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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5635 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza dell'8.7.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10491/2024 R.G., alla quale è stata riunita quella n. 13591/22 R.G. di cui alla precedente fase di TP
TR
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Faggiano
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.7.2022 (al quale veniva assegnato il n. 13591/22 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui all'indennità di accompagnamento in seguito a domanda amministrativa del 28.9.2021.
Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutato “solo” invalido nella misura del 100%, senza necessità di accompagnamento.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione, non riconoscendo Persona_1 sussistente il requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 30.4.2024 (al quale è stato assegnato il n. 10491/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in CP_ subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché condannare l' al pagamento dei relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
1 Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di TPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. ha ritenuto Persona_2 che il ricorrente non si trova nell'impossibilità di demabulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Al riguardo si riportano alcuni passi della relazione del ctu:
… Dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che , di anni 77, è affetto da diabete mellito in trattamento con Parte_1 ipoglicemizzati orali senza allegata, in atti, documentazione sanitaria che rifletta segni di complicanze di tipo micro o macroangiopatico. Affetto da artropatia artrosica polidistrettuale con riferita facile stancabilità. La deambulazione avviene in maniera soddisfacente e segnaliamo che egli si è recato allo studio medico con i mezzi pubblici in compagnia di una sorella. L'infermità di maggior rilievo invalidante affligge il sistema cognitivo ed è rappresentata da un deterioramento cognitivo. Il ci ha ragguagliato sulle sue malattie e sui farmaci che assume, ha Parte_1 manifestato un'attenzione valida ed una buona aderenza all'ambiente circostante, ponendosi con sintonica risonanza affettiva verso l'esaminatore. Ci ha raccontato che ha svolto l'attività di muratore, è apparso congruo nel raccontarci il tempo che più o meno impiega da casa sua per recarsi a piedi in via Roma, sia pure “sedendomi ogni 5 minuti” (evidentemente a causa di accreditabile facile stancabilità).
… Se poi, come è vero, il va spesso da solo in via Roma e rientra comunque a Parte_1 casa, questo ci fa nutrire delle riserve sul descritto disorientamento spaziale che emerge da qualche certificazione in atti (visita geriatrica del 6/12/21). Così come facciamo fatica a pensare che egli ha bisogno di assistenza per recarsi in bagno e di provvedere alla pulizia intima (visita geriatrica del 31/10/22) in considerazione che la sua obiettività neurologica (forza, coordinazione, equilibrio, deambulazione, reattività generale) è nella norma. Pertanto, deve concludersi per la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda a decorrere dal giugno 2024.
In sede di risposta alle osservazioni di parte ricorrente, poi, (tra l'altro) si legge: Sulle capacità motorie del facciamo presente che egli si reca in autonomia a Parte_1 via Roma ma anche che è venuto a visita accompagnato dalla sorella con i mezzi pubblici, per cui, magari con difficoltà, possiamo assumere che la sua deambulazione avviene in autonomia. Ribadiamo che siamo al cospetto di un deterioramento cognitivo di grado moderato, ben riconoscendo i limiti in ambito cognitivo del . Parte_1 Ma l'oggetto della presente relazione è stabilire se egli è in grado di compiere in via autonoma gli atti “più elementari” della vita quotidiana. Allorquando noi abbiamo fatto riferimento alla capacità astrattiva, ovverossia di formulare ipotesi e deduzioni corrette sul mondo esterno – in una parola: nell' adattarsi all'ambiente
– ci riferiamo sempre agli atti quotidiani della vita “più elementari”.
2 Ben riconosciamo che il presenta difficoltà in contesti che richiedono Parte_1 maggiore prontezza intellettiva e capacità cognitive, ma questo non rientra – riteniamo – nello spirito dell'art. 1 della legge 18/80, che fa riferimento precipuo agli atti “più elementari” della vita quotidiana (cosiddette Activity Daily Living) ed agli atti strumentali della vita quotidiana (cosiddette attività I.A.D.L.). Abbiamo già detto che le A.D.L. (6 atti) sono appieno compiuti in autonomia dal ricorrente, atteso che la deambulazione avviene in maniera autonoma e che egli non ha nessun impedimento materiale (somatico) al loro espletamento. Riguardo, invece, le I.A.D.L. il cui compimento richiede una capacità cognitiva maggiore ribadiamo che egli è in grado di programmarsi un atto finalizzato, indipendente, autoconservativo, di comprendere l'importanza di alcuni di essi (ad es. assumere le medicine) e di compiere proficuamente buona parte di questi atti, e che la necessità di supervisione da parte dei familiari è limitata ad un tempo minimo. Il deterioramento cognitivo di cui è portatore (anche in base a quanto certificato in atti) non è tale, infatti, da comportargli l'incapacità a comprendere il significato, la portata e l'importanza del compimento di determinati atti al fine della salvaguardia della sua dignità come persona. Riguardo la certificazione geriatrica del 8/1/24 essa documenta un deterioramento cognitivo di grado moderato in soggetto con deambulazione che viene descritta come difficoltosa nei cambi posturali, cosa (quest' ultima) che non abbiamo riscontrato.
…
Orbene, posto che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria prodotta, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e agli accertamenti richiesti, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente all'eventuale perdita di autonomia.
Essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica, alla quale si rimanda per relationem (per la parte non riportata in questa sede), merita di essere pienamente condivisa.
Quanto, infine, al referto della Tac cerebrale del 13.5.2025 depositato in data 21.5.2025, si rileva che dallo stesso non emergono elementi da cui poter ritenere la sussistenza di un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente rilevante ai fini della decisione, ma piuttosto una situazione sovrapponibile a quanto accertato dal ctu (cfr., peraltro, il precedente referto tac cranio del 21/4/21 richiamato nella relazione di consulenza).
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo lo stesso non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_
b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_
c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, l'8.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza dell'8.7.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 10491/2024 R.G., alla quale è stata riunita quella n. 13591/22 R.G. di cui alla precedente fase di TP
TR
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Faggiano
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.7.2022 (al quale veniva assegnato il n. 13591/22 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui all'indennità di accompagnamento in seguito a domanda amministrativa del 28.9.2021.
Lamentava che la competente commissione medica l'aveva valutato “solo” invalido nella misura del 100%, senza necessità di accompagnamento.
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione, non riconoscendo Persona_1 sussistente il requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 30.4.2024 (al quale è stato assegnato il n. 10491/2024 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario richiesto per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o, in CP_ subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, nonché condannare l' al pagamento dei relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
1 Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di TPO a quella in esame, è stata disposta ed espletata ulteriore consulenza tecnica medico-legale.
*** Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito enunciate.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. ha ritenuto Persona_2 che il ricorrente non si trova nell'impossibilità di demabulare e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Al riguardo si riportano alcuni passi della relazione del ctu:
… Dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dalla documentazione sanitaria esaminata, si evince che , di anni 77, è affetto da diabete mellito in trattamento con Parte_1 ipoglicemizzati orali senza allegata, in atti, documentazione sanitaria che rifletta segni di complicanze di tipo micro o macroangiopatico. Affetto da artropatia artrosica polidistrettuale con riferita facile stancabilità. La deambulazione avviene in maniera soddisfacente e segnaliamo che egli si è recato allo studio medico con i mezzi pubblici in compagnia di una sorella. L'infermità di maggior rilievo invalidante affligge il sistema cognitivo ed è rappresentata da un deterioramento cognitivo. Il ci ha ragguagliato sulle sue malattie e sui farmaci che assume, ha Parte_1 manifestato un'attenzione valida ed una buona aderenza all'ambiente circostante, ponendosi con sintonica risonanza affettiva verso l'esaminatore. Ci ha raccontato che ha svolto l'attività di muratore, è apparso congruo nel raccontarci il tempo che più o meno impiega da casa sua per recarsi a piedi in via Roma, sia pure “sedendomi ogni 5 minuti” (evidentemente a causa di accreditabile facile stancabilità).
