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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 5132/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5132/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna ZARONE, presso il cui studio elett.te Parte_1 domicilia in Vairano Scalo (CE), alla Via Risorgimento “Parco Lisa”
-attore- nei confronti di rappresentato e difeso dall' Avv. Emilia SANTAGATA, presso il cui Controparte_1 studio elett.te domicilia in Carinaro, alla via Larga n. 2
-convenuto- nonché di rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto CAPASSO, presso il cui studio Controparte_2 elett.te domicilia in Caserta, alla via Salvo D'Acquisto n. 35;
-convenuto-
e di
rappresentato e difeso dall' Avv. Eugenio INSOGNA, presso il cui studio CP_3 elett.te domicilia in Casagiove (CE), al Viale Europa n. 20
-convenuto -
pagina 1 di 6 OGGETTO: risarcimento danno da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.06.2025
IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, agiva in giudizio, nei confronti degli Parte_1 odierni convenuti, per sentirli dichiarare responsabili dei fenomeni di infiltrazione verificatisi all'interno della sua proprietà e condannarli al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 10.136,73, nonché al pagamento, a titolo di mancato guadagno, dei canoni non percepiti a decorrere dal
30.06.2017, oltre spese sostenute per gli accertamenti peritali. si costituiva eccependo la mancata integrazione del contraddittorio e contestando Controparte_1 la fondatezza della domanda e, in via subordinata, agiva in rivalsa nei confronti degli altri convenuti.
Si costituiva eccependo la nullità nei suoi confronti della ctu espletata in sede di atp CP_3 per non aver mai ricevuto la bozza peritale e per non aver quindi potuto sollevare osservazioni e, in ogni caso, contestava la fondatezza della domanda nei suoi confronti, ritenendo unico responsabile delle infiltrazioni il CP_1
Si costituiva, infine, eccependo, preliminarmente il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, contestando la propria qualifica di conduttore e, nel merito, contestando la domanda.
La causa, istruita documentalmente e previa messa in visione del fascicolo di atp RG n. 9292/17, all'udienza del 24.06.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c. p. c.
**** Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: parte attrice, dopo aver premesso di aver acquistato, in data 14.07.2015, un appartamento ubicato nel Comune di Caserta al
Corso Trieste n° 22, piano terzo, int. 3 censito al catasto fabbricato del Comune di Caserta, foglio n.
500, p.lla n. 777, sub 11 e che in data 26.9.2016 aveva locato il predetto immobile ai Sigg. ri per un canone mensile di € 530,00, ha dedotto che Persona_1 Controparte_4 in data 12.04.2017 si sarebbero verificate infiltrazioni provenienti dal sovrastante appartamento del sig. che avrebbero provocato danni sia alle pareti che alle suppellettili ivi esistenti, in CP_1 particolare nel vano bagno, nel vano adibito a camera da letto e nella zona soggiorno e che successivamente, in data 16.04.2017, si sarebbero verificate ulteriori infiltrazioni d'acqua piovana provenienti sempre dell'appartamento di proprietà del sig. ; infine, l'attore ha dedotto di CP_1 avere esperito un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c. p. c. contraddistinto con n. R. G. pagina 2 di 6 9292/2017, al fine di accertare la causa e l'entità dei danni riportati dall'immobile di sua proprietà, accertamento che avrebbe confermato la riconducibilità delle infiltrazioni al terrazzo di proprietà del
CP_1
Così sintetizzata la vicenda, si ritiene che la domanda attorea sia fondata nei termini che seguono.
In riferimento all'eccezione sollevata dal convenuto per mancata integrazione del Controparte_1 contraddittorio, si ritiene la stessa infondata. Secondo il fungendo il terrazzo di sua CP_1 proprietà, dal quale sembrerebbero provenire le lamentate infiltrazioni, da lastrico solare di copertura degli immobili sottostanti, sarebbe necessaria la partecipazione di tutti i proprietari degli appartamenti collocati nell'immobile. In realtà, oltre a non emergere dagli atti la natura di lastrico solare del terrazzo di pertinenza dell'appartamento del in ogni caso, secondo l'indirizzo della Suprema CP_1
Corte, <l'azione ex art. 2051 c.c. esperita per i danni provenienti da parti comuni può essere svolta contro il singolo condomino e non necessariamente contro l'intero condominio secondo i giudici di legittimità, nel caso di danni provenienti da parti comuni (ad esempio, le infiltrazioni dal tetto o dal lastrico solare), trova applicazione l'art. 2055 c.c. che rende operante il principio di solidarietà anche in ambito condominiale>> (Cass., Sez. III, ord. n. 26521/2024), per cui, anche se si ritenesse la terrazza de qua un lastrico solare, non vi sarebbe alcuna violazione del contraddittorio, non configurandosi un litisconsorzio necessario.
Ciò precisato, è evidente che la responsabilità fatta valere da parte attrice è riconducibile nell'alveo dell'art. 2051 c.c, cioè nella responsabilità da custodia.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.
Il ha rilevato che all'epoca dell'insorgenza dei danni lamentati in citazione, l'immobile CP_1 di sua proprietà era concesso in locazione ai sigg. e con regolare CP_3 CP_2 contratto di locazione e che, in costanza di locazione, i predetti conduttori avevano provveduto ad avviare alcuni lavori di ristrutturazione, che avevano interessato sia gli interni dell'immobile che il terrazzo, dal quale l'attore assumeva essere derivate le lamentate infiltrazioni per cui è causa, pertanto, secondo il essendo il possesso dell'immobile in capo ai signori alcuna CP_1 CP_3 responsabilità potrebbe essergli addebitata.
Codesto giudicante ritiene che, nel caso in esame, il fatto che l'immobile fosse locato non è determinante ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario, in quanto, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, <Qualora il danno derivi dalle opere murarie e dagli pagina 3 di 6 impianti in esse conglobate, a risponderne in via esclusiva nei confronti dei terzi è il proprietario dell'immobile locato, il quale conserva la disponibilità giuridica e, quindi la custodia degli stessi;
grava, invece, solo sul conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri (cfr. Cass. Civ. n. 24737/2007)>>.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che l'immobile di parte attrice sia stato attinto da infiltrazioni provenienti dal terrazzo superiore, mentre è in contestazione la causa delle stesse: secondo le risultanze peritali deriverebbero dai lavori di ristrutturazione del terrazzo, che erano in corso al momento del sopralluogo e che sarebbero stati eseguiti dai conduttori, mentre, secondo questi ultimi, deriverebbero dallo stato pregresso della terrazza. In realtà, si ritiene che, ai fini decisori, sia irrilevante stabilire se le infiltrazioni derivino dai lavori di ristrutturazione o dallo stato pregresso agli stessi, in quanto, in ogni caso, la responsabilità ricadrebbe sul proprietario e non sul conduttore, tenuto conto che i lavori di ristrutturazione di una terrazza rientrano tra i lavori di straordinaria manutenzione, che sono di competenza del proprietario, per cui anche se le infiltrazioni derivassero dai lavori e anche se tali lavori fossero stati eseguiti dal conduttore, comunque ne risponderebbe il proprietario sia perché ha autorizzato suddetti lavori sia perché erano di sua competenza.
Tra l'altro, risulta dallo stesso contratto di locazione, che l'immobile non era in buono stato locativo e dalle mail allegate dal e non contestate risulta che già prima dei fatti oggetto di causa e quindi CP_3 prima dell'inizio dei lavori c'erano stati fenomeni infiltrativi.
In ogni caso, gli in una circostanza simile, hanno chiarito che <La responsabilità del Parte_2 proprietario è configurabile quando i danni derivino, oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte all'interno dell'immobile, anche dal comportamento di terzi immessi nel godimento dello stesso.
La locazione, in particolare, poiché costituisce una delle possibili modalità di godimento dell'immobile, dalla quale il proprietario trae vantaggio economico, giustifica, a titolo oggettivo, ovvero a prescindere dalla sua colpa per omessa sorveglianza, la responsabilità del proprietario ai sensi del citato art. 2053 verso i terzi, i quali, pertanto, possono sempre invocare a loro tutela
l'imputabilità al proprietario degli eventi dannosi. Peraltro, il conduttore, nei confronti del quale il proprietario potrà rivalersi, nei rapporti interni, per i danni addebitatigli ai sensi del suddetto articolo
a causa del suo comportamento, non può certo compiere nell'immobile locato interventi e modifiche senza il consenso del proprietario che, anche per questa via ne assume la responsabilità verso i terzi danneggiati>> (cfr. Cass. n. 23682 del 2008).
