Art. 8.
Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e dell' articolo 2455 del codice civile , quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.
A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.
Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e dell' articolo 2455 del codice civile , quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.
A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.