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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 217 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato in [...] il [...] e residente a [...]
Tiberina n. 181, elettivamente domiciliato in Roma in Viale Angelico n. 80 presso lo studio dell'Avv. Armando Laureti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
[...]
difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, presso la quale è elettivamente domiciliato in
Rieti in viale Matteucci n. 6;
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver subìto un infortunio sul Parte_1
lavoro in data 23 dicembre 2021 quando, alle ore 09:00 circa, ha patito lo schiacciamento del piede, venendo investito da una macchina escavatrice condotta da un collega, ripercorsi analiticamente gli accertamenti sanitari compiuti (v. pagg. 2 e 3 del ricorso), ha allegato che in data 25 maggio 2022 l' ha rilasciato “prospetto di liquidazione indennità e rimborso CP_1 spese di € 23.890,20 per “Frattura scomposta pluriframmentaria del III medio distale diafisario di tibia e perone a sinistra. Limitazione funzionale della caviglia. Mezzi di sintesi in situ. Esiti cicatriziali chirurgici” e per un grado di invalidità pari al 12%”.
Ritenuta ingiusta tale valutazione adottata dall'istituto, proposta inutilmente opposizione amministrativa, il ricorrente ha depositato rituale ricorso giudiziale, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a. Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 23.12.2021 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nelle premesse del presente ricorso;
b. Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio subiva un grado di inabilità pari al 18% o nella percentuale maggiore o minore per come sarà accertata a seguito di specifica CTU medico-legale; per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rapp.nte p.t, al Controparte_1
pagamento in favore del sig. di quanto dovuto in ragione di tali causali, detratto Parte_1
quanto già percepito dal ricorrente ed oltre interessi legali e rivalutazione dalla data dell'infortunio all'effettivo soddisfo;
c. Condannare l' alla refusione delle spese e dei compensi professionali, oltre oneri e CP_1
accessori di legge per il presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L' si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda giudiziale del CP_1
ricorrente.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento di c.t.u. medico-legale.
Il ricorso è fondato.
In particolare, il consulente tecnico, premesso che sulla base della documentazione prodotta e della visita medica effettuata il ricorrente “risulta affetto da “importanti esiti algodisfunzionali e disestesici di trauma da schiacciamento della gamba sinistra con frattura
2 scomposta pluriframmentaria del terzo distale di tibia e perone, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi (in sede)”, ha precisato di aver accertato “i seguenti postumi:
1) la limitazione funzionale della caviglia sinistra e del ginocchio omolaterale oltre alle algo- parestesie in sede sottorotulea sinistra, secondarie a trauma da schiacciamento dell'arto inferiore omolaterale incontestabilmente correlato al traumatismo in oggetto e caratterizzato da frattura scomposta pluriframmentaria del III medio distale diafisario della tibia e perone, trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi.
I riferimenti sono dunque relativi al codice 293, che riguarda l'anchilosi della caviglia in posizione favorevole (12%) a cui parametrare la limitazione di circa 1/3 della stessa (quindi almeno 4%), il codice 275 per quanto attiene la modesta limitazione algo-disfunzionale del ginocchio sinistro (quindi 4%) ed il codice 306 relativo ai mezzi di sintesi ancora in situ e responsabili delle algoparestesie in sede sottorotuela (quindi 3%):
2) le cicatrici chirurgiche in riferimento al codice 36, e tenuto conto delle caratteristiche delle stesse, cui associare l'ipotonotrofia dei muscoli della gamba, la sfumata eterometria degli arti e l'eccedenza perimetrica perimalleolare della caviglia, non tabellate altrove, da valutare in misura intermedia del codice (quindi 4%)”.
Ha concluso, dunque, il c.t.u. affermando che “il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 23.12.2021, in applicazione delle “tabelle delle menomazioni” di cui al D.M. 12 luglio 2000 (Art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), ha riportato un danno biologico valutabile, con criterio riduzionistico, in misura pari al 14%”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua elle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
3 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta nei confronti del ricorrente un grado di inabilità pari al 14 per cento a decorrere dalla data dell'infortunio in itinere, con conseguente condanna dell' al pagamento al della corrispondente rendita, CP_1 Pt_1
detratto quanto già percepito, con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1
antistatario, che si liquidano in euro 2.260,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 16 settembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Alessio Marinelli
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