appartamento CP_2
in data 27.7.2021 e di vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore di 1200,00 euro a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, dallo stesso mai corrisposto, oltre ad un credito certo ed esigibile a titolo di rimborso delle spese straordinarie, dalla data del 14.7.2016 (data del provvedimento con cui era stato stabilito il collocamento dei figli presso la madre nella casa familiare ed un contributo a carico del a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario di 250,00 euro mensili – contributo che poi fu aumentato a 400,00 euro con provvedimento del 12.10.2018-, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie) a quella di instaurazione del presente giudizio.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Dato atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita espletata in corso di causa, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza in data 30.5.2022, è stata disposta CTU avente ad oggetto la quantificazione del valore locativo medio mensile dell'immobile di cui si discute per il periodo maggio 2020/luglio 2021.
Rigettata l'istanza di nullità della CTU formulata da parte convenuta, la causa ora giunge in decisione.
Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata
4 perduta e, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. sez. U sent. n. 33645 del
15.11.2022 e, ancor più di recente Cass. sez. III ord. n. 14947 del 29.5.2023).
Nel caso di specie si osserva quanto segue.
La che avrebbe dovuto lasciare l'ex casa coniugale entro il 30.4.2020, CP_2
non ha contestato di aver continuato ad abitare in essa con il proprio convivente, i rispettivi figli e il figlio nato dalla loro unione, fino al luglio 2021.
La convenuta ha allegato l'esistenza di un accordo in tal senso raggiunto con il l'allegazione è generica e non comprovata. Pt_1
Non è revocabile in dubbio, anche alla luce dei principi generali in materia di occupazione di immobile senza titolo, che il abbia subito un danno Pt_1
conseguente alla mancata disponibilità del bene oggetto di causa, non potendo né usufruirne personalmente a fini abitativi, né trarne un profitto economico.
La domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione proposta dall'attore è, pertanto, fondata.
Venendo alla quantificazione del danno, il CTU Geom. , sulla scorta di Per_2
analisi accurate, comparate e tecnicamente ineccepibili e con motivazione logica e congrua e, pertanto, integralmente condivisibile, ha quantificato l'importo mensile medio del canone di locazione per un immobile quale quello oggetto di causa, in € 1050,00.
L'indennità di occupazione può quindi essere equitativamente liquidata, in €
15.750,00 per il periodo compreso tra il maggio 2020 e luglio 2021 (15 mensilità).
5 Tale importo può dunque essere assunto a base per una liquidazione equitativa ed omnicomprensiva dell'indennità di occupazione, tenendo conto tuttavia di due fattori determinanti.
In primo luogo è oggettivo il fatto che fino alla fine di maggio 2020, a causa della notoria situazione mondiale venutasi a creare a causa della pandemia
Covid-19, non era possibile muoversi liberamente e comunque decisamente difficoltoso porsi alla ricerca di soluzioni abitative alternative, provvedendo in pari tempo ad un trasloco.
Secondariamente, l'assegnazione della casa familiare alla in sede di CP_2
regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, era stato elemento specificamente considerato al fine anche della quantificazione dell'importo dovuto dal a titolo di mantenimento della Pt_1
prole minore di età.
A prescindere dalle cause che hanno portato alla revoca dell'assegnazione della casa alla v'è dunque da rilevare che tale casa ha costituito habitat CP_2
familiare per i figli della coppia, e forma di mantenimento parziale indiretto degli stessi.
A ciò consegue da un lato che deve tenersi conto del periodo di occupazione senza titolo giugno 2020/luglio 2021, dall'altro che la liquidazione, necessariamente equitativa, va ridotta in considerazione del fatto che la casa
è stata occupata anche dai figli del tesso. Pt_1
Si ritiene pertanto equa una riduzione nella misura di 1/2 dell'indennità come calcolata dal CTU (riduzione proporzionale anche al numero degli occupanti la casa e cioè la il , il loro figlioletto, la figlia del GL e i due Pt_1 CP_1
figli del . Pt_1
E' infine solo parzialmente accoglibile l'eccezione di compensazione proposta dalla per il credito maturato a causa dell'inadempimento del CP_2 Pt_1
6 nel provvedere al mantenimento dei figli, essendo la stessa fondata solo relativamente all'importo di € 1200,00 dovuto a titolo di mantenimento ordinario, in quanto credito certo, liquido ed esigibile.
Viceversa il credito vantato a titolo di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori (peraltro supportato da documentazione in parte illeggibile), oltre ad essere contestato, risulta già oggetto di altro procedimento nel quale il avrebbe già versato un acconto (come da verbale del Pt_1
7.6.2022, allegato agli atti di causa) ed in ogni caso sfornito di adeguato supporto probatorio.
I convenuti vanno pertanto condannati al pagamento della somma di €
7.350,00 da cui deve detrarsi l'importo di € 1200,00 (pari al credito vantato dalla eccepito in compensazione. CP_2
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite e la ripartizione paritaria delle spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria.
La restante parte delle spese processuali sostenute dall'attore devono essere poste a carico dei convenuti, in via solidale tra loro, e vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 applicando la tab. 2, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (fino a 26.000,00 euro) e della non particolare difficoltà delle questioni trattate e della modesta attività processuale resasi necessaria (in particolare nella fase decisionale) che consentono la riduzione dei valori medi previsti in tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1084/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
7 Così provvede
In accoglimento della domanda attrice
-CONDANNA e in via solidale tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, a titolo di indennità per l'illecita occupazione dell'immobile per cui è causa, della somma quantificata in via equitativa, e già attualizzata, in € 7.350,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Dichiara la compensazione tra il suddetto credito e quello vantato dalla convenuta fino alla concorrenza di € 1200,00 (oltre interessi nella CP_2
misura di legge dalle singole scadenze al saldo);
-DICHIARA compensate per metà le spese processuali sostenute rispettivamente dalle parti;
-PONE definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria, a carico paritario dell'attore e dei convenuti;
-Condanna i convenuti al pagamento della restante parte delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate in € 132,00 per spese ed € 2500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Cosi deciso in La Spezia all'udienza dell'11 gennaio 2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
8
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Successivamente, all'udienza dell'11 gennaio 2024 tenuta dal Giudice Lucia
Sebastiani sono presenti l'avv. Caprara per parte attrice e l'avv. Giorgi per parte convenuta, i quali precisano le conclusioni come in note conclusive.
Nessuno compare per Controparte_1
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, ad ore 15,00, dato atto che i procuratori delle parti si sono nel frattempo allontanati, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
1 S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1084/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile e promossa
D A
, nato a [...] l'[...] e residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
avv. CAPRARA RICCARDO - ATTORE -
C O N T R O
, nata alla Spezia il 26.2.1981 e residente in [...] Controparte_2
c.f. C.F._2
avv. GIORGI FEDERICA -CONVENUTA-
E
-CONVENUTO CONTUMACE- Controparte_1
C O N C L U S I O N I: come precisate a verbale d'udienza, da intendersi di seguito integralmente trascritte
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto la condanna di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 in via solidale tra loro, a corrispondere ad esso attore l'indennità di
2 occupazione a far tempo dall'1 maggio 2020 fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile sito in Arcola al civico 21 della Via Valle, meglio identificato in
NCEU al fg. 6 mapp. 938 subb. 5 e 6 allegando di:
-essere l'esclusivo proprietario del bene in questione, per il quale ha contratto un mutuo ipotecario con la per la somma mensile Organizzazione_1
di 719,51 euro fino al 28.2.2041;
-aver convissuto con la in detto immobile fino al 14.7.2016, quando il CP_2
Tribunale della Spezia lo ha assegnato a quest'ultima in quanto affidataria dei due figli della coppia;
- aver la continuato a vivere nell'immobile con il nuovo compagno, CP_2
con il figlio nato dalla relazione con quest'ultimo, con i figli Controparte_1 avuti dall'attore e con la figlia del Figliuolo, nonostante ila revoca dell'assegnazione della casa familiare alla stessa, con termine per il rilascio fissato per il rilascio al 30.4.2020 dalla Corte di Appello di Genova in data
5.11.2019 sede di reclamo del provvedimento ex art. 337 bis e segg. c.c. di questo Tribunale in data 27.6.2019.
si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto Controparte_2 dall'attore, chiedendo il rigetto della domanda, e in subordine proponendo eccezione di compensazione sino a concorrenza del credito dalla stessa vantato per il mantenimento dei figli, precisando peraltro che proprio a causa del suo inadempimento il avrebbe acconsentito alla permanenza Pt_1
della nella ex casa familiare dopo la data del 30.4.2020, senza CP_2 richiedere alcunchè; chiedendo di poter rimanere nell'appartamento fino al giugno 2021 per consentire al figlio di finire il ciclo di scuola media Per_1
inferiore e facendo presente in ogni caso di non aver potuto tempestivamente reperire altro idoneo alloggio e traslocare a causa del lockdown per la
3 pandemia Covid-19, terminato il 18.5.2020, comunque comportante difficoltà di movimento anche nei mesi successivi.
La a infine precisato di aver rilasciato spontaneamente l'appartamento CP_2
in data 27.7.2021 e di vantare un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'attore di 1200,00 euro a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori, dallo stesso mai corrisposto, oltre ad un credito certo ed esigibile a titolo di rimborso delle spese straordinarie, dalla data del 14.7.2016 (data del provvedimento con cui era stato stabilito il collocamento dei figli presso la madre nella casa familiare ed un contributo a carico del a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario di 250,00 euro mensili – contributo che poi fu aumentato a 400,00 euro con provvedimento del 12.10.2018-, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie) a quella di instaurazione del presente giudizio.
Il non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Dato atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita espletata in corso di causa, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nonché della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza in data 30.5.2022, è stata disposta CTU avente ad oggetto la quantificazione del valore locativo medio mensile dell'immobile di cui si discute per il periodo maggio 2020/luglio 2021.
Rigettata l'istanza di nullità della CTU formulata da parte convenuta, la causa ora giunge in decisione.
Come recentemente precisato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita
è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata
4 perduta e, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. sez. U sent. n. 33645 del
15.11.2022 e, ancor più di recente Cass. sez. III ord. n. 14947 del 29.5.2023).
Nel caso di specie si osserva quanto segue.
La che avrebbe dovuto lasciare l'ex casa coniugale entro il 30.4.2020, CP_2
non ha contestato di aver continuato ad abitare in essa con il proprio convivente, i rispettivi figli e il figlio nato dalla loro unione, fino al luglio 2021.
La convenuta ha allegato l'esistenza di un accordo in tal senso raggiunto con il l'allegazione è generica e non comprovata. Pt_1
Non è revocabile in dubbio, anche alla luce dei principi generali in materia di occupazione di immobile senza titolo, che il abbia subito un danno Pt_1
conseguente alla mancata disponibilità del bene oggetto di causa, non potendo né usufruirne personalmente a fini abitativi, né trarne un profitto economico.
La domanda di condanna al pagamento di un'indennità di occupazione proposta dall'attore è, pertanto, fondata.
Venendo alla quantificazione del danno, il CTU Geom. , sulla scorta di Per_2
analisi accurate, comparate e tecnicamente ineccepibili e con motivazione logica e congrua e, pertanto, integralmente condivisibile, ha quantificato l'importo mensile medio del canone di locazione per un immobile quale quello oggetto di causa, in € 1050,00.
L'indennità di occupazione può quindi essere equitativamente liquidata, in €
15.750,00 per il periodo compreso tra il maggio 2020 e luglio 2021 (15 mensilità).
5 Tale importo può dunque essere assunto a base per una liquidazione equitativa ed omnicomprensiva dell'indennità di occupazione, tenendo conto tuttavia di due fattori determinanti.
In primo luogo è oggettivo il fatto che fino alla fine di maggio 2020, a causa della notoria situazione mondiale venutasi a creare a causa della pandemia
Covid-19, non era possibile muoversi liberamente e comunque decisamente difficoltoso porsi alla ricerca di soluzioni abitative alternative, provvedendo in pari tempo ad un trasloco.
Secondariamente, l'assegnazione della casa familiare alla in sede di CP_2
regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, era stato elemento specificamente considerato al fine anche della quantificazione dell'importo dovuto dal a titolo di mantenimento della Pt_1
prole minore di età.
A prescindere dalle cause che hanno portato alla revoca dell'assegnazione della casa alla v'è dunque da rilevare che tale casa ha costituito habitat CP_2
familiare per i figli della coppia, e forma di mantenimento parziale indiretto degli stessi.
A ciò consegue da un lato che deve tenersi conto del periodo di occupazione senza titolo giugno 2020/luglio 2021, dall'altro che la liquidazione, necessariamente equitativa, va ridotta in considerazione del fatto che la casa
è stata occupata anche dai figli del tesso. Pt_1
Si ritiene pertanto equa una riduzione nella misura di 1/2 dell'indennità come calcolata dal CTU (riduzione proporzionale anche al numero degli occupanti la casa e cioè la il , il loro figlioletto, la figlia del GL e i due Pt_1 CP_1
figli del . Pt_1
E' infine solo parzialmente accoglibile l'eccezione di compensazione proposta dalla per il credito maturato a causa dell'inadempimento del CP_2 Pt_1
6 nel provvedere al mantenimento dei figli, essendo la stessa fondata solo relativamente all'importo di € 1200,00 dovuto a titolo di mantenimento ordinario, in quanto credito certo, liquido ed esigibile.
Viceversa il credito vantato a titolo di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori (peraltro supportato da documentazione in parte illeggibile), oltre ad essere contestato, risulta già oggetto di altro procedimento nel quale il avrebbe già versato un acconto (come da verbale del Pt_1
7.6.2022, allegato agli atti di causa) ed in ogni caso sfornito di adeguato supporto probatorio.
I convenuti vanno pertanto condannati al pagamento della somma di €
7.350,00 da cui deve detrarsi l'importo di € 1200,00 (pari al credito vantato dalla eccepito in compensazione. CP_2
La natura e l'esito del giudizio giustificano la compensazione per metà delle spese di lite e la ripartizione paritaria delle spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria.
La restante parte delle spese processuali sostenute dall'attore devono essere poste a carico dei convenuti, in via solidale tra loro, e vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 applicando la tab. 2, tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (fino a 26.000,00 euro) e della non particolare difficoltà delle questioni trattate e della modesta attività processuale resasi necessaria (in particolare nella fase decisionale) che consentono la riduzione dei valori medi previsti in tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1084/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
7 Così provvede
In accoglimento della domanda attrice
-CONDANNA e in via solidale tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore dell'attore, a titolo di indennità per l'illecita occupazione dell'immobile per cui è causa, della somma quantificata in via equitativa, e già attualizzata, in € 7.350,00 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Dichiara la compensazione tra il suddetto credito e quello vantato dalla convenuta fino alla concorrenza di € 1200,00 (oltre interessi nella CP_2
misura di legge dalle singole scadenze al saldo);
-DICHIARA compensate per metà le spese processuali sostenute rispettivamente dalle parti;
-PONE definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di istruttoria, a carico paritario dell'attore e dei convenuti;
-Condanna i convenuti al pagamento della restante parte delle spese processuali sostenute dall'attore, liquidate in € 132,00 per spese ed € 2500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Cosi deciso in La Spezia all'udienza dell'11 gennaio 2024
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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