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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1604/2016
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1604/2016, a cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 1777/2016, assunta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Lucio PAOLANTONIO, C.F._2
c.f.: e dall'avv. Canio DE ROSA, c.f.: , C.F._3 C.F._4 in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, unitamente ai quali sono elettivamente domiciliati in Potenza (PZ), alla via Pretoria, n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Enzo Lucio Faggella;
- opponenti -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in Milano (MI), al Viale Majno n. 45, P.Iva: , e per essa, in qualità di P.IVA_1 mandataria con rappresentanza, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., con sede in Verona (VR), alla Piazzetta Monte, n. 1, P.Iva: , P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi SINISI, c.f.: , presso il cui studio è C.F._5
1 elettivamente domiciliata in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- interventore ex art. 111 c.p.c. -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3
Verona (VR), alla Piazzetta Monte, n. 1, P.Iva: , e per essa, in qualità di P.IVA_3 mandataria, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Verona (VR), alla Piazzetta Monte, n. 1, c.f.: , rappresentata e difesa, in P.IVA_4 virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi
SINISI, c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._5
Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- convenuta -
NONCHE' CONTRO
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 [...]
, Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15
[...] Controparte_16
- convenuti/contumaci -
* * * * * * *
Oggetto: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memoria di replica;
FATTO
I sig.ri e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare n. 92/92
R.G.E. del Tribunale di Potenza, in qualità di terzi, al fine di ottenere la sospensione del medesimo procedimento forzoso limitatamente all'unità immobiliare situata nel Comune di Ruoti, alla via Cretaccio, n. 15 ter, identificato in Catasto al foglio 20, particella 685, sub 16, per intervenuta usucapione.
La fase sommaria si è conclusa con l'ordinanza del 20.02.2016 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione limitatamente all'immobile sopra indicato, confermando quanto già deciso con decreto emesso inaudita altera parte.
2 Successivamente, gli opponenti hanno provveduto ad introdurre il presente giudizio di merito e, oltre ad insistere per la conferma dell'ordinanza di sospensione, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile in questione, con conseguente definitiva esclusione dello stesso dalla procedura di espropriazione immobiliare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2016, tramite la mandataria si è costituita in giudizio la società CP_2 Controparte_3 cessionaria del credito vantato nei confronti del debitore e del garante Controparte_4 in conseguenza delle varie operazioni di cessione di crediti succedutesi. Persona_1
Ha precisato di aver introdotto, a sua volta, la fase di merito a seguito dell'ordinanza del
20.02.2016 emessa dal G.E. e, quindi, ha segnalato la pendenza del giudizio di merito iscritto al n. 1777/2016 R.G. Tribunale di Potenza con medesime argomentazioni difensive.
Ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione effettuata nei confronti della mandataria n luogo della mandante contestandone CP_2 Controparte_3 anche la nullità in quanto avvenuta al domicilio eletto dal creditore procedente per la procedura esecutiva, utilizzabile solo per la fase sommaria.
Ha contestato, altresì, la tardiva introduzione del giudizio di merito a causa dell'inesistenza della notifica e l'inammissibilità della domanda in mancanza di accertamento dell'usucapione attraverso separato procedimento.
Nel merito, si è opposta alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione dell'unità immobiliare in questione per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, atteso che il possesso riguarderebbe l'appartamento posto di fronte, sullo stesso piano del condominio, già oggetto di precedente opposizione di terzo.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la revoca dell'ordinanza di sospensione resa dal Giudice dell'esecuzione in data 20.02.2016.
All'udienza del 17.11.2016, il Giudice ha rilevato, da una parte, la validità della notifica effettuata alla società mandataria e, dall'altra, la nullità della notifica indirizzata al procuratore costituito nella procedura esecutiva, ma ha ritenuto sanato il medesimo vizio a seguito della costituzione in giudizio della convenuta CP_2
Dopo aver autorizzato la rinnovazione della notifica verso alcune delle parti convenute in giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.06.2017, il Giudice ha disposto la riunione del fascicolo iscritto al n. 1777/2016 R.G. al presente fascicolo ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
3 Le parti costituite hanno precisato le rispettive deduzioni difensive ed hanno formulato le istanze istruttorie.
Il Giudice ha ammesso la prova testimoniale sulle circostanze e con i testimoni indicati da parte attrice, abilitando controparte alla prova diretta contraria, ed ha ammesso anche l'interrogatorio formale deferito al sig. CO . Parte_2
Prima dell'assunzione dei mezzi di prova, si è costituita in giudizio la
[...]
quale mandataria della a seguito di cessione del Controparte_1 CP_2 credito da parte di riportandosi alle argomentazioni ed alle richieste Controparte_3 formulate da quest'ultima in precedenza.
Alle successive udienze del 20.06.2018, del 10.10.2018 e del 10.04.2019, il sig.
[...]
ha reso l'interrogatorio formale e, poi, sono stati escussi i testimoni Parte_2 indicati da parte attrice, segnatamente il sig. , il sig. , Testimone_1 Controparte_17 il sig. il sig. ed il sig. . Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sia parte attrice, sia la in qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2
hanno ribadito le rispettive argomentazioni difensive ed hanno insistito per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi del presente procedimento e del giudizio iscritto al n. 1777/2016 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dai sig.ri e e è Parte_1 Pt_1 Parte_2 infondata e va rigettata per le ragioni che verranno esposte in seguito.
- Va precisato, preliminarmente, che devono ritenersi superate le eccezioni riguardanti la nullità della notifica dell'atto di citazione così come formulate, in un primo momento, da tramite la mandataria e, a seguito di intervento in Controparte_3 CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., da quale mandataria della Controparte_1
quest'ultima in qualità di cessionaria anche della posizione creditoria CP_2 dedotta in giudizio.
Come già chiarito in corso di causa, nell'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2016, il Giudice precedentemente designato, oltre a ritenere valida la notifica effettuata alla società mandataria, ha evidenziato che la costituzione in giudizio di tramite la mandataria ha sanato il vizio Controparte_3 CP_2
4 scaturente dalla notifica dell'atto di citazione al procuratore costituito nel procedimento esecutivo.
Inoltre, in merito al vizio appena indicato, gli opponenti hanno provveduto a rinnovare la notifica dell'atto di citazione nei confronti di Controparte_9 CP_18
, Controparte_19 CP_13 Controparte_14 [...]
vista la precedente Controparte_15 Controparte_16 notifica dell'atto al domicilio eletto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., non sanata dalla costituzione in giudizio delle suddette parti in quanto contumaci.
Deve anche aggiungersi, a quanto appena esposto, che nel procedimento n. 1777/2016
R.G., riunito al presente, la stessa tramite la mandataria Controparte_3 CP_2 ha provveduto regolarmente alla notifica dell'atto introduttivo della fase di merito
[...] alle altre parti convenute in giudizio e rimaste contumaci.
- Risulta parimenti infondata la reiterata contestazione da parte della difesa di
[...] sull'inammissibilità dell'opposizione proposta dai signori e Controparte_1 Pt_1
per mancanza di un precedente accertamento giudiziale Parte_2 sull'intervenuta usucapione dell'unità immobiliare in questione o, comunque, di un giudizio pendente a ciò finalizzato.
Come chiarito dalla Cassazione, infatti, “In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione e chieda di provare tale situazione nel giudizio di opposizione di terzo, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 12790 del 25.05.2010).
Ed invero, l'assenza di un preventivo accertamento può incidere ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, ritenendo non sussistere il fumus anche per il mancato deposito in giudizio di documentazione idonea a dimostrare il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma ciò non pregiudica l'accertamento della medesima usucapione nella fase di merito.
L'eccezione di inammissibilità, pertanto, non è fondata.
5 - Nel merito, invece, la domanda proposta dagli opponenti deve essere rigettata in quanto non è stata fornita prova solida dell'usucapione.
Gli opponenti hanno dichiarato di essere possessori, uti dominus, dal 1967 dell'unità abitativa situata nel Comune di Ruoti, alla via Cretaccio n. 15, piano sottostrada, in catasto al foglio 20, particella 685, sub 16.
Hanno chiarito, in corso di causa, che l'immobile oggetto della presente causa è stato correttamente individuato evidenziando, infatti, che già il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 20.02.2016 ha dissipato ogni dubbio rispetto alla confusione venutasi a creare a seguito delle dichiarazioni rese nella fase sommaria dal custode giudiziario, dal delegato alle vendite e dal CTU, anche a seguito dei chiarimenti pervenuti dagli stessi ausiliari sull'ubicazione dell'appartamento rispetto all'indicazione del sub attribuito catastalmente.
Non può mettersi in dubbio, quindi, che l'unità abitativa oggetto di domanda di accertamento di usucapione sia identificata con il sub 16, vale a dire l'appartamento posto a destra scendendo le scale condominiali, erroneamente confuso con il sub 15.
Da questo punto di vista, anche i testimoni escussi hanno confermato quanto sostenuto dagli attori sul posizionamento dell'appartamento, correttamente individuato in questa sede.
È stato pure specificato e dimostrato dai sig.ri che il richiamo ad un precedente Pt_1 giudizio di opposizione risalente al 2007 da parte delle società convenute non è pertinente trattandosi di diverso giudizio riguardante l'unità abitativa posta sullo stesso piano del condominio ma identificata come sub 15.
Ad ogni modo, pur avendo dissipato ogni dubbio circa la corretta individuazione dell'unità abitativa per la quale viene chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, gli opponenti non hanno provato di aver esercitato il possesso sull'immobile come se fossero proprietari dello stesso.
Infatti, pur evidenziando il possesso dell'immobile a partire dal 1967, non hanno prodotto in giudizio alcun documento attraverso cui dimostrare la sussistenza di attività di gestione e di esecuzione di opere di manutenzione o di altro genere riguardanti l'immobile in questione che si pongano, in maniera inconfutabile, come espressione di comportamenti tipici di chi agisce come proprietario.
Per giunta, gli stessi opponenti hanno sostenuto di aver eseguito lavori sull'immobile, ma non hanno dato prova in tal senso né documentalmente, né attraverso l'escussione dei testimoni.
6 L'attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Ruoti si limita ad attestare la residenza del sig. e della sua famiglia nell'appartamento staggito, per cui Parte_1 non dimostra il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Stesso discorso vale anche per le poche e datate fatture relative alla fornitura di energia elettrica;
anzi, nemmeno risulta chiaro se le stesse siano riferibili all'appartamento identificato catastalmente al sub 16.
Quanto alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi, sicuramente dalle stesse è emerso con chiarezza che i sig.ri e vivono da Parte_1 Parte_2 oltre venti anni nell'appartamento sito a Ruoti alla via Cretaccio n. 15 ter; inoltre, è stata confermata l'ubicazione dell'unità abitativa in questione in modo da tenerla distinta dall'appartamento posto sullo stesso piano.
Tuttavia, se pure è stata fornita prova della residenza, non può dirsi che le risultanze delle dichiarazioni testimoniali abbia dimostrato il possesso valido ai fini dell'usucapione.
I testimoni non hanno riferito nulla in ordine al compimento di attività di manutenzione e di riparazione sull'immobile da parte degli odierni opponenti.
Eppure, nell'atto introduttivo dell'opposizione, oltre al pagamento delle utenze domestiche, viene fatto riferimento ad attività di tinteggiatura dell'immobile, sostituzione di infissi, manutenzione ordinaria sugli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento.
Nessuno dei testimoni ha confermato l'esecuzione dei suddetti lavori, né è stata fornita prova per altre attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, di trasformazione dell'immobile, ecc.
Neanche è stato dimostrato, in qualche modo, il totale disinteresse del proprietario rispetto all'appartamento in questione.
Tanto più che la prova ai fini dell'usucapione risulta ancor più gravosa nel presente giudizio visti i rapporti di parentela tra gli opponenti e il titolare del diritto di proprietà sull'immobile.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il possesso ai fini dell'usucapione necessiti di modalità di esercizio tali da esprimere in maniera inequivocabile la volontà di utilizzare il bene con le modalità e l'atteggiamento corrispondenti all'esercizio della proprietà, con univocità di indizi.
Non rileva ai fini dell'accertamento il comportamento accondiscendente del proprietario, soprattutto in caso di rapporti di parentela per i quali la tolleranza rispetto all'uso del bene può anche essere prolungata nel tempo, senza che diventi presupposto per rivendicare
7 l'usucapione del bene medesimo e senza che il proprietario debba necessariamente rivendicare l'immobile.
Nella vicenda per cui è causa mancano elementi di prova inequivocabili e nemmeno è stata fornita prova tale da superare la tolleranza legata al rapporto di parentela.
Ne consegue che, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta e alla documentazione prodotta in giudizio, gli opponenti non hanno fornito prove rigorose per dimostrare il possesso uti dominus e per superare il limite della tolleranza per legami familiari.
Per la Cassazione “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza
e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11277 del 29.05.2015).
In ultima analisi, le risultanze probatorie emerse in corso di causa non consentono di provare la sussistenza di condotte significative del possesso uti dominus, atteso che è
“onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. H,
02/10/2018, n. 23849)” (Cassazione civile, Sez. 2, Ordinanza n. 31238 del 3.11.2021).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata in quanto non è stata fornita prova dell'avvenuta usucapione.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 nei confronti di tramite la mandataria
[...] Controparte_1 CP_2 nonché nei confronti di tramite la mandataria Controparte_3 CP_2
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, Controparte_19 Controparte_12 [...]
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_16 provvede:
- Dichiara la contumacia delle seguenti parti convenute: , Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_19
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16
[...]
- Revoca l'ordinanza del G.E. del 20.02.2016 emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 92/1992 di R.G.E. del Tribunale di Potenza;
- Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dai sig.ri e Parte_1 [...]
ed anche la domanda di usucapione del diritto di proprietà sull'unità Parte_2 immobiliare sita nel Comune di Ruoti, alla Via Cretaccio, n. 15 ter, identificata in catasto al foglio 20, particella 685, sub 16;
- Condanna la parte opponente sig.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di tramite la mandataria Controparte_1 CP_2 delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
- Compensa le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti.
Potenza, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1604/2016, a cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G. 1777/2016, assunta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Lucio PAOLANTONIO, C.F._2
c.f.: e dall'avv. Canio DE ROSA, c.f.: , C.F._3 C.F._4 in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, unitamente ai quali sono elettivamente domiciliati in Potenza (PZ), alla via Pretoria, n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Enzo Lucio Faggella;
- opponenti -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in Milano (MI), al Viale Majno n. 45, P.Iva: , e per essa, in qualità di P.IVA_1 mandataria con rappresentanza, in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., con sede in Verona (VR), alla Piazzetta Monte, n. 1, P.Iva: , P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi SINISI, c.f.: , presso il cui studio è C.F._5
1 elettivamente domiciliata in Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- interventore ex art. 111 c.p.c. -
NONCHE' CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_3
Verona (VR), alla Piazzetta Monte, n. 1, P.Iva: , e per essa, in qualità di P.IVA_3 mandataria, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in CP_2
Verona (VR), alla Piazzetta Monte, n. 1, c.f.: , rappresentata e difesa, in P.IVA_4 virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi
SINISI, c.f.: , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._5
Venosa (PZ), alla Via De Luca, n. 21;
- convenuta -
NONCHE' CONTRO
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , Controparte_7 CP_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 [...]
, Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13
Controparte_14 Controparte_15
[...] Controparte_16
- convenuti/contumaci -
* * * * * * *
Oggetto: Fase di merito dell'opposizione all'esecuzione;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memoria di replica;
FATTO
I sig.ri e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 all'esecuzione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare n. 92/92
R.G.E. del Tribunale di Potenza, in qualità di terzi, al fine di ottenere la sospensione del medesimo procedimento forzoso limitatamente all'unità immobiliare situata nel Comune di Ruoti, alla via Cretaccio, n. 15 ter, identificato in Catasto al foglio 20, particella 685, sub 16, per intervenuta usucapione.
La fase sommaria si è conclusa con l'ordinanza del 20.02.2016 con cui il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione dell'esecuzione limitatamente all'immobile sopra indicato, confermando quanto già deciso con decreto emesso inaudita altera parte.
2 Successivamente, gli opponenti hanno provveduto ad introdurre il presente giudizio di merito e, oltre ad insistere per la conferma dell'ordinanza di sospensione, hanno chiesto di accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile in questione, con conseguente definitiva esclusione dello stesso dalla procedura di espropriazione immobiliare.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2016, tramite la mandataria si è costituita in giudizio la società CP_2 Controparte_3 cessionaria del credito vantato nei confronti del debitore e del garante Controparte_4 in conseguenza delle varie operazioni di cessione di crediti succedutesi. Persona_1
Ha precisato di aver introdotto, a sua volta, la fase di merito a seguito dell'ordinanza del
20.02.2016 emessa dal G.E. e, quindi, ha segnalato la pendenza del giudizio di merito iscritto al n. 1777/2016 R.G. Tribunale di Potenza con medesime argomentazioni difensive.
Ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione effettuata nei confronti della mandataria n luogo della mandante contestandone CP_2 Controparte_3 anche la nullità in quanto avvenuta al domicilio eletto dal creditore procedente per la procedura esecutiva, utilizzabile solo per la fase sommaria.
Ha contestato, altresì, la tardiva introduzione del giudizio di merito a causa dell'inesistenza della notifica e l'inammissibilità della domanda in mancanza di accertamento dell'usucapione attraverso separato procedimento.
Nel merito, si è opposta alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione dell'unità immobiliare in questione per mancanza dei presupposti previsti dalla legge, atteso che il possesso riguarderebbe l'appartamento posto di fronte, sullo stesso piano del condominio, già oggetto di precedente opposizione di terzo.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la revoca dell'ordinanza di sospensione resa dal Giudice dell'esecuzione in data 20.02.2016.
All'udienza del 17.11.2016, il Giudice ha rilevato, da una parte, la validità della notifica effettuata alla società mandataria e, dall'altra, la nullità della notifica indirizzata al procuratore costituito nella procedura esecutiva, ma ha ritenuto sanato il medesimo vizio a seguito della costituzione in giudizio della convenuta CP_2
Dopo aver autorizzato la rinnovazione della notifica verso alcune delle parti convenute in giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.06.2017, il Giudice ha disposto la riunione del fascicolo iscritto al n. 1777/2016 R.G. al presente fascicolo ed ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
3 Le parti costituite hanno precisato le rispettive deduzioni difensive ed hanno formulato le istanze istruttorie.
Il Giudice ha ammesso la prova testimoniale sulle circostanze e con i testimoni indicati da parte attrice, abilitando controparte alla prova diretta contraria, ed ha ammesso anche l'interrogatorio formale deferito al sig. CO . Parte_2
Prima dell'assunzione dei mezzi di prova, si è costituita in giudizio la
[...]
quale mandataria della a seguito di cessione del Controparte_1 CP_2 credito da parte di riportandosi alle argomentazioni ed alle richieste Controparte_3 formulate da quest'ultima in precedenza.
Alle successive udienze del 20.06.2018, del 10.10.2018 e del 10.04.2019, il sig.
[...]
ha reso l'interrogatorio formale e, poi, sono stati escussi i testimoni Parte_2 indicati da parte attrice, segnatamente il sig. , il sig. , Testimone_1 Controparte_17 il sig. il sig. ed il sig. . Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Mutato medio tempore il Giudice designato per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.06.2025 con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sia parte attrice, sia la in qualità di mandataria di Controparte_1 CP_2
hanno ribadito le rispettive argomentazioni difensive ed hanno insistito per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi del presente procedimento e del giudizio iscritto al n. 1777/2016 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dai sig.ri e e è Parte_1 Pt_1 Parte_2 infondata e va rigettata per le ragioni che verranno esposte in seguito.
- Va precisato, preliminarmente, che devono ritenersi superate le eccezioni riguardanti la nullità della notifica dell'atto di citazione così come formulate, in un primo momento, da tramite la mandataria e, a seguito di intervento in Controparte_3 CP_2 giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., da quale mandataria della Controparte_1
quest'ultima in qualità di cessionaria anche della posizione creditoria CP_2 dedotta in giudizio.
Come già chiarito in corso di causa, nell'ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2016, il Giudice precedentemente designato, oltre a ritenere valida la notifica effettuata alla società mandataria, ha evidenziato che la costituzione in giudizio di tramite la mandataria ha sanato il vizio Controparte_3 CP_2
4 scaturente dalla notifica dell'atto di citazione al procuratore costituito nel procedimento esecutivo.
Inoltre, in merito al vizio appena indicato, gli opponenti hanno provveduto a rinnovare la notifica dell'atto di citazione nei confronti di Controparte_9 CP_18
, Controparte_19 CP_13 Controparte_14 [...]
vista la precedente Controparte_15 Controparte_16 notifica dell'atto al domicilio eletto ai sensi dell'art. 480 c.p.c., non sanata dalla costituzione in giudizio delle suddette parti in quanto contumaci.
Deve anche aggiungersi, a quanto appena esposto, che nel procedimento n. 1777/2016
R.G., riunito al presente, la stessa tramite la mandataria Controparte_3 CP_2 ha provveduto regolarmente alla notifica dell'atto introduttivo della fase di merito
[...] alle altre parti convenute in giudizio e rimaste contumaci.
- Risulta parimenti infondata la reiterata contestazione da parte della difesa di
[...] sull'inammissibilità dell'opposizione proposta dai signori e Controparte_1 Pt_1
per mancanza di un precedente accertamento giudiziale Parte_2 sull'intervenuta usucapione dell'unità immobiliare in questione o, comunque, di un giudizio pendente a ciò finalizzato.
Come chiarito dalla Cassazione, infatti, “In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione e chieda di provare tale situazione nel giudizio di opposizione di terzo, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 12790 del 25.05.2010).
Ed invero, l'assenza di un preventivo accertamento può incidere ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, ritenendo non sussistere il fumus anche per il mancato deposito in giudizio di documentazione idonea a dimostrare il possesso utile ai fini dell'usucapione, ma ciò non pregiudica l'accertamento della medesima usucapione nella fase di merito.
L'eccezione di inammissibilità, pertanto, non è fondata.
5 - Nel merito, invece, la domanda proposta dagli opponenti deve essere rigettata in quanto non è stata fornita prova solida dell'usucapione.
Gli opponenti hanno dichiarato di essere possessori, uti dominus, dal 1967 dell'unità abitativa situata nel Comune di Ruoti, alla via Cretaccio n. 15, piano sottostrada, in catasto al foglio 20, particella 685, sub 16.
Hanno chiarito, in corso di causa, che l'immobile oggetto della presente causa è stato correttamente individuato evidenziando, infatti, che già il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 20.02.2016 ha dissipato ogni dubbio rispetto alla confusione venutasi a creare a seguito delle dichiarazioni rese nella fase sommaria dal custode giudiziario, dal delegato alle vendite e dal CTU, anche a seguito dei chiarimenti pervenuti dagli stessi ausiliari sull'ubicazione dell'appartamento rispetto all'indicazione del sub attribuito catastalmente.
Non può mettersi in dubbio, quindi, che l'unità abitativa oggetto di domanda di accertamento di usucapione sia identificata con il sub 16, vale a dire l'appartamento posto a destra scendendo le scale condominiali, erroneamente confuso con il sub 15.
Da questo punto di vista, anche i testimoni escussi hanno confermato quanto sostenuto dagli attori sul posizionamento dell'appartamento, correttamente individuato in questa sede.
È stato pure specificato e dimostrato dai sig.ri che il richiamo ad un precedente Pt_1 giudizio di opposizione risalente al 2007 da parte delle società convenute non è pertinente trattandosi di diverso giudizio riguardante l'unità abitativa posta sullo stesso piano del condominio ma identificata come sub 15.
Ad ogni modo, pur avendo dissipato ogni dubbio circa la corretta individuazione dell'unità abitativa per la quale viene chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione, gli opponenti non hanno provato di aver esercitato il possesso sull'immobile come se fossero proprietari dello stesso.
Infatti, pur evidenziando il possesso dell'immobile a partire dal 1967, non hanno prodotto in giudizio alcun documento attraverso cui dimostrare la sussistenza di attività di gestione e di esecuzione di opere di manutenzione o di altro genere riguardanti l'immobile in questione che si pongano, in maniera inconfutabile, come espressione di comportamenti tipici di chi agisce come proprietario.
Per giunta, gli stessi opponenti hanno sostenuto di aver eseguito lavori sull'immobile, ma non hanno dato prova in tal senso né documentalmente, né attraverso l'escussione dei testimoni.
6 L'attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Ruoti si limita ad attestare la residenza del sig. e della sua famiglia nell'appartamento staggito, per cui Parte_1 non dimostra il possesso utile ai fini dell'usucapione.
Stesso discorso vale anche per le poche e datate fatture relative alla fornitura di energia elettrica;
anzi, nemmeno risulta chiaro se le stesse siano riferibili all'appartamento identificato catastalmente al sub 16.
Quanto alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi, sicuramente dalle stesse è emerso con chiarezza che i sig.ri e vivono da Parte_1 Parte_2 oltre venti anni nell'appartamento sito a Ruoti alla via Cretaccio n. 15 ter; inoltre, è stata confermata l'ubicazione dell'unità abitativa in questione in modo da tenerla distinta dall'appartamento posto sullo stesso piano.
Tuttavia, se pure è stata fornita prova della residenza, non può dirsi che le risultanze delle dichiarazioni testimoniali abbia dimostrato il possesso valido ai fini dell'usucapione.
I testimoni non hanno riferito nulla in ordine al compimento di attività di manutenzione e di riparazione sull'immobile da parte degli odierni opponenti.
Eppure, nell'atto introduttivo dell'opposizione, oltre al pagamento delle utenze domestiche, viene fatto riferimento ad attività di tinteggiatura dell'immobile, sostituzione di infissi, manutenzione ordinaria sugli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento.
Nessuno dei testimoni ha confermato l'esecuzione dei suddetti lavori, né è stata fornita prova per altre attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, di trasformazione dell'immobile, ecc.
Neanche è stato dimostrato, in qualche modo, il totale disinteresse del proprietario rispetto all'appartamento in questione.
Tanto più che la prova ai fini dell'usucapione risulta ancor più gravosa nel presente giudizio visti i rapporti di parentela tra gli opponenti e il titolare del diritto di proprietà sull'immobile.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il possesso ai fini dell'usucapione necessiti di modalità di esercizio tali da esprimere in maniera inequivocabile la volontà di utilizzare il bene con le modalità e l'atteggiamento corrispondenti all'esercizio della proprietà, con univocità di indizi.
Non rileva ai fini dell'accertamento il comportamento accondiscendente del proprietario, soprattutto in caso di rapporti di parentela per i quali la tolleranza rispetto all'uso del bene può anche essere prolungata nel tempo, senza che diventi presupposto per rivendicare
7 l'usucapione del bene medesimo e senza che il proprietario debba necessariamente rivendicare l'immobile.
Nella vicenda per cui è causa mancano elementi di prova inequivocabili e nemmeno è stata fornita prova tale da superare la tolleranza legata al rapporto di parentela.
Ne consegue che, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta e alla documentazione prodotta in giudizio, gli opponenti non hanno fornito prove rigorose per dimostrare il possesso uti dominus e per superare il limite della tolleranza per legami familiari.
Per la Cassazione “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza
e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11277 del 29.05.2015).
In ultima analisi, le risultanze probatorie emerse in corso di causa non consentono di provare la sussistenza di condotte significative del possesso uti dominus, atteso che è
“onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. H,
02/10/2018, n. 23849)” (Cassazione civile, Sez. 2, Ordinanza n. 31238 del 3.11.2021).
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata in quanto non è stata fornita prova dell'avvenuta usucapione.
- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2 nei confronti di tramite la mandataria
[...] Controparte_1 CP_2 nonché nei confronti di tramite la mandataria Controparte_3 CP_2
, , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, CP_8 Controparte_9 Controparte_10 [...]
, Controparte_19 Controparte_12 [...]
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
[...] Controparte_16 provvede:
- Dichiara la contumacia delle seguenti parti convenute: , Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_19
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13
, Controparte_14 Controparte_15 CP_16
[...]
- Revoca l'ordinanza del G.E. del 20.02.2016 emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 92/1992 di R.G.E. del Tribunale di Potenza;
- Rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dai sig.ri e Parte_1 [...]
ed anche la domanda di usucapione del diritto di proprietà sull'unità Parte_2 immobiliare sita nel Comune di Ruoti, alla Via Cretaccio, n. 15 ter, identificata in catasto al foglio 20, particella 685, sub 16;
- Condanna la parte opponente sig.ri e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore di tramite la mandataria Controparte_1 CP_2 delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
- Compensa le spese di lite nei confronti di tutte le altre parti.
Potenza, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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