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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259005149092000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Nominativo_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi. Insiste per l'inammissibilità/tardività del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate - OS (d'ora in avanti, Ader) notificava ad Ricorrente_1
l'intimazione di pagamento n. 10620259005149092000, di complessivi €.45.254,58.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1393/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta intimazione con riferimento alle seguenti cartelle:
1) cartella di pagamento n. 10620110010744021000, anno di imposta 2015, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.258,72;
2) cartella di pagamento n. 10620120000177479000, anno di imposta 2008, per IVA, per un importo complessivo di €.2.332,37;
3) cartella di pagamento n. 10620120006979221000, anno di imposta 2006, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.581,36;
4) cartella di pagamento n. 10620130000271169000, anno di imposta 2009, per IVA, per un importo complessivo di €.4.567,96;
5) cartella di pagamento n. 10620130006294842000, anno di imposta 2007, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.405,51;
6) cartella di pagamento n. 10620140001993167000, anno di imposta 2010, per IVA, per un importo complessivo di €.5.137,76;
7) cartella di pagamento n. 10620140007559423000, anno di imposta 2008, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.353,05;
8) cartella di pagamento n. 10620140010269157000, anno di imposta 2008, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.60,60;
9) cartella di pagamento n. 10620150000199866000, anno di imposta 2011, per IVA e Addizionale comunale e regionale IRPEF, per un importo complessivo di € 8.494,01;
10) cartella di pagamento n. 10620150008017732000, anno di imposta 2009 e 2012, per IVA e Tassa auto per un importo complessivo di €.2.149,68;
11) cartella di pagamento n. 10620160001680367000, anno di imposta 2015, per Registro canoni radioaudizioni per un importo complessivo di €.178,29;
12) cartella di pagamento n. 1062016000828205400, anno di imposta 2010, per Tassa auto per un importo complessivo di €.622,12;
13) cartella di pagamento n. 10620170001085655000, anno di imposta 2013, per Imp. Redd. Derivati da pignoramento per un importo complessivo di €.2.524,77;
14) cartella di pagamento n. 1062017000328601800, anno di imposta 2011, per Tassa auto per un importo complessivo di €.519,09; 15) cartella di pagamento n. 10620180004537958000, anno di imposta 2012, per Tassa auto per un importo complessivo di €.509,79;
16) cartella di pagamento n. 10620180008170319000, anno di imposta 2014, per Diritto annuale camera di commercio per un importo complessivo di €.107,42;
17) cartella di pagamento n. 10620190007413863000, anno di imposta 2013, per Tassa auto per un importo complessivo di €.501,03;
18) cartella di pagamento n. 10620200005785437000, anno di imposta 2015, per Tassa auto per un importo complessivo di €.488,50;
19) cartella di pagamento n. 10620210003207805000, anno di imposta 2016, per Tassa auto per un importo complessivo di €.483,50;
20) cartella di pagamento n. 10620210008384059000, anno di imposta 2018, per Diritto annuale camera di commercio per un importo complessivo di € 66,70;
21) cartella di pagamento n. 10620220003575033000, anno di imposta 2017, per Tassa auto per un importo complessivo di €.454,03;
22) cartella di pagamento n. 1062023001103795900, anno di imposta 2018, per Tassa auto per un importo complessivo di €.449,00.
Il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
a) “nullità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti”;
b) difetto di motivazione;
c) nullità dell'intimazione di pagamento “per carenza dei requisiti previsti dal decreto del Ministero delle
Finanze (art. 50, co. 3, D.P.R. 602/73)”;
d) la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle sopra indicate ai nn. 2), 4), 6), 9), 10), 11),
13), 16), 20);
e) la prescrizione triennale dei credit di cui alle restanti cartelle, nonché per la tassa auto di cui alla cartella n. 10);
f) la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
g) omessa indicazione del tasso e dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi.
