Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 795/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 795/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
26/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
c.f.: elett.te dom.to/a in VIA FARINI, 3 Parte_1 C.F._1
BOLOGNA presso lo studio del Prof. Avv. RICCIO ANGELO, c.f.: , dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ); Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Parte_2 C.F._4
.F. ) Parte_3 C.F._5 tutti congiuntamente rappresentati e difesi dagli Avv.ti Daniele Soru (C.F. – C.F._6
PEC e Gary Louis Pietrantonio (C.F. Email_1 C.F._7
– PEC , ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dei Email_2
medesimi, sito in 40122 Bologna (BO), Viale Antonio Silvani n. 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare la simulazione e la intestazione fittizia del trasferimento della azienda già della società a favore della con conseguente declaratoria di Controparte_3 CP_1
a restituire al rag. l'azienda prima facente capo alla Controparte_2 Parte_1 [...]
ed in particolare le chiavi del negozio sito in via Farini n. 19 a Bologna, immettendolo CP_3
nel possesso e nella titolarità del negozio di abbigliamento sito in Bologna, via Farini n. 19, nonché dell'insegna e del marchio con ogni conseguenza di legge anche ai fini delle CP_3
trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri e nel registro imprese;
2) condannare la a risarcire al rag. il danno da Controparte_4 Controparte_2 Parte_1 perdita dell'indennità di avviamento ai sensi dell'art. 34, comma 2°, legge n. 392/78, tenuto conto dell'ultimo canone di locazione;
3) accertare e dichiarare che in concorso con Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , ha attuato di fatto un vero e proprio trasferimento Controparte_5 Parte_3
d'azienda già della società a favore della con evidente frode a Controparte_3 CP_1 danno dell'attore Parte_1
4) conseguentemente dichiarare l'inefficacia del trasferimento d'azienda e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti - descritti in narrativa - posti in essere in frode al rag. ai sensi dell'art. 2901 c.c., condannando la in solido con Parte_1 CP_1
a restituire al rag. l'azienda prima facente Controparte_6 Parte_1
capo alla ed in particolare le chiavi del negozio sito in via Farini n. 19 a Controparte_3
Bologna, immettendo nel possesso e nella titolarità del negozio di abbigliamento, dell'insegna e del marchio lo stesso rag. CP_3 Parte_1
5) con vittoria di spese e compensi di lite come per legge.
Qualora il Giudice non dovesse ritenere fondata la causa sulla base delle prove documentali ed ex art. 115 c.p.c., si chiede in via subordinata l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori:
1) prova testimoniale, con i testi: , nata a [...] il [...], ed ivi Testimone_1
residente in [...]3; , nata a [...]_7
Vetere (CE) il 15 luglio 1991, residente in [...], Casaluce (CE); Per_1
nata in [...] il [...], residente in [...]di Vergato (BO) via Giuseppe
[...]
Bonta n. 39, nonché interrogatorio formale dei convenuti , in proprio e nella Parte_3
qualità di legale rappresentante della , , sui CP_1 Controparte_2 Parte_2
seguenti capitoli:
- 2 - a) vero che il negozio di abbigliamento con insegna sito in Bologna via Farini n. 19 è CP_3
rimasto aperto al pubblico, negli orari di apertura 9,30-12,30 e 15,30-19,30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre del 2019, nonché nei successivi anni 2020, 2021, 2022, 2023 sino ad oggi;
b) vero che in particolare il negozio di abbigliamento con insegna sito in Bologna via CP_3
Farini n. 19, sia prima del 20 maggio 2019, sia dopo il 20 maggio 2019 e sino a tutt'oggi è sempre rimasto lo stesso al suo interno, con gli stessi arredi, gli stessi scaffali, le stesse vetrine e soprattutto con lo stesso brand, con gli stessi marchi e capi di abbigliamento anche intimo da sempre venduti nel negozio di abbigliamento in questione;
c) vero che in particolare all'interno del negozio di abbigliamento con insegna sito in CP_3
Bologna via Farini n. 19, sia prima del 20 maggio 2019, sia dopo il 20 maggio 2019 e sino a tutt'oggi, negli orari di apertura 9,30-12,30 e 15,30-19,30 vi è sempre presente la SI.ra
[...]
che accoglie la clientela e fa vedere e provare i capi di abbigliamento;
CP_2
d) vero che all'interno del negozio di abbigliamento con insegna sito in Bologna via CP_3
Farini n. 19, sia prima del 20 maggio 2019, sia dopo il 20 maggio 2019 e sino a tutt'oggi, negli orari di apertura 9,30-12,30 e 15,30-19,30, oltre alla SI.ra vi è anche la Controparte_2 [...]
CP_3 vero che la SI.ra all'interno del negozio di abbigliamento con insegna Controparte_2 CP_3
sito in Bologna via Farini n. 19, dopo il 20 maggio 2019, ed in particolare a luglio 2019 e il
[...]
24 gennaio 2023, in presenza di clienti ha detto agli stessi che “il suo negozio di abbigliamento con insegna sito in Bologna via Farini n. 19 è come un figlio per lei, avendolo gestito da CP_3
sola da tantissimi anni ed essendo orgogliosa del successo ottenuto, avendo una clientela fedele”; vero che la è subentrata nel contatto di locazione relativo ai locali di via Farini n. 19 CP_1
a Bologna, prima stipulato con la Controparte_3 vero che l'azienda già di proprietà della società con i relativi beni ed arredi siti Controparte_3
in Bologna via Farini n. 19, nonché con i rapporti attivi, i clienti, i negozi con la relativa merce ed i relativi marchi ed insegne della è oggi utilizzata, proseguita e gestita dalla Controparte_3
società che esercita, tramite la SI.ra la stessa attività-negozio di CP_1 Parte_4
abbigliamento già esercitata dalla Controparte_3
vero che i clienti del negozio di abbigliamento dalla sito in Bologna via Farini Controparte_3
n. 19, sotto l'insegna sono gli stessi clienti che oggi vanno ad acquistare i capi di CP_3
abbigliamento e gli altri prodotti presso lo stesso negozio oggi intestato alla CP_1
- 3 - vero che i fornitori del negozio di abbigliamento dalla sono gli stessi fornitori che CP_3
oggi forniscono la merce e i capi di abbigliamento e gli altri prodotti presso lo stesso negozio oggi intestato alla 2) prova testimoniale, con la teste , nata l'11 aprile CP_1 Testimone_2
1938 a Borgo TosSInano (BO), residente a [...], nonché i figli
e , sui seguenti capitoli di prova: CP_8 CP_9
vero che i locali siti in Bologna via Farini n. 19, già affittati alla società oggi Controparte_3 sono proseguiti con l'affitto medesimo alla società CP_1
vero che la società sta pagando regolarmente la locazione dei locali siti a Bologna, CP_1
via Farini n. 19; ordine di esibizione alla ex art. 210 c.p.c. del contratto di locazione tra la CP_1 CP_1
e i proprietari dei locali di via Farini n. 19 GNi ed eredi;
[...] CP_10
ordine di esibizione alla ex art. 210 c.p.c. dei canoni di pagamento effettuati dal 20 CP_1
maggio 2019 alla proprietà dei locali divia Farini n. 19 a Bologna;
richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate di Bologna ex art. 213 c.p.c. in relazione alla registrazione del contratto di locazione tra la e la proprietà dei locali siti a Bologna CP_1
via Farini n. 19
PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda od eccezione, previa ogni opportuna statuizione ed accertamento in fatto ed in diritto in via preliminare:
- previo ogni accertamento in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti negli atti depositati nell'interesse delle parti convenute, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società (C.F. ) con sede in Bologna, via Augusto Controparte_1 P.IVA_1
Murri n. 24, in persona del suo legale rappresentante pro tempore – GN Parte_3
(C.F. ) e di quest'ultimo personalmente rispetto alle pretese azionate da C.F._5 parte attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, respingere in limine litis ogni domanda azionata nei confronti di queste ultime disponendone l'immediata estromissione dal presente giudizio;
in via principale:
- previo ogni accertamento in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti negli atti depositati nell'interesse delle parti convenute, respingere tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate dal GN nell'atto introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
- 4 - in ogni caso:
- condannare il GN all'integrale rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
procedimento maggiorate di accessori come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la società , la GNa Parte_1 Controparte_1 [...]
in proprio, il GN ed il GN in proprio, al fine CP_2 Parte_2 Parte_3
di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale delle Imprese di Bologna, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare la simulazione e la intestazione fittizia del trasferimento della azienda già della società a favore della con conseguente declaratoria di Controparte_3 CP_1
inefficacia del trasferimento d'azienda e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti - descritti in narrativa – con condanna della in solido con e CP_1 Parte_3
a restituire al rag. l'azienda prima facente capo alla Controparte_2 Parte_1 [...]
ed in particolare le chiavi del negozio sito in via Farini n. 19 a Bologna, immettendo nel CP_3
possesso e nella titolarità lo stesso rag. Parte_1
2) accertare e dichiarare che in concorso con Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , ha attuato di fatto un vero e proprio trasferimento Controparte_5 Parte_3
d'azienda già della società a favore della con evidente frode a Controparte_3 CP_1 danno dell'attore Parte_1
3) conseguentemente dichiarare l'inefficacia del trasferimento d'azienda e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti - descritti in narrativa - posti in essere in frode al rag. ai sensi dell'art. 2901 c.c., condannando la in solido con Parte_1 CP_1
e a restituire al rag. l'azienda prima Parte_3 Controparte_2 Parte_1
facente capo alla ed in particolare le chiavi del negozio sito in via Farini n. 19 a Controparte_3
Bologna, immettendo nel possesso e nella titolarità lo stesso rag. Parte_1
4) con vittoria di spese e compensi di lite come per legge.”.
