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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2024, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 7841/2019 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7841 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
– vertente tra
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Taranto alla Via Regina Margherita n.58 presso lo studio dell'Avv. Palma Varsavia, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attrice e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Taranto alla Via Ciro Giovinazzi nr. 42 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni
Lombardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 20.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva accertarsi e dichiararsi dovuta da Parte_1
la corresponsione in suo favore della metà delle spese straordinarie sostenute per Controparte_1
le figlie , nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019 ( precisamente dal gennaio 2010 alla data di proposizione della domanda) e la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro
10.379,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. lamentava che non aveva ottemperato a tale obbligo pur essendo lo Parte_1 Controparte_1
stesso previsto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2101 depositata il 17.06.2015 resa a definizione del giudizio di separazione giudiziale intercorso tra loro. Aggiungeva che era ancora pendente il giudizio di divorzio , ove in data 17.09.2019 era stata emessa sentenza parziale n.
2590/2019 sullo e dovevano essere ancora decise le questioni accessorie. Pt_2
Evidenziava che dopo la separazione si era trasferita unitamente alle tre figlie a Bollate (MI) ; di aver sostenuto integralmente le spese mediche specialistiche occorrenti alla figlia , colpita all'età Per_1
di sedici anni da emorragia cerebrale e successivamente ristabilitasi, oltre alle spese universitarie della stessa e in generale ogni altro esborso di tale natura riguardante le figlie;
di aver richiesto invano al , a partire dal 2010, il rimborso delle suddette spese, con le lettere racc. a/r inviate CP_1
in data 02.09.2010 e 03.10.2011 ( a riscontro della quale con lettera del 14.10.2011 egli prometteva di provvedervi – cfr all. 4,5 e 6 ) , nonché tramite il suo difensore con le missive in data 08.10.2012
e 10.10.2019 ( cfr. all. 7 – lettera racc. a/r dell'Avv. Salvatore Montemurro e all. 10 – lettera racc. a/r
Avv. Palma Varsavia).
Aggiungeva di aver invitato anche telefonicamente il a contribuire alle spese straordinarie CP_1
e che lo stesso tramite messaggi inviati alla figlia aveva riferito di non condividerle, non Pt_3
potendo fruire di alcuna detrazione fiscale e comunque di versare in condizioni economiche precarie, adducendo tale motivazione anche a seguito della richiesta della del 07.01.2019 di Pt_1
condivisione delle spese universitarie sostenute per la figlia (cfr all.8 e all.9 ). Evidenziava Per_1
infine che a causa della forte conflittualità esistente tra loro era costretta ad affrontare da sola tutte le decisioni riguardanti le minori , senza poter concertare nulla con il padre.
Con comparsa di costituzione depositata il 07.10.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda attorea , con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare eccepiva, in termini generali, di non aver prestato il consenso in Controparte_1
relazione alle spese straordinarie relative alle figlie;
il mancato coinvolgimento nelle scelte educative, scolastiche o comunque di maggior interesse relative alle stesse , in merito alle quali era notiziato solo a fatto compiuto , con la richiesta di contribuire per la quota parte a sé spettante, peraltro a mezzo raccomandata o mail , sottolineando che tale situazione si era ulteriormente aggravata a seguito del trasferimento della a Bollate (MI). Pt_1
Evidenziava e contestava in particolare la richiesta della di pagamento del 50% delle spese Pt_1
concernenti le spese universitarie della figlia conseguenti al passaggio da una università Per_1
pubblica ad una privata , la Cattolica di Milano- dolendosi di non essere stato interpellato a riguardo così da poter esprimere la propria opinione e, comunque, di non poter sostenere gli esborsi assai rilevati riguardanti le tasse universitarie di tale sede.
Il giudizio, istruito sulla scorta della documentazione prodotta, nonché con escussione del teste
, veniva trattenuto in decisione a seguito di udienza per la precisazione delle Testimone_1 conclusioni, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*************
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito riportate.
Dalla documentazione allegata risulta che le spese oggetto del giudizio sono state anticipate dalla sig.ra . Gli esborsi , relativi alle tre figlie , e sono relativi a visite Pt_1 Per_1 Pt_3 Per_2
mediche , tasse universitarie/ scolastiche, sport e svago , sono tutti documentate e rientrano nella nozione di “spesa straordinaria” intendendosi per tale quella che esorbita dall'ordinario menage familiare e, pur potendo non verificarsi, generalmente rientra in un quadro di prevedibilità.
Le somme richieste risultano inoltre qualificabili come spese straordinarie in virtù di quanto chiarito dal Tribunale di Taranto con il “Protocollo d'Intesa per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli” sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla diverse
Associazioni Forensi il 17.07.2017 ( al quale per brevità si rimanda).
La documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, dimostra inoltre che della necessità di sostenere dette spese il è stato informato dalla , oltre che con lettere raccomandate CP_1 Pt_1
a/r , anche per il tramite del proprio difensore (cfr allegati 4, 5 , 6 – allegato corrispondente alla missiva del 14.10.2011 inviata dal in risposta alla Vitale - 7 , 9 e 10 ) . CP_1
Va comunque evidenziato che la Corte di Cassazione con orientamento uniforme , che si condivide
, ha chiarito che non esiste a carico del genitore collocatario dei figli minori (cui sono equiparati quelli maggiorenni non economicamente indipendenti) un obbligo di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla determinazione in merito alle spese straordinarie. Anche nel caso in cui le stesse implichino decisioni di maggior interesse per i figli, da prendere di comune accordo, la mancata informazione dell'altro genitore non comporta la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, dovendo il giudice verificare la rispondenza delle spese sostenute all'interesse del figlio, rapportarne l'entità all'utilità derivante allo stesso, nonché la loro sostenibilità
, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 19607/2011, Cass. n.
16175/2015, n. 2127/2016 e n. 4182/2016; ordinanza n. n. 4182 del 02.03.2016).
Il convenuto , che risulta essere stato informato degli esborsi in questione, non ha comunque indicato specifiche e motivate ragioni di dissenso in relazione alla genericità delle spese sostenute, mentre ha contestato nello specifico quelle riguardanti l'istruzione della figlia a seguito Per_1 del trasferimento da una università pubblica a quella privata , per la gravosità delle tasse da pagare non sostenibili in considerazione del proprio reddito , tutt'altro che elevato .
A tale riguardo la prova fornita dall'attrice non può considerarsi esaustiva , gravando sulla stessa l'onere probatorio di dimostrare i presupposti della sua pretesa e cioè la corrispondenza all'interesse della minore di frequentare una Università privata piuttosto che quella pubblica ( non ha neppure dedotto che tipo di facoltà veniva scelta dalla figlia ) nonché la disponibilità da parte del convenuto di redditi tali da poter consentire alla stessa di frequentare una Università provata quale la Cattolica di Milano.
La stessa si è infatti limitata a dedurre che il è titolare di un B&B sito in Lama, CP_1
denominato Villa Lama by Artemide ed è proprietario di diverse unità immobiliari (cfr visure
Parte catastali immobili e visura camerale all.12 e 13 dell'atto di citazione ), circostanza quest'ultima che non necessariamente comporta la disponibilità di redditi liquidi, comportando invece 'esborso di imposte. E ciò tanto più ove, come nel caso di specie si tratta di immobili in comproprietà con altri soggetti.
Parte
Il convenuto , d'altro canto, ha evidenziato che l'attività di sita in Lama è cessata in data
30.10.2019 e che la maggior parte degli immobili indicati dalla attrice risultano essere in comproprietà . In particolare ha dedotto di non aver mai gestito l'attività di affitto a fini turistici dell'immobile di via Cugini, n. 49/A ; che l'immobile sito in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi Parte n.48 , adibito all'esercizio di è in comproprietà con la madre e la sorella;
che l'immobile sito in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi n.48, terzo piano, è in comproprietà con la sig.ra Parte_1
e che l'immobile locato sito in Taranto – zona Lama, via Lorenzo Gasparri, è concesso in locazione ed il relativo canone è percepito totalmente da sua madre , signora . Parte_5
Infine ha documentato che l'appartamento sito in Taranto in via Pisanelli n. 17 di sua proprietà è stato concesso in locazione ad un canone di euro 250,00 mensili ( cfr. contratto di locazione allegato agli atti).
Alla luce di tale emergenze la domanda dell'attrice può essere accolta solo in parte, dovendosi escludere dalla somma richiesta le spese universitarie relative all'inscrizione ed alla frequenza da parte della figlia dell'Università Cattolica, sia perché non ha offerto elementi di giudizio Per_1
per ritenere tale scelta conforme all'interesse della ragazza, sia perché non ha dimostrato , se non in termini presuntivi che i conseguenti esborsi erano effettivamente sostenibili dal padre.
