Art. 18.
L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 18 e (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 18 e (con l'art. 6) che le presenti modifiche "acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."