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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Marino Reda, ha emesso la seguente: sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al RGAC 1000/2019 nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità n. 850/2018 RGAC, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione per uso diverso e vertente tra
C.F.: con gli Avv.ti Cristina Veltri e Pasquale Parte_1 C.F._1
Piraino;
Ricorrente
e in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Maria Rullo;
Controparte_1 P.IVA_1
Resistente nonchè
in p.l.r.p.t., P.I.: , in p.l.r.p.t., con l'Avv. Mario Chieffallo;
CP_2 P.IVA_2
Resistente
Oggetto: Sfratto per morosità.
Conclusioni: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato a adiva il Tribunale di Lamezia Terme CP_2 Parte_1
al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in
Nocera Terinese (CZ), Viale Stazione n. 96, nonché la declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto di locazione per uso diverso ex contratto registrato presso l'
[...] [...]
[...]
[...]
al nr 2472 serie 3, per la durata di sei anni (con decorrenza Controparte_3
dal 01.09.2012 al 01.09.2018) per la vendita al dettaglio di pneumatici nuovi ed usati. Con raccomandata a mani del 01.03.2017, , in persona dell'amministratore unico CP_2 [...]
, comunicava il recesso dal contratto di locazione di cui sopra a decorrere dal CP_4
29.04.2017. Successivamente la locatrice concedeva in locazione alla Sig.ra Persona_1
in qualità di amministratore unico della , il medesimo immobile.
[...] CP_1
Detto contratto, con durata dal 01.05.2017 al 30.04.2019, con un canone annuo pari ad Euro
6.000,00, suddiviso in rate mensili di Euro 500,00, non veniva registrato presso i competenti uffici. Nonostante la stipula di tale secondo contratto di locazione, l'immobile, di fatto, continuava ad essere adibito allo svolgimento delle attività commerciali riconducibili alla
[...]
Circostanza confermata dalla stessa nella memoria integrativa, CP_2 Controparte_1
nella quale si afferma testualmente “la non è attiva, non ha mai di fatto Controparte_1 condotto in locazione l'immobile sito in Nocera Terinese (CZ), Viale Stazione n. 96, né ha mai intrattenuto rapporti con la locatrice, essendo l'immobile stato utilizzato e di fatto condotto in locazione solo dalla in forza di un distinto contratto di locazione CP_2 del 27.08.2012”. E' emerso che la nonostante il recesso, ha continuato ad CP_2
occupare il locale, protraendone la detenzione senza provvedere al pagamento. Il rilascio avveniva due anni dopo la comunicazione di recesso (ossia in data 30.11.2019). Ciò è apparso evidente anche dalle ricevute allegate e relative alle mensilità da luglio a dicembre
2017 e gennaio 2018, la cui autenticità veniva contestata dalla locatrice e per le quali la c.t.u. calligrafica, ammessa ed espletata nel corso del giudizio, ha confermato che le “quietanze sottoscritte relative ai mesi da giugno 2017 a gennaio 2018” non sono attribuibili a Parte_1
. Pertanto, alle mensilità suindicate, dovranno essere aggiunte le mensilità relative ai
[...]
mesi di settembre 2018 e quelle comprese da aprile fino a novembre 2019 (data del rilascio) per un totale complessivo di euro 8.000,00.
Parte intimata formulava anche domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di avviamento e si opponeva alla convalida dell'ordinanza di sfratto.
All'udienza di convalida, stante il persistere della morosità e l'insistenza dell'intimante nella convalida di sfratto ed ingiunzione di pagamento, il G.I. ordinava il rilascio dell'immobile, stabilendo la data del 03.09.2019 per l'esecuzione. Disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza per la discussione, con concessione dei termini per il deposito di memorie. 3
Depositate le memorie integrative e le note di trattazione scritta, la Sig.ra Parte_1
chiedeva la risoluzione del contratto per morosità, nonché la condanna al pagamento dei canoni pari ad Euro € 8.000,00, così determinati: € 500,00 (canone mensile) * 16 mensilità sino al 30.11.2019 quale data di effettivo rilascio dell'immobile.
All'udienza del 14.03.2025, la causa veniva incamerata per la decisione.
Motivi della decisione.
La domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale è infondata, atteso che il diritto all'indennità non si configura allorquando la cessazione “sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Pertanto, poiché nel caso di specie il contratto è stato risolto per l'inadempimento e\o morosità del conduttore viene meno il diritto all'indennità.
La domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento.
È pacifico, risultando dal contratto, sia l'uso diverso sia l'importo mensile del canone pari ad
Euro 500,00, al cui pagamento la non ha provveduto, né la stessa ha rilasciato CP_2
l'immobile.
Il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione per il conduttore consiste nel pagamento del corrispettivo pattuito per il godimento della cosa locata. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ed il locatore potrà agire in giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, si deve pervenire alla declaratoria di risoluzione per morosità del conduttore.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Marino Reda, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
1. dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Nocera Terinese (CZ), Viale Stazione n. 96, in forza del contratto di locazione stipulato presso l'Agenzia delle Entrate – U.T. Lamezia Terme al nr 2472 4
serie 3, per la durata di sei anni (con decorrenza dal 01.09.2012 al 01.09.2018) per la vendita al dettaglio di pneumatici nuovi ed usati.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna in p.l.r.p.t., al pagamento dei canoni non corrisposti pari ad Euro CP_2
8.000,00 fino al 30.11.2019, data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo
4. Pone le spese di c.t.u. a carico di CP_2
5. Condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.385,00, CP_2
di cui Euro 135,00 per spese oltre accessori come per legge, con distrazione.
Così deciso in Lamezia Terme in data 14 marzo 2025 all'esito della camera di consiglio
Il Giudice
Dr. Marino Reda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
Marino Reda, ha emesso la seguente: sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al RGAC 1000/2019 nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità n. 850/2018 RGAC, avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione per uso diverso e vertente tra
C.F.: con gli Avv.ti Cristina Veltri e Pasquale Parte_1 C.F._1
Piraino;
Ricorrente
e in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Maria Rullo;
Controparte_1 P.IVA_1
Resistente nonchè
in p.l.r.p.t., P.I.: , in p.l.r.p.t., con l'Avv. Mario Chieffallo;
CP_2 P.IVA_2
Resistente
Oggetto: Sfratto per morosità.
Conclusioni: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ritualmente notificato a adiva il Tribunale di Lamezia Terme CP_2 Parte_1
al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in
Nocera Terinese (CZ), Viale Stazione n. 96, nonché la declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto di locazione per uso diverso ex contratto registrato presso l'
[...] [...]
[...]
[...]
al nr 2472 serie 3, per la durata di sei anni (con decorrenza Controparte_3
dal 01.09.2012 al 01.09.2018) per la vendita al dettaglio di pneumatici nuovi ed usati. Con raccomandata a mani del 01.03.2017, , in persona dell'amministratore unico CP_2 [...]
, comunicava il recesso dal contratto di locazione di cui sopra a decorrere dal CP_4
29.04.2017. Successivamente la locatrice concedeva in locazione alla Sig.ra Persona_1
in qualità di amministratore unico della , il medesimo immobile.
[...] CP_1
Detto contratto, con durata dal 01.05.2017 al 30.04.2019, con un canone annuo pari ad Euro
6.000,00, suddiviso in rate mensili di Euro 500,00, non veniva registrato presso i competenti uffici. Nonostante la stipula di tale secondo contratto di locazione, l'immobile, di fatto, continuava ad essere adibito allo svolgimento delle attività commerciali riconducibili alla
[...]
Circostanza confermata dalla stessa nella memoria integrativa, CP_2 Controparte_1
nella quale si afferma testualmente “la non è attiva, non ha mai di fatto Controparte_1 condotto in locazione l'immobile sito in Nocera Terinese (CZ), Viale Stazione n. 96, né ha mai intrattenuto rapporti con la locatrice, essendo l'immobile stato utilizzato e di fatto condotto in locazione solo dalla in forza di un distinto contratto di locazione CP_2 del 27.08.2012”. E' emerso che la nonostante il recesso, ha continuato ad CP_2
occupare il locale, protraendone la detenzione senza provvedere al pagamento. Il rilascio avveniva due anni dopo la comunicazione di recesso (ossia in data 30.11.2019). Ciò è apparso evidente anche dalle ricevute allegate e relative alle mensilità da luglio a dicembre
2017 e gennaio 2018, la cui autenticità veniva contestata dalla locatrice e per le quali la c.t.u. calligrafica, ammessa ed espletata nel corso del giudizio, ha confermato che le “quietanze sottoscritte relative ai mesi da giugno 2017 a gennaio 2018” non sono attribuibili a Parte_1
. Pertanto, alle mensilità suindicate, dovranno essere aggiunte le mensilità relative ai
[...]
mesi di settembre 2018 e quelle comprese da aprile fino a novembre 2019 (data del rilascio) per un totale complessivo di euro 8.000,00.
Parte intimata formulava anche domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di avviamento e si opponeva alla convalida dell'ordinanza di sfratto.
All'udienza di convalida, stante il persistere della morosità e l'insistenza dell'intimante nella convalida di sfratto ed ingiunzione di pagamento, il G.I. ordinava il rilascio dell'immobile, stabilendo la data del 03.09.2019 per l'esecuzione. Disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza per la discussione, con concessione dei termini per il deposito di memorie. 3
Depositate le memorie integrative e le note di trattazione scritta, la Sig.ra Parte_1
chiedeva la risoluzione del contratto per morosità, nonché la condanna al pagamento dei canoni pari ad Euro € 8.000,00, così determinati: € 500,00 (canone mensile) * 16 mensilità sino al 30.11.2019 quale data di effettivo rilascio dell'immobile.
All'udienza del 14.03.2025, la causa veniva incamerata per la decisione.
Motivi della decisione.
La domanda riconvenzionale di pagamento dell'indennità di avviamento commerciale è infondata, atteso che il diritto all'indennità non si configura allorquando la cessazione “sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Pertanto, poiché nel caso di specie il contratto è stato risolto per l'inadempimento e\o morosità del conduttore viene meno il diritto all'indennità.
La domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento.
È pacifico, risultando dal contratto, sia l'uso diverso sia l'importo mensile del canone pari ad
Euro 500,00, al cui pagamento la non ha provveduto, né la stessa ha rilasciato CP_2
l'immobile.
Il principale obbligo scaturente dalla conclusione di un contratto di locazione per il conduttore consiste nel pagamento del corrispettivo pattuito per il godimento della cosa locata. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ed il locatore potrà agire in giudizio per sentir dichiarare lo scioglimento del vincolo contrattuale, con conseguente condanna al rilascio dell'immobile.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, si deve pervenire alla declaratoria di risoluzione per morosità del conduttore.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott. Marino Reda, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede:
[...]
1. dichiara risolto per morosità del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Nocera Terinese (CZ), Viale Stazione n. 96, in forza del contratto di locazione stipulato presso l'Agenzia delle Entrate – U.T. Lamezia Terme al nr 2472 4
serie 3, per la durata di sei anni (con decorrenza dal 01.09.2012 al 01.09.2018) per la vendita al dettaglio di pneumatici nuovi ed usati.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna in p.l.r.p.t., al pagamento dei canoni non corrisposti pari ad Euro CP_2
8.000,00 fino al 30.11.2019, data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi al tasso legale dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo
4. Pone le spese di c.t.u. a carico di CP_2
5. Condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.385,00, CP_2
di cui Euro 135,00 per spese oltre accessori come per legge, con distrazione.
Così deciso in Lamezia Terme in data 14 marzo 2025 all'esito della camera di consiglio
Il Giudice
Dr. Marino Reda