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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 103/2025, promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI Parte_1
GIANLUCA,
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BARZAN Controparte_1
NUNZIA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale e poi il divorzio da deducendo che da tempo sarebbero venute meno Controparte_1
l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione. L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] Parte_1 il 26/09/1969 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Rimini il giorno 03/04/1993, con atto trascritto nel Comune di RIMINI nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 1993, atto n. 60, parte 2, serie A.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 02.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 103/2025, promossa da:
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GRIMALDI Parte_1
GIANLUCA,
RICORRENTE
contro
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. BARZAN Controparte_1
NUNZIA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale e poi il divorzio da deducendo che da tempo sarebbero venute meno Controparte_1
l'affectio coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione. L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato a [...] Parte_1 il 26/09/1969 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Rimini il giorno 03/04/1993, con atto trascritto nel Comune di RIMINI nel
Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 1993, atto n. 60, parte 2, serie A.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 02.10.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi