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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/10/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 567/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
R. Gen. n. 602/2021 Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite nn. 567/2021 R.G. e 602/2021 R.G., promosse con OGGETTO: Leasing atti di citazione iscritti a ruolo in data 21.05.2021 e poste in decisione codice: 143121 all'udienza collegiale del 28.05.2025
d a
(P. IVA ), incorporata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Brescia, Via Cefalonia n. 74, in Parte_2
persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ti Andrea Zaglio ( e Augusto Azzini Email_1
( entrambi del Foro di Brescia, procuratori Email_2
domiciliatari giusta procura agli atti;
APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATA INCIDENTALE
c o n t r o
C.F. P. IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
1 sede in Roma, in via di Bravetta n. 76/A, in persona del procuratore speciale
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Polchi del Controparte_2
Foro di Roma procuratore domiciliatario giusta procura in atti;
APPELLANTE INCIDENTALE/APPELLATA PRINCIPALE
n o n c h è c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._1
difeso dall'avv. Rodolfo Polchi del Foro di Roma
( ), procuratore domiciliatario giusta Email_3
procura in atti;
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia,
pubblicata in data 23.11.2020, n. 2416/2020.
CONCLUSIONI
Di Parte_2
“R.G. 567/2021
Nel merito: riformare parzialmente la sentenza n. 2416/20, pubblicata in
data 23 novembre 2020, non notificata, e, per l'effetto, rigettare le domande
e le eccezioni svolte nel primo grado di giudizio dalla e Controparte_1
da e confermare la validità e l'efficacia del decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 3548 del 10-11 luglio 2018 del Tribunale di Brescia. Spese e
compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi.
R.G. 602/2021
2 in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione in difetto di gravi
motivi; in via principale: respingere l'appello proposto da CP_1
per i motivi meglio esposti nella trattazione che precede, accogliere
[...]
l'appello incidentale promosso da e, per l'effetto, Parte_1
riformare parzialmente la sentenza n. 2416/20, pubblicata il 23.11.2020,
rigettando le domande e le eccezioni svolte nel primo grado di giudizio da
e da e confermare la validità e Controparte_1 Controparte_3
l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 3548 del 10-11.7.2018 del Tribunale di
Brescia. Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi.”
Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte respingere per sua infondatezza l'appello
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. Parte_1
2416/2020 pubblicata il 23.11.2020. Subordinatamente:
- rigettare la domanda di accertando e dichiarando Parte_1
infondate le pretese di pagamento di somme avanzate a titolo di risarcimento
del danno in conseguenza della risoluzione anticipata dei contratti di
locazione 93395 e 93393 e relativi interessi, dovendo comunque detrarsi dal
computo del danno, secondo i contratti, i corrispettivi da esatti, Parte_1
in forza dell'esercitato patto di riacquisto, dalla fornitrice Parte_3
- accogliere l'appello incidentale che anche in questa sede CP_1
propone e per l'effetto previa sospensione della provvisoria
[...]
esecutorietà della sentenza, in accoglimento del presente appello, in riforma
parziale della sentenza impugnata n. 2416/2020, emessa dal Tribunale di
Brescia il 20/11/2020, pubblicata il 23/11/2020, fermo il resto, così
3 provvedere: rigettare, per i motivi sopra svolti, la domanda di Parte_1
di pagamento di somme in via di regresso per sanzioni amministrative,
[...]
per contravvenzioni al codice della strada, per tasse automobilistiche e
quant'altro domandato, con sua condanna al pagamento in favore
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
I.v.a. e C.p.a. come per legge. In subordine, sempre in riforma della sentenza
detta, limitare la condanna alle spese del primo grado ad € 5.635,00.”
Del sig. Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte respingere per sua infondatezza l'appello
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. Parte_1
2416/2020 pubblicata il 23.11.2020. Subordinatamente:
- rigettare la domanda di accertando e dichiarando Parte_1
comunque infondate le pretese di pagamento di somme avanzate a titolo di
risarcimento del danno in conseguenza della risoluzione anticipata dei
contratti di locazione 93395 e 93393 e relativi interessi, dovendo comunque
detrarsi dal computo del danno, secondo i contratti, i corrispettivi da
[...]
esatti, in forza dell'esercitato patto di riacquisto, dalla fornitrice Pt_1
Parte_3
- accertando e dichiarando prescritte, non provate, infondate, in relazione ai
contratti medesimi, i diritti di credito, affermati da per Parte_1
riaddebito di spese pretese anticipate per di cui alle Controparte_1
fatture prodotte e indicate dall'opposta.
Condannare alla rifusione delle spese, competenze ed Parte_1
onorari del presente grado di giudizio, spese generali, I.v.a. e C.p.a.;
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e il sig. Controparte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 3548/2018, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in favore di la somma di € 205.695,82. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto: a) la stipula in data 08.02.2004
di due contratti di leasing aventi ad oggetto due autobus tra SBS Leasing
S.p.a. (poi e di Parte_1 Controparte_5 Controparte_2
(poi ; b) la risoluzione anticipata di tali contratti da parte Controparte_1
della società Concedente, in data 18.01.2008; c) l'inidoneità dei documenti prodotti dalla società di leasing a dimostrare la fondatezza delle pretese dell'opposta; d) la prescrizione dei diritti di credito vantati da Parte_1
e) l'esistenza di un patto di riacquisto tra e
[...] Parte_1 CP_6
azionato dalla società Concedente, determinante la perdita del diritto
[...]
della prima al risarcimento del danno da anticipata risoluzione dei contratti;
d) l'infondatezza della richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di contravvenzioni e per altre causali.
Si è ritualmente costituita in giudizio e ha contestato: a) Parte_1
l'inadempimento della società b) la Parte_4
conseguente risoluzione dei contratti di leasing;
c) l'impossibilità di ottenere l'adempimento del patto di riacquisto sottoscritto da parte di Controparte_6
dichiarata fallita nel 2011; d) l'esistenza di un credito pari alla somma ingiunta nei confronti della e dei suoi garanti;
e) la natura Controparte_5
autonoma della garanzia prestata dal sig. ; f) la prova del Controparte_3
5 credito sulla scorta dei contratti di leasing e di fideiussione;
g) la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla restituzione dei beni (avvenuta solo nel marzo 2018) e dalla relativa ricollocazione;
h) l'esigibilità dei crediti inerenti all'applicazione delle penali per la risoluzione anticipata.
Con sentenza n. 2416/2020 pubblicata il 23.11.2020 il Tribunale di Brescia
ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato CP_1
al pagamento dell'importo di € 31.429,47, oltre interessi, valutando:
[...]
- l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in via monitoria per canoni scaduti e relative spese di incasso e insoluto nonché per il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto,
individuando il dies a quo del computo del termine prescrizionale decennale nella data di intervenuta risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'assenza di prova di atti interruttivi nei confronti del fideiussore o della debitrice principale;
- dovute da le somme corrisposte da Controparte_1 Parte_1
dopo la risoluzione dei contratti di leasing, a titolo di a) contravvenzioni per le infrazioni al codice della strada commesse dai conducenti dei veicoli oggetto di leasing restituiti solo nel marzo 2018, in applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni solidali e dell'art. 196 co. IV c.d.s.; b)
tasse di proprietà dei veicoli, considerato che la società ex aveva Parte_4
continuato a circolare con i mezzi sino al 2018; somme queste ultime, dovute anche a titolo risarcitorio, ben quantificate nei docc. 17 e 19, il cui ammontare ed effettivo pagamento non erano stati contestati dagli opponenti;
- il sig. non tenuto a rimborsare tali importi, essendosi egli Controparte_3
6 impegnato a garantire l'adempimento delle sole obbligazioni contrattuali gravanti sulla debitrice principale e come, anche nell'ipotesi di qualificazione della garanzia come autonoma, la garanzia in oggetto non potesse estendersi a coprire le somme anticipate dalla società Concedente, successivamente alla risoluzione dei contratti di leasing.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_2
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi.
Ha proposto appello incidentale la società sulla scorta Controparte_1
di quattro motivi.
Si è costituito il sig. , chiedendo il rigetto del gravame Controparte_3
proposto da Parte_2
Con ordinanza del 13.10.2021, la Corte ha disposto la riunione della causa di cui al n. 602/2021 R.G. alla causa di cui al 567/2021 R.G. e ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 28.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame lamenta l'erronea Parte_1
interpretazione dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto in relazione alla detrazione del valore di realizzo che avrebbe reso impossibile azionare il credito prima della dismissione dei mezzi e, conseguentemente, non avrebbe
7 consentito il decorso del termine prescrizionale: la censura non può essere condivisa. Si osserva, infatti, che la clausola invocata da parte appellante, per quanto di interesse (lett. b, commi terzo e seguenti), recita “3. In caso di
risoluzione del contratto l'Utilizzatore o i suoi aventi causa dovranno
versare immediatamente alla SBS: - i corrispettivi eventualmente scaduti e
non pagati;
- gli interessi di mora previsti contrattualmente;
- l'ammontare
delle eventuali spese giudiziarie sostenute da SBS ed ogni altra somma
sopportata da questa in relazione al presente contratto;
- a titolo di
liquidazione convenzionale del danno, una somma pari al valore
dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione, così come prevista al
precedente art. 14, lettera d, dei corrispettivi a scadere alla data della
risoluzione contrattuale, salvo il maggior danno. 4. L'importo suindicato
verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base del listino
'Eurotax blu' diminuito del 30% ed aumentato delle eventuali spese di
ripristino documentate da preventivo. 5. Qualora il veicolo fosse stato già
alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato.
6. Il
diritto dell'utilizzatore alla detrazione di cui sopra sorgerà nel momento
dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita in ogni caso al valore al
momento della effettiva restituzione”. La clausola pattizia, quindi, prevede –
da un lato – l'immediato obbligo della società inadempiente, nei Parte_4
cui confronti la società Concedente si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, di pagare a quest'ultima una pluralità di voci di credito fra le quali risultano compresi i canoni scaduti ed il risarcimento del danno e – d'altro lato – configura un diritto della alla detrazione dagli Parte_5
8 importi dovuti di un quantum, del quale vengono individuati specificamente i parametri di liquidazione, fissando nel tempo il diritto all'esigibilità di tale detrazione da parte della società solo al momento della materiale Parte_4
ed effettiva restituzione del bene oggetto dei contratti di leasing.
Si osserva che in tema di decorso del termine prescrizionale l'art. 2935 cod.
civ. recita “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere” e che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della sospensione del decorso del termine prescrizionale rileva solo l'impossibilità giuridica di far valere il diritto (ad es. un divieto legale ovvero un ostacolo previsto dalla legge) e non l'ostacolo di fatto o l'impedimento soggettivo (cfr. Cass. 13343/22; in precedenza in senso conforme Cass.
14193/21; Cass. 10828/15; Cass. 21026/14) con la precisazione che le ipotesi che comportano la sospensione del decorso del termine prescrizionale sono tassativamente individuate dall'art. 2941 cod. civ.
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere, come d'altronde già valutato dal Giudice di primo grado,
irrimediabilmente prescritto il diritto dell'odierna appellante a percepire i canoni scaduti ed i relativi accessori nonché il risarcimento del danno in quanto risulta riconosciuto dalla stessa parte appellante e, comunque, risulta provato per documenti (cfr. doc. 10-11 di parte appellante fascicolo di primo grado) che i contratti di leasing stipulati da e in relazione Controparte_1
ai quali il sig. ha prestato la propria garanzia patrimoniale Controparte_3
sono stati risolti ad iniziativa della Concedente con lettere in data 18 gennaio
2008, mentre non risulta in alcun modo documentato che al predetto
9 fideiussore ovvero alla società debitrice principale siano state formulate richieste di pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché del risarcimento del danno contrattuale prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta – quanto ad entrambe le parti - in data 12 luglio
2018 e, quindi, oltre il decorso del termine decennale dalla risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del credito azionato.
