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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16283/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti, 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 352660 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13296/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 352660 del 4 giugno 2024, notificato in data 19 luglio 2024 dal Comune di Anzio – Servizio Politiche delle Entrate, con cui veniva richiesto, per l'anno d'imposta 2019, il pagamento della somma complessiva di euro 926,00, comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva, eccependo l'applicabilità dell'esenzione IMU per abitazione principale, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 209/2022 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, rappresentando di avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile sito in Anzio, Indirizzo_1, pur essendo coniugata con soggetto residente in altro Comune.
Si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, il quale ha comunicato di avere avviato un procedimento di conciliazione, formalizzato con nota prot. 130675/2025, con il quale l'Ente ha disposto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IMU 2019 n. 352660, e che la ricorrente ha aderito a tale accordo.
Il Comune di Anzio, pertanto, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'avviso di accertamento IMU n. 352660 del 4 giugno 2024, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Ente impositore in sede di conciliazione, con adesione della parte ricorrente.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia sul merito della controversia.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ravvisa i motivi per disporne la compensazione integrale, atteso che la definizione della controversia è intervenuta in via conciliativa, senza necessità di accertamento giurisdizionale della fondatezza delle rispettive posizioni, e con reciproca adesione delle parti alla soluzione raggiunta.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SS CL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16283/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Anzio - Piazza Cesare Battisti, 25 00042 Anzio RM
elettivamente domiciliato presso protocollo.comuneanzio@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 352660 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13296/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 352660 del 4 giugno 2024, notificato in data 19 luglio 2024 dal Comune di Anzio – Servizio Politiche delle Entrate, con cui veniva richiesto, per l'anno d'imposta 2019, il pagamento della somma complessiva di euro 926,00, comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa impositiva, eccependo l'applicabilità dell'esenzione IMU per abitazione principale, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 209/2022 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, rappresentando di avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell'immobile sito in Anzio, Indirizzo_1, pur essendo coniugata con soggetto residente in altro Comune.
Si è costituito in giudizio il Comune di Anzio, il quale ha comunicato di avere avviato un procedimento di conciliazione, formalizzato con nota prot. 130675/2025, con il quale l'Ente ha disposto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IMU 2019 n. 352660, e che la ricorrente ha aderito a tale accordo.
Il Comune di Anzio, pertanto, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'avviso di accertamento IMU n. 352660 del 4 giugno 2024, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Ente impositore in sede di conciliazione, con adesione della parte ricorrente.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia sul merito della controversia.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Giudice ravvisa i motivi per disporne la compensazione integrale, atteso che la definizione della controversia è intervenuta in via conciliativa, senza necessità di accertamento giurisdizionale della fondatezza delle rispettive posizioni, e con reciproca adesione delle parti alla soluzione raggiunta.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
SS CL