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Articolo 15 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
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Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 15 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Versione
26 gennaio 1948
Art. 15.
La prima parte del terzo comma dell'art. 41, dalle parole: "Nei comuni" alle parole: "edifici militari", e' soppressa.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948
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