In senso contrario non vale obiettare che prima della dismissione dei beni oggetto del contratto di leasing, non restituiti dalla , non Parte_5
sarebbe stato giuridicamente possibile per la società Concedente esercitare il proprio diritto ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché il risarcimento del danno in quanto non era possibile quantificare il diritto alla decurtazione pur contrattualmente previsto in favore della società
Utilizzatrice: l'argomento, come pure già ben evidenziato dal Giudice di primo grado, risulta del tutto ininfluente atteso che i contratti stipulati fra le parti configuravano il diritto perfetto della società Concedente alla restituzione dei canoni scaduti e non pagati nonché al risarcimento del danno nel momento dell'esercizio della clausola risolutiva espressa in ragione dell'inadempimento della società Utilizzatrice, mentre l'insorgenza del diritto di quest'ultima alla detrazione (i cui parametri di determinazione erano comunque dettagliatamente e specificamente indicati nei medesimi contratti con conseguente determinabilità del relativo ammontare) era subordinata alla materiale restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing. Tutte le argomentazioni inerenti all'esigenza di quantificare l'ammontare della detrazione e, conseguentemente, attendere la dimissione
10 dei beni ad opera della società Concedente non integrano un'ipotesi di impedimento giuridico all'esercizio del diritto cristallizzato al momento della risoluzione del contratto dal terzo comma della clausola contrattuale e sono riferite a circostanze sostanzialmente irrilevanti che difficilmente potrebbero essere ricondotte anche al concetto di impedimento di fatto o di ostacolo soggettivo. In senso contrario non vale far leva sul disposto dell'art. 2941 n.
8 cod. civ. in quanto il non aver restituito i beni oggetto del contratto di leasing nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto ad opera della società Concedente non implica doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore bensì semplice permanenza dell'inadempimento che ha legittimato la risoluzione del contratto.
Il secondo motivo sollevato da e il primo e il secondo Parte_1
motivo articolati nell'appello incidentale da censurano, Controparte_1
seppur sotto profili differenti, il medesimo capo della sentenza, ossia quello in cui il Tribunale ha condannato la società Utilizzatrice a rimborsare alla società di leasing le somme da essa corrisposte, dopo la risoluzione dei contratti, a titolo di contravvenzioni e tasse di proprietà dei veicoli. Pertanto,
si reputa opportuna una loro trattazione congiunta.
Con il secondo motivo censura l'erroneità della sentenza Parte_1
per aver il Tribunale ritenuto che tali somme fossero dovute in applicazione dell'art. 196 c.d.s. e non in forza dei contratti di leasing (e, precisamente,
degli artt. 3,7, 8, 9 delle condizioni generali).
Con il primo e il secondo motivo di appello incidentale Controparte_1
censura le statuizioni del Tribunale secondo le quali l'effettivo pagamento di
11 tali importi da parte della Concedente e il loro ammontare fossero incontestati.
Si osserva che i contratti conclusi fra la società Concedente e la società
prevedevano espressamente agli artt. 8 e 9 il diritto della società Parte_4
di leasing al rimborso delle Imposte e delle tasse di proprietà nonché delle sanzioni per violazioni delle norme di legge concernenti la circolazione e l'uso di tali veicoli, ma tali clausole contrattuali non possono trovare applicazione nel periodo considerato nella statuizione impugnata, ossia quello successivo alla comunicazione di risoluzione dei contratti in oggetto ad opera della , avvenuta con lettere raccomandate del Parte_1
18.01.2008 (cfr. doc. 10 e 11 del fascicolo di primo grado di Parte_1
. Infatti, la risoluzione ha avuto quale effetto lo scioglimento del
[...]
vincolo contrattuale, con la conseguenza che le parti non sono più tenute al rispetto delle clausole negoziali citate dalla società di leasing e che il credito restitutorio in capo a quest'ultima - derivante dal pagamento delle tasse di proprietà, al cui pagamento era tenuta in quanto proprietaria dei mezzi,
nonché delle contravvenzioni, al cui pagamento era tenuta in quanto obbligata in solido con l'autore dell'illecito - trae titolo non nell'adempimento del contratto, ma nel risarcimento del danno subito in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e della mancata restituzione dei beni concessi in leasing.
