Articolo 8 della Legge 17 luglio 1975, n. 400
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 settembre 1975
Art. 8.
Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e dell' articolo 2455 del codice civile , quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.
A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.
Entrata in vigore il 10 settembre 1975