Resisteva l'Ader, che esibiva varia documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, tra gli atti esibiti dall'Ader, vi sono, tra i più recenti:
A) l'intimazione n. 10620239002451528000 notificata al ricorrente mezzo pec il 27.06.2023, relativa a tutte le cartelle sopra menzionate, ad esclusione di quelle n. 1), 3), 5), 7) 8), 21) e 22);
B) l'intimazione n. 10620239006223886000 notificata a mezzo pec il 26.7.2023 relative alle cartelle n. 1),
3), 5), 7) 8);
C) l'intimazione n. 10620249006754474000 notificata a mezzo pec 20.06.2024, relativa a tutte le cartelle, tranne la n. 20).
Pertanto, tra il 27 giugno 2023 e il 20 giugno 2024 sono state notificate al ricorrente intimazioni di pagamento riguardanti tutte le cartelle relative alle pretese tributarie oggetto dell'intimazione di pagamento n. 10620259005149092000 e investite dal ricorso in esame.
Orbene, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
La mancata impugnazione delle intimazioni sub A), B) e C) ha determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa” (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022;
3733/2025).
Conseguentemente non v'era alcuna necessità che l'Ader comprovasse la notifica delle cartelle, perché era questione che poteva essere fatta valere impugnando le citate intimazioni, la cui “irretrattablità” ha comportato, altresì, l'irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata alla data di notifica di quegli atti (cfr. sentenze Cass. cit.).
All'evidenza, non è maturata successivamente alcuna prescrizione, neanche triennale, poiché
l'intimazione impugnata è stata notificata a luglio 2025.
Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza, in radice, dei motivi di impugnazione di cui alle lett.
a), c), d) e), f).
Infondati sono anche i motivi di cui alle lett. b) e g).
L'intimazione impugnata risulta legittimamente motivata per relationem (cfr., in fattispecie analoga, Cass.
35343/2022) con il richiamo delle cartelle [di cui il ricorrente aveva legale conoscenza perché menzionate nelle intimazioni A), B) e C)] e gli importi addebitati corrispondono esattamente a quelli indicati nelle precedenti “irretrattabili” intimazioni.
In conclusione, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1393/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10620259005149092000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Nominativo_1 discute la causa e si riporta agli scritti difensivi. Insiste per l'inammissibilità/tardività del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 9 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate - OS (d'ora in avanti, Ader) notificava ad Ricorrente_1
l'intimazione di pagamento n. 10620259005149092000, di complessivi €.45.254,58.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 1393/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta intimazione con riferimento alle seguenti cartelle:
1) cartella di pagamento n. 10620110010744021000, anno di imposta 2015, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.258,72;
2) cartella di pagamento n. 10620120000177479000, anno di imposta 2008, per IVA, per un importo complessivo di €.2.332,37;
3) cartella di pagamento n. 10620120006979221000, anno di imposta 2006, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.581,36;
4) cartella di pagamento n. 10620130000271169000, anno di imposta 2009, per IVA, per un importo complessivo di €.4.567,96;
5) cartella di pagamento n. 10620130006294842000, anno di imposta 2007, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.405,51;
6) cartella di pagamento n. 10620140001993167000, anno di imposta 2010, per IVA, per un importo complessivo di €.5.137,76;
7) cartella di pagamento n. 10620140007559423000, anno di imposta 2008, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.353,05;
8) cartella di pagamento n. 10620140010269157000, anno di imposta 2008, per Tassa auto, per un importo complessivo di €.60,60;
9) cartella di pagamento n. 10620150000199866000, anno di imposta 2011, per IVA e Addizionale comunale e regionale IRPEF, per un importo complessivo di € 8.494,01;
10) cartella di pagamento n. 10620150008017732000, anno di imposta 2009 e 2012, per IVA e Tassa auto per un importo complessivo di €.2.149,68;
11) cartella di pagamento n. 10620160001680367000, anno di imposta 2015, per Registro canoni radioaudizioni per un importo complessivo di €.178,29;
12) cartella di pagamento n. 1062016000828205400, anno di imposta 2010, per Tassa auto per un importo complessivo di €.622,12;
13) cartella di pagamento n. 10620170001085655000, anno di imposta 2013, per Imp. Redd. Derivati da pignoramento per un importo complessivo di €.2.524,77;
14) cartella di pagamento n. 1062017000328601800, anno di imposta 2011, per Tassa auto per un importo complessivo di €.519,09; 15) cartella di pagamento n. 10620180004537958000, anno di imposta 2012, per Tassa auto per un importo complessivo di €.509,79;
16) cartella di pagamento n. 10620180008170319000, anno di imposta 2014, per Diritto annuale camera di commercio per un importo complessivo di €.107,42;
17) cartella di pagamento n. 10620190007413863000, anno di imposta 2013, per Tassa auto per un importo complessivo di €.501,03;
18) cartella di pagamento n. 10620200005785437000, anno di imposta 2015, per Tassa auto per un importo complessivo di €.488,50;
19) cartella di pagamento n. 10620210003207805000, anno di imposta 2016, per Tassa auto per un importo complessivo di €.483,50;
20) cartella di pagamento n. 10620210008384059000, anno di imposta 2018, per Diritto annuale camera di commercio per un importo complessivo di € 66,70;
21) cartella di pagamento n. 10620220003575033000, anno di imposta 2017, per Tassa auto per un importo complessivo di €.454,03;
22) cartella di pagamento n. 1062023001103795900, anno di imposta 2018, per Tassa auto per un importo complessivo di €.449,00.
Il ricorrente adduceva i seguenti motivi:
a) “nullità dell'intimazione di pagamento per omessa e/o inesistenza e/o nullità della notifica degli atti presupposti”;
b) difetto di motivazione;
c) nullità dell'intimazione di pagamento “per carenza dei requisiti previsti dal decreto del Ministero delle
Finanze (art. 50, co. 3, D.P.R. 602/73)”;
d) la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle cartelle sopra indicate ai nn. 2), 4), 6), 9), 10), 11),
13), 16), 20);
e) la prescrizione triennale dei credit di cui alle restanti cartelle, nonché per la tassa auto di cui alla cartella n. 10);
f) la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi;
g) omessa indicazione del tasso e dei giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi.
Resisteva l'Ader, che esibiva varia documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, tra gli atti esibiti dall'Ader, vi sono, tra i più recenti:
A) l'intimazione n. 10620239002451528000 notificata al ricorrente mezzo pec il 27.06.2023, relativa a tutte le cartelle sopra menzionate, ad esclusione di quelle n. 1), 3), 5), 7) 8), 21) e 22);
B) l'intimazione n. 10620239006223886000 notificata a mezzo pec il 26.7.2023 relative alle cartelle n. 1),
3), 5), 7) 8);
C) l'intimazione n. 10620249006754474000 notificata a mezzo pec 20.06.2024, relativa a tutte le cartelle, tranne la n. 20).
Pertanto, tra il 27 giugno 2023 e il 20 giugno 2024 sono state notificate al ricorrente intimazioni di pagamento riguardanti tutte le cartelle relative alle pretese tributarie oggetto dell'intimazione di pagamento n. 10620259005149092000 e investite dal ricorso in esame.
Orbene, la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
La mancata impugnazione delle intimazioni sub A), B) e C) ha determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa” (Cass. 30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022;
3733/2025).
Conseguentemente non v'era alcuna necessità che l'Ader comprovasse la notifica delle cartelle, perché era questione che poteva essere fatta valere impugnando le citate intimazioni, la cui “irretrattablità” ha comportato, altresì, l'irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata alla data di notifica di quegli atti (cfr. sentenze Cass. cit.).
All'evidenza, non è maturata successivamente alcuna prescrizione, neanche triennale, poiché
l'intimazione impugnata è stata notificata a luglio 2025.
Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza, in radice, dei motivi di impugnazione di cui alle lett.
a), c), d) e), f).
Infondati sono anche i motivi di cui alle lett. b) e g).
L'intimazione impugnata risulta legittimamente motivata per relationem (cfr., in fattispecie analoga, Cass.
35343/2022) con il richiamo delle cartelle [di cui il ricorrente aveva legale conoscenza perché menzionate nelle intimazioni A), B) e C)] e gli importi addebitati corrispondono esattamente a quelli indicati nelle precedenti “irretrattabili” intimazioni.
In conclusione, il ricorso è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.