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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 640 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in OL (Cs) alla via Melissa 11 presso lo studio dell'avv. Gasparri Manuela, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il
3.06.2024; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato alla via Luigi Sturzo n. 5 presso lo studio dell'avv. Siciliano Paolo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.07.2024; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di separazione personale di coniugi.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 3/06/2024, ha proposto domanda Parte_1 di separazione personale dal coniuge , stante il matrimonio con lui contratto in Controparte_1
DO il 22/10/2005 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2005), in costanza del quale sono nati due figli, e . A Per_1 Persona_2
1 fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., ha rassegnato le seguenti conclusioni:”1.emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione;
2.I figli e saranno affidati in Per_1 Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori con ogni conseguenza di legge, con domicilio preferenziale presso la madre.
3.la casa coniugale, già di proprietà del sig. , Controparte_1 sita in DO alla via Principale, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso;
4.la signora risiederà presso un'abitazione di sua proprietà sita in DO, alla Parte_1
c.da Sotto Le Timpe Mazzei, unitamente ai due figli, e;
4.non verrà disposto Per_1 Persona_2 alcun assegno di mantenimento per la sig.ra ; Piano Genitoriale per i figli Parte_1 minorenni -I figli e resteranno affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duratori e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
-i figli e resteranno collocati presso la dimora della madre, sita Per_1 Persona_2 in DO (CS) c.da sotto le Timpe Mazzei e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: -Il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola e fino all'ora di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; -a settimane alterne dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22:00; -quanto alle festività natalizie ed a quelle pasquali il padre e la madre, ad anni alterni potranno tenere con sé i figli secondo il calendario che di seguito si precisa: -il 24,25,26/12 con un genitore -il
31/12, 01.01 ed 02.01 con l'altro genitore -la vigilia dell'epifania, il 5 gennaio -l'epifania, il 6 gennaio -Il venerdì e il sabato santo -la Santa Pasqua e il lunedì dell'Angelo Il tutto si ripeterà ad anni e festività alterne. I coniugi si obbligano, indipendentemente dalle pattuizioni di cui sopra, a porre in essere tutte le iniziative possibili per garantire che il diritto di visita sia sempre ed in ogni caso il più ampio possibile. Il sig. si impegna a versare alla Controparte_1 signora , ogni mese, un assegno per il mantenimento dei figli pari ad € 700,00, oltre Pt_1 aggiornamento ISTAT, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%. Altre disposizioni patrimoniali Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente
2 autosufficienti e ciascuno di essi dichiara di godere di proprio ed autonomo reddito. -I mobili in legno (cucina, stanza da letto e specchiera bagno), regalo ricevuto dal padre della signora
, sono ubicati presso la casa coniugale, e verranno restituiti alla signora ,
Parte_1 Pt_1 che provvederà a recuperarli a sue spese. -La signora provvederà altresì a
Parte_1 recuperare le seguenti cose: il proprio corredo, i servizi di piatti e di bicchieri, la batteria di pentole, la colonna bagnata in oro zecchino e tutti gli altri effetti personali. -I gioielli in oro di proprietà dei ragazzi verranno censiti e consegnati alla signora che provvederà a
Parte_1 depositarli in una cassaforte. -La signora utilizzerà l'autovettura Dacia tg
Parte_1
GF920SW, e provvederà ad effettuare il relativo passaggio di proprietà. -Il sig. Controparte_1 utilizzerà l'autovettura Mercedes già di sua proprietà. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 6.06.2024.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
17.07.2024. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) emettere sentenza parziale di separazione che autorizzi i coniugi a vivere separatamente, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; 2) accertare e dichiarare non dovuto alla sig.ra l'assegno di mantenimento – da parte del marito - per sua espressa Parte_1 rinuncia, essendosi dichiarata economicamente autosufficiente;
3) affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio preferenziale presso l'abitazione della madre sita in DO alla c.da sotto le Timpe Mazzei;
4) accertare e dichiarare il diritto di visita del padre nei confronti dei figli secondo le indicazioni e lo schema ampliato al punto sub b) del presente atto;
5) accertare nella misura di €. 400,00 - complessivi per entrambi i figli -
l'assegno di mantenimento che il sig. dovrà corrispondere mensilmente alla moglie, CP_1 per le motivazioni esplicate al punto sub c) del presente atto;
6) ordinare la divisione del beni indicati dai coniugi nei rispettivi atti, nei modi e nei termini di cui ai punti sub d ed e); 7) accertare e dichiarare il diritto del sig. al rimborso, a carico della moglie, CP_1 dell'importo di €. 12.500,00 nonché quello di €. 6.840,00 per le causali e le motivazioni di cui al punto sub f) del presente atto. Vinte le spese e competenze di giudizio”.
Fissata l'udienza del 20.10.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore
(stante il rinvio di quelle tenute a far data dal 16.09.2024 per la pendenza di trattative di bonario componimento), le stesse hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere;
quindi, hanno chiesto la pronuncia della separazione coniugale con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
3 Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della separazione, in data 29.10.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile (alla luce di quanto dedotto dalle parti), così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi appare irrimediabilmente venuta meno.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e . Parte_1 Controparte_1
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della separazione con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 20.10.2025) che di seguito si riportano testualmente: “affido condiviso del figlio ancora minorenne ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
- diritto di di vedere Controparte_1
e tenere con sé il figlio minorenne (salvo diverso accordo raggiunto con l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore) il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 20.00 (ore 21.00 nel periodo estivo); a settimane alterne, dal venerdì all'uscita di scuola (o, durante il periodo extrascolastico, dalle ore 10.00) alle ore 20.00 della domenica successiva (ore 21.00 nel periodo estivo); ad anni alterni, dal 24 dicembre (ore 10.00) al 26 dicembre (ore 20.00) ovvero dal 31 dicembre (ore
10.00) al 2 gennaio (ore 20.00); sempre ad anni alterni, a Pasqua o Pasquetta dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e nelle altre festività calendarizzate;
nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio o agosto, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- assegnazione della casa coniugale (sita in DO
Marina alla via Sotto Le Timpe snc) in favore di , affinché vi possa abitare con il Parte_1 figlio minorenne e con quello maggiorenne non economicamente autosufficiente;
- obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne e non Controparte_1 Persona_2 economicamente autosufficiente, mediante il versamento direttamente in favore dello stesso, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché di contribuire al mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento in favore di , Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile di euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- percezione dell'assegno unico erogato per i due figli da parte di nella misura del 100%; - ripartizione tra Parte_1 entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie occorrenti per i due figli (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di OL)”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle
4 anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi del figlio minore delle clausole a lui relative. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi dell'unico figlio allo stato ancora minorenne, ha reso non necessario l'ascolto dello stesso ex art. 473 bis.4 c.p.c..
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 640/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 Controparte_1 matrimonio tra loro contratto in DO il 22.10.2005 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2005);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di DO di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di DO per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in OL il 30.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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