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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/12/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.26 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), Via Rio Fratta C.F._1
n.4 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sciarrini del Foro di Viterbo (c.f. - pec: C.F._2
- Fax 0761.514336), che lo rappresenta e difende in virtù Email_1 di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore del
2.1.2025.
ATTORE
E
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] CP_1
(c.f. ). CodiceFiscale_3
CONVENUTA- CONTUMACE
E
P. IVA con sede in Verona Controparte_2 P.IVA_1
Lungadige Cangrande 16, in persona del Procuratore speciale Dott. in virtù dei Controparte_3 poteri conferitigli giusto atto del Notaio Dott. del 22.12.2020, rep. n. 16811, racc. Persona_1
n. 9780, (All.1) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico MA BÒ ) e CodiceFiscale_4
LI MA BÒ ( ), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le eventuali CodiceFiscale_5 comunicazioni all'indirizzo pec , ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini sito in Castel Sant'Elia (VT) - Largo San
Sebastiano, 1 - giusta procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità per danni derivanti dalla circolazione stradale. posta in decisione il 9 ottobre 2025, mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con assegnazione del termine di giorni venti per deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria del caso concreto, contrariis rejectis, nel merito in via principale – accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra nella causazione del sinistro e di tutti danni CP_1 conseguentemente patiti e patiendi dal Sig. , per le motivazioni esposte in narrativa;
– Parte_1 conseguentemente, condannare la Sig.ra , in solido con la CP_1 Controparte_4
al risarcimento di tutti i danni materiali e non, fisici, biologici e morali,
[...] quantificabili nella misura di Euro 260.000,00 o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
Nel merito in via subordinata – nel caso di accertamento della responsabilità non esclusiva della Sig.ra CP_1 ed eventualmente concorrente con quella del Sig. ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., nel Parte_1 grado e nella misura che verranno accertati in corso di causa o ritenuti di giustizia, condannare la stessa, in solido con la al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 materiali e non, fisici, biologici e morali, nella misura che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia in relazione al grado di responsabilità e/o colpa accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di causa, anche tenuto conto del mancato riscontro all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita”. per la “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_4 reiectis, cosi provvedere: - in via principale rigettare in toto le domande risarcitorie formulate dall'istante perché infondate in fatto ed in diritto e comunque, non provate, nonché illegittime, ingiustificate e spropositate;
- in via subordinata, accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in precedenza, la prevalente responsabilità imputabile al conducente del motociclo Sig. Parte_1 nella causazione dell'incidente per cui è causa, dichiarare l'odierna concludente tenuta al risarcimento dei danni che risulteranno essere dimostrati come dovuti e nella misura che sarà liquidata in corso di causa in favore dell'istante, tenuto conto della suddetta corresponsabilità. Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite, che all'esito della liquidazione procuratori che sarà effettuata dovranno essere almeno in parte compensate, ove sussistesse soccombenza parziale della convenuta”.
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notifica l'attore ha chiesto il risarcimento del danno derivatogli dal sinistro occorso il 15.08.2018 alle ore 16.00, mentre era a bordo del ciclomotore Aprilia Scarabeo Tg.
X2F9J3 e stavo percorrendo, a velocità moderata e tenendo il margine destro della carreggiata, la strada vicinale Fonte Vianello quando, giunto in prossimità di un tratto curvilineo volgente a destra, senza visuale libera, era stato urtato e travolto frontalmente dall'auto AN YP Tg. DX488YF di proprietà e condotta dalla Sig.ra che, nel percorrere la curva (a sinistra rispetto al suo CP_1 senso di marcia), aveva invaso completamente la carreggiata causando uno scontro frontale che non era stato possibile evitare sebbene la stessa convenuta avesse effettuato una brusca sterzata verso il margine destro della carreggiata.
In esito allo scontro il sig. a dedotto di aver riportato gravi lesioni, consistenti in “poli-trauma Pt_1 con frattura dell'arco anteriore della I II e III costa dx, frattura dell'arco costale posteriore dalla II alla
X costa di sx e dell'arco anteriore della I costa di sx, frattura del manubrio sternale, frattura dell'acromion spalla dx, frattura del collo del femore dx sottoposta ad intervento chirurgico di atroprotesi anca dx, fratture vertebrali multiple a carico del soma di L1 D7 e D11 e dei processi lateriali di L2 L3, contusione epatica e contusione renale” da cui era derivata una invalidità temporanea assoluta di gg.60, un'invalidità temporanea parziale al 75% di gg. 30, un'invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 60 e un'invalidità temporanea parziale al 25% di gg.30, con postumi permanenti complessivamente quantificabili nella misura del 44-45%, oltre ai danni materiali al ciclomotore. Cont Nessuno si è costituito per la sig.ra mentre si è costituita la compagnia assicuratrice contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro poiché dai rilievi fotoplanimetrici contenuti nel verbale dei Carabinieri di Ronciglione, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, era evidente che il sinistro era stato determinato dalla condotta di guida del he, percorrendo in Pt_1 discesa una curva volgente a destra, aveva perso l'equilibrio ed era caduto a terra, invadendo l'opposta corsia, in contromano, ove stava transitando la AN Y condotta dalla convenuta.
La conferma di ciò si ritraeva dai suddetti rilievi fotoplanimetrici da cui era emerso che il punto d'urto si trovava sulla corsia di marcia percorsa dalla , alla distanza di 1.60 m dal margine destro CP_5 della carreggiata e a circa 0.40 m dalla mezzeria della stessa.
Acquisiti i documenti prodotti ed espletata l'istruttoria a mezzo interrogatorio formale della convenuta contumace, effettuata ctu per ricostruire la dinamica del sinistro e ctu medico legale sulla persona dell'attore, all'udienza a trattazione scritta del 9.10.25 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti e previa assegnazione di termine di giorni venti per deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
La domanda è fondata nei limiti che appresso si diranno.
In ordine alla responsabilità del sinistro è pacifico e risulta dal verbale dei Carabinieri prodotto in atti che il fatto è avvenuto il 15.08.2018 ore 16.15 circa lungo una strada interpoderale denominata strada Vicinale Fonte Vianello, a unica carreggiata e doppio senso di marcia della larghezza di circa
4,10 metri, in un tratto curvilineo, a visuale chiusa, con manto stradale umido a causa di pregressa pioggia.
La tesi attorea, secondo cui l'autovettura condotta dalla convenuta lo avrebbe violentemente urtato e travolto non ha trovato riscontro;
invero i Carabinieri intervenuti sul posto hanno raccolto le dichiarazioni rese del testimone , sorella della convenuta che viaggiava a bordo della Tes_1 AN come trasportata, che ha riferito che non vi è stato urto tra i mezzi, poiché invece è accaduto che il conducente del motociclo ha perso l'equilibrio ed è scivolato contro l'autovettura.
Tale ricostruzione trova conforto nel fatto che il motociclo è stato rinvenuto in posizione di quiete nella corsia di percorrenza dell'auto, ove evidentemente è scivolato, e ulteriore conferma nelle risultanze della ctu dinamica svolta nel corso dell'istruttoria, che ha ritenuto incompatibili i danni riportati dai mezzi con un impatto diretto tra motociclo e vettura.
In particolare il ctu ha riferito che “i danni riportati dal motociclo, tutti concentrati sulla fiancata sinistra, non sono compatibili né per altezza, né per reciprocità con le leggere rotture/abrasioni rilevate sulla parte sinistra del paraurti anteriore della vettura” ed ha offerto una ricostruzione della dinamica secondo cui le parti, pur viaggiando a velocità moderata di circa 26km/h l'autovettura e di circa
16km/h il motociclo, percorrevano il tratto di strada, provenendo da opposte direzioni di marcia, parzialmente invadendo l'altra corsia.
Ciò ha comportato che, una volta avvistatisi, entrambi i conducenti abbiano posto in essere manovre di emergenza per eludere lo scontro e tuttavia anche in ragione dello stato del manto stradale, bagnato e con pendenza decrescente dell'ordine del 5%, il motociclo ha perso aderenza e si è ribaltato sul fianco sinistro proiettando il suo conducente a terra, con conseguente impatto sul manto stradale con il fianco sinistro del mezzo e del corpo e urto della parte destra del corpo contro lo spigolo sinistro della vettura.
Nel dettaglio il ctu ha rilevato che la perdita di aderenza del motociclo con conseguente caduta sul fianco sinistro senza alcun urto con la vettura è compatibile:
1. con il fatto che “il motociclo fu rinvenuto nella sua posizione di quiete proprio sul fianco sinistro”, 2. con i danni da esso riportati, consistenti nella rottura della leva del freno, della freccia posteriore lato sinistro e nei segni di abrasione sulla medesima fiancata, che di regola si verificano con il ribaltamento a terra di un motociclo, 3. con l'assenza di qualsivoglia segno di abrasione gommosa sulla parte sinistra della vettura.
