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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente e Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 985/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Associazione_1 - Sezione Roma - 80410850582
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8990/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 03/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 733 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 467 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiede accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento in rettifica n. 733 il Comune di Roma chiedeva all'Associazione_1
a titolo di IMU per l'anno 2017 relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, il pagamento dell'ulteriore importo di € 4.193,16, oltre sanzioni interessi e spese, nel presupposto che l'IMU dovuta ammontasse a complessivi € 15.613,16.
A tale quantificazione l'Ente locale giungeva assumendo a riferimento una rendita catastale dell'immobile pari ad € 17.535,00, da rivalutare del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, e quindi nella misura di € 18.411,75.
Con ulteriore avviso di accertamento in rettifica n. 467 lo stesso Comune chiedeva, a titolo di TASI per l'anno
2017, il pagamento dell'ulteriore importo di € 166,68, a fronte di quanto versato al detto titolo dall'Associazione.
Anche in tal caso la quantificazione del maggior tributo presupponeva, quale base imponibile, l'asserita rendita catastale di € 18.411,75, inclusa la rivalutazione di cui sopra.
Per entrambi gli avvisi di accertamento, il Comune di Roma sosteneva che “Il procedimento di accertamento era stato avviato in base alle disposizioni…, con l'esatta individuazione del contribuente del codice fiscale/ partita iva ad esso attribuibile e di tutte le comunicazioni e dichiarazioni presentate. Tali dati sono stati incrociati con le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dal Catasto Edilizio Urbano di Roma, dalla Conservatoria dei Registi Immobiliari, nonché con i dati reperibili presso l'anagrafe comunale e l'anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato e,conseguentemente, quantificare l'imposta dovuta.. e che dall'istruttoria svolta erano emersi i seguenti elementi: - insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per gli immobili accertati”.
Con ricorso alla CTP di Roma, l'Associazione impugnava gli avvisi di accertamento sostenendo fossero nulli, annullabili, illegittimi ed infondati, formulando le seguenti doglianze:
inefficacia della rendita catastale pari ad € 17.535,00, mai notificata, efficacia della rendita di € 4.009,00 giusta variazione dell'1.1.1992 , nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento impugnati per erronea individuazione della rendita catastale e del valore dell'immobile, nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento impugnati per erroneità della rendita presupposta, violazione del giudicato, nullità o annullabilità degli avvisi impugnati per difetto, carenza e/o genericità della motivazione nonché per difetto assoluto di istruttoria.
Con riferimento a tali motivi, l'Associazione ricorrente evidenziava preliminarmente, che con ricorso notificato il 06.05.2014 aveva impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2013RM1160737 con il quale l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Roma Territorio aveva rideterminato la rendita catastale dell'immobile del quo, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, quantificandola in € 16.236,11, evidenziando conseguentemente che l'unica rendita catastale conosciuta ed applicabile era quella pari ad € 4.009,00, atteso che nessuna diversa e maggiore rendita risultava essere mai stata notificata all'odierna ricorrente. Evidenziava inoltre che, con sentenza n. 10583/2016, passata in giudicato, la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato .
Si costituiva in giudizio l'Ufficio contestando quanto sostenuto dall a parte contribuente.
Con sentenza n. 8990/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso dell'Associazione, condannandola anche alla rifusione delle spese processuali.
L'Associazione_1 – Sezione di Roma, nel richiamare tutte le proprie precedenti difese, , proponeva appello avverso la predetta sentenza ritenendola nulla, viziata, illegittima e ingiusta, chiedendo alla CGT di secondo grado del Lazio, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi sopra formulati, di dichiarare nulla e/o riformare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8990/2023, e per l'effetto dichiarare nulli, illegittimi e/o annullare gli avvisi di accertamento in rettifica impugnati, con accoglimento di tutte le domande formulate., ereliminarmente chideva che l'appello fosse dichiarato inammissblie. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto asserito dall'Associazione e chiedendo in via principale, per quanto eccepito, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell'operato dell'Ente impositore e, per l'effetto, dovuti gli importi dedotti negli avvisi di accertamento IMU n.
733 e TASI n. 467 relativi all'anno di imposta 201 e condannare la parte appellante alle spese di giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminatigli atti ritiene di non accogliere l'istanza pregiudiziale di inammissibilità perchè infondata e osserva , nel merito, che da quanto prodotto da Roma Capitale risulta che la rendita di € 17.535,00 venne proposta dalla stessa Associazione_1–Sezione di Roma nel marzo del 2014 tramite procedura CF di cui al D.M. 701/94, a seguito di istanza del 25 marzo 2014 presentata per diversa distribuzione degli spazi interni - pratica n. RM0198107 in atti dal 25/03/2014 e che il classamento e la rendita così proposti furono poi validati dall'Agenzia del Territorio con variazione nel classamento del 18 dicembre 2014 - pratica n. RM0858745 in atti dal 18/12/2014.
Il fatto che l'avviso di accertamento si fonda sulla rendita di € 17.535,00 proposta tramite CF nel 2014 dall'Associazione e “messa in atti” dal 25 marzo 2024, emerge inequivocabilmente anche dalla visura catastale versata in atti dalla stessa parte contribuente.
L'appello risulta, dunque non meritevole di accoglimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che “l'efficacia della variazione della rendita proposta, quand'anche conseguente a modificazione della consistenza e della destinazione dell'immobile oggetto di tassazione, decorre dalla data di presentazione della CF (v. anche Cass. n.17756/2018, in motiv.; v. Cass. n.
21760/2018; Cass. n. 11448/18; Cass. n. 4613/2018 in motiv;
Cass. n. 32 73/2019; 1172/2019)” (Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16679) per cui del tutto correttamente Roma Capitale ha fatto riferimento al valore di
€ 17.535,00 per determinare la base imponibile di IMU e TASI per un'annualità (2016) successiva alla rendita proposta dalla contribuente tramite CF. Né a diversa conclusione può condurre la sentenza n.
10583/2016 della C.T.P. Roma, depositata il 3 maggio 2016 e di cui parte appellante ha documentato la mancata impugnazione, che annullò il provvedimento di accertamento catastale con il quale nel 2013
l'Agenzia del Territorio aveva stabilito una rendita catastale di € 16.236,11 nell'ambito della revisione delle microzone prevista dall'art. 1, comma 335, L. 311/2004.
A prescindere dal fatto che, come fondatamente rilevato dal primo giudice, si tratta di sentenza attinente ad annualità antecedente a quella di attivazione della CF, per cui già sotto questo profilo essa, indipendentemente dalla data del suo passaggio in giudicato, non potrebbe assumere valenza vincolante in questa sede, osserva, infatti, la Corte che con quella sentenza la C.T.P. annullò il provvedimento dell'Agenzia del Territorio soltanto perché recava una “motivazione standardizzata che in concreto non esplicitava gli elementi ritenuti necessari dalla Giurisprudenza di legittimità” senza, dunque, svolgere alcuna valutazione di merito sulla fondatezza della rendita catastale di € 4.009,00 che parte appellante vorrebbe ancora applicabile;
anzi, al contrario, concludeva affermando: “L'Agenzia delle entrate, Ufficio del territorio provinciale di Roma valuterà la permanenza dei presupposti per la nuova determinazione di classamento e rendita catastale provvedendo, in caso positivo, a motivare nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità”. Ne consegue, dunque, che anche sotto il profilo dei suoi contenuti la sentenza n. 10583/2016 non corrobora in alcun modo la tesi della contribuente.
L'appello deve essere respinto.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Roma Capitale, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna il contribuente che liquida in euro 1.000.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26/01/2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COTTA ANTONELLA, Presidente e Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
LORETO RITA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 985/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Associazione_1 - Sezione Roma - 80410850582
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N. 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8990/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 18
e pubblicata il 03/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 733 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 467 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 376/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti e ne chiede accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento in rettifica n. 733 il Comune di Roma chiedeva all'Associazione_1
a titolo di IMU per l'anno 2017 relativa all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, il pagamento dell'ulteriore importo di € 4.193,16, oltre sanzioni interessi e spese, nel presupposto che l'IMU dovuta ammontasse a complessivi € 15.613,16.
A tale quantificazione l'Ente locale giungeva assumendo a riferimento una rendita catastale dell'immobile pari ad € 17.535,00, da rivalutare del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge n. 662/1996, e quindi nella misura di € 18.411,75.
Con ulteriore avviso di accertamento in rettifica n. 467 lo stesso Comune chiedeva, a titolo di TASI per l'anno
2017, il pagamento dell'ulteriore importo di € 166,68, a fronte di quanto versato al detto titolo dall'Associazione.
Anche in tal caso la quantificazione del maggior tributo presupponeva, quale base imponibile, l'asserita rendita catastale di € 18.411,75, inclusa la rivalutazione di cui sopra.
Per entrambi gli avvisi di accertamento, il Comune di Roma sosteneva che “Il procedimento di accertamento era stato avviato in base alle disposizioni…, con l'esatta individuazione del contribuente del codice fiscale/ partita iva ad esso attribuibile e di tutte le comunicazioni e dichiarazioni presentate. Tali dati sono stati incrociati con le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibili dal Catasto Edilizio Urbano di Roma, dalla Conservatoria dei Registi Immobiliari, nonché con i dati reperibili presso l'anagrafe comunale e l'anagrafe tributaria, al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato e,conseguentemente, quantificare l'imposta dovuta.. e che dall'istruttoria svolta erano emersi i seguenti elementi: - insufficiente o tardivo versamento dell'imposta per gli immobili accertati”.
Con ricorso alla CTP di Roma, l'Associazione impugnava gli avvisi di accertamento sostenendo fossero nulli, annullabili, illegittimi ed infondati, formulando le seguenti doglianze:
inefficacia della rendita catastale pari ad € 17.535,00, mai notificata, efficacia della rendita di € 4.009,00 giusta variazione dell'1.1.1992 , nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento impugnati per erronea individuazione della rendita catastale e del valore dell'immobile, nullità e/o annullabilità degli avvisi di accertamento impugnati per erroneità della rendita presupposta, violazione del giudicato, nullità o annullabilità degli avvisi impugnati per difetto, carenza e/o genericità della motivazione nonché per difetto assoluto di istruttoria.
Con riferimento a tali motivi, l'Associazione ricorrente evidenziava preliminarmente, che con ricorso notificato il 06.05.2014 aveva impugnato l'avviso di accertamento catastale n. 2013RM1160737 con il quale l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Roma Territorio aveva rideterminato la rendita catastale dell'immobile del quo, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, quantificandola in € 16.236,11, evidenziando conseguentemente che l'unica rendita catastale conosciuta ed applicabile era quella pari ad € 4.009,00, atteso che nessuna diversa e maggiore rendita risultava essere mai stata notificata all'odierna ricorrente. Evidenziava inoltre che, con sentenza n. 10583/2016, passata in giudicato, la Commissione Tributaria
Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato .
Si costituiva in giudizio l'Ufficio contestando quanto sostenuto dall a parte contribuente.
Con sentenza n. 8990/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha respinto il ricorso dell'Associazione, condannandola anche alla rifusione delle spese processuali.
L'Associazione_1 – Sezione di Roma, nel richiamare tutte le proprie precedenti difese, , proponeva appello avverso la predetta sentenza ritenendola nulla, viziata, illegittima e ingiusta, chiedendo alla CGT di secondo grado del Lazio, in accoglimento del presente appello e per tutti i motivi sopra formulati, di dichiarare nulla e/o riformare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 8990/2023, e per l'effetto dichiarare nulli, illegittimi e/o annullare gli avvisi di accertamento in rettifica impugnati, con accoglimento di tutte le domande formulate., ereliminarmente chideva che l'appello fosse dichiarato inammissblie. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto asserito dall'Associazione e chiedendo in via principale, per quanto eccepito, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, dichiarando la legittimità dell'operato dell'Ente impositore e, per l'effetto, dovuti gli importi dedotti negli avvisi di accertamento IMU n.
733 e TASI n. 467 relativi all'anno di imposta 201 e condannare la parte appellante alle spese di giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio esaminatigli atti ritiene di non accogliere l'istanza pregiudiziale di inammissibilità perchè infondata e osserva , nel merito, che da quanto prodotto da Roma Capitale risulta che la rendita di € 17.535,00 venne proposta dalla stessa Associazione_1–Sezione di Roma nel marzo del 2014 tramite procedura CF di cui al D.M. 701/94, a seguito di istanza del 25 marzo 2014 presentata per diversa distribuzione degli spazi interni - pratica n. RM0198107 in atti dal 25/03/2014 e che il classamento e la rendita così proposti furono poi validati dall'Agenzia del Territorio con variazione nel classamento del 18 dicembre 2014 - pratica n. RM0858745 in atti dal 18/12/2014.
Il fatto che l'avviso di accertamento si fonda sulla rendita di € 17.535,00 proposta tramite CF nel 2014 dall'Associazione e “messa in atti” dal 25 marzo 2024, emerge inequivocabilmente anche dalla visura catastale versata in atti dalla stessa parte contribuente.
L'appello risulta, dunque non meritevole di accoglimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che “l'efficacia della variazione della rendita proposta, quand'anche conseguente a modificazione della consistenza e della destinazione dell'immobile oggetto di tassazione, decorre dalla data di presentazione della CF (v. anche Cass. n.17756/2018, in motiv.; v. Cass. n.
21760/2018; Cass. n. 11448/18; Cass. n. 4613/2018 in motiv;
Cass. n. 32 73/2019; 1172/2019)” (Sez. 5, 11 giugno 2021, n. 16679) per cui del tutto correttamente Roma Capitale ha fatto riferimento al valore di
€ 17.535,00 per determinare la base imponibile di IMU e TASI per un'annualità (2016) successiva alla rendita proposta dalla contribuente tramite CF. Né a diversa conclusione può condurre la sentenza n.
10583/2016 della C.T.P. Roma, depositata il 3 maggio 2016 e di cui parte appellante ha documentato la mancata impugnazione, che annullò il provvedimento di accertamento catastale con il quale nel 2013
l'Agenzia del Territorio aveva stabilito una rendita catastale di € 16.236,11 nell'ambito della revisione delle microzone prevista dall'art. 1, comma 335, L. 311/2004.
A prescindere dal fatto che, come fondatamente rilevato dal primo giudice, si tratta di sentenza attinente ad annualità antecedente a quella di attivazione della CF, per cui già sotto questo profilo essa, indipendentemente dalla data del suo passaggio in giudicato, non potrebbe assumere valenza vincolante in questa sede, osserva, infatti, la Corte che con quella sentenza la C.T.P. annullò il provvedimento dell'Agenzia del Territorio soltanto perché recava una “motivazione standardizzata che in concreto non esplicitava gli elementi ritenuti necessari dalla Giurisprudenza di legittimità” senza, dunque, svolgere alcuna valutazione di merito sulla fondatezza della rendita catastale di € 4.009,00 che parte appellante vorrebbe ancora applicabile;
anzi, al contrario, concludeva affermando: “L'Agenzia delle entrate, Ufficio del territorio provinciale di Roma valuterà la permanenza dei presupposti per la nuova determinazione di classamento e rendita catastale provvedendo, in caso positivo, a motivare nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità”. Ne consegue, dunque, che anche sotto il profilo dei suoi contenuti la sentenza n. 10583/2016 non corrobora in alcun modo la tesi della contribuente.
L'appello deve essere respinto.
Al rigetto dell'appello consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Roma Capitale, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna il contribuente che liquida in euro 1.000.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26/01/2026
Il Presidente Il Giudice Estensore