Art. 4.
A decorrere dalla data che sara' stabilita con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, sara' messa in liquidazione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, istituita a Roma il 18 aprile 1950 ed eretta in Ente di diritto pubblico con legge 30 giugno 1954, n. 677 , le cui riserve di copertura della circolazione monetaria somala sono state trasferite il 1 luglio 1960 al Governo somalo, che dalla stessa data ha assunto a proprio carico la circolazione medesima.
Con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri saranno altresi' stabiliti, in quanto necessario le modalita' e il termine per la liquidazione della Cassa medesima, alla quale provvedera' il Presidente di detta Cassa sotto il controllo del Collegio dei revisori dei conti.
Su autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia potra' nel frattempo concedere le anticipazioni, eventualmente occorrenti, per la corresponsione di acconti al personale di cui al primo comma, del precedente articolo 2.
A decorrere dalla data che sara' stabilita con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, sara' messa in liquidazione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, istituita a Roma il 18 aprile 1950 ed eretta in Ente di diritto pubblico con legge 30 giugno 1954, n. 677 , le cui riserve di copertura della circolazione monetaria somala sono state trasferite il 1 luglio 1960 al Governo somalo, che dalla stessa data ha assunto a proprio carico la circolazione medesima.
Con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri saranno altresi' stabiliti, in quanto necessario le modalita' e il termine per la liquidazione della Cassa medesima, alla quale provvedera' il Presidente di detta Cassa sotto il controllo del Collegio dei revisori dei conti.
Su autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia potra' nel frattempo concedere le anticipazioni, eventualmente occorrenti, per la corresponsione di acconti al personale di cui al primo comma, del precedente articolo 2.