1.1.
In particolare, l'attore allegava: di aver , con contratto di cessione di partecipazioni del 29 aprile 2014 (doc. 1), ceduto l'intera propria quota sociale, pari al 51% del capitale sociale della alla socia già titolare Controparte_3
- 5 - del 49% del capitale sociale della predetta società, SI.ra la quale, a garanzia del Controparte_2
pagamento del corrispettivo pattuito per la cessione per complessivi Euro 55.200,00, costituiva in pegno la quota di partecipazione;
che la SI.ra non provvedeva al pagamento del prezzo della cessione, rendendosi Controparte_2
gravemente inadempiente agli obblighi assunti, e di conseguenza l'attore con lettera raccomandata del 27 novembre 2015 le comunicava la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e la invitava e diffidava a pagare il dovuto (doc. 2); di aver, in forza del suddetto rapporto contrattuale e dell'inadempimento della CP_2
successivamente chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n. 2367/2017
(doc. 3), provvisoriamente esecutivo, che veniva opposto (R.G.n. 9259/2017) dalla SI.ra
[...]
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della (doc. 4); CP_2 Controparte_3 nel suddetto giudizio si costituiva il rag. contestando l'opposizione (doc. 5) e chiedendo la Pt_1
risoluzione del contratto di cessione di partecipazioni del 29 aprile 2014 per grave inadempimento dalla SI.ra nonché la condanna della stessa alla restituzione in suo favore delle Controparte_2
quote oggetto di cessione (doc. 6); che il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa civile, con la sentenza n.
2368 del 5 novembre 2019, passata in giudicato (doc. 9), accoglieva la domanda del rag. Parte_1
e dichiarava risolto per inadempimento dell'acquirente il contratto di cessione di
[...]
partecipazione stipulato da e in data 29 aprile 2014, con Controparte_2 Parte_1
conseguente ritrasferimento della titolarità delle quote vendute in capo ad Parte_1
che, tuttavia, in corso di causa, dolosamente ed in frode al rag. la SI.ra Parte_1 [...]
all'epoca amministratrice unica e legale rappresentante della società in CP_2 Controparte_3
pari data 9 aprile 2019 (docc. 10 e 11), in combutta con e Parte_2 Controparte_11
presso il medesimo Notaio dott. : 1) metteva in liquidazione la Persona_2 Controparte_3
nominando quale liquidatore il convivente compagno SI. 2) si faceva nominare Parte_2
procuratrice speciale della che veniva costituita in pari data 9 aprile 2019, dall'unico CP_1
socio compiacente SI. di anni 85, che veniva nominato Amministratore unico, Parte_3 con l'unico fine ed obiettivo raggiunto di fare confluire l'azienda, i negozi con la relativa merce ed i relativi marchi della nella che proseguiva di fatto l'attività prima Controparte_3 CP_1
svolta dalla nei medesimi locali e negozi siti in Bologna via Farini n. 19 e via Controparte_3
Oberdan n. 17;
- 6 - che la SI.ra senza soluzione di continuità, aveva di fatto continuato come prima a Controparte_2
gestire i suddetti negozi di abbigliamento ed era l'amministratore di fatto e la effettiva titolare della che è attualmente l'intestataria dell'azienda che prima facente capo alla CP_1 CP_3
dato che a seguito della cancellazione della stessa società dal registro delle imprese in data 20
[...]
maggio 2019, avrebbe dovuto essere restituita dalla ex unica socia al nuovo unico Controparte_2
socio rag. per effetto di quanto statuito nella sentenza n. 2368 del 5 novembre Parte_1
2019 del Tribunale di Bologna;
che la SI.ra per impedire dolosamente il ritrasferimento delle quote della Controparte_2 [...]
e, dopo l'estinzione della società, dell'azienda al rag. aveva dapprima CP_3 Parte_1 trasferito e fatto confluire fittiziamente o comunque fraudolentemente alla l'azienda CP_1
con i relativi rapporti attivi, i clienti, i negozi con la relativa merce ed i relativi marchi ed insegne della e contestualmente aveva messo in liquidazione e successivamente estinto la Controparte_3
il tutto con l'ausilio e la compartecipazione di in proprio e Controparte_3 Parte_3
quale legale rappresentate della e di in proprio e quale liquidatore CP_1 Parte_2
della Controparte_3
che la suddetta operazione in favore della avveniva a titolo gratuito posto che alcun CP_1 corrispettivo veniva versato alla a fronte del trasferimento di un' azienda che Controparte_3 fatturava all'anno di media diverse centinaia di migliaia di Euro.
1.2.
Sosteneva, quindi, che si sarebbe attuato di fatto un vero e proprio trasferimento d'azienda, o comunque divenuta titolare dell'azienda della estinta, la avrebbe Controparte_2 Controparte_3
fatta transitare e confluire di fatto in modo simulato o fraudolento nella ad essa CP_1
riferibile, in quanto effettiva titolare, ovvero con evidente trasferimento in frode al creditore rag. che avrebbe dovuto ricevere le quote ovvero l'azienda dopo la Parte_1 Controparte_3
cancellazione della stessa dal registro imprese. Controparte_3
1.3.
Ancora, l'attore affermava che la grave responsabilità dell'amministratrice in Controparte_2
solido con e derivava anche dal fatto che le passività erano Parte_2 Parte_3
rimaste alla mentre i nuovi affari e l'avviamento erano stati dirottati nella nuova Controparte_3
società gestita dalla stessa con il risultato di sottrarre ai creditori della Controparte_2 CP_3
il patrimonio e la liquidità necessarie ad un recupero del credito efficace, oltre che alla
[...] restituzione delle quote dell'intero capitale sociale della al rag. con la Controparte_3 Pt_1
- 7 - conseguenza che sarebbe spettata all'attore l'azienda ed in particolare il negozio di via Farini n. 19 con la sua insegna prima facente capo alla e fittiziamente o fraudolentemente Controparte_3
intestata alla che era di fatto subentrata nel contratto di locazione già in essere con la CP_1
continuando nei medesimi locali l'attività merceologica di prima ed usufruendo Controparte_3 dell'avviamento acquisito dalla precedente società ed oggi spettante al rag. Controparte_3
Parte_1
1.4.
Pertanto, chiedeva l'accertamento della simulazione del trasferimento di azienda con conseguente condanna della convenuta , in solido con i convenuti e Controparte_1 Controparte_2 alla restituzione in suo favore dell'azienda prima facente capo alla Parte_3 CP_3
ed, in particolare, le chiavi del negozio sito in via Farini n. 19 a Bologna, immettendolo nel
[...]
possesso e nella titolarità della stessa.
Inoltre, chiedeva l'accertamento della natura occulta del suddetto trasferimento di azienda di cui chiedeva dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. e la condanna della convenuta
[...]
, in solido con i convenuti e alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 restituzione in suo favore dell'azienda prima facente capo alla ed, in particolare, Controparte_3
le chiavi del negozio sito in via Farini n. 19 a Bologna, immettendolo nel possesso e nella titolarità della stessa.
2.
Si costituivano i convenuti che preliminarmente rilevavano che l'azione proposta dall'attore difettava delle condizioni dell'azione: sia con riferimento all'interesse ad agire, sia con riferimento alla legittimazione passiva dei convenuti società e Controparte_1 [...]
soggetti estranei alla vicenda oggetto del presente giudizio. Parte_3
Nel merito chiedevano il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate e prive di adeguato supporto probatorio.
2.1.
In particolare, i convenuti contestavano la fondatezza della domanda attorea sulla base dei seguenti rilievi: lo stato di difficoltà in cui versava la società ne aveva reso necessaria la messa CP_3
in liquidazione e la successiva cancellazione;
nessun danno era stato arrecato al GN in Pt_1
quanto le quote sociali a lui spettanti non avevano più alcun valore ed anche se fosse rientrato nella titolarità delle quote della non avrebbe potuto operare diversamente da quanto fatto CP_3
- 8 - dalla GNa in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della società, e CP_2
dal liquidatore Pt_2
2.2.
Ancora, i convenuti contestavano la sussistenza del trasferimento occulto di azienda teorizzato da parte attrice ed allegavano che solo dopo lo scioglimento della società la diversa CP_3
società senza nessun collegamento con i fatti dedotti in giudizio da Controparte_12
parte attrice - aveva preso possesso dei locali dell'immobile sito in via Farini n. 19 in virtù di nuovi accordi conclusi direttamente con la proprietà dell'immobile e senza alcuna connessione con il precedente rapporto locativo della Inoltre, affermavano che all'attualità (epoca di CP_3
redazione della comparsa di costituzione e risposta) non esercitava Controparte_1 alcuna attività commerciale presso l'immobile sito in via Oberdan n. 17.
2.3.
Inoltre, contestavano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria azionata dall'attore in forza della quale pretenderebbe la restituzione dell'azienda facente prima capo alla CP_3
e le chiavi del negozio sito in Bologna, via Farini n. 19.
[...]
In particolare, i convenuti contestavano la sussistenza di un atto di disposizione del patrimonio compiuto dal debitore, non essendovi prova dell'asserita cessione occulta di azienda, nonché
l'esistenza del pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore (c.d. eventus damni), posto che l'incontrovertibile situazione finanziaria negativa registrata dalla CP_3
alla data di messa in liquidazione e di scioglimento della società non poteva consentire in alcun modo la prosecuzione dell'attività societaria.
Inoltre, negavano anche l'esistenza della “scientia damni” e del “consilium fraudis” in capo ai convenuti.
2.4.
Infine, si opponevano all'accoglimento della domanda restitutoria collegata alla domanda revocatoria in quanto inconciliabile rispetto alla tutela giuridica tipica dell'azione revocatoria non essendo tale azione finalizzata a tutelare l'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo invero una mera funzione di garanzia per il creditore e non risultando applicabile per altre obbligazioni in forma specifica aventi ad oggetto differenti beni.
2.5.
Pertanto, la parte convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- 9 - “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda od eccezione, previa ogni opportuna statuizione ed accertamento in fatto ed in diritto in via preliminare:
- previo ogni accertamento in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nel presente atto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_1
(C.F. ) con sede in Bologna, via Augusto Murri n. 24, in persona del suo
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore – GN (C.F. ) e di Parte_3 C.F._5 quest'ultimo personalmente rispetto alle pretese azionate da parte attrice nel presente giudizio e, per l'effetto, respingere in limine litis ogni domanda azionata nei confronti di queste ultime disponendone l'immediata estromissione dal presente giudizio;
in via principale:
- previo ogni accertamento in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nel presente atto, respingere tutte le eccezioni e domande ex adverso formulate dal GN nell'atto Parte_1
introduttivo del presente giudizio;
in ogni caso:
- condannare il GN all'integrale rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento maggiorate di accessori come per legge.”.
3.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
4.
La domanda attorea di simulazione del trasferimento di azienda già della società a Controparte_3 favore della con conseguente declaratoria di inefficacia del trasferimento d'azienda e CP_1
condanna della in solido con e a restituire al rag. CP_1 Parte_3 Controparte_2
l'azienda prima facente capo alla è infondata e va rigettata. Parte_1 Controparte_3
Dalle stesse allegazioni di parte attrice, infatti, manca uno schema negoziale apparentemente perfetto, artatamente costruito dalle parti, ma in realtà privo di effetti tra loro e, quindi, di natura simulata, avendo la parte attrice dedotto che si sarebbe attuato di fatto un vero e proprio trasferimento di azienda tra la (cedente) e la (cessionaria), non Controparte_3 CP_1
formalizzato tra le parti attraverso un atto scritto e con il quale si sarebbe attuata una sostituzione formale del proprietario dell' azienda senza cambiare l' organizzazione della stessa.
- 10 - Dalla stessa ricostruzione di parte attrice, quindi, non si sarebbe in presenza di un contratto simulato i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perchè in realtà non voluti dalle parti in tutto o in parte, bensì di un'ipotesi di cessione occulta d'azienda con conseguente passaggio dei debiti aziendali della (cedente) alla Controparte_3 Controparte_1
5.
Quanto all'ulteriore domanda attorea di accertamento del suddetto trasferimento occulto di azienda, si osserva quanto segue.
5.1.
Preliminarmente occorre precisare che per giurisprudenza costante deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo;
al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività di impresa (Cass., sent. n. 1913 del 30.1.2007, rv. 595833), di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. (Cass. n. 21481/2009; cfr. anche Cass. nn. 5932/2008;
5709/2009; 6452/2009).
Così individuato l'oggetto necessario della cessione, ai sensi dell'art. 2560 c.c. è richiesto per la stessa il requisito della forma scritta non ad substantiam ma solo ad probationem. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto, questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo scritto solo sotto il profilo della prova.
La giurisprudenza in merito, tuttavia, ha precisato che l'art. 2556 comma 1 c.c., ove prescrive la forma scritta ad probationem per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è invece applicabile ai
- 11 - terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite (Cass.
n. 6071/1987). Ciò rilevato, allora, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (Cass. n. 6071/1987; cfr. anche
Trib. Treviso n. 2395/2018).
5.1.2.
Tanto considerato, deve poi rilevarsi che, in caso di cessione di azienda, l'art. 2560 comma 2 c.c. stabilisce che risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Con la precisazione che la norma de qua opera solo quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c. (cfr. Cass. nn. 11318/2004, 8055/2018).
Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a tutelare l'interesse dei terzi creditori, già titolari di posizioni creditorie verso il cedente, inerenti all'esercizio della sua attività d'impresa, dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata in peius la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda. Interesse bilanciato, in una ottica di contemperamento, con l'interesse del cessionario a tutelare la sua buona fede e quindi a non rispondere di debiti dei quali non poteva avere, preventivamente, al momento dell'acquisto, una adeguata conoscenza. La scelta poi di ancorare il discrimine all'elemento obiettivo dell'iscrizione dei debiti nei libri contabili si pone in ragione di una ottica di certezza e di garanzia dei traffici commerciali. Pertanto, “l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo” (Cass. n. 4726/2002). Né di contro, in presenza di iscrizione,
l'acquirente potrebbe addurre di non averne avuta conoscenza (cfr. Cass. n. 25403/2009).
5.1.3.
Ciò posto, tuttavia, deve ritenersi che la disciplina delineata dall'art. 2560 comma 2 c.c. operi esclusivamente sul presupposto dettato dall'art. 2556 c.c. e cioè che la cessione tra le parti sia stata formalizzata a mezzo atto di scritto, non operando invece nell'ipotesi di cessione di fatto e quindi nel caso in cui essa sia stata deformalizzata (cfr. anche Tribunale di Treviso n. 2395/2018).
La ratio di fondo, infatti, che regola l'intero impianto normativo della cessione di azienda dettato dagli art. 2556 e ss. c.c. è quella, se da un lato, di non ostacolare la circolazione degli apparati produttivi, allo stesso tempo di assicurare che tali trasferimenti avvengano in una ottica quanto più
- 12 - trasparente e pubblicizzata, al fine di garantire che non vengano lesi i soggetti terzi, titolari di posizioni giuridiche su cui la fattispecie de qua potrebbe incidere. Ebbene, in questa prospettiva di profonda garanzia per i soggetti terzi, il criterio dell'iscrizione del debito nei libri contabili si pone come riduzione di tale regime di favore, in quanto pone una condizione limitativa alla responsabilità solidale del terzo cessionario. Tuttavia, tale ottica può dirsi giustificata solo sul presupposto che anche la vicenda circolatoria dell'azienda sia stata oggetto di adeguata pubblicità da parte delle parti nei confronti del terzo. L'art. 2556 comma 2 c.c. dispone, infatti, all'uopo che il contratto di trasferimento sebbene da redigersi per iscritto solo ad probationem, ove redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata debba comunque essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
ed è dal momento di tale iscrizione, che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, che ha effetto nei confronti del terzo anche la cessione di crediti relativi all'azienda ex art. 2559 c.c..
Ne discende, pertanto, un quadro normativo in cui la cessione d'azienda non viene ostacolata dalla necessità di particolari forme scritte ma, allo stesso tempo, si ritiene di dover tutelare la posizione dei terzi, che d'altronde possono provare l'avvenuta cessione con ogni mezzo probatorio;
dovendo, così ritenersi che le limitazioni poste dall'ordinamento alla tutela delle loro posizioni giuridiche
(vedi limitazione della responsabilità solidale ai debiti iscritti nei libri contabili) possano operare solo nel caso in cui alla vicenda circolatoria sia stata data a monte adeguata pubblicità, perché solo su tale presupposto di partenza gli stessi potranno adeguatamente attivarsi a tutela delle loro ragioni.
5.2.
Nel caso di specie, la parte attrice ha agito in giudizio per ottenere l'accertamento della cessione occulta dell'azienda della in favore della invocando la Controparte_3 CP_1 responsabilità solidale di quest'ultima e del suo amministratore unico con la Parte_3
SI.ra quale amministratrice unica ed ex socia della società cedente poi estinta, per Controparte_2
l'adempimento del debito gravante sulla SI.ra in proprio, accertato con la sentenza Controparte_2
del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa civile, n. 2368 del 5 novembre
2019, passata in giudicato (doc. 9), che dichiarava risolto per inadempimento dell'acquirente
[...]
il contratto di cessione di partecipazione stipulato da e CP_2 Controparte_2 Parte_1
in data 29 aprile 2014, con conseguente ritrasferimento della titolarità delle quote vendute in capo ad Parte_1
La parte attrice, quindi, non ha agito per l'adempimento di debiti sociali contratti dalla CP_3 in epoca antecedente l'asserita cessione di azienda ( collocata temporalmente tra l'aprile e il
[...]