… Se poi, come è vero, il va spesso da solo in via Roma e rientra comunque a Parte_1 casa, questo ci fa nutrire delle riserve sul descritto disorientamento spaziale che emerge da qualche certificazione in atti (visita geriatrica del 6/12/21). Così come facciamo fatica a pensare che egli ha bisogno di assistenza per recarsi in bagno e di provvedere alla pulizia intima (visita geriatrica del 31/10/22) in considerazione che la sua obiettività neurologica (forza, coordinazione, equilibrio, deambulazione, reattività generale) è nella norma. Pertanto, deve concludersi per la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di domanda a decorrere dal giugno 2024.
In sede di risposta alle osservazioni di parte ricorrente, poi, (tra l'altro) si legge: Sulle capacità motorie del facciamo presente che egli si reca in autonomia a Parte_1 via Roma ma anche che è venuto a visita accompagnato dalla sorella con i mezzi pubblici, per cui, magari con difficoltà, possiamo assumere che la sua deambulazione avviene in autonomia. Ribadiamo che siamo al cospetto di un deterioramento cognitivo di grado moderato, ben riconoscendo i limiti in ambito cognitivo del . Parte_1 Ma l'oggetto della presente relazione è stabilire se egli è in grado di compiere in via autonoma gli atti “più elementari” della vita quotidiana. Allorquando noi abbiamo fatto riferimento alla capacità astrattiva, ovverossia di formulare ipotesi e deduzioni corrette sul mondo esterno – in una parola: nell' adattarsi all'ambiente
– ci riferiamo sempre agli atti quotidiani della vita “più elementari”.
2 Ben riconosciamo che il presenta difficoltà in contesti che richiedono Parte_1 maggiore prontezza intellettiva e capacità cognitive, ma questo non rientra – riteniamo – nello spirito dell'art. 1 della legge 18/80, che fa riferimento precipuo agli atti “più elementari” della vita quotidiana (cosiddette Activity Daily Living) ed agli atti strumentali della vita quotidiana (cosiddette attività I.A.D.L.). Abbiamo già detto che le A.D.L. (6 atti) sono appieno compiuti in autonomia dal ricorrente, atteso che la deambulazione avviene in maniera autonoma e che egli non ha nessun impedimento materiale (somatico) al loro espletamento. Riguardo, invece, le I.A.D.L. il cui compimento richiede una capacità cognitiva maggiore ribadiamo che egli è in grado di programmarsi un atto finalizzato, indipendente, autoconservativo, di comprendere l'importanza di alcuni di essi (ad es. assumere le medicine) e di compiere proficuamente buona parte di questi atti, e che la necessità di supervisione da parte dei familiari è limitata ad un tempo minimo. Il deterioramento cognitivo di cui è portatore (anche in base a quanto certificato in atti) non è tale, infatti, da comportargli l'incapacità a comprendere il significato, la portata e l'importanza del compimento di determinati atti al fine della salvaguardia della sua dignità come persona. Riguardo la certificazione geriatrica del 8/1/24 essa documenta un deterioramento cognitivo di grado moderato in soggetto con deambulazione che viene descritta come difficoltosa nei cambi posturali, cosa (quest' ultima) che non abbiamo riscontrato.
…
Orbene, posto che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria prodotta, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e agli accertamenti richiesti, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente all'eventuale perdita di autonomia.
Essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica, alla quale si rimanda per relationem (per la parte non riportata in questa sede), merita di essere pienamente condivisa.
Quanto, infine, al referto della Tac cerebrale del 13.5.2025 depositato in data 21.5.2025, si rileva che dallo stesso non emergono elementi da cui poter ritenere la sussistenza di un aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente rilevante ai fini della decisione, ma piuttosto una situazione sovrapponibile a quanto accertato dal ctu (cfr., peraltro, il precedente referto tac cranio del 21/4/21 richiamato nella relazione di consulenza).
Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, si rileva che il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motivo lo stesso non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, CP_ comprese quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_
b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_
c) pone le spese di consulenza a carico dell'
In Napoli, l'8.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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