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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6262/2023, cui è riunita la causa n. 6609/2023
TRA
nato a Santa Maria a [...] il [...], nella Parte_1 tegno di nato a [...] a Parte_2
Cancello il 14/01/1953, rappr. e dif. dall' on cui elett. dom. in Maddaloni, alla via Colle Puoti n. 49, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1
LU UZ, IC FU e AV AL, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/2023 ed iscritto al n. 6262/2023 R.G., la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver inoltrato, in data 20/09/2021, domanda di pensione di reversibilità in quanto figlio inabile convivente di deceduta in data 27/08/2000, Persona_1 titolare in vita di pensione di vecc 011236;
- che, alla data del decesso della madre, era già soggetto inabile al lavoro, con diritto all'indennità di accompagnamento, riconosciuto con sentenza n. 145/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- di aver proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, respinto. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) in via principale dichiarare fondata e meritevole di accoglimento
1 la domanda di reversibilità ai superstiti presentata dal Sig. per la sussistenza di tutti Parte_2
i requisiti previsti in materia;
2) condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante del beneficio economico richiesto, pensione CP_1 ai superstiti, e d ratei maturati e non riscossi sin dalla morte del genitore Sig.ra Persona_1
(dante causa) avvenuta il 27.08.2000 (in quanto la pensione ai superstiti decorre dal successivo a quello del decesso del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) fino all'effettivo soddisfo oltre interessi maturandi e maturati”. Vittoria di spese, con attribuzione. Con successivo ricorso, depositato in data 19/10/2023 ed iscritto al n. 6609/2023 R.G., la parte ricorrente in epigrafe, deduceva di aver presentato, in data 20/09/2021, domanda di pensione di reversibilità in quanto figlio inabile convivente di deceduto Persona_2 in data 25/08/2000, titolare in vita di pensione di vecchiaia cat.
8. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) in via principale dichiarare fondata e meritevole di accoglimento la domanda di reversibilità ai superstiti presentata dal Sig. per la sussistenza di tutti Parte_2
i requisiti previsti in materia;
2) condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante del beneficio economico richiesto, pensione CP_1 ai superstiti, e di tutti i ratei maturati e non riscossi sin dalla morte del genitore Sig. (dante Persona_2 causa) avvenuta il 25.08.2000 (in quanto la pensione ai superstiti decorre dal 1° gi cessivo a quello del decesso del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) fino all'effettivo soddisfo oltre interessi maturandi e maturati”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva, in entrambi i giudizi, l' che, con articolate argomentazioni, eccepite la CP_1 decadenza e la prescrizione, e conte a fondatezza delle domande, chiedeva il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese. Disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva rinviata per discussione e, all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
I ricorsi riuniti sono procedibili, essendo esaurito il procedimento amministrativo. Va inoltre rigettata l'eccezione di decadenza, in quanto a fronte di domande formulate in sede amministrativa in data 20/09/2021, e dei successivi provvedimenti di rigetto, i ricorsi in sede giurisdizionale venivano proposti in data 08/10/2023 e 19/10/2023, dunque entro il triennio. Ciò posto, i ricorsi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
2 -orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni, che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e del mantenimento in modo efficiente di quest'ultimo da parte del dante causa: deve dunque sussistere un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. È inoltre necessario:
- che il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/1984;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222/1984, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Tanto premesso, nel caso in esame, in primo luogo si osserva che non risulta provata la sussistenza del requisito sanitario all'epoca del decesso. Ed invero, occorre rilevare che, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, si evince che la stessa veniva riconosciuta invalida al 100% ai sensi della L. n. 118/1971 a decorrere dal 28/02/2003 (cfr. verbale del 18/12/2003 in atti) e titolare del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 05/10/2005 (cfr. sentenza n. 145/2008 in atti). La documentazione sanitaria versata in atti da parte ricorrente, inoltre, è scarna (certificati emessi nel periodo 2003-2004 e poi nel periodo 2021-2023) e successiva al periodo in relazione al quale va riferita l'inabilità al lavoro, rendendo del tutto esplorativa l'eventuale nomina di un consulente tecnico per procedere a tale accertamento, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla data del decesso. Per le medesime considerazioni, non si ritiene idonea a comprovare la sussistenza del requisito sanitario la consulenza tecnica di parte versata in atti. Invero, come chiarito anche dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011, Rv. 618962 – 01, in motivazione), assume “rilevanza [del]l'epoca della morte del genitore ai fini della sussistenza dello stato di invalidità e degli altri presupposti correlati ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di riversibilità da parte di figli maggiorenni e della decorrenza stessa del diritto, non posticipata all'epoca della presentazione della domanda”. Ed invero, “In tema di pensione 3 di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004, Rv. 575330 - 01). Parimenti, non è sufficientemente dedotta e provata la sussistenza del requisito della vivenza a carico. Quanto al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, si osserva altresì che esso “non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004, Rv. 575330 - 01) e “va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11689 del 01/06/2005, Rv. 581910 - 01). Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024, in cui è stato altresì precisato che, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità), attribuendo rilievo anche alla presenza, nel nucleo familiare, di ulteriori soggetti, che potrebbero provvedere al mantenimento della parte ricorrente (Cass., ord. n. 41548/2021, cit.). Ed invero, va rilevato che, nel caso in esame, generica è l'allegazione circa la sussistenza del requisito della vivenza a carico. In particolare, dal certificato dello stato di famiglia in atti, si evince la presenza di una sorella, i cui redditi non risultano in alcun modo dedotti da parte ricorrente. Tra l'altro, dal ricorso amministrativo, si evince la premorienza dei genitori rispetto alla sorella. Alla luce di quanto esposto, ed in assenza di puntuali allegazioni nell'atto introduttivo, non può ritenersi provato il requisito della vivenza a carico. I ricorsi riuniti, pertanto, vanno rigettati. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 4 a) rigetta i ricorsi riuniti;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03/11/2025
5
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6262/2023, cui è riunita la causa n. 6609/2023
TRA
nato a Santa Maria a [...] il [...], nella Parte_1 tegno di nato a [...] a Parte_2
Cancello il 14/01/1953, rappr. e dif. dall' on cui elett. dom. in Maddaloni, alla via Colle Puoti n. 49, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. Ida Verrengia, Itala De Benedictis, CP_1
LU UZ, IC FU e AV AL, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/2023 ed iscritto al n. 6262/2023 R.G., la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver inoltrato, in data 20/09/2021, domanda di pensione di reversibilità in quanto figlio inabile convivente di deceduta in data 27/08/2000, Persona_1 titolare in vita di pensione di vecc 011236;
- che, alla data del decesso della madre, era già soggetto inabile al lavoro, con diritto all'indennità di accompagnamento, riconosciuto con sentenza n. 145/2008 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- di aver proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, respinto. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) in via principale dichiarare fondata e meritevole di accoglimento
1 la domanda di reversibilità ai superstiti presentata dal Sig. per la sussistenza di tutti Parte_2
i requisiti previsti in materia;
2) condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante del beneficio economico richiesto, pensione CP_1 ai superstiti, e d ratei maturati e non riscossi sin dalla morte del genitore Sig.ra Persona_1
(dante causa) avvenuta il 27.08.2000 (in quanto la pensione ai superstiti decorre dal successivo a quello del decesso del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) fino all'effettivo soddisfo oltre interessi maturandi e maturati”. Vittoria di spese, con attribuzione. Con successivo ricorso, depositato in data 19/10/2023 ed iscritto al n. 6609/2023 R.G., la parte ricorrente in epigrafe, deduceva di aver presentato, in data 20/09/2021, domanda di pensione di reversibilità in quanto figlio inabile convivente di deceduto Persona_2 in data 25/08/2000, titolare in vita di pensione di vecchiaia cat.
8. Dedotta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “1) in via principale dichiarare fondata e meritevole di accoglimento la domanda di reversibilità ai superstiti presentata dal Sig. per la sussistenza di tutti Parte_2
i requisiti previsti in materia;
2) condannare l' alla corresponsione in favore dell'istante del beneficio economico richiesto, pensione CP_1 ai superstiti, e di tutti i ratei maturati e non riscossi sin dalla morte del genitore Sig. (dante Persona_2 causa) avvenuta il 25.08.2000 (in quanto la pensione ai superstiti decorre dal 1° gi cessivo a quello del decesso del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) fino all'effettivo soddisfo oltre interessi maturandi e maturati”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva, in entrambi i giudizi, l' che, con articolate argomentazioni, eccepite la CP_1 decadenza e la prescrizione, e conte a fondatezza delle domande, chiedeva il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese. Disposta la riunione dei giudizi, la causa veniva rinviata per discussione e, all'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
I ricorsi riuniti sono procedibili, essendo esaurito il procedimento amministrativo. Va inoltre rigettata l'eccezione di decadenza, in quanto a fronte di domande formulate in sede amministrativa in data 20/09/2021, e dei successivi provvedimenti di rigetto, i ricorsi in sede giurisdizionale venivano proposti in data 08/10/2023 e 19/10/2023, dunque entro il triennio. Ciò posto, i ricorsi sono infondati e vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte. Ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L. 903/65, e della L. 335/95 la pensione ai superstiti in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, o anche dell'assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi, al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive. Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
2 -orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni, che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto al requisito del carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e del mantenimento in modo efficiente di quest'ultimo da parte del dante causa: deve dunque sussistere un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario. È inoltre necessario:
- che il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art. 2 L. 222/1984;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222/1984, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;
- ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile. Tanto premesso, nel caso in esame, in primo luogo si osserva che non risulta provata la sussistenza del requisito sanitario all'epoca del decesso. Ed invero, occorre rilevare che, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, si evince che la stessa veniva riconosciuta invalida al 100% ai sensi della L. n. 118/1971 a decorrere dal 28/02/2003 (cfr. verbale del 18/12/2003 in atti) e titolare del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 05/10/2005 (cfr. sentenza n. 145/2008 in atti). La documentazione sanitaria versata in atti da parte ricorrente, inoltre, è scarna (certificati emessi nel periodo 2003-2004 e poi nel periodo 2021-2023) e successiva al periodo in relazione al quale va riferita l'inabilità al lavoro, rendendo del tutto esplorativa l'eventuale nomina di un consulente tecnico per procedere a tale accertamento, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla data del decesso. Per le medesime considerazioni, non si ritiene idonea a comprovare la sussistenza del requisito sanitario la consulenza tecnica di parte versata in atti. Invero, come chiarito anche dalla Suprema Corte (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18241 del 05/09/2011, Rv. 618962 – 01, in motivazione), assume “rilevanza [del]l'epoca della morte del genitore ai fini della sussistenza dello stato di invalidità e degli altri presupposti correlati ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di riversibilità da parte di figli maggiorenni e della decorrenza stessa del diritto, non posticipata all'epoca della presentazione della domanda”. Ed invero, “In tema di pensione 3 di reversibilità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004, Rv. 575330 - 01). Parimenti, non è sufficientemente dedotta e provata la sussistenza del requisito della vivenza a carico. Quanto al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, si osserva altresì che esso “non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15440 del 10/08/2004, Rv. 575330 - 01) e “va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 11689 del 01/06/2005, Rv. 581910 - 01). Con orientamento consolidato, la giurisprudenza di legittimità ritiene che “il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 15041 del 29/05/2024, in cui è stato altresì precisato che, in presenza di soggetti tutti percettori di redditi, si rende necessaria una comparazione tra i redditi medesimi al fine di verificarne la rispettiva entità), attribuendo rilievo anche alla presenza, nel nucleo familiare, di ulteriori soggetti, che potrebbero provvedere al mantenimento della parte ricorrente (Cass., ord. n. 41548/2021, cit.). Ed invero, va rilevato che, nel caso in esame, generica è l'allegazione circa la sussistenza del requisito della vivenza a carico. In particolare, dal certificato dello stato di famiglia in atti, si evince la presenza di una sorella, i cui redditi non risultano in alcun modo dedotti da parte ricorrente. Tra l'altro, dal ricorso amministrativo, si evince la premorienza dei genitori rispetto alla sorella. Alla luce di quanto esposto, ed in assenza di puntuali allegazioni nell'atto introduttivo, non può ritenersi provato il requisito della vivenza a carico. I ricorsi riuniti, pertanto, vanno rigettati. Assorbita ogni ulteriore questione. Nulla per le spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 4 a) rigetta i ricorsi riuniti;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 03/11/2025
5
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi