Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/10/2022, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2022
N. 01604/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2017, proposto da
EN TI e ZI TI, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo AN in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Scarambone n. 56;
per l’annullamento
della deliberazione del Commissario ad acta del Comune di Manduria n. 3 del 30.12.2016, avente ad oggetto “esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.3.2009, n.1858 (ricorso Reg. Ric. n. 6310 del 2002 proposto da DO TI contro il Comune di Manduria) - Giudizio di ottemperanza (Reg. Ric. n. 2851/2013), Sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n.6083/2013 - Acquisizione sanante ex art.42-bis D.P.R. n.327/2001” , mai notificata ai ricorrenti ma dagli stessi conosciuta solo a seguito di notifica - il 1° marzo 2017 - del reclamo avverso lo stesso atto proposto dinanzi al Consiglio di Stato dal loro germano DO TI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Con il ricorso all’esame, i Sigg.ri EN TI e ZI TI hanno chiesto l’annullamento della deliberazione del Commissario ad acta del Comune di Manduria n. 3 del 30.12.2016, avente ad oggetto “esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.3.2009, n.1858 (ricorso Reg. Ric. n.6310 del 2002 proposto da DO TI contro il Comune di Manduria) - Giudizio di ottemperanza (Reg. Ric. n.2851/2013), Sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n.6083/2013 - Acquisizione sanante ex art.42-bis D.P.R. n.327/2001” .
Con i motivi di gravame, i ricorrenti hanno dedotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.
Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria, instando per la inammissibilità e per la infondatezza del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa di parte ricorrente, con istanza depositata il 2.9.2022, ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando che, nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 65/2018, ha annullato il provvedimento in questa sede gravato; ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente il Collegio osserva che non può accedersi alla richiesta attorea di cessazione della materia del contendere, non essendo intervenuto un provvedimento amministrativo satisfattivo delle ragioni del ricorrente.
Piuttosto, il sopravvenuto annullamento, nell’ambito di altro giudizio, del medesimo provvedimento impugnato dall’odierna parte ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione della causa.
Per tali motivi, deve essere dichiarata l’improcedibilità del giudizio.
Le spese del giudizio possono essere compensate, considerata la vicenda nel suo complesso e la sopravvenienza della suddetta statuizione annullatoria per effetto dell’accoglimento del reclamo avverso lo stesso atto qui impugnato, proposto dinanzi al Consiglio di Stato ex art. 114 c.p.a. dal germano dei ricorrenti, Sig. DO TI.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO