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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
3826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR MA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3826/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIONI Parte_1 C.F._1 DANIELE
RICORRENTE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. CORSETTI ANDREA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da , la comparsa di costituzione Parte_1 di e ogni altro atto di causa, le parti nel corso del giudizio hanno inteso regolamentare CP_1 di comune accordo l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 nata a [...] il [...]. In particolare, stante l'imminente trasferimento del padre nelle Filippine, le parti hanno concordato, al fine di garantire una tempestiva assunzione delle scelte nell'interesse della minore, che la figlia sia affidata in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la casa dei nonni materni sita in Ciampino, via Morosina n. 1 F;
quanto alla frequentazione padre – figlia, la madre si impegna affinché la minore effettui delle videochiamate con il padre e, durante il periodo di permanenza del ricorrente in Italia, la minore potrà trascorrere con il padre due giorni alla settimana;
quanto agli aspetti economici, il ricorrente verserà alla resistente entro il 5 di ogni mese l'importo di Euro 300,00 mensili (con decorrenza dal settembre 2025), oltre rivalutazione istat e contribuzione al 50% delle spese straordinarie documentate, in conformità alla disciplina prevista dal protocollo del tribunale di Velletri;
le parti hanno poi concordato l'apertura di un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni nell'interesse della minore e per concordare le spese straordinarie;
il ricorrente si è obbligato a rimettere la querela che ha dato origine al procedimento penale r.g.n.r. 47380/2023 nei riguardi della resistente, la quale ha accettato sin d'ora la rimessione, salvo il procedimento non risulti già archiviato o in corso di archiviazione. Le condizioni dell'accordo (allegato alle note dell'udienza del 30.06.2025) devono essere omologate in quanto conformi all'interesse della figlia minore;
infatti, dal punto di vista pratico, è consentito al genitore di riferimento e che vive la quotidianità della figlia, assumere tempestivamente le decisioni nell'interesse di costei, mentre il recupero della relazione padre – figlia è garantito dai contatti telefonici e dalle occasioni di rientro in Italia del padre, il quale ha volontariamente scelto di allontanarsi dal luogo di residenza della minore. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Per_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni di cui all'accordo riportate in motivazione.
[...]
- Spese di lite compensate.
Si comunichi. così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.12.2025.
Il giudice rel.
LO FF
Il Presidente
AR MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR MA Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. LO FF Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3826/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIONI Parte_1 C.F._1 DANIELE
RICORRENTE contro
C.F ) con il patrocinio dell'avv. CORSETTI ANDREA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.06.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato l'atto introduttivo depositato da , la comparsa di costituzione Parte_1 di e ogni altro atto di causa, le parti nel corso del giudizio hanno inteso regolamentare CP_1 di comune accordo l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 nata a [...] il [...]. In particolare, stante l'imminente trasferimento del padre nelle Filippine, le parti hanno concordato, al fine di garantire una tempestiva assunzione delle scelte nell'interesse della minore, che la figlia sia affidata in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la casa dei nonni materni sita in Ciampino, via Morosina n. 1 F;
quanto alla frequentazione padre – figlia, la madre si impegna affinché la minore effettui delle videochiamate con il padre e, durante il periodo di permanenza del ricorrente in Italia, la minore potrà trascorrere con il padre due giorni alla settimana;
quanto agli aspetti economici, il ricorrente verserà alla resistente entro il 5 di ogni mese l'importo di Euro 300,00 mensili (con decorrenza dal settembre 2025), oltre rivalutazione istat e contribuzione al 50% delle spese straordinarie documentate, in conformità alla disciplina prevista dal protocollo del tribunale di Velletri;
le parti hanno poi concordato l'apertura di un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni nell'interesse della minore e per concordare le spese straordinarie;
il ricorrente si è obbligato a rimettere la querela che ha dato origine al procedimento penale r.g.n.r. 47380/2023 nei riguardi della resistente, la quale ha accettato sin d'ora la rimessione, salvo il procedimento non risulti già archiviato o in corso di archiviazione. Le condizioni dell'accordo (allegato alle note dell'udienza del 30.06.2025) devono essere omologate in quanto conformi all'interesse della figlia minore;
infatti, dal punto di vista pratico, è consentito al genitore di riferimento e che vive la quotidianità della figlia, assumere tempestivamente le decisioni nell'interesse di costei, mentre il recupero della relazione padre – figlia è garantito dai contatti telefonici e dalle occasioni di rientro in Italia del padre, il quale ha volontariamente scelto di allontanarsi dal luogo di residenza della minore. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Per_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni di cui all'accordo riportate in motivazione.
[...]
- Spese di lite compensate.
Si comunichi. così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'1.12.2025.
Il giudice rel.
LO FF
Il Presidente
AR MA