- 13 - maggio 2019) e derivanti dall'esercizio della sua attività di impresa, ai quali, lo si ripete, solo si applica l'invocata disciplina della cessione di azienda, bensì per l'adempimento del diverso debito restitutorio assunto dalla SI.ra personalmente ( e non anche dalla società asseritamente CP_2
cedente a seguito della risoluzione del contratto di cessione di partecipazione Controparte_3
stipulato da e in data 29 aprile 2014. Tale credito restitutorio, Controparte_2 Parte_1
tuttavia, non derivando dall'esercizio dell'attività di impresa della non rientra tra Controparte_3
i crediti inerenti all'esercizio dell'attività di impresa della cedente, che la suddetta disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta mira a tutelare dal pericolo di veder diminuita o comunque modificata in peius la propria garanzia patrimoniale in conseguenza di una vicenda come quella della cessione di azienda.
5.3.
Ne deriva la carenza di interesse ad agire della parte attrice rispetto alla domanda di accertamento della cessione occulta di azienda nei termini esposti in atto di citazione ed in prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., con conseguente inammissibilità della domanda.
L'art. 100 c.p.c., infatti, sancisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse. Detto interesse è elemento integrante, essenziale e primordiale non solo del diritto primario sottostante, ma dell'azione stessa. L'interesse ad agire, in altri termini, coincide con l'utilità a ottenere un dato provvedimento. Esso non può essere meramente eventuale, ma deve essere attuale, concreto e diretto.
Orbene, come precisato, l'interesse ad agire, quale utilità concreta a ottenere un provvedimento giurisdizionale e, quindi, ad attivare la macchina della giustizia, deve essere attuale e non meramente ipotetico o potenziale. Il provvedimento del giudice, in altri termini, deve essere tale da poter consentire all'attore una utilità effettiva di cui poter immediatamente beneficiare.
Con particolare riferimento alle azioni di mero accertamento, inoltre, non solo l'utilità deve essere concreta e attuale ma lo stesso stato di incertezza oggettiva (che la pronuncia è tesa a rimuovere) deve essere tale da arrecare un pregiudizio concreto e attuale.
Tanto premesso, deve rammentarsi, infatti, che “l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda” (cfr. Cass. 16159/2007).
Ebbene, a ben vedere, nel caso di specie manca l'interesse ad agire.
La parte attrice, infatti, chiede l'accertamento del trasferimento occulto di azienda al fine di poter estendere alla società cessionaria l'asserita responsabilità della cedente per il rapporto debitorio già
- 14 - facente capo alla SI.ra personalmente, in forza della sentenza del Tribunale di Bologna n. CP_2
2368 del 5 novembre 2019, e non soddisfatto colposamente prima della abusiva estinzione della società di cui era amministratrice. Tuttavia, come sopra detto, la disciplina della cessione di azienda prevede che tale estensione operi esclusivamente in relazione ai debiti assunti dalla società nell'esercizio dell'attività di impresa e non anche a quelli assunti in proprio dai singoli soci, come è quello restitutorio dedotto in questa sede dall'odierno attore.
Proprio detti aspetti comportano, dunque, che la pronuncia richiesta non può comportare alcun beneficio ed utilità concreta all'attore. Ne consegue che, mancando l'utilità della pronuncia domandata, deve ritenersi carente l'interesse ad agire con conseguente inammissibilità della domanda.
Insomma, non essendovi alcun elemento dal quale desumere che l'attore potrebbe ricavare alcun beneficio da un'eventuale pronuncia di accertamento di trasferimento occulto di azienda – intercorso tra e ovvero soggetti che non hanno assunto alcun debito Controparte_3 CP_1
sociale nei confronti dell'attore – ne deriva il difetto di interesse ad agire.
6.
Infondata si reputa, poi, anche l'ulteriore domanda revocatoria svolta dall'attore che, peraltro, dovrebbe essere funzionale e accessoria alla soddisfazione del credito da lui vantato nei confronti della debitrice (in forza della sentenza n. 2368 del 5 novembre 2019 del Tribunale Controparte_2
di Bologna) ed alla conservazione dell'integrità del suo patrimonio, quale garanzia generica delle ragioni creditizie.
6.1.
Tale domanda, infatti, presenta profili di criticità sotto il profilo della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie regolata dagli artt. 2901 e seguenti c.c. ed, in particolare, di un atto di disposizione del patrimonio della debitrice di cui, peraltro, non si conosce in Controparte_2
alcun modo la consistenza, avendo parte attrice fatto riferimento esclusivamente agli atti di disposizione del patrimonio della società posti in essere da non Controparte_3 Controparte_2
in proprio, ma in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della suddetta società, e dal SI. quale liquidatore della società, che, essendo riferibili alla gestione della Parte_2
società, potrebbero essere rilevanti al più sotto il diverso profilo di un'eventuale responsabilità dei convenuti nei confronti dei soci non partecipanti all'amministrazione, ma non anche ai fini della configurabilità di un atto di disposizione del patrimonio della debitrice Controparte_2
6.2.
- 15 - Ancora, dalle asserzioni di parte attrice non si evince neanche la sussistenza dell' eventus damni, non avendo la parte attrice neanche allegato che gli atti di disposizione del patrimonio della società posti in essere dai convenuti avrebbero sottratto alle ragioni creditorie vantate Controparte_3 dall'attore nei confronti della SI.ra (in forza della sentenza del Tribunale di Controparte_2
Bologna) il patrimonio di esclusiva proprietà della debitrice e che ciò avrebbe determinato, o quantomeno aggravato, il pericolo dell'incapienza dei beni della debitrice e Controparte_2
maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione del credito.
In particolare, nulla è stato dedotto circa l'idoneità dell'asserito trasferimento di azienda ad integrare una variazione quantitativa od anche solo qualitativa del patrimonio della debitrice con la trasformazione di un bene in uno meno facilmente aggredibile in sede esecutiva, determinandosi così il pericolo di danno costituito dall'infruttuosità della futura azione esecutiva nei suoi confronti.
Rilievo, poi, deve essere attribuito anche all' incontrovertibile situazione finanziaria negativa registrata dalla alla data di messa in liquidazione e di scioglimento della società ( docc. CP_3
19, 20 bis, 20 ter parte convenuta), tale da non consentire verosimilmente la prosecuzione dell'attività societaria. Pertanto, anche se le quote del GN fossero state ritrasferite a Pt_1 quest'ultimo prima della cessazione della le stesse avrebbero avuto un valore CP_3
assolutamente negativo, tale da impedirne la vendita, come peraltro già accaduto nel 2018 con le quote della SI.ra TO pignorate dall'odierno attore ( docc. 16 e 17 parte convenuta).
6.3.
Inoltre, la domanda revocatoria proposta dall'attore va rigettata anche in quanto contrastante rispetto alla tutela giuridica tipica dell'azione revocatoria.
Infatti, con il presente giudizio l'attore ha chiesto di: “restituire al rag. l'azienda Parte_1
prima facente capo alla ed in particolare le chiavi del negozio sito in via Farini Controparte_3
n. 19 a Bologna, immettendo nel possesso e nella titolarità lo stesso rag. . Parte_1
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte convenuta, tuttavia, l'azione pauliana non è finalizzata a tutelare l'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo invero una funzione di garanzia per il creditore e non risultando applicabile per altre obbligazioni in forma specifica aventi ad oggetto differenti beni.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di revocatoria ordinaria,
l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua
- 16 - consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore. (Così statuendo, la
S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto l'azione revocatoria a tutela di un diritto alla restituzione di un bene, su cui il creditore vantava un diritto reale).” (cfr. Cassazione civile sez. III
- n. 22915 del 10/11/2016).
7.
Da ultimo si rileva l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno da perdita dell'indennità di avviamento formulata da parte attrice tardivamente solo in sede di precisazione delle conclusioni.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per tutte le fasi del processo delle tariffe medie previste per le cause di valore indeterminabile di complessità alta (in ragione della complessità della vicenda in esame e delle questioni giuridiche affrontate) e con applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2 del suddetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta la domanda attorea di simulazione del trasferimento di azienda della società CP_3
a favore della con conseguente declaratoria di inefficacia del trasferimento
[...] CP_1
d'azienda e condanna della in solido con e a CP_1 Parte_3 Controparte_2 restituire al rag. l'azienda prima facente capo alla Parte_1 Controparte_3
- dichiara l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, della domanda di parte attrice di accertamento del trasferimento occulto dell' azienda della società a favore della Controparte_3
CP_1
- rigetta la domanda proposta da parte attrice ex art. 2901 c.c.;
- rigetta la domanda restitutoria formulata da parte attrice;
- dichiara inammissibile la domanda attorea di condanna dei convenuti e CP_1 CP_2
a risarcire al rag. il danno da perdita dell'indennità di avviamento ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 34, comma 2°, legge n. 392/78, tenuto conto dell'ultimo canone di locazione;
- 17 - - condanna a pagare in favore dei convenuti le spese processuali, che liquida in € Parte_1
22.564,80 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 18 -