Tali spese ammontano ad euro 1.470,00 quale prima rata di iscrizione all'Università Cattolica di
Milano per l'a.a. 2018/2019 (cfr mav di pagamento del 15/10/2018 ) ; euro 970,00 quale seconda rata per l'a.a. 2018/2019 (cfr mav di pagamento del 15/01/2019 ) ; euro 819 ,00 quale terza rata per l'a.a. 2018/2019 (cfr mav di pagamento del 18/04/2019 ) ed euro 1.470,00 quale prima rata di iscrizione per l'a.a. 2019/2020 (cfr mav di pagamento del 04/09/2019 ) , per complessivi euro 4.729,00 .
Esclusi quindi tali esborsi, la domanda dell'attrice può essere accolta per la somma restante pari ad euro 2.825,00 , corrispondente alla metà delle restanti spese straordinarie sostenute ammontanti ad euro 5.650,00, in relazione alle quali il convenuto non ha opposto una specifica contestazione.
In considerazione dell'esito della lite , sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P Q M
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nell'intestata composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda, eccezione e difesa respinte o assorbite , così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda dell'attrice accerta e dichiara che Controparte_1
è tenuto a corrispondere a la quota parte delle spese straordinarie dalla stessa Parte_1
sostenute per le figlie , e a far data dal mese di gennaio 2010 e sino Per_1 Pt_3 Per_2 all'instaurazione del presente giudizio , nella misura di euro 2.825,00, dovendosi ritenere escluso il rimborso con riferimento alla restante somma relativa all'iscrizione e frequenza da parte della figlia dell'Università Cattolica di Milano;
Per_1
2) Condanna per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 2.825,00, oltre interessi legali da di della domanda sino al soddisfo.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 11 novembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia
G. Nigri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.7841 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 – avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)
– vertente tra
, nata a [...] il [...], (cod. fisc.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Taranto alla Via Regina Margherita n.58 presso lo studio dell'Avv. Palma Varsavia, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attrice e
, nato a [...] il [...] (cod. fisc.: ) , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Taranto alla Via Ciro Giovinazzi nr. 42 presso lo studio legale dell'Avv. Giovanni
Lombardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 20.03.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva accertarsi e dichiararsi dovuta da Parte_1
la corresponsione in suo favore della metà delle spese straordinarie sostenute per Controparte_1
le figlie , nel periodo compreso tra il 2010 e il 2019 ( precisamente dal gennaio 2010 alla data di proposizione della domanda) e la condanna dello stesso al pagamento della somma di euro
10.379,00, oltre alla rifusione delle spese processuali. lamentava che non aveva ottemperato a tale obbligo pur essendo lo Parte_1 Controparte_1
stesso previsto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2101 depositata il 17.06.2015 resa a definizione del giudizio di separazione giudiziale intercorso tra loro. Aggiungeva che era ancora pendente il giudizio di divorzio , ove in data 17.09.2019 era stata emessa sentenza parziale n.
2590/2019 sullo e dovevano essere ancora decise le questioni accessorie. Pt_2
Evidenziava che dopo la separazione si era trasferita unitamente alle tre figlie a Bollate (MI) ; di aver sostenuto integralmente le spese mediche specialistiche occorrenti alla figlia , colpita all'età Per_1
di sedici anni da emorragia cerebrale e successivamente ristabilitasi, oltre alle spese universitarie della stessa e in generale ogni altro esborso di tale natura riguardante le figlie;
di aver richiesto invano al , a partire dal 2010, il rimborso delle suddette spese, con le lettere racc. a/r inviate CP_1
in data 02.09.2010 e 03.10.2011 ( a riscontro della quale con lettera del 14.10.2011 egli prometteva di provvedervi – cfr all. 4,5 e 6 ) , nonché tramite il suo difensore con le missive in data 08.10.2012
e 10.10.2019 ( cfr. all. 7 – lettera racc. a/r dell'Avv. Salvatore Montemurro e all. 10 – lettera racc. a/r
Avv. Palma Varsavia).
Aggiungeva di aver invitato anche telefonicamente il a contribuire alle spese straordinarie CP_1
e che lo stesso tramite messaggi inviati alla figlia aveva riferito di non condividerle, non Pt_3
potendo fruire di alcuna detrazione fiscale e comunque di versare in condizioni economiche precarie, adducendo tale motivazione anche a seguito della richiesta della del 07.01.2019 di Pt_1
condivisione delle spese universitarie sostenute per la figlia (cfr all.8 e all.9 ). Evidenziava Per_1
infine che a causa della forte conflittualità esistente tra loro era costretta ad affrontare da sola tutte le decisioni riguardanti le minori , senza poter concertare nulla con il padre.
Con comparsa di costituzione depositata il 07.10.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda attorea , con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare eccepiva, in termini generali, di non aver prestato il consenso in Controparte_1
relazione alle spese straordinarie relative alle figlie;
il mancato coinvolgimento nelle scelte educative, scolastiche o comunque di maggior interesse relative alle stesse , in merito alle quali era notiziato solo a fatto compiuto , con la richiesta di contribuire per la quota parte a sé spettante, peraltro a mezzo raccomandata o mail , sottolineando che tale situazione si era ulteriormente aggravata a seguito del trasferimento della a Bollate (MI). Pt_1
Evidenziava e contestava in particolare la richiesta della di pagamento del 50% delle spese Pt_1
concernenti le spese universitarie della figlia conseguenti al passaggio da una università Per_1
pubblica ad una privata , la Cattolica di Milano- dolendosi di non essere stato interpellato a riguardo così da poter esprimere la propria opinione e, comunque, di non poter sostenere gli esborsi assai rilevati riguardanti le tasse universitarie di tale sede.
Il giudizio, istruito sulla scorta della documentazione prodotta, nonché con escussione del teste
, veniva trattenuto in decisione a seguito di udienza per la precisazione delle Testimone_1 conclusioni, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*************
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito riportate.
Dalla documentazione allegata risulta che le spese oggetto del giudizio sono state anticipate dalla sig.ra . Gli esborsi , relativi alle tre figlie , e sono relativi a visite Pt_1 Per_1 Pt_3 Per_2
mediche , tasse universitarie/ scolastiche, sport e svago , sono tutti documentate e rientrano nella nozione di “spesa straordinaria” intendendosi per tale quella che esorbita dall'ordinario menage familiare e, pur potendo non verificarsi, generalmente rientra in un quadro di prevedibilità.
Le somme richieste risultano inoltre qualificabili come spese straordinarie in virtù di quanto chiarito dal Tribunale di Taranto con il “Protocollo d'Intesa per la determinazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli” sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla diverse
Associazioni Forensi il 17.07.2017 ( al quale per brevità si rimanda).
La documentazione allegata al fascicolo di parte attrice, dimostra inoltre che della necessità di sostenere dette spese il è stato informato dalla , oltre che con lettere raccomandate CP_1 Pt_1
a/r , anche per il tramite del proprio difensore (cfr allegati 4, 5 , 6 – allegato corrispondente alla missiva del 14.10.2011 inviata dal in risposta alla Vitale - 7 , 9 e 10 ) . CP_1
Va comunque evidenziato che la Corte di Cassazione con orientamento uniforme , che si condivide
, ha chiarito che non esiste a carico del genitore collocatario dei figli minori (cui sono equiparati quelli maggiorenni non economicamente indipendenti) un obbligo di concertazione preventiva con l'altro genitore in ordine alla determinazione in merito alle spese straordinarie. Anche nel caso in cui le stesse implichino decisioni di maggior interesse per i figli, da prendere di comune accordo, la mancata informazione dell'altro genitore non comporta la perdita del diritto al rimborso della quota anticipata per conto dello stesso, dovendo il giudice verificare la rispondenza delle spese sostenute all'interesse del figlio, rapportarne l'entità all'utilità derivante allo stesso, nonché la loro sostenibilità
, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. n. 19607/2011, Cass. n.
16175/2015, n. 2127/2016 e n. 4182/2016; ordinanza n. n. 4182 del 02.03.2016).
Il convenuto , che risulta essere stato informato degli esborsi in questione, non ha comunque indicato specifiche e motivate ragioni di dissenso in relazione alla genericità delle spese sostenute, mentre ha contestato nello specifico quelle riguardanti l'istruzione della figlia a seguito Per_1 del trasferimento da una università pubblica a quella privata , per la gravosità delle tasse da pagare non sostenibili in considerazione del proprio reddito , tutt'altro che elevato .
