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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 8011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8011 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 4.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 11897/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Palumbo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 14.5.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €. 8.528,52 a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare “per le mensilità analiticamente indicate in narrativa e comprese tra l'8 agosto 2017 e il 31 luglio 2019”, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. A fondamento della domanda, in sintesi ha dedotto:
- di aver lavorato “alle dipendenze del dott. (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 dall'8 agosto 2017 al 27 dicembre 2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, quale impiegata”;
- che, dopo la cessazione di tale rapporto di lavoro, e segnatamente in data 19.10.2020, ha CP_ inoltrato all' tre diverse domande (nn. .5176.19/10/2020.0044305, CP_1
.5176.19/10/2020.0044306 e .5176.19/10/2020.0044307) al fine di ottenere il CP_1 CP_1 riconoscimento degli Assegni per il Nucleo Familiare “in relazione ai periodi 8 agosto 2017 - 30 giugno 2018, 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 e 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020”;
- che dette istanze sono state accolte “come evincibile dalla documentazione in atti ove risulta indicato anche l'importo che la signora avrebbe dovuto percepire Pt_1 mensilmente per ciascun periodo (all. 2)”;
- che, tuttavia, non riceveva alcunché “atteso che il suo ex datore di lavoro, nelle more, cessava la propria attività, risultando impossibilitato al compimento degli adempimenti fiscali e/o previdenziali come descritto nella dichiarazione in atti (all. 3)”;
- che, pertanto, chiedeva all' il pagamento diretto degli ANF, “ma esso istituto si CP_1 negava senza fornire spiegazione circa i motivi del diniego”;
- che “solo in data 13 settembre 2024 ed a seguito della presentazione di nuova istanza, la ricorrente riusciva ad ottenere dall' il pagamento di parte degli assegni richiesti a CP_1 precisamente di quelli relativi al solo periodo Agosto - Dicembre 2019”; CP_
- di aver inutilmente sollecitato l' al pagamento delle somme ad ella ancora spettanti;
- la sussistenza, pertanto, del diritto “a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare per i
1 seguenti periodi:
• dall' 8 agosto 2017 al 30 giugno 2018 (in relazione alla domanda n. prot. 5176.19/10/2020.0044305) corrispondenti ad €. 375,00= per n. 11 mensilità e CP_1 pertanto ad €. 4.125,00;
• dall' 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 (in relazione alla domanda n. prot. 5176.19/10/2020.0044306) corrispondenti ad €. 335.71= per n. 12 mensilità e CP_1 pertanto ad €. 4.028,52;
• dall' 1 al 31 luglio 2019 (in relazione alla domanda n. prot. 5176.19/10/2020.0044307) e pertanto per una mensilità pari ad €. 375,00=; CP_1 il tutto corrispondente alla complessiva somma di €. 8.528,52=”.
- che “tutte le domande per il riconoscimento degli ANF trasmesse dall'esponente sono state sempre regolarmente accolte all'esito di ogni valutazione, da parte dell' CP_1 relativa al suo reddito ed alla composizione del suo nucleo familiare (di cui facevano parte, all'epoca dei fatti, il coniuge e i tre figli)” … “stante l'intervenuta cessazione, da parte del suo ex datore di lavoro, di ogni attività”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito la CP_1 decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970 e la prescrizione. Nel merito, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda non può essere accolta essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata CP_ dall'
L'istituto della decadenza di cui nella specie si fa applicazione è disciplinato dall'art. 47, comma terzo, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19/9/92, n. 384, conv. in L. 14/11/1992, n. 438 stabilisce che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Non vi è dubbio che le prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della citata legge ricomprenda altresì quella per cui è causa.
In relazione alla domanda in esame, pertanto, il termine di decadenza è annuale e decorre
“dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Ne consegue che, in assenza di provvedimenti espliciti di rigetto della domanda o di reiezione del ricorso, il termine di decadenza applicabile è quello contemplato dalla terza ipotesi del primo comma della norma in esame, ovvero un anno e trecento giorni dalla
2 presentazione della domanda amministrativa.
Difatti, l'art. 7 l. 533 n.73 stabilisce un lasso di tempo di 120 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, a seguito della proposizione della richiesta di prestazione, decorso il quale
“la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta”. La normativa vigente (l. 38.89) prevede, a questo punto, il decorso di un ulteriore termine di 90 giorni per presentare il ricorso al Comitato Provinciale, e di altri 90 giorni per la decisione dell'Istituto sul ricorso stesso: ciò comporta che la domanda giudiziale va proposta non oltre 1 anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (vedi, seppure in via incidentale, Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128). Ciò anche qualora il ricorso amministrativo non sia stato proposto tempestivamente poiché, secondo l'art. 8 l. 533.73, questo può essere presentato anche fuori dei termini previsti e l' è obbligato ad esaminarlo e a deciderlo (Cass. 9965.96). CP_1
Nel caso di specie, come dedotto in ricorso, le domande amministrative volta ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare nei periodi per cui è causa sono state tutte presentate all' CP_1 (diversamente da quanto dedotto al punto d) della pag. 2 del ricorso, dopo la cessazione del rapporto di lavoro posto a base del diritto vantato) in data 19.10.2020.
Pertanto, la ricorrente, avendo depositato il ricorso giurisdizionale solo in data 14.5.2015 (e dunque oltre il termine di un anno e 300 giorni), è incorsa in decadenza.
Per tale motivo, che assorbe ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
In Napoli, il 4.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
3
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 4.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. 11897/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Palumbo
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso depositato il 14.5.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore della complessiva somma di €. 8.528,52 a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare “per le mensilità analiticamente indicate in narrativa e comprese tra l'8 agosto 2017 e il 31 luglio 2019”, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario. A fondamento della domanda, in sintesi ha dedotto:
- di aver lavorato “alle dipendenze del dott. (c.f.: ) Parte_2 C.F._2 dall'8 agosto 2017 al 27 dicembre 2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, quale impiegata”;
- che, dopo la cessazione di tale rapporto di lavoro, e segnatamente in data 19.10.2020, ha CP_ inoltrato all' tre diverse domande (nn. .5176.19/10/2020.0044305, CP_1
.5176.19/10/2020.0044306 e .5176.19/10/2020.0044307) al fine di ottenere il CP_1 CP_1 riconoscimento degli Assegni per il Nucleo Familiare “in relazione ai periodi 8 agosto 2017 - 30 giugno 2018, 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019 e 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020”;
- che dette istanze sono state accolte “come evincibile dalla documentazione in atti ove risulta indicato anche l'importo che la signora avrebbe dovuto percepire Pt_1 mensilmente per ciascun periodo (all. 2)”;
- che, tuttavia, non riceveva alcunché “atteso che il suo ex datore di lavoro, nelle more, cessava la propria attività, risultando impossibilitato al compimento degli adempimenti fiscali e/o previdenziali come descritto nella dichiarazione in atti (all. 3)”;
- che, pertanto, chiedeva all' il pagamento diretto degli ANF, “ma esso istituto si CP_1 negava senza fornire spiegazione circa i motivi del diniego”;
- che “solo in data 13 settembre 2024 ed a seguito della presentazione di nuova istanza, la ricorrente riusciva ad ottenere dall' il pagamento di parte degli assegni richiesti a CP_1 precisamente di quelli relativi al solo periodo Agosto - Dicembre 2019”; CP_
- di aver inutilmente sollecitato l' al pagamento delle somme ad ella ancora spettanti;
- la sussistenza, pertanto, del diritto “a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare per i
1 seguenti periodi:
• dall' 8 agosto 2017 al 30 giugno 2018 (in relazione alla domanda n. prot. 5176.19/10/2020.0044305) corrispondenti ad €. 375,00= per n. 11 mensilità e CP_1 pertanto ad €. 4.125,00;
• dall' 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 (in relazione alla domanda n. prot. 5176.19/10/2020.0044306) corrispondenti ad €. 335.71= per n. 12 mensilità e CP_1 pertanto ad €. 4.028,52;
• dall' 1 al 31 luglio 2019 (in relazione alla domanda n. prot. 5176.19/10/2020.0044307) e pertanto per una mensilità pari ad €. 375,00=; CP_1 il tutto corrispondente alla complessiva somma di €. 8.528,52=”.
- che “tutte le domande per il riconoscimento degli ANF trasmesse dall'esponente sono state sempre regolarmente accolte all'esito di ogni valutazione, da parte dell' CP_1 relativa al suo reddito ed alla composizione del suo nucleo familiare (di cui facevano parte, all'epoca dei fatti, il coniuge e i tre figli)” … “stante l'intervenuta cessazione, da parte del suo ex datore di lavoro, di ogni attività”.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito la CP_1 decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970 e la prescrizione. Nel merito, contestando il fondamento della domanda, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda non può essere accolta essendo fondata l'eccezione di decadenza sollevata CP_ dall'
L'istituto della decadenza di cui nella specie si fa applicazione è disciplinato dall'art. 47, comma terzo, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19/9/92, n. 384, conv. in L. 14/11/1992, n. 438 stabilisce che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Non vi è dubbio che le prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della citata legge ricomprenda altresì quella per cui è causa.
In relazione alla domanda in esame, pertanto, il termine di decadenza è annuale e decorre
“dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Ne consegue che, in assenza di provvedimenti espliciti di rigetto della domanda o di reiezione del ricorso, il termine di decadenza applicabile è quello contemplato dalla terza ipotesi del primo comma della norma in esame, ovvero un anno e trecento giorni dalla
2 presentazione della domanda amministrativa.
Difatti, l'art. 7 l. 533 n.73 stabilisce un lasso di tempo di 120 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, a seguito della proposizione della richiesta di prestazione, decorso il quale
“la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta”. La normativa vigente (l. 38.89) prevede, a questo punto, il decorso di un ulteriore termine di 90 giorni per presentare il ricorso al Comitato Provinciale, e di altri 90 giorni per la decisione dell'Istituto sul ricorso stesso: ciò comporta che la domanda giudiziale va proposta non oltre 1 anno e 300 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (vedi, seppure in via incidentale, Corte Cost. 24 aprile 1996 n. 128). Ciò anche qualora il ricorso amministrativo non sia stato proposto tempestivamente poiché, secondo l'art. 8 l. 533.73, questo può essere presentato anche fuori dei termini previsti e l' è obbligato ad esaminarlo e a deciderlo (Cass. 9965.96). CP_1
Nel caso di specie, come dedotto in ricorso, le domande amministrative volta ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare nei periodi per cui è causa sono state tutte presentate all' CP_1 (diversamente da quanto dedotto al punto d) della pag. 2 del ricorso, dopo la cessazione del rapporto di lavoro posto a base del diritto vantato) in data 19.10.2020.
Pertanto, la ricorrente, avendo depositato il ricorso giurisdizionale solo in data 14.5.2015 (e dunque oltre il termine di un anno e 300 giorni), è incorsa in decadenza.
Per tale motivo, che assorbe ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
In Napoli, il 4.11.2025
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