Parimenti coerenti con tale dinamica sono le lesioni/fratture riportate dal sul fianco sinistro, Pt_1 ragionevolmente da ricondurre all'impatto con il manto stradale derivante dal ribaltamento a terra del motociclo, mentre le lesioni/fratture sul fianco destro sono ragionevolmente da ricondurre allo scivolamento del corpo che è andato ad urtare contro la vettura che era ferma, come riferito dal testimone e confermato dal ctu in considerazione dell'“assenza di qualsiasi segno di Tes_1 strisciamento sulla vettura in prossimità dei danni rilevati” sicché le lesioni patite dal conducente il motociclo e la loro entità sono “attribuibili alla propria quantità di moto scaricata contro un ostacolo pressoché fermo quale dovette essere la vettura” (pag. 15 della relazione del Ctu).
In sintesi, risulta confermato quanto riferito dalla convenuta in sede di interrogatorio formale e corrispondente alle dichiarazioni del testimone oculare, secondo cui il conducente del motoveicolo, cadendo dal mezzo, è scivolato sotto l'auto e i danni riportati non sono derivati da uno scontro tra i due mezzi, ma dall'impatto con l'auto ferma, in relazione al moto impresso dalla caduta. Ciò, tuttavia, non esime da responsabilità la conducente della AN YP che ha contribuito alla perdita di controllo del motoveicolo da parte del infatti, la AN è stata rinvenuta dai Pt_1
Carabinieri in posizione obliqua rispetto all'asse della carreggiata e tale circostanza la rende compatibile con una manovra di emergenza attivata a seguito della percezione del pericolo derivante dall'avvistamento del ciclomotore che sopraggiungeva.
La necessità di tale manovra di emergenza, come ricostruito dal Ctu, è stata ragionevolmente determinata dal fatto che entrambi i mezzi procedevano in parziale invasione della opposta corsia di marcia, aggravata dal fatto che “la particolare geometria della curva e la presenza di vegetazione di medio fusto a ridosso della carreggiata, determinano una distanza di reciproca avvistabilità per gli utenti della strada luogo dell'impatto pari a circa 25m”, e quindi, quando i conducenti si sono avveduti della reciproca presenza, a circa 12,5 metri dal punto di impatto, entrambi hanno attivato una manovra di emergenza che non sarebbe stata necessaria se avessero proceduto a ridosso del margine destro.
Entrambi sono, quindi, responsabili di quanto accaduto in ragione della direzione di marcia non rispettosa dell'art. 143 del codice della strada, che impone di tenere il margine destro della carreggiata, e tuttavia la ripartizione delle percentuali deve tener contro del fatto che il ha Pt_1 perso “il controllo del proprio mezzo sebbene avesse a disposizione spazio sufficiente per superare la vettura anche in parziale invasione della propria corsia (circa 1,5m alla destra della YP)” (cfr relazione del ctu a pag. 22) in violazione dell'art. 141 del codice della strada, che impone al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.
Pertanto, l'improvvisa presenza dell'ostacolo e la strada bagnata hanno concorso a determinare la perdita di controllo del mezzo da parte del tuttavia il fatto che anch'egli viaggiasse lontano Pt_1 dal margine destro della carreggiata e la sua imperizia, che non gli ha consentito di superare la
AN pur avendo a disposizione lo spazio necessario, impongono di ascrivere a suo carico l'attribuzione della maggiore responsabilità nella causazione del danno in misura pari al 60%, mentre il restante 40% va ascritto alla convenuta che, come detto, viaggiava con parziale invasione della carreggiata opposta lungo una curva a visuale ridotta.
Venendo al danno dalla documentazione in atti è emerso che, a seguito del sinistro, l'attore ha riportato “frattura dell'arco anteriore della I-II-III costa di destra, frattura dell'arco costale posteriore dalla II alla X costa di sinistra e dell'arco anteriore della I costa di sinistra con interessamento polmonare e versamento pleurico;
frattura del manubrio sternale, frattura dell'acromion spalla destra, frattura del collo femore destro sottoposta ad intervento chirurgico di artroprotesi anca destra, frattura del soma di L1,D7 e D11 e dei processi laterali di L2 e L3, trauma cranico con emorragia subaracnodea” che il CTU ha ritenuto compatibili con la dinamica dell'infortunio e da cui sono derivati postumi permanenti consistenti in “toracodinia bilaterale con ripercussioni polmonari;
deficit algo- funzionali della spalla sinistra in soggetto destrimane e del rachide dorso-lombare; deficit della utile articolarità dell'anca destra protesizzata e sindrome soggettiva del traumatizzato del cranio.”.
Il danno biologico per compromissione della complessiva integrità psico-fisica è stato valutato dal
CTU in termini percentuali nella misura del 38%; inoltre, il sinistro ha causato un'inabilità temporanea totale di gg.25; un'inabilità temporanea parziale di gg.40 al 75% e di ulteriori gg.40 al 50%.
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell'età del sig. che al Pt_1 momento del sinistro aveva 60 anni, essendo nato il [...], il danno non patrimoniale risarcibile
è pari a € 168.427, di cui € 159.802 a titolo di danno biologico;
€ 8.625 a titolo di invalidità temporanea (€ 2.875 per i.t. al 75%; € 3.450 per i.t. al 50%; € 2.300 per i.t. al 25%).
Sotto tale profilo va rilevato che la richiamata tabella scompone per ogni punto di danno la voce di danno biologico/dinamico relazionale da quello morale, così come scompone la somma spettante per ciascun giorno di invalidità temporanea.
Tale operazione è coerente con l'ultimo arresto sul punto della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sostanzialmente affermato la scorrettezza del riconoscimento, non supportato da alcun riscontro probatorio, nemmeno presuntivo, del danno morale (Cass. n. 25164/2020) poiché il suo risarcimento
è possibile soltanto laddove ricorrano “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto dei pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”.
Dopo aver affermato il principio dell'autonomia del danno biologico rispetto al danno morale che non
è suscettibile di accertamento medico-legale in quanto si sostanzia “nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendolo influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” ha precisato che solo laddove il giudice accerti l'esistenza del danno morale potrà procedere alla relativa liquidazione e, si aggiunga, applicando integralmente le tabelle di Milano mentre nell'ipotesi in cui non fosse raggiunta la prova non potrà che “considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale”.
Nella concreta fattispecie l'attore, pur avendolo richiesto, non ha provato e nemmeno allegato di aver subito specifiche conseguenti integranti un danno morale così come nulla ha dedotto in relazione ai motivi per cui sarebbe necessario procedere ad una personalizzazione del danno sicché la somma a lui spettante, tenuto conto del riparto di responsabilità, è pari a € 67.370.
Inoltre, va considerato che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma complessiva innanzi liquidata, che va devalutata, in base agli indici ISTAT, alla data del sinistro (15.8.2018); sulla somma così ottenuta gli interessi al tasso legale vanno calcolati sull'importo via via rivalutato, anno per anno, dal giorno del sinistro, 15.8.2018 a quello della presente decisione. (Cass. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. n. 2769/2000).
Su tale somma, con la trasformazione dell'obbligazione da debito di valore a debito di valuta per effetto della presente decisione, dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Quanto ai danni materiali al motociclo essi sono stati quantificati dal ctu in € 604,73 di cui € 241 dovranno essere corrisposti dalle convenute, e trattandosi di obbligazione di valuta su tale somma andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dal giorno del fatto al saldo.
Il danno complessivamente da pagare è quindi pari a € 67.611, oltre gli interessi da calcolare come sopraindicato.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo riferimento allo scaglione € 52.001 a € 260.000 tenuto conto del valore di accoglimento domanda e ai valori minimi in ragione della concorrente responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
1. dichiara che l'evento dannoso di cui in citazione è da ascrivere alla responsabilità concorrente di nella misura del 60% e di nella misura del 40% e per l'effetto Parte_1 CP_1 condanna in solido con al risarcimento CP_1 Controparte_4 del 40% del danno subito dal pari ad € 67.611, oltre interessi calcolati come in Parte_1 motivazione;
2. condanna in solido con a pagare a CP_1 Controparte_4
e spese di lite che liquida nella misura di € 7.052 per compensi, oltre accessori Parte_1 di legge ed € 759 per spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di in solido con CP_1 [...]
Controparte_4
Così deciso in Viterbo il 7 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi