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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2556/2024
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to INTRONA COSIMO DAMIANO, Parte_1
come da procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.24 il ricorrente dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità e l' accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata nei termini di cui in seguito. L'azione – come si è detto – attiene alla l. 5.2.1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e, innanzitutto, mira all'accertamento della condizione personale di cui all'art. 3.
Tale norma, riferendosi, nei limiti posti dalla legge e dagli accordi internazionali, anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale:
- al primo comma, definisce la persona handicappata come colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
- al secondo comma, enuncia il principio secondo cui la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative;
- al terzo comma: a) precisa che l'handicap è grave qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
b) collega a tale ulteriore svantaggio esistenziale la priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Concorrono a precisare la definizione di cui al primo comma dell'art. 3 l. 104/92, in ambito scolastico, sia l'art. 35, settimo comma, l. 27.12.2002, n. 289, secondo cui alle attività di sostegno hanno diritto gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, sia l'art. 40, terzo comma, l. 27.12.1997, n. 449, che si riferisce agli alunni con particolari forme di handicap.
Sono numerose le tutele previste dal sistema di sicurezza e assistenza sociale a favore delle persone handicappate;
basta scorrere le disposizioni della l. 104/92 a valle dell'art. 3, che disciplinano in modo articolato interventi e trattamenti finalizzati alla rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale (art. 5, primo comma).
L'apparato istituzionale dovrebbe apprestare e fornire mezzi specifici per conseguire risultati in materia di: prevenzione e diagnosi precoce dell'handicap; cura e riabilitazione, protesi, ausili tecnici;
inserimento e integrazione sociale;
educazione e istruzione;
integrazione scolastica;
formazione professionale;
integrazione lavorativa e collocamento obbligatorio;
precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro;
rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;
eliminazione delle barriere architettoniche;
accesso alle informazioni e comunicazioni;
mobilità e trasporti collettivi e individuali;
esercizio del diritto di voto;
riserva di alloggi. L'azione esperita sollecita anche una ricognizione ex art. 33 l. 104/92, cioè finalizzata a ottenere le agevolazioni spettanti ai genitori/lavoratori con un figlio portatore di handicap, agli altri parenti dediti all'assistenza continuativa di un congiunto nella stessa condizione, nonchè agli affidatari, e consistenti in una maggior durata del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, di permessi giornalieri retribuiti ovvero coperti da contribuzione figurativa, nella scelta e nella conservazione di una sede vicina di lavoro.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente a causa delle patologie sofferte, possa essere considerato portatore di handicap in stato di gravità dalla domanda e l' accompagnamento dal 9.11.23, data di constatazione di un aggravamento mediante certificazione (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia).
La domanda deve pertanto essere accolta in tali termini Le spese seguono la soccombenza. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28.3.2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza, così provvede:
1) dichiara la ricorrente portatore dei requisiti l'handicap in stato di gravità dalla domanda e l' accompagnamento dal 9.11.23 ;
2) condanna al pagamento delle spese processuali liquidate nell' importo complessivo di € 6600,00 oltre oneri accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, 3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani, il 06/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore