Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto collegiale 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 22/01/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02004/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps-Direzione Provinciale di Caserta, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti prot. n. INPS. -OMISSIS- della Direzione Provinciale di Caserta con i quali si nega il riconoscimento riliquidazione TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis;
nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 21 gennaio 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, già appartenenti alle forze di polizia, sono in quiescenza a domanda a seguito del raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio.
Con istanza del -OMISSIS- i ricorrenti hanno chiesto all’INPS resistente la rideterminazione/riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis, d.l. n. 387 del 1987; nonché il pagamento di tutte le somme sinora non corrisposte, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi maturati e maturandi.
Con gli atti indicati in epigrafe la direzione provinciale dell’INPS di Caserta ha negato il beneficio richiesto affermando in tutti i casi che la linea di indirizzo finora seguita dall’Istituto è che, ai fini dell’indennità di buonuscita, il beneficio di legge dei sei scatti stipendiali sia attribuito esclusivamente nei casi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta per limiti di età, per invalidità o per decesso. Secondo l’Inps, poi, il rapporto interprocedimentale relativo al TFS intercorre tra l’Amministrazione di appartenenza e l’Istituto Previdenziale; qualsiasi richiesta di modifica dei dati giuridico economici che possano comportare una riliquidazione del TFS deve, pertanto, essere inoltrata alla Amministrazione di appartenenza.
Avverso i dinieghi che precedono i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 10 maggio 2021, chiedendone l’annullamento sottolineando come in forza della normativa tuttora vigente i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell’indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene: 1) per il raggiungimento del limite di età; 2) per permanente inabilità al servizio; 3) per decesso; 4) a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile, come appunto avvenuto nel caso in esame.
Inoltre, secondo parte ricorrente, la legittimazione passiva sulla richiesta avanzata dai ricorrenti spetta esclusivamente all’Inps e non al Ministero.
Ancora, non risulterebbe prescritto il credito dei ricorrenti, l’istanza per l’ottenimento dei benefici in oggetto essendo stata avanzata entro il quinquennio successivo alla liquidazione della buonuscita. Infine, gli atti contestati sarebbero privi di adeguata motivazione e violerebbero i principi di eguaglianza sostanziale, ragionevolezza e buona amministrazione.
L’Inps non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La controversia si inserisce nell’ambito di un filone giurisprudenziale noto a livello nazionale, e che ha recentemente trovato soluzione con un orientamento che può dirsi condiviso a livello nazionale, inerente la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (tfs), c.d. indennità di buonuscita, per talune categorie di dipendenti pubblici, nel caso di specie, come chiarito nella parte in fatto, ex appartenenti alla Polizia di Stato congedatisi a domanda, che rivendicano la maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall'art. 6-bis del d.l. 21settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 nel relativo computo.
In via preliminare, va rammentato che, per ormai consolidata giurisprudenza, legittimato passivo nel ricorso in esame è solo l'INPS in quanto unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita (cfr. tra le altre, Cons. di Stato, sent. n. 9802 del 2023, con la giurisprudenza ivi citata).
Nel merito, è stato sottolineato quanto segue: ‹‹ nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia sia ampia e si delinei anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all'art. 1 la esplicita nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e all'allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione -di forze di polizia- anche ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis.
10.2. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare, sicché anche l'ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia.
10.3. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita", e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno ("del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto") al personale che "che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto".
Il comma 2 estende l'attribuzione dei sei scatti "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", con la precisazione che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990".
Nel quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo all'indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d'essere l'art. 1911 comma 3 del c.o.m., che con riferimento alla Polizia di Stato ha portata solo rafforzativa.
Detta disposizione, che si applica infatti alle forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone tuttavia, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472" ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo). Il Codice dell'ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, del quale si conferma la portata comprensiva, come visto, sia degli appartenenti all'ordinamento militare, che degli appartenenti all'ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l'art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987disciplina l'indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall'esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell'art. 1911 determina quanto meno l'assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell'indennità di buonuscita) recata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
11. Quanto all'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, esso dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda, appunto, l'importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. La norma cioè, come affermato nel secondo motivo di appello, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della sua formulazione ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]") e dal riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione. Esso pertanto non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti contributi di cui all'art. 6-bis del d.l.n. 387/1987.
12. La ricostruzione prospettata non può essere contraddetta dalla necessità di addivenire ad una lettura costituzionalmente orientata, intendendosi per tale quella che provoca il minor esborso per le casse erariali, al fine di non contrastare con l'art. 81 della Costituzione. A prescindere, pertanto, dalla valutazione in concreto delle proiezioni di esborso fornite, che peraltro, oltre che riferite a tutte le forze armate, al contrario estranee al perimetro della norma, ove non catalogabili anche come forze di polizia, non appare chiaro, almeno prima facie, se si riferiscano a tutti gli aventi astrattamente diritto, a prescindere dalla tempestività delle relative rivendicazioni e finanche dalla loro avvenuta presentazione, anche a tale riguardo non possono che richiamarsi i principi già consolidati dalla giurisprudenza amministrativa.
12.1. Va dunque ribadito come a fronte di un'espressa e chiara previsione di legge quale quella sopra richiamata, per come (ri)collocata nel contesto, anche evolutivo, della materia, non può essere utilizzata l'attività interpretativa, anche se asseritamente costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole. E ciò neppure invocando i principi con i quali la Corte costituzionale ha ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o modificato l'orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
12.2. Atteso infatti che, per quanto sopra ricostruito in dettaglio, è lo stesso contenuto dell'art. 6-bis del d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che si sia di fronte ad una sua interpretazione estensiva in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. Ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali, che consente di "aggredirne" la scelta sulla base del solo canone dell'irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio ›› (Cons. Stato, sez. II, 23/03/2023, n. 2988)
Sussistono quindi i presupposti perché i ricorrenti beneficino, in quanto già appartenenti alla Polizia di Stato, dell'istituto di cui all'art. 6-bis, d.l. n. 387/1987.
In senso contrario non potrebbe rilevare nemmeno la decadenza per l’eventuale inosservanza del termine di cui all'art. 6-bis, comma 2. Al riguardo, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale (si veda Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2982, decisione alla quale si rinvia per le argomentazioni in diritto).
Ancora non sarebbe nemmeno configurabile la prescrizione del diritto per il quale è causa, considerato che secondo un orientamento giurisprudenziale, la data di decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione coincide con quella di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. da ultimo, Cons. di Stato, sent. n. 10559 del 2023 e sent. n. 3914 del 2023); in ogni caso anche qualora si ritenesse di far decorrere il termine quinquennale previsto dall’art. 1, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032, dalla data di cessazione del servizio, il diritto vantato non risulterebbe comunque prescritto, posto che i ricorrenti sono cessati dal servizio -OMISSIS- e l’istanza è stata presentata all’Inps -OMISSIS-.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nel merito con conseguente annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987, e quindi con l'obbligo dell’Inps di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti solamente gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.
Le spese di giudizio, tenuto conto della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati e dichiara il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Giovanni SE NT Dato, Primo Referendario
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
Ai sensi dell’art. 86 co.3 c.p.a., con decreto collegiale n. 778/2025 è stata disposta la correzione dell’errore materiale della presente sentenza nella parte finale relativa al Collegio nel senso che le parole AN SE NT Dato, Primo Referendario” siano sostituite con le parole MA AN, Consigliere, …”.