Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5173/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESS DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
OR AN (NA) alla Via V.Veneto n.13/B (CF. ), in C.F._1 proprio e nella qualità di liquidatore della
[...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata in TE P.IVA_1
OR AN (NA) alla Via V.Veneto n.38 presso lo studio dell'avv. Claudia Izzo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione OPPONENTE
E
Controparte_2 con sede in OR del Greco (NA) al
[...]
Corso Vittorio Emanuele nn. 92/100 Palazzo Vallelonga Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Napoli n. REA 263669 Partita IVA P.IVA_2 P.IVA_3
Albo delle Aziende di Credito n. 4708.40 Albo delle Società Cooperative A217251 ABI n. 5142.5 Albo Gruppi Bancari n. 5142/5 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia in persona del legale rappresentante e Presidente rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, CP_3 dall'Avv. Olimpia Ranieri C.F. , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Daniele Toriello in Castel San Giorgio (SA) alla Piazza Gangemi n. 14 OPPOSTA
E
on sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. CP_4 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice di CP_5 società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in
[...]
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 1
Gruppo facente parte del “Gruppo Bancario Credito Fondiario”, codice P.IVA_6
ABI Gruppo 10312.7, società soggetta a direzione e coordinamento di Credito Fondiario S.p.A., iscritta al n. 35758.2 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento Banca d'Italia del 7 giugno 2017,giusta procura ai rogiti del Notaio in Roma, del 17.12.2020 Persona_1 al n. Rep. 14688 e n. 7197 Racc., registrata al n. 36749 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con CodiceFiscale_3
Studio in Messina, Via Orso 7, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Pt_2
Andrea Aloi (C.F. ), giusta procura generale alle liti, CodiceFiscale_4 autenticata nella firma dal notaio da Messina il 2.08.2018 al n. 36936 Rep., Persona_2
n. 13665 Racc.ed elettivamente domiciliata in Corso Ettore Padovano, 132, Pagani (SA), presso e nello studio dell'avv. Gianluca Granato (C.F. ) C.F._5
INTERVENTORE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/01/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 liquidatore della TE
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 974/2017 emesso
[...] in data 05/06/2017, con il quale veniva ingiunto alla “
[...]
ed a , in qualità di fideiussore, di pagare, TE Parte_1 in favore della Controparte_2 la somma di € 37.269,42 oltre interessi e spese così determinata: €
[...]
32.819,42 in virtù di saldo dare del conto corrente n.135/1098814 intestato alla
[...]
; € 4.450,00 per saldo dare del conto anticipi n. TE
135/1102958 rapporto di apertura di credito intestato alla TE
.
[...]
Parte opponente eccepiva, preliminarmente, l'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, notificato alla residenza del liquidatore della TE
senza che sia stata tentata la notifica presso la sede legale della società.
[...]
Inoltre, eccepiva che il decreto ingiuntivo era stato notificato alla sola
[...] in persona del suo liquidatore e non TE Parte_1 anche a in proprio quale fideiussore, con conseguente inesistenza della Parte_1 notifica nei suoi confronti. Eccepiva, altresì, l'inesistenza di valida documentazione comprovante il credito
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 2 azionato in via monitoria, essendo stato depositato un contratto di conto corrente privo di data certa, che presentava pattuizioni nulle, annullabili e, in ogni caso, inefficaci, in relazione alla pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto. Con riguardo al contratto di conto corrente anticipi, eccepiva la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità delle pattuizioni in merito all'applicazione della commissione del massimo scoperto ed alla pattuizione di una ulteriore maggiorazione del massimo scoperto. Evidenziava che, il predetto conto anticipi, oltre a maturare illegittimi interessi, commissioni e remunerazioni non pattuite e non dovute, riversava le patologie contabili sul conto ordinario, che a sua volta maturava interessi, spese e competenze non dovute;
conto corrente ordinario. Eccepiva che il preteso credito vantato dalla banca era frutto della illegittima applicazione di tassi non dovuti, di remunerazioni non pattuite e di spese e commissioni in violazioni di legge. Dalla nullità della obbligazione del debitore principale , sarebbe poi derivata la P_ nullità della fideiussione stessa, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1939 c.c.. Concludeva, dunque, chiedendo: 1) in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo 974.2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti della signora in proprio per inesistenza della notifica;
2) nel merito, in Parte_1 accoglimento della presente opposizione, dichiararsi nullo, inefficace, e/o comunque revocare l'opposto decreto per i motivi tutti esposti in narrativa;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare inammissibile, ed improcedibile in rito, nonché infondato in fatto ed in diritto il decreto opposto e, per l'effetto, revocarlo;
4) accertare e dichiarare, per l'effetto ed in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, non dovuta dalla P_
M , e per essa dai suoi fideiussori, la somma chiesta dalla
[...] Controparte_2
in fase monitoria e che, comunque, nulla è dovuto dalla opponente ad
[...] essa a qualsiasi titolo;
5) accertare e dichiarare la Controparte_2 condotta gravemente inadempiente della e la responsabilità Controparte_2 contrattuale della stessa, anche per violazione dei principi di correttezza e buona fede, per i motivi tutti esposti in narrativa, con particolare riguardo alla illegittima segnalazione in CR;
6) In via pregiudiziale accertare e dichiarare che esso istituto di credito ha illegittimamente addebitato sui conti correnti di essa somme non P_ dovute per interessi trimestralmente addebitati, commissioni di massimo scoperto non concordate, addebito per valute non concordate, tassi di interessi ultralegali e non convenzionalmente accettati, nè applicabili , applicazione di tassi negativi effettivi superiori a quelli fissati dalla legge 108/96; 7) dichiarare dovute ad essa la P_ somma di euro 37.269,42 o quella maggiore o minore che risultera' accertata in corso di causa. oltre interessi e svalutazione dalle singole scadenze ed agli stessi tassi applicati dalla banca ricorrente;
8) Dichiarare la compensazione fra le poste creditorie vantate da essa nei confronti della Banca con le poste debitorie effettivamente dovute P_ quest'ultime da accertarsi in corso del giudizio non riconoscendosi espressamente quanto illegittimamente esposto negli eventuali estratti conto che saranno prodotti;
9)
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 3 per l'effetto di quanto sopra, dichiarare tenuta e condannare in via riconvenzionale la al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_2 cagionato alla , per un importo pari a a quello che sarà accertato in corso di P_ causa, ovvero del maggiore o minore che codesto Tribunale intenderà riconoscere, in via equitativa;
10) in subordine, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta l'esistenza in capo di un diritto di credito nei confronti della RT
, dichiarare compensato, e/o comunque, compensare il maggior credito di P_ natura risarcitoria spettante;
11) condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. In data 23/2/2018, si costituiva la che premetteva Controparte_8 quanto segue: in data 22.03.2012 la stipulava TE con la Filiale di Scafati contratto di conto corrente Controparte_8 contraddistinto dal n. 135/1098814; in data 28.06.2012 sempre la
[...] stipulava con la TE Controparte_8
Filiale di Scafati contratto di conto anticipi contraddistinto dal n. 135/1102958; in data 29.06.2012 sempre la stipulava con la TE [...]
Filiale di Scafati contratto di affidamento in conto corrente Controparte_8
e comunicazione di linee di credito contraddistinto da NDG 001066674; con atto del 29.06.2012 si costituiva garante per fideiussione, fino alla concorrenza Parte_1 di € 195.000,00, oltre spese ed interessi dalla data dell'escussione, della
[...]
e a favore della;
con lettera TE Controparte_2 del 10.02.2016 inviata con RAS Garantita A/R della Mail Express Poste Private del 12.02.2016 ID 16000040027248 alla TE
(rifiutata) e con RAS Garantita A/R della Mail Express Poste Private del
[...]
12.02.2016 ID 16000040027264 alla garante per fideiussione sig.ra Parte_1
(compiuta giacenza al 21.03.2016), la invitava i Controparte_8 suddetti a provvedere al rimborso delle ragioni creditorie pari a € 32.819,42 oltre interessi dal giorno 01.01.2016 per saldo dare del conto corrente n. 1098814 presso la
Filiale di Scafati;
con attestazione datata 13.04.2016 in calce all'estratto conto del 31.01.2016, il Dott. nella qualità di Direttore Generale della Controparte_9 [...]
certificava, ai sensi e per gli effetti dell'art. TE0
50 T.U. sulla Legge Bancaria, che il conto corrente n. 1098814 intestato, presso la
Filiale di Scafati, alla Controparte_2 TE presentava, alla data del 31.01.2016, un saldo debitore di complessivi € 32.819,42
[...] val. 31.01.2016; certificava altresì che tale saldo debitore era conforme a quello riportato nelle scritture contabili regolarmente vidimate, bollate e tenute a norma di legge e dichiarava ancora che il citato credito vantato nei confronti della
[...] era vero e liquido;
con altra attestazione datata TE sempre 13.04.2016 in calce all'estratto conto del 31.12.2015, il Dott. Controparte_9 nella qualità di Direttore Generale della Banca TE0 certificava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 T.U. sulla Legge Bancaria, che il
[...] conto corrente n. 1102958 intestato, presso la Filiale di Controparte_2
Scafati, alla presentava, alla data del TE
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 4 31.12.2015, un saldo debitore di complessivi € 4.450,00 val. 31.12.2015; certificava, altresì, che tale saldo debitore era conforme a quello riportato nelle scritture contabili regolarmente vidimate, bollate e tenute a norma di legge e dichiarava ancora che il citato credito vantato nei confronti della era TE vero e liquido;
nonostante il sollecito di pagamento di cui sopra, la Banca, essendo ancora creditrice nei confronti della società TE
e della garante per fideiussione sig.ra come sopra generalizzate della Parte_1 somma di € 32.819,42 val. 31.01.2016 oltre interessi al tasso del 7,373% dal giorno 01.02.2016 fino al soddisfo e comunque entro i limiti del tasso soglia ex legge n. 108/1996 per lo scoperto di conto corrente n. 135/1098814 intestato alla
[...] presso la per TE TE0 Cont iliale di Scafati e della somma di € 4.450,00 val. 31.12.2015 oltre interessi al tasso del 9,8% dal giorno 01.01.2016 fino al soddisfo e comunque entro i limiti del tasso soglia ex legge n. 108/1996 per lo scoperto di conto anticipi n. 135/1102958 intestato alla presso la TE TE0 er Az. Filiale di Scafati, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo che veniva
[...] emesso in data 05.06.2017; con il ricorso per decreto ingiuntivo si depositavano anche gli estratti conto, scalari e prospetti da marzo 2012 al 31.01.2016 relativi P_ al conto corrente n. 1098814 intestato alla TE presso la Filiale di Scafati della altresì sempre con Controparte_8 il ricorso per decreto ingiuntivo si depositavano gli estratti conto, scalari e prospetti liquidazione da giugno 2012 al 31.12.2015 relativi al conto corrente anticipi n. 1102958 intestato alla presso la Filiale di Scafati della TE
Controparte_8
Ciò premesso, parte opponente eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per la citazione dinanzi l'erroneo ed inesistente Tribunale di Nocera Inferiore Ancona come indicato alla pagina 14 dell'atto di citazione, quindi con incertezza dell'esatto Tribunale adito.
Con riguardo all'eccezione di mancata notifica dell'atto di citazione in opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per la garante per fideiussione, evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato notificato a mezzo del servizio postale a in proprio nella qualità di garante per fideiussione in Parte_1 data 03.07.2017 con avviso immesso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo per temporanea assenza del destinatario, come risulta dall'avviso di ricevimento della notifica postale e, pertanto, il termine di quaranta giorni scadeva il giorno 12.09.2017, mentre l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato telematicamente solo in data 20.09.2017, con conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta da in proprio nella qualità di garante per Parte_1 fideiussione per tardività. Eccepiva altresì l'improponibilità dell'opposizione per mancato esperimento, da parte dell'opponente, della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 così come anche successivamente modificato dall'art. 84 del D.L. n. 69 del 21.06.2013.
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 5 In relazione all'eccepita invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, evidenziava chela Banca aveva richiesto in data 14.06.2017 la notifica presso la sede della
[...]
ubicata in Scafati (SA) alla Via G. TE
Vitiello n. 6 CAP 84018, sede della società ingiunta che risulta come sopra descritta sia dalle visure camerali storiche del 02.11.2016 e del 06.07.2017 sia dalla stessa procura ad litem degli opponenti e che, solo successivamente, in data 10.07.2017 richiedeva la notifica del decreto ingiuntivo presso la residenza del Liquidatore, dove effettivamente notificato in data 11.07.2017, notifica comunque valida perché effettuata presso la residenza del Liquidatore in OR AN (NA) alla Via Vittorio Parte_1
Veneto n. 13/B CAP 80058 come risulta sia nelle visure camerali storiche del 02.11.2016 e del 06.07.2017 sia nello stesso atto di citazione in opposizione. Aggiungeva che la Banca richiedeva, in data 14.06.2017 la notifica a mezzo del servizio postale a in proprio nella qualità di garante per fideiussione con Parte_1 residenza in OR AN (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 13/B CAP 80058 come risulta dall'avviso di ricevimento da cui si evince che in data 03.07.2017 è stato immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, atto poi non ritirato entro il termine di dieci giorni, con ritorno al mittente per compiuta giacenza della relativa busta con atto all'interno. Eccepiva, inoltre la legittimità del credito azionato e della documentazione prodotta nel procedimento monitorio, documentazione sufficiente a comprovare la fondatezza del credito della Banca opposta, dal momento che la Banca, già nel procedimento monitorio, non si era limitata a depositare il solo certificato ex art. 50 T.U.B., ma aveva depositato i seguenti documenti: 1) contratto di conto corrente n. 135/1098814 Filiale di Scafati stipulato il 22.03.2012 (n. 18 pagine unite da apposito sigillo); 2) contratto di conto anticipi n. 135/1102958 Filiale di Scafati stipulato il 28.06.2012 (n. 3 pagine unite da apposito sigillo); 3) contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione linee di credito Filiale di Scafati stipulato il 29.06.2012 con NDG 001066674 con timbri e adesivo Poste del 29.06.2012 per data certa (n. 8 pagine unite da apposito sigillo); 4) atto di fideiussione del 29.06.2012 della sig.ra con adesivo della Mail Parte_1
Express Poste Private del 02.07.2012 n. 12000019274703; 5) lettera del 10.02.2016 inviata con RAS Garantita A/R della Mail Express Poste Private del 12.02.2016 ID 16000040027248 alla TE
(rifiutata) e con RAS Garantita A/R della Mail Express Poste Private del 12.02.2016 ID 16000040027264 alla garante per fideiussione sig.ra (compiuta Parte_1 giacenza al 21.03.2016), unitamente a ricevute ritorno;
6) attestazione datata 13.04.2016 in calce all'estratto conto del 31.01.2016 del Dott. nella qualità di Controparte_9
Direttore Generale della relativa al TE0 conto corrente n. 1098814 intestato – presso la Filiale di Controparte_2
Scafati – alla 7) attestazione datata TE
13.04.2016 in calce all'estratto conto del 31.12.2015 del Dott. nella Controparte_9 qualità di Direttore Generale della TE0 relativa al conto corrente n. 1102958 intestato – presso la Controparte_2
Filiale di Scafati – alla 8) estratti conto, TE
N.R.G. 5173/2017 - 6 TE2 scalari e prospetti liquidazione da marzo 2012 al 31.01.2016 relativi al conto corrente n. 1098814 intestato alla presso la Filiale di TE
Scafati della 9) estratti conto, scalari e prospetti Controparte_8 liquidazione da giugno 2012 al 31.12.2015 relativi al conto corrente anticipi n. 1102958 intestato alla presso la Filiale di Scafati della TE
Controparte_8
Con riguardo alle condizioni contrattuali evidenziava che la banca aveva depositato tutti i contratti e tutti gli estratti conto con scalari e prospetti liquidazione, con remunerazioni validamente pattuite, con spese e commissioni nel rispetto della legge. Riguardo poi la capitalizzazione trimestrale, evidenziava che, tutti contratti oggetto del presente giudizio, sono del 2012, quindi successivi alla delibera CICR del 09.02.2000, e ad essa conformi. In via ancora subordinata eccepiva la prescrizione di ogni presunto credito vantato dagli opponenti. Con riguardo alla commissione di massimo scoperto, ne eccepiva la legittimità, validità ed efficacia, risultando esattamente indicati la percentuale applicata al conto, la base di calcolo e la periodicità dell'addebito, come si evince dal contratto di conto corrente n. 1098814, dal conto anticipi n. 1102958, che per la commissione rinvia al già indicato contratto n. 1098814) e dal contratto di affidamento. In via subordinata eccepiva la prescrizione di ogni presunto credito vantato dagli opponenti. Per quanto concerne l'eccezione sollevata per la clausola uso piazza, rilevava che in tutti i contratti oggetto del presente giudizio ogni tasso di interesse debitore era esattamente indicato. In via subordinata, eccepiva la prescrizione di ogni presunto credito vantato dagli opponenti. Evidenziava, inoltre che nel caso di specie non si rinveniva alcuno sconfinamento del tasso soglia antiusura.
Chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. per la palese temerarietà dell'opposizione. Concludeva, dunque, chiedendo di rigettare l'opposizione e per l'effetto così provvedere: 1) in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di opposizione per la citazione dinanzi l'erroneo ed inesistente Tribunale di Nocera Inferiore Ancona, il tutto con ogni conseguenza di legge;
2) ancora in via preliminare ed in via subordinata, dichiarare la nullità, inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'atto di opposizione ad istanza della sig.ra nella qualità di garante per Parte_1 fideiussione per la mancata notifica dell'atto di opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) sempre in via preliminare ed in via subordinata, dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti della TE
ed anche nei confronti della sig.ra nella qualità di
[...] Parte_1 garante per fideiussione per esistente, valida e legittima notifica;
4) sempre in via preliminare ed in via subordinata, concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
5) sempre in via preliminare ed ancora in via
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 7 subordinata, concedersi ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 37.269,42, oltre interessi come richiesti e concessi con decreto ingiuntivo;
nel merito, per tutto quanto sopra esposto e motivato in fatto e in diritto, 6) previo accertamento e dichiarazione dell'esistenza del titolo ad agire della Controparte_8 nei confronti della e della TE sig.ra in proprio nella qualità di garante per fideiussione, dell'esistenza Parte_1 del vincolo della fideiussione della sig.ra per la Parte_1 [...]
ed a favore della e TE Controparte_8 della validità e fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla Banca nei confronti degli opponenti, rigettare l'opposizione in quanto, oltre che inammissibile, improponibile, improcedibile, è infondata in fatto ed in diritto e confermare integralmente, previo accertamento e dichiarazione della validità, legittimità, efficacia, ammissibilità, procedibilità, fondatezza in fatto ed in diritto del decreto ingiuntivo e dell'esistenza degli elementi probatori idonei a certificare la liquidità l'esigibilità e la certezza del credito ingiunto in quanto nel rispetto degli articoli 633 e 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto n. 974/2017 del 05.06.2017 pubblicato il 06.06.2017 del Tribunale di Nocera Inferiore Giudice Dott.ssa Enza Faracchio procedimento monitorio con R.G. N. 6865/2016 e così come originariamente concesso nei confronti della e della sig.ra TE Pt_1 nella qualità di garante per fideiussione, anche in ordine al pagamento delle
[...] spese legali, dichiarando altresì che gli opponenti sono tenuti al pagamento della somma di € 32.819,42 val. 31.01.2016 oltre interessi al tasso del 7,373% dal giorno 01.02.2016 fino al soddisfo e comunque entro i limiti del tasso soglia ex legge n. 108/1996 per saldo dare del conto corrente n. 135/1098814 intestato alla
[...] presso la per TE TE0 Cont iliale di Scafati e della somma di € 4.450,00 val. 31.12.2015 oltre interessi al tasso del 9,8% dal giorno 01.01.2016 fino al soddisfo e comunque entro i limiti del tasso soglia ex legge n. 108/1996 per saldo dare del conto anticipi n. 135/1102958 intestato alla presso la Banca TE TE0 per Az. Filiale di Scafati, così come legittimamente stabilito dal decreto
[...] ingiuntivo sopra specificato, il tutto con ogni conseguente statuizione;
7) accertare e dichiarare la validità, legittimità e correttezza di ogni comportamento della banca opposta;
8) accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia degli interessi trimestralmente addebitati, delle commissioni di massimo scoperto, di ogni altra clausola, degli interessi ultralegali e di ogni altro corrispettivo;
9) accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia di ogni credito della banca opposta per interessi, spese, commissioni e competenze con osservanza della legge n. 108/1996; 10) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta, anche a titolo risarcitorio, dalla banca opposta agli opponenti, in via subordinata accertarne e dichiararne la prescrizione;
11) accertare e dichiarare la nullità di ogni richiesta effettuata erroneamente nei confronti della in via subordinata TE3 accertarne e dichiararne la prescrizione;
12) rigettare ogni altra richiesta degli opponenti;
13) solo in via subordinata, condannare gli opponenti alla maggiore o
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 8 minore somma che il Tribunale riterrà dovuta;
14) in ogni caso con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario dovuti per il giudizio monitorio e per il presente giudizio di opposizione in virtù del Decreto Ministero Giustizia del 10.03.2014 n. 55, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, il tutto senza attribuzione;
15) in ogni caso, condannare gli opponenti al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
16) in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 del c.p.c., comma aggiunto dall'art. 45, comma 12, della legge 69/2009. In data 23/3/2018, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concedeva termine per la mediazione, che aveva esito negativo. In data 25/2/2021 interveniva nel giudizio ex art. 111 c.p.c. quale CP_4 procuratrice di , evidenziando che che aveva CP_5 Controparte_5 acquistato un portafoglio di crediti, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, giusta cessione pubblicata in GU, Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020, tra i quali era inclusa la posizione creditoria originariamente vantata dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
. TE
Aggiungeva che, per effetto della prefata cessione di crediti la TE4 subentrata nell'integrale posizione creditoria facente capo alla cedente, divenendone unica titolare. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va rilevato che l'erronea indicazione del Tribunale nell'atto di citazione costituisce mero errore materiale che non inficia l'atto in alcun modo. Va poi preliminarmente disattesa l'eccezione di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società, dal momento che, come risulta documentalmente provato, la Banca aveva richiesto in data 14.06.2017 la notifica presso la sede della ubicata TE in Scafati (SA) alla Via G. Vitiello n. 6 CAP 84018, sede della società ingiunta che risulta sia dalle visure camerali storiche del 02.11.2016 e del 06.07.2017 sia dalla stessa procura ad litem degli opponenti e che, solo successivamente, in data 10.07.2017 richiedeva la notifica del decreto ingiuntivo presso la residenza del Liquidatore, dove effettivamente notificato in data 11.07.2017, notifica comunque valida perché effettuata presso la residenza del Liquidatore in OR AN (NA) alla Via Vittorio Parte_1
Veneto n. 13/B CAP 80058 come risulta sia nelle visure camerali storiche del 02.11.2016 e del 06.07.2017 sia nello stesso atto di citazione in opposizione. Con riguardo alla eccepita inesistenza della notifica al fideiussore, anche tale eccezione è priva di fondamento. Risulta documentalmente provato che la Banca richiedeva, in data 14.06.2017 la notifica a mezzo del servizio postale a in proprio nella qualità di garante Parte_1
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 9 per fideiussione con residenza in OR AN (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 13/B CAP 80058 come risulta dall'avviso di ricevimento da cui si evince che in data 03.07.2017 è stato immesso avviso nella cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo, atto poi non ritirato entro il termine di dieci giorni, con ritorno al mittente per compiuta giacenza della relativa busta con atto all'interno. Va disattesa anche l'eccezione di tardività dell'opposizione da parte di , Parte_1 dal momento che la notifica si perfezionava il 13/7/2017 ed il termine per l'opposizione scadeva il 22/9/2017, mentre l'opposizione veniva notificata il 20/9/2017.
2. Sul merito. Risulta documentalmente provata la stipula, tra TE
[... un contratto di apertura Controparte_2 di conto corrente per il conto ordinario n. 98814 del 22/03/2012; un contratto di apertura del conto anticipi n 102958 del 28/06/2012; un contratto di affidamento in conto corrente n. 66674 del 29/06/2012. Il contratto di conto corrente n 98814 del 22/03/2012 è sottoscritto da entrambe le parti in causa ed è regolato dalle seguenti condizioni economiche: Tasso creditore 0.500%; Tasso debitore 12,700%; Tasso extra fido 14,00%; Corrispettivo fido accordato 2% annuo;
Spese extra per fido € 10,00 ad operazione per un max di € 200 al mese. Il contratto di apertura di conto corrente per il conto anticipi n. 102958 del 28/06/2012 è sottoscritto da entrambe le parti in causa ed è regolato dalle seguenti condizioni economiche: Tasso debitore 9,800%; Tasso extra fido 10,00%; Corrispettivo fido accordato calcolato sul conto ordinario. Il contratto di affidamento n 66674 del 29/06/2012 risulta essere una concessione di fido, a seguito fideiussione, pari ad e 130.000,00, di cui € 100.000,00 regolati sul conto n. 102598 per anticipazioni su crediti ed € 30.000,00 sul conto ordinario per elasticità di cassa. Le condizioni economiche alla base sono le seguenti: Tasso debitore 7,500%;
Tasso extra fido 14,00%; Corrispettivo fido accordato 2% annuo. In ordine agli estratti di conto corrente prodotti in atti, sia per il conto anticipi e sia per il conto ordinario sono presenti, e senza interruzioni, tutti i documenti contabili a partire dall'accensione dei singoli rapporti e sino al 31 gennaio 2016 per il conto ordinario e al 31 dicembre 2015 per il conto anticipi. A tale ultime date i rapporti non risultano ancora estinti e restituiscono i seguenti saldi: Conto Ordinario: - € 32.819,42; Conto Anticipi: - € 4.450,00. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. In ordine alla verifica dei tassi usurari, il CTU ha verificato la congruenza rispetto ai parametri di Legge e, in nessun trimestre, ha rilevato il superamento dei tassi soglia p.t.
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 10 vigenti. In ordine alla capitalizzazione delle competenze, il Ctu ha verificato che sia per il conto ordinario e sia per il conto anticipi, come anche per il contratto di affidamento, le clausole circa la pari periodicità della capitalizzazione delle competenze risultano sottoscritte dalle parti in tutti i documenti contrattuali. Il CTU ha poi rappresentato che la CMS non è stata mai addebitata in quanto si tratta di rapporti sorti dopo la sua abolizione, mentre veniva imposta la Commissione di messa a disposizione fondi. Tale spesa è stata addebitata a partire dalla sottoscrizione del contratto di affidamento ed è stata puntualmente definita nelle modalità di calcolo (art. 2 bis). L'ammontare è stato calcolato sul conto ordinario tenendo conto anche dell'affidamento utilizzato sul conto anticipi. In relazione all'eccezione di prescrizione, il CTU non ha provveduto ad alcuna verifica rilevando dalla documentazione in atti non risultavano trascorsi più di dieci anni. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo. Va precisato. Inoltre. che l'intervento nel processo ad opera di CP_4 procuratrice di quale asserita cessionaria del credito vantato da CP_5 [...] deve TE5 essere ricondotto alla previsione di cui all'articolo 111 c pc, secondo cui in mancanza di estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie. Infatti la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, qui con segue, ai sensi dell'articolo 111 c pc la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente virgola in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cf. Cass. 22424/2009). Pertanto, nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo virgola in virtù del principio stabilito dall'articolo 111 cc, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che il cedente mantiene la sua legittimazione attiva, conservando tale posizione anche nel caso di intervento ex articolo 111 comma tre il successore a titolo particolare (Cass. 5529/2020). Nel caso di specie, però, non tutte le parti costituite hanno prestato il proprio consenso all'estromissione dell'originaria opposta richiesta dalla cessionaria mancando il consenso del debitore ceduto, sicché il processo deve ritenersi proseguito tra le parti originarie, non spiegando alcun effetto sul rapporto processuale l'eventuale trasferimento del diritto sostanziale. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte - “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare
N.R.G. 5173/2017 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 11 con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023), non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza dei convenuti nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, precisando che alla TE5 spettano i compensi per la fase di studio e
[...] introduttiva e, alla procuratrice di spettano i compensi per CP_4 CP_5 la fase istruttoria e decisoria. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5173/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESS DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
, TE [...]
Parte_3 procuratrice di gni contraria istanza disattesa così
[...] CP_5 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 974/2017 emesso in data 05/06/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna TE
, , in solido tra loro, al pagamento, in
[...] Parte_1 favore di TE5 delle spese di giudizio per la fase di studio e introduttiva, che
[...] si liquidano in € 2905,00 per compensi ed in favore della CP_4 procuratrice di delle spese di giudizio per la fase istruttoria e CP_5 decisoria, che si liquidano in € 4711,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4. pone definitivamente a carico degli opponenti, in solido tra loro le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio
Così deciso in Nocera Inferiore, il 15/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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