CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 03/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4410/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO PR. CAR. n. 07177202300047544000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 proponeva ricorso nei soli confronti dell'Agenzia delle Entrate - SI (di seguito AdER) che richiedeva l'intervento in giudizio alla Direzione Provinciale I di Napoli (di seguito D.P.
I di Napoli) in quanto ente titolare della pretesa erariale;
il ricorrente impugnava l'avviso di presa in carico n. 07177202300047544000, notificato dall'Ader in data 04/09/2023 con la quale si comunicava al
Contribuente che l'Agenzia delle Entrate aveva affidato all'AdER per l'attività di riscossione le somme richieste con l'avviso di accertamento n. TF301MD00330/2023 notificato al Contribuente dalla Agenzia delle Entrate in data 27/02/2013.
Il Contribuente chiedeva in via principale la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. essendo ancora pendente il giudizio concernente il prodromico avviso di accertamento, in via subordinata la riunione dei due giudizi e in ogni caso l'annullamento dell'atto impugnato.
La D.P. I di Napoli interveniva nel giudizio ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 546/92, e controdeduceva .
L'Ufficio rilevava l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di accertamento prodromico era stato regolarmente notificato, ed impugnato con ricorso, poi rigettato dalla CGT 1 di Napoli. Chiedeva il rigetto del ricorso
La CGT 1 di Napoli, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è comunque inammissibile. Oggetto di impugnazione è un avviso di presa in carico, con cui l'agente della riscossione comunica al contribuente, ex art. 29 comma 1 lett. b) D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni in L. n. 122/10, che l'ente impositore ha affidato per la riscossione le somme richieste con avviso di accertamento n. TF301MD00330/2023, notificato il 27.2.23. Nominativo_1 ha chiarito che possono essere oggetto di riscorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di riscorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione, o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia (cfr. tra le altre Cass. 21254/23). L'avviso di presa in carico, per la sua natura e funzione, non modifica direttamente la situazione giuridica del contribuente, ed è quindi impugnabile solo se fa conoscere al contribuente per la prima volta un atto lesivo dei suoi diritti .L'avviso di presa in carico, per la sua natura e funzione, non modifica direttamente la situazione giuridica del contribuente, ed è quindi impugnabile solo se fa conoscere al contribuente per la prima volta un atto lesivo dei suoi diritti.
Nella fattispecie è lo stesso ricorrente dedurre di aver già ricevuto notifica dell'avviso di accertamento presupposto, e di averlo impugnato. Ai fini che qui interessano, poi, non rileva l'esito del giudizio di impugnazione avverso l'avviso di accertamento. Tenuto conto delle ragioni della decisione, che prescindono dall'esame nel merito della pretesa tributaria, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.”
Proponeva appello il contribuente deducendo che l'Avviso di presa in carico costituisce un atto che preannuncia al soggetto debitore il recupero “prossimo” del credito preteso in maniera coattiva tramite esecuzione forzata ovvero misure cautelari, ed è pertanto atto impugnabile. Evidenziava gli ulteriori motivi del ricorso non esaminati in prime cure, richiedendone l'esame alla CGT2, in particolare lamentava: il difetto di motivazione per mancata allegazione dell'atto impugnato;
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
l'omessa indicazione del responsabile a cui richiedere annullamento in autotutela;
l'omessa sottoscrizione dell'avviso. Chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituivano l'Age e l'ADER , controdeducendo per quanto di propria competenza chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare l'Age DPI di Napoli osservava che Nominativo_1 di Cassazione, con la recentissima sentenza 21254/2023, aveva statuito che l'avviso di presa in carico non era atto impugnabile,
a meno che il contribuente intendesse far valere valere l'omessa notifica dell'accertamento esecutivo presupposto. Negli altri casi, non sussisteva possibilità di impugnazione dell'atto in questione. (“Non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Cassazione Civile sentenza n. 21254 del 19/07/29 ) . Chiedevano il rigetto dell'appello
Il contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza odierna sentito il relatore la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte dei primi giudici ha assorbito e resa superflua ogni altra eccezione formulata nel ricorso.