A tale riguardo la prova fornita dall'attrice non può considerarsi esaustiva , gravando sulla stessa l'onere probatorio di dimostrare i presupposti della sua pretesa e cioè la corrispondenza all'interesse della minore di frequentare una Università privata piuttosto che quella pubblica ( non ha neppure dedotto che tipo di facoltà veniva scelta dalla figlia ) nonché la disponibilità da parte del convenuto di redditi tali da poter consentire alla stessa di frequentare una Università provata quale la Cattolica di Milano.
La stessa si è infatti limitata a dedurre che il è titolare di un B&B sito in Lama, CP_1
denominato Villa Lama by Artemide ed è proprietario di diverse unità immobiliari (cfr visure
Parte catastali immobili e visura camerale all.12 e 13 dell'atto di citazione ), circostanza quest'ultima che non necessariamente comporta la disponibilità di redditi liquidi, comportando invece 'esborso di imposte. E ciò tanto più ove, come nel caso di specie si tratta di immobili in comproprietà con altri soggetti.
Parte
Il convenuto , d'altro canto, ha evidenziato che l'attività di sita in Lama è cessata in data
30.10.2019 e che la maggior parte degli immobili indicati dalla attrice risultano essere in comproprietà . In particolare ha dedotto di non aver mai gestito l'attività di affitto a fini turistici dell'immobile di via Cugini, n. 49/A ; che l'immobile sito in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi Parte n.48 , adibito all'esercizio di è in comproprietà con la madre e la sorella;
che l'immobile sito in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi n.48, terzo piano, è in comproprietà con la sig.ra Parte_1
e che l'immobile locato sito in Taranto – zona Lama, via Lorenzo Gasparri, è concesso in locazione ed il relativo canone è percepito totalmente da sua madre , signora . Parte_5
Infine ha documentato che l'appartamento sito in Taranto in via Pisanelli n. 17 di sua proprietà è stato concesso in locazione ad un canone di euro 250,00 mensili ( cfr. contratto di locazione allegato agli atti).
Alla luce di tale emergenze la domanda dell'attrice può essere accolta solo in parte, dovendosi escludere dalla somma richiesta le spese universitarie relative all'inscrizione ed alla frequenza da parte della figlia dell'Università Cattolica, sia perché non ha offerto elementi di giudizio Per_1
per ritenere tale scelta conforme all'interesse della ragazza, sia perché non ha dimostrato , se non in termini presuntivi che i conseguenti esborsi erano effettivamente sostenibili dal padre.
Tali spese ammontano ad euro 1.470,00 quale prima rata di iscrizione all'Università Cattolica di
Milano per l'a.a. 2018/2019 (cfr mav di pagamento del 15/10/2018 ) ; euro 970,00 quale seconda rata per l'a.a. 2018/2019 (cfr mav di pagamento del 15/01/2019 ) ; euro 819 ,00 quale terza rata per l'a.a. 2018/2019 (cfr mav di pagamento del 18/04/2019 ) ed euro 1.470,00 quale prima rata di iscrizione per l'a.a. 2019/2020 (cfr mav di pagamento del 04/09/2019 ) , per complessivi euro 4.729,00 .
Esclusi quindi tali esborsi, la domanda dell'attrice può essere accolta per la somma restante pari ad euro 2.825,00 , corrispondente alla metà delle restanti spese straordinarie sostenute ammontanti ad euro 5.650,00, in relazione alle quali il convenuto non ha opposto una specifica contestazione.
In considerazione dell'esito della lite , sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P Q M
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, nell'intestata composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
contraria domanda, eccezione e difesa respinte o assorbite , così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda dell'attrice accerta e dichiara che Controparte_1
è tenuto a corrispondere a la quota parte delle spese straordinarie dalla stessa Parte_1
sostenute per le figlie , e a far data dal mese di gennaio 2010 e sino Per_1 Pt_3 Per_2 all'instaurazione del presente giudizio , nella misura di euro 2.825,00, dovendosi ritenere escluso il rimborso con riferimento alla restante somma relativa all'iscrizione e frequenza da parte della figlia dell'Università Cattolica di Milano;
Per_1
2) Condanna per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 2.825,00, oltre interessi legali da di della domanda sino al soddisfo.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, il 11 novembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia G. Nigri