TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N 7226/2022 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv Soggia Mario Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappr e difeso dagli Controparte_1 avv Eugenia Novembre e Anna De Giorgi
RESISTENTE
Oggetto: indennità personale turnista
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze del sin dal 11.02.2019 Controparte_1 con qualifica di Istruttore di Vigilanza del Corpo di Polizia Municipale,
Cat. C, Posizione 3, lamentava l' erroneità nella applicazione delle aliquote di maggiorazione della sua retribuzione quale turnista, a motivo del mancato allineamento della percentuale prevista per il turno effettivamente prestato ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CNNL Funzioni
Locali.
Tanto esposto, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di € 400,67 a titolo di indennità prevista per il personale turnista, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, il chiedeva dichiararsi Controparte_1 cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, rappresentando di aver provveduto a liquidare l'emolumento richiesto nella retribuzione del mese di marzo 2023, per complessivi € 175,50 (cfr. nota del 05.10.2023 allegata alla memoria difensiva) e spiegando che il maggiore importo richiesto dal ricorrente era stato erroneamente calcolato.
All'udienza del 12.06.2025, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Pacifico l'avvenuto pagamento, va preso atto del venir meno del conflitto sostanziale che ha dato origine alla presente controversia e dichiarata la di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione della condotta dell'ente convenuto e della parziale riduzione dell'importo dovuto rispetto a quello originariamente richiesto.
La metà residua, liquidata in € 150,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico del che ha Controparte_1 adempiuto solo in corso di giudizio, secondo la regola della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Soggia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_1 metà residua, liquidata in € 150,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, oltre CU pari ad euro 21,50 con distrazione in favore dell'Avv. Mario Soggia.
Lecce, 12.6.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv Soggia Mario Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappr e difeso dagli Controparte_1 avv Eugenia Novembre e Anna De Giorgi
RESISTENTE
Oggetto: indennità personale turnista
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze del sin dal 11.02.2019 Controparte_1 con qualifica di Istruttore di Vigilanza del Corpo di Polizia Municipale,
Cat. C, Posizione 3, lamentava l' erroneità nella applicazione delle aliquote di maggiorazione della sua retribuzione quale turnista, a motivo del mancato allineamento della percentuale prevista per il turno effettivamente prestato ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CNNL Funzioni
Locali.
Tanto esposto, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di € 400,67 a titolo di indennità prevista per il personale turnista, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, il chiedeva dichiararsi Controparte_1 cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, rappresentando di aver provveduto a liquidare l'emolumento richiesto nella retribuzione del mese di marzo 2023, per complessivi € 175,50 (cfr. nota del 05.10.2023 allegata alla memoria difensiva) e spiegando che il maggiore importo richiesto dal ricorrente era stato erroneamente calcolato.
All'udienza del 12.06.2025, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Pacifico l'avvenuto pagamento, va preso atto del venir meno del conflitto sostanziale che ha dato origine alla presente controversia e dichiarata la di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione della condotta dell'ente convenuto e della parziale riduzione dell'importo dovuto rispetto a quello originariamente richiesto.
La metà residua, liquidata in € 150,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico del che ha Controparte_1 adempiuto solo in corso di giudizio, secondo la regola della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dell'Avv. Mario Soggia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_1 metà residua, liquidata in € 150,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, oltre CU pari ad euro 21,50 con distrazione in favore dell'Avv. Mario Soggia.
Lecce, 12.6.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa