Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 218/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere relatore
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 218/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 648/2023 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 22/12/2023 a conclusione del giudizio n.
346/2019 R.G. avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
NO IS, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni De
Vincentiis, presso il cui studio, sito in Termoli, via Giappone, n. 16, è elettivamente domiciliato;
-appellante-
e
Ifis Npl S.p.a.;
-appellato non costituito-
CONCLUSIONI
L'appellante nelle sue note di trattazione scritta, depositate il 22/10/2024, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'accordo transattivo per la definizione bonaria della controversia intervenuto tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 648/2023, pubblicata il 22/12/2023, il Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2019 promossa da NO IS nei confronti di Ifis Npl S.p.a.
Con atto di citazione notificato in data 20/6/2024 NO IS ha impugnato innanzi alla Corte
d'Appello di Campobasso la suddetta sentenza.
Parte appellata non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto di citazione.
Questa Corte, accogliendo la richiesta avanzata dall'unica parte costituita in giudizio, prende atto che tra le parti è cessata ogni ragione di contenzioso.
Essendo rimasta contumace la parte appellata, si dichiara la compensazione delle spese del presente giudizio giacché “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. n.
12897/2019).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso - collegio civile -, definitivamente pronunciando sull'appello (n.
218/2024 R.G.) avverso la sentenza n. 648/2023 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica, pubblicata il 22/12/2023, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti;
• compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 3.01.2025
Il consigliere est. Il Presidente dr.ssa Rita Carosella dr.ssa Maria Grazia d'Errico