Pertanto, nel caso in esame, è indubbia la responsabilità del per i danni subiti CP_1 dall'immobile del . Pt_1
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda l'azione di rivalsa, che il ha proposto nei confronti dei conduttori CP_1 dell'immobile di sua proprietà, non si ritiene che vi siano i presupposti di accoglimento, tenuto conto che anche qualora le infiltrazioni fossero dipese dai lavori intrapresi dai conduttori, comunque tali lavori erano stati previamente autorizzati dal proprietario, al quale competevano, per cui si ritiene che solo nel caso in cui i conduttori avessero eseguito lavori non autorizzati o difformi da quanto autorizzato, si sarebbe potuta prospettare un'azione di regresso.
Il rigetto della domanda attorea e dell'azione di regresso esperita dal convenuto nei CP_1 confronti dei conduttori risulta assorbente rispetto alle eccezioni e contestazioni sollevate dagli stessi.
Con riguardo alla quantificazione dei danni, il ctu nominato nell'ambito del procedimento di atp precedentemente richiamato, ha quantificato in € 10.136,73 l'importo dei lavori necessari per il ripristino dello status quo ante dell'immobile di proprietà dell'attore, come da computo metrico allegato all'elaborato peritale e al quale codesto giudicante intendere aderire, non emergendo motivi per discostarsene, tra l'altro, il sig. non risulta aver sollevato obiezioni sul punto. CP_5
Parte attrice ha agito non solo per il risarcimento del danno emergente, rappresentato dai danni all'immobile, ma anche per il danno da lucro cessante, deducendo che l'immobile de quo, al momento delle infiltrazioni denunciate, era locato ai Sigg. ri e Persona_1 CP_6
, ad un canone mensile di € 530,00 e in conseguenza dei disagi cagionati dalle infiltrazioni, che
[...] avevano reso l'immobile malsano e inabitabile, come attestato anche dal ctu, avevano chiesto ed ottenuto, in data 30.06.2017, la risoluzione anticipata del contratto di locazione (all. 8 atto di citazione), la cui naturale scadenza era prevista per il 30.09.2019.
Considerato che quanto dedotto risulta documentalmente provato, si ritiene liquidabile il danno da lucro cessante quantificato in € 14.310,00, pari alle mensilità perse in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di locazione.
Pertanto, il danno subito da parte attrice ammonta a complessivi € 24.446,73; trattandosi di un debito di valore la somma andrà devalutata al momento del fatto e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici
Istat, fino alla presente pronuncia, saranno dovuti anche gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe medie del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività effettivamente espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale, essendo la causa di natura documentale).
In merito alle spese dell'accertamento tecnico preventivo, si osserva che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le stesse siano poste a carico del richiedente, ma che, nell'eventuale e successivo giudizio pagina 5 di 6 di merito, debbano essere prese in considerazione come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., sez. II Civile, sentenza n. 18918/20). Sulla base della giurisprudenza citata, quindi, le spese di ctu, come già liquidate nel procedimento di atp, andranno poste definitivamente a carico di parte soccombente, con oneri restitutori in favore della parte che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara responsabile dei fenomeni Controparte_1 infiltrativi riscontrati nella proprietà di parte attrice e, per l'effetto, lo al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice in conseguenza delle infiltrazioni de quibus, quantificati in € 10.136,73 a titolo di danno emergente ed in € 14.310,00 a titolo di lucro cessante, su entrambe le somme sono dovuti interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna altresì il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, sia Controparte_1 del procedimento di atp che di merito, che liquida in € 736,15,00 per esborsi (di cui € 170,16 per l'atp ed € 565,99 per il merito) ed € 5.723,50 per compensi (di cui € 2337,00 per l'atp ed € 3386,50 per il merito), oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione;
- pone le spese di ctu del procedimento di atp rg 9292/2017, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con oneri restitutori;
- rigetta l'azione di rivalsa nei confronti di e e condanna CP_3 Controparte_2 al pagamento, in favore degli stessi, delle spese di lite, che liquida in € 3386,50 Controparte_1 caduno oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione
S.M.C.V., 11/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5132/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna ZARONE, presso il cui studio elett.te Parte_1 domicilia in Vairano Scalo (CE), alla Via Risorgimento “Parco Lisa”
