Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4097/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI SILVIO
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Parte_2 C.F._2
SILVIO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
07/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 23/01/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N.8559/2018, omologata con decreto del
06/02/2019;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1_ Per il figlio minor (nato il [...]) i genitori chiedono che Per_1
ne venga confermato l'affido condiviso, con collocazione prevalente,
anche anagrafica, presso la madre, i genitori espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze del minore. Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul figlio in ordine alle questioni di pagina 2 di 7 straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano ed in particolare tutte le decisioni destinate ad incidere sulla vita, sulla formazione, l'istruzione e sui valori guida dell'educazione del figlio, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni d . In particolare i Per_1
coniugi si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardati la residenza, l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta di interventi e/o terapie mediche eventualmente necessarie al minore, con la precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé il figlio che ne necessita, dovrà preventivamente informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami terapie ecc. cui il figlio dovrà sottoporsi e sulle relative anamnesi e diagnosi, fermo restando che, in caso di irreperibilità dell'altro, ciascun genitore potrà adottare le decisioni urgenti, necessarie ed opportune dandone tempestiva comunicazione all'altro. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà
separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sullo stesso in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Entrambi i genitori si obbligano a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni relative al figlio (es. scolastiche, sanitarie, sportive ecc.).
2. Salvi diversi accordi via via intervenuti tra i coniugi, i genitori seguiranno a settimane alterne la seguente turnazione con tempi e modalità,
per vedere e tenere con sé il figlio – sempre in collaborazione anche con i rispettivi nonni, molto presenti nella vita del nipote - (esempio per 14 gg.):
a) Calendario ordinario:
pagina 3 di 7 settimana tipo 1
_ dal lunedì dall'uscita da scuola al mercoledì all'entrata a scuola (madre);
_ dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina all'entrata a scuola
(padre);
_ dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì all'entrata della scuola
(madre);
settimana tipo 2
_ dal lunedì dall'uscita da scuola al mercoledì all'entrata a scuola (padre);
_ dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina all'entrata a scuola
(madre);
_ dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì all'entrata della scuola
(padre);
b) Vacanze scolastiche natalizie:
, trascorrerà ad anni alterni, rispettivamente con il padre e la madre metà Per_1
delle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio,
alternando tra loro le festività del Natale e del Capodanno.
c) Vacanze scolastiche pasquali:
Durante le vacanze pasqual trascorrerà con il padre e la madre, ad anni Per_1
alterni fra loro, il periodo intercorrente dal venerdì Santo al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa delle lezioni scolastiche.
d) Vacanze scolastiche estive:
il minore trascorrerà le vacanze estive sia con i genitori, che con i nonni. Nel
mese di Giugno, dopo la fine della scuola, il minore continua a stare con i genitori ed i nonni. Durante il mese di Luglio, a seconda del piano ferie della pagina 4 di 7 madre (circa due settimane), il minore passerà le vacanze assieme a lei;
mentre durante tutto il periodo di Agosto con il padre e con i nonni paterni.
Le modalità così determinate e già attualmente in uso, raggiungono lo scopo di consentire ad ogni genitore di avere il figlio presso di sé per tempo equivalente.
3) per il mantenimento del figlio minor le parti ricorrono al Per_1
mantenimento diretto, senza corresponsione di assegno, visto il tempo paritario che ogni genitore trascorre con il figlio.
4) I genitori suddivideranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minor . Per_1
Le parti prendono atto che le spese straordinarie non considerate nell'ordinario mantenimento sono:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale, tickets sanitari.
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche,
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario nazionale,
cure non convenzionali, farmaci particolari o speciali,
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa,
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo pagina 5 di 7 accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria,
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, per corsi concordati f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e relativi attrezzature ed abbigliamento, viaggi e vacanze.
5) genitori reciprocamente danno la loro autorizzazione al rilascio/rinnovo sia del passaporto che della carta d'identità validi per l'espatrio, del figlio minor . Per_1
6. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti danno atto di avere definito qualsiasi rapporto patrimoniale in essere e di avere dato piena attuazione agli accordi stipulati in sede di separazione come da verbale omologato prodotto sub doc. 2.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
30/06/2013 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il Parte_2
cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto pagina 6 di 7 comune Anno 2013 Atto n. 88 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
15/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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