L'avviso di presa in carico è un atto informativo, non provvedimentale e che si può impugnare in termini intermedi. ( in tal senso Corte di Cassazione con l'ordinanza n.6589/2024) . Nominativo_1 ammette l'eventuale ammissibilità del ricorso tributario quando quest'ultimo viene posto in essere a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dell'Agente della riscossione verso il contribuente. Essendo il processo tributario impugnatorio occorre un atto amministrativo espressamente previsto dalla legge ai fini del suo annullamento. Per questo motivo l'avviso di presa in carico non ha natura provvedimentale con la conseguenza che non è annullabile. Ciò, soprattutto, tenuto conto dell'art 19 del Dlgs 546/1992 in cui non risulta elencato l'atto e non può considerarsi neanche alla stregua di una intimazione di pagamento (ex messa in mora). L'atto è impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri”. L'avviso di presa in carico va inquadrato come atto amministrativo senza valenza provvedimentale perché privo di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.(cfr Cass 21254/2023).
L'avviso di presa in carico è suscettibile di impugnazione allorquando costituisce il “primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario”. Nell'atto di presa in carico, dunque, non sono presenti né un'intimazione di pagamento né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente: l'avviso si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.
Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
In conclusione, in linea con la giurisprudenza della Cassazione possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui al Dlgs n. 546/1992, articolo 19, e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti – pubblici o privati – modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria o da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Nel caso che ci occupa, alla luce della rituale notifica dell'atto presupposto appare assolutamente evidentel'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per difetto di interesse ad agire;
l'atto impositivo prodromico era stato regolarmente notificato e impugnato con ricorso (il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295° c.p.c in via subordinata la riunione dei due giudizi) Pertanto l'appello proposto non potrà che essere rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546)
P.Q.M.
Rigetta appello, conferma decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate: € 950,00 per AGE DPI Napoli;
per
ADER in €1.100,00 oltre 15% spese generali e oneri accessori .
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/01/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4410/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4366/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
18 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi: - AVVISO PR. CAR. n. 07177202300047544000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 proponeva ricorso nei soli confronti dell'Agenzia delle Entrate - SI (di seguito AdER) che richiedeva l'intervento in giudizio alla Direzione Provinciale I di Napoli (di seguito D.P.
I di Napoli) in quanto ente titolare della pretesa erariale;
il ricorrente impugnava l'avviso di presa in carico n. 07177202300047544000, notificato dall'Ader in data 04/09/2023 con la quale si comunicava al
Contribuente che l'Agenzia delle Entrate aveva affidato all'AdER per l'attività di riscossione le somme richieste con l'avviso di accertamento n. TF301MD00330/2023 notificato al Contribuente dalla Agenzia delle Entrate in data 27/02/2013.
Il Contribuente chiedeva in via principale la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. essendo ancora pendente il giudizio concernente il prodromico avviso di accertamento, in via subordinata la riunione dei due giudizi e in ogni caso l'annullamento dell'atto impugnato.
La D.P. I di Napoli interveniva nel giudizio ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. 546/92, e controdeduceva .
L'Ufficio rilevava l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di accertamento prodromico era stato regolarmente notificato, ed impugnato con ricorso, poi rigettato dalla CGT 1 di Napoli. Chiedeva il rigetto del ricorso
La CGT 1 di Napoli, con la sentenza impugnata, dichiarava inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: “Il ricorso è comunque inammissibile. Oggetto di impugnazione è un avviso di presa in carico, con cui l'agente della riscossione comunica al contribuente, ex art. 29 comma 1 lett. b) D.L. n. 78/10, convertito con modificazioni in L. n. 122/10, che l'ente impositore ha affidato per la riscossione le somme richieste con avviso di accertamento n. TF301MD00330/2023, notificato il 27.2.23. Nominativo_1 ha chiarito che possono essere oggetto di riscorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546/92, e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di riscorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione, o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia (cfr. tra le altre Cass. 21254/23). L'avviso di presa in carico, per la sua natura e funzione, non modifica direttamente la situazione giuridica del contribuente, ed è quindi impugnabile solo se fa conoscere al contribuente per la prima volta un atto lesivo dei suoi diritti .L'avviso di presa in carico, per la sua natura e funzione, non modifica direttamente la situazione giuridica del contribuente, ed è quindi impugnabile solo se fa conoscere al contribuente per la prima volta un atto lesivo dei suoi diritti.
Nella fattispecie è lo stesso ricorrente dedurre di aver già ricevuto notifica dell'avviso di accertamento presupposto, e di averlo impugnato. Ai fini che qui interessano, poi, non rileva l'esito del giudizio di impugnazione avverso l'avviso di accertamento. Tenuto conto delle ragioni della decisione, che prescindono dall'esame nel merito della pretesa tributaria, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.”
Proponeva appello il contribuente deducendo che l'Avviso di presa in carico costituisce un atto che preannuncia al soggetto debitore il recupero “prossimo” del credito preteso in maniera coattiva tramite esecuzione forzata ovvero misure cautelari, ed è pertanto atto impugnabile. Evidenziava gli ulteriori motivi del ricorso non esaminati in prime cure, richiedendone l'esame alla CGT2, in particolare lamentava: il difetto di motivazione per mancata allegazione dell'atto impugnato;
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento;
l'omessa indicazione del responsabile a cui richiedere annullamento in autotutela;
l'omessa sottoscrizione dell'avviso. Chiedeva l'accoglimento dell'appello.
Si costituivano l'Age e l'ADER , controdeducendo per quanto di propria competenza chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare l'Age DPI di Napoli osservava che Nominativo_1 di Cassazione, con la recentissima sentenza 21254/2023, aveva statuito che l'avviso di presa in carico non era atto impugnabile,
a meno che il contribuente intendesse far valere valere l'omessa notifica dell'accertamento esecutivo presupposto. Negli altri casi, non sussisteva possibilità di impugnazione dell'atto in questione. (“Non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale come sopra descritta, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione od organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Cassazione Civile sentenza n. 21254 del 19/07/29 ) . Chiedevano il rigetto dell'appello
Il contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza odierna sentito il relatore la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte dei primi giudici ha assorbito e resa superflua ogni altra eccezione formulata nel ricorso.
L'avviso di presa in carico è un atto informativo, non provvedimentale e che si può impugnare in termini intermedi. ( in tal senso Corte di Cassazione con l'ordinanza n.6589/2024) . Nominativo_1 ammette l'eventuale ammissibilità del ricorso tributario quando quest'ultimo viene posto in essere a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dell'Agente della riscossione verso il contribuente. Essendo il processo tributario impugnatorio occorre un atto amministrativo espressamente previsto dalla legge ai fini del suo annullamento. Per questo motivo l'avviso di presa in carico non ha natura provvedimentale con la conseguenza che non è annullabile. Ciò, soprattutto, tenuto conto dell'art 19 del Dlgs 546/1992 in cui non risulta elencato l'atto e non può considerarsi neanche alla stregua di una intimazione di pagamento (ex messa in mora). L'atto è impugnabile non in sé, ma “solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri”. L'avviso di presa in carico va inquadrato come atto amministrativo senza valenza provvedimentale perché privo di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.(cfr Cass 21254/2023).
L'avviso di presa in carico è suscettibile di impugnazione allorquando costituisce il “primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario”. Nell'atto di presa in carico, dunque, non sono presenti né un'intimazione di pagamento né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente: l'avviso si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato.
Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
In conclusione, in linea con la giurisprudenza della Cassazione possono essere oggetto di ricorso avanti la giustizia tributaria gli atti iscritti nell'elenco di cui al Dlgs n. 546/1992, articolo 19, e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei contribuenti – pubblici o privati – modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale (oppositivo o pretensivo) o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché promananti dall'Amministrazione finanziaria o da incaricati per la riscossione, salvo che costituiscano la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, non aver avuto notizia.
Nel caso che ci occupa, alla luce della rituale notifica dell'atto presupposto appare assolutamente evidentel'inammissibilità del ricorso proposto in primo grado per difetto di interesse ad agire;
l'atto impositivo prodromico era stato regolarmente notificato e impugnato con ricorso (il contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295° c.p.c in via subordinata la riunione dei due giudizi) Pertanto l'appello proposto non potrà che essere rigettato con conferma della sentenza gravata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo tenuto conto che alla liquidazione delle spese di giudizio per l'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, l'Agenzia delle Entrate se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. (Decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546)
P.Q.M.
Rigetta appello, conferma decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate: € 950,00 per AGE DPI Napoli;
per
ADER in €1.100,00 oltre 15% spese generali e oneri accessori .