-attore- nei confronti di rappresentato e difeso dall' Avv. Emilia SANTAGATA, presso il cui Controparte_1 studio elett.te domicilia in Carinaro, alla via Larga n. 2
-convenuto- nonché di rappresentato e difeso dall' Avv. Roberto CAPASSO, presso il cui studio Controparte_2 elett.te domicilia in Caserta, alla via Salvo D'Acquisto n. 35;
-convenuto-
e di
rappresentato e difeso dall' Avv. Eugenio INSOGNA, presso il cui studio CP_3 elett.te domicilia in Casagiove (CE), al Viale Europa n. 20
-convenuto -
pagina 1 di 6 OGGETTO: risarcimento danno da infiltrazioni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.06.2025
IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, regolarmente notificato, agiva in giudizio, nei confronti degli Parte_1 odierni convenuti, per sentirli dichiarare responsabili dei fenomeni di infiltrazione verificatisi all'interno della sua proprietà e condannarli al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 10.136,73, nonché al pagamento, a titolo di mancato guadagno, dei canoni non percepiti a decorrere dal
30.06.2017, oltre spese sostenute per gli accertamenti peritali. si costituiva eccependo la mancata integrazione del contraddittorio e contestando Controparte_1 la fondatezza della domanda e, in via subordinata, agiva in rivalsa nei confronti degli altri convenuti.
Si costituiva eccependo la nullità nei suoi confronti della ctu espletata in sede di atp CP_3 per non aver mai ricevuto la bozza peritale e per non aver quindi potuto sollevare osservazioni e, in ogni caso, contestava la fondatezza della domanda nei suoi confronti, ritenendo unico responsabile delle infiltrazioni il CP_1
Si costituiva, infine, eccependo, preliminarmente il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, contestando la propria qualifica di conduttore e, nel merito, contestando la domanda.
La causa, istruita documentalmente e previa messa in visione del fascicolo di atp RG n. 9292/17, all'udienza del 24.06.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c. p. c.
**** Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: parte attrice, dopo aver premesso di aver acquistato, in data 14.07.2015, un appartamento ubicato nel Comune di Caserta al
Corso Trieste n° 22, piano terzo, int. 3 censito al catasto fabbricato del Comune di Caserta, foglio n.
500, p.lla n. 777, sub 11 e che in data 26.9.2016 aveva locato il predetto immobile ai Sigg. ri per un canone mensile di € 530,00, ha dedotto che Persona_1 Controparte_4 in data 12.04.2017 si sarebbero verificate infiltrazioni provenienti dal sovrastante appartamento del sig. che avrebbero provocato danni sia alle pareti che alle suppellettili ivi esistenti, in CP_1 particolare nel vano bagno, nel vano adibito a camera da letto e nella zona soggiorno e che successivamente, in data 16.04.2017, si sarebbero verificate ulteriori infiltrazioni d'acqua piovana provenienti sempre dell'appartamento di proprietà del sig. ; infine, l'attore ha dedotto di CP_1 avere esperito un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c. p. c. contraddistinto con n. R. G. pagina 2 di 6 9292/2017, al fine di accertare la causa e l'entità dei danni riportati dall'immobile di sua proprietà, accertamento che avrebbe confermato la riconducibilità delle infiltrazioni al terrazzo di proprietà del
CP_1
Così sintetizzata la vicenda, si ritiene che la domanda attorea sia fondata nei termini che seguono.
In riferimento all'eccezione sollevata dal convenuto per mancata integrazione del Controparte_1 contraddittorio, si ritiene la stessa infondata. Secondo il fungendo il terrazzo di sua CP_1 proprietà, dal quale sembrerebbero provenire le lamentate infiltrazioni, da lastrico solare di copertura degli immobili sottostanti, sarebbe necessaria la partecipazione di tutti i proprietari degli appartamenti collocati nell'immobile. In realtà, oltre a non emergere dagli atti la natura di lastrico solare del terrazzo di pertinenza dell'appartamento del in ogni caso, secondo l'indirizzo della Suprema CP_1
Corte, <l'azione ex art. 2051 c.c. esperita per i danni provenienti da parti comuni può essere svolta contro il singolo condomino e non necessariamente contro l'intero condominio secondo i giudici di legittimità, nel caso di danni provenienti da parti comuni (ad esempio, le infiltrazioni dal tetto o dal lastrico solare), trova applicazione l'art. 2055 c.c. che rende operante il principio di solidarietà anche in ambito condominiale>> (Cass., Sez. III, ord. n. 26521/2024), per cui, anche se si ritenesse la terrazza de qua un lastrico solare, non vi sarebbe alcuna violazione del contraddittorio, non configurandosi un litisconsorzio necessario.
Ciò precisato, è evidente che la responsabilità fatta valere da parte attrice è riconducibile nell'alveo dell'art. 2051 c.c, cioè nella responsabilità da custodia.
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.
Il ha rilevato che all'epoca dell'insorgenza dei danni lamentati in citazione, l'immobile CP_1 di sua proprietà era concesso in locazione ai sigg. e con regolare CP_3 CP_2 contratto di locazione e che, in costanza di locazione, i predetti conduttori avevano provveduto ad avviare alcuni lavori di ristrutturazione, che avevano interessato sia gli interni dell'immobile che il terrazzo, dal quale l'attore assumeva essere derivate le lamentate infiltrazioni per cui è causa, pertanto, secondo il essendo il possesso dell'immobile in capo ai signori alcuna CP_1 CP_3 responsabilità potrebbe essergli addebitata.
Codesto giudicante ritiene che, nel caso in esame, il fatto che l'immobile fosse locato non è determinante ai fini dell'esclusione della responsabilità del proprietario, in quanto, per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, <Qualora il danno derivi dalle opere murarie e dagli pagina 3 di 6 impianti in esse conglobate, a risponderne in via esclusiva nei confronti dei terzi è il proprietario dell'immobile locato, il quale conserva la disponibilità giuridica e, quindi la custodia degli stessi;
grava, invece, solo sul conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri (cfr. Cass. Civ. n. 24737/2007)>>.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che l'immobile di parte attrice sia stato attinto da infiltrazioni provenienti dal terrazzo superiore, mentre è in contestazione la causa delle stesse: secondo le risultanze peritali deriverebbero dai lavori di ristrutturazione del terrazzo, che erano in corso al momento del sopralluogo e che sarebbero stati eseguiti dai conduttori, mentre, secondo questi ultimi, deriverebbero dallo stato pregresso della terrazza. In realtà, si ritiene che, ai fini decisori, sia irrilevante stabilire se le infiltrazioni derivino dai lavori di ristrutturazione o dallo stato pregresso agli stessi, in quanto, in ogni caso, la responsabilità ricadrebbe sul proprietario e non sul conduttore, tenuto conto che i lavori di ristrutturazione di una terrazza rientrano tra i lavori di straordinaria manutenzione, che sono di competenza del proprietario, per cui anche se le infiltrazioni derivassero dai lavori e anche se tali lavori fossero stati eseguiti dal conduttore, comunque ne risponderebbe il proprietario sia perché ha autorizzato suddetti lavori sia perché erano di sua competenza.
Tra l'altro, risulta dallo stesso contratto di locazione, che l'immobile non era in buono stato locativo e dalle mail allegate dal e non contestate risulta che già prima dei fatti oggetto di causa e quindi CP_3 prima dell'inizio dei lavori c'erano stati fenomeni infiltrativi.
In ogni caso, gli in una circostanza simile, hanno chiarito che <La responsabilità del Parte_2 proprietario è configurabile quando i danni derivino, oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte all'interno dell'immobile, anche dal comportamento di terzi immessi nel godimento dello stesso.
La locazione, in particolare, poiché costituisce una delle possibili modalità di godimento dell'immobile, dalla quale il proprietario trae vantaggio economico, giustifica, a titolo oggettivo, ovvero a prescindere dalla sua colpa per omessa sorveglianza, la responsabilità del proprietario ai sensi del citato art. 2053 verso i terzi, i quali, pertanto, possono sempre invocare a loro tutela
l'imputabilità al proprietario degli eventi dannosi. Peraltro, il conduttore, nei confronti del quale il proprietario potrà rivalersi, nei rapporti interni, per i danni addebitatigli ai sensi del suddetto articolo
a causa del suo comportamento, non può certo compiere nell'immobile locato interventi e modifiche senza il consenso del proprietario che, anche per questa via ne assume la responsabilità verso i terzi danneggiati>> (cfr. Cass. n. 23682 del 2008).
Pertanto, nel caso in esame, è indubbia la responsabilità del per i danni subiti CP_1 dall'immobile del . Pt_1
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda l'azione di rivalsa, che il ha proposto nei confronti dei conduttori CP_1 dell'immobile di sua proprietà, non si ritiene che vi siano i presupposti di accoglimento, tenuto conto che anche qualora le infiltrazioni fossero dipese dai lavori intrapresi dai conduttori, comunque tali lavori erano stati previamente autorizzati dal proprietario, al quale competevano, per cui si ritiene che solo nel caso in cui i conduttori avessero eseguito lavori non autorizzati o difformi da quanto autorizzato, si sarebbe potuta prospettare un'azione di regresso.
Il rigetto della domanda attorea e dell'azione di regresso esperita dal convenuto nei CP_1 confronti dei conduttori risulta assorbente rispetto alle eccezioni e contestazioni sollevate dagli stessi.
Con riguardo alla quantificazione dei danni, il ctu nominato nell'ambito del procedimento di atp precedentemente richiamato, ha quantificato in € 10.136,73 l'importo dei lavori necessari per il ripristino dello status quo ante dell'immobile di proprietà dell'attore, come da computo metrico allegato all'elaborato peritale e al quale codesto giudicante intendere aderire, non emergendo motivi per discostarsene, tra l'altro, il sig. non risulta aver sollevato obiezioni sul punto. CP_5
Parte attrice ha agito non solo per il risarcimento del danno emergente, rappresentato dai danni all'immobile, ma anche per il danno da lucro cessante, deducendo che l'immobile de quo, al momento delle infiltrazioni denunciate, era locato ai Sigg. ri e Persona_1 CP_6
, ad un canone mensile di € 530,00 e in conseguenza dei disagi cagionati dalle infiltrazioni, che
[...] avevano reso l'immobile malsano e inabitabile, come attestato anche dal ctu, avevano chiesto ed ottenuto, in data 30.06.2017, la risoluzione anticipata del contratto di locazione (all. 8 atto di citazione), la cui naturale scadenza era prevista per il 30.09.2019.
Considerato che quanto dedotto risulta documentalmente provato, si ritiene liquidabile il danno da lucro cessante quantificato in € 14.310,00, pari alle mensilità perse in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di locazione.
Pertanto, il danno subito da parte attrice ammonta a complessivi € 24.446,73; trattandosi di un debito di valore la somma andrà devalutata al momento del fatto e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici
Istat, fino alla presente pronuncia, saranno dovuti anche gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe medie del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività effettivamente espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale, essendo la causa di natura documentale).
In merito alle spese dell'accertamento tecnico preventivo, si osserva che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le stesse siano poste a carico del richiedente, ma che, nell'eventuale e successivo giudizio pagina 5 di 6 di merito, debbano essere prese in considerazione come spese giudiziali da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., sez. II Civile, sentenza n. 18918/20). Sulla base della giurisprudenza citata, quindi, le spese di ctu, come già liquidate nel procedimento di atp, andranno poste definitivamente a carico di parte soccombente, con oneri restitutori in favore della parte che le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara responsabile dei fenomeni Controparte_1 infiltrativi riscontrati nella proprietà di parte attrice e, per l'effetto, lo al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice in conseguenza delle infiltrazioni de quibus, quantificati in € 10.136,73 a titolo di danno emergente ed in € 14.310,00 a titolo di lucro cessante, su entrambe le somme sono dovuti interessi e rivalutazione come in parte motiva;
- condanna altresì il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, sia Controparte_1 del procedimento di atp che di merito, che liquida in € 736,15,00 per esborsi (di cui € 170,16 per l'atp ed € 565,99 per il merito) ed € 5.723,50 per compensi (di cui € 2337,00 per l'atp ed € 3386,50 per il merito), oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione;
- pone le spese di ctu del procedimento di atp rg 9292/2017, come già liquidate, definitivamente a carico di parte soccombente, con oneri restitutori;
- rigetta l'azione di rivalsa nei confronti di e e condanna CP_3 Controparte_2 al pagamento, in favore degli stessi, delle spese di lite, che liquida in € 3386,50 Controparte_1 caduno oltre 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione
S.M.C.V., 11/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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