È evidente che, al fine di ottenere il risarcimento, la società Concedente era tenuta a provare l'esistenza e l'ammontare del danno asseritamente patito;
tuttavia, nel caso in esame, non è stata prodotta dalla società di leasing alcuna
12 prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione: invero,
si è limitata a produrre i contratti di leasing (privi di valore Parte_1
probatorio a tal fine, considerato che le spese pretese in regresso da
[...]
non attengono alle obbligazioni direttamente discendenti dal Parte_1
contratto di locazione finanziaria), gli estratti conti relativi ai contratti, le fatture che essa stessa ha emesso nei confronti della società Utilizzatrice con indicazione del titolo quale pagamento di tasse di proprietà o di sanzioni per violazione del codice della strada, nonché una minima parte dei verbali di violazione alle norme del codice della strada ad essa notificati.
Si osserva al riguardo che le fatture sono documenti che, in quanto di formazione unilaterale, non possono essere considerati sufficienti ai fini della prova del diritto al rimborso contrattualmente pattuito (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. dal Supremo Collegio: cfr. Cass. 5915/11 e recentemente in senso conforme Cass. 19944/23) e che, nel presente giudizio,
non risultano prodotte le ricevute di pagamento delle tasse di proprietà o delle sanzioni per violazione del codice della strada, che erano necessarie al fine di ritenere positivamente acquisita la prova del presupposto del diritto al rimborso, con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante principale/opposta.
Sotto questo profilo non può condividersi l'affermazione del Giudice di primo grado secondo la quale l'avvenuto pagamento delle somme rivendicate da non è stato contestato dagli odierni appellati in primo grado: Parte_1
pagina 6 dell'atto di citazione di primo grado, infatti, recita: “Mai prima
[...]
fatta carico di dare evidenza, notificandoli a dei CP_7 CP_1
13 verbali di contravvenzione per i quali avrebbe, come dichiara, anticipato le
spese che rivendica. Neppure si è peritata di depositare con il ricorso
monitorio i verbali di accertamento e la documentazione attestante i relativi
pagamenti. La sua pretesa è, dunque, del tutto sfornita di documentazione
probante.”. A fronte di tale contestazione, incombeva sull'opposta, odierna appellante, l'onere della prova dell'effettività degli esborsi di cui rivendica la restituzione in quanto la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina una inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore sostanziale e il debitore quella di convenuto, con la conseguenza che, in tale giudizio, incombe sul creditore ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass.
8718/2000; Cass. 4800/2007; Cass. 21101/2015; Cass. 25499/2021).
Tali considerazioni determinano il rigetto del secondo motivo proposto da l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di Parte_1 [...]
e l'assorbimento del terzo motivo prospettato dalla società di CP_1
leasing (sulla debenza in capo al fideiussore delle somma da essa pagate a titolo di contravvenzioni e bollo auto), del terzo motivo sollevato da
[...]
(sulla eccezione di prescrizione degli importi dovuti alla CP_1 [...]
a titolo di contravvenzioni e bollo auto) e, infine, del quarto Parte_1
motivo (sulla quantificazione delle spese di lite).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma parziale dell'impugnata sentenza.
La parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di
14 procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 27606/2019; Cass. n. 1775/2017).
Secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante principale e, avuto riguardo al valore della causa (€ 205.695,82), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate per il primo grado – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 – in complessivi € 15.353,00
(precisamente: € 11.810,00 più € 3.543,00 quale aumento del 30 % per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, considerato che gli atti depositati sono sostanzialmente sovrapponibili), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.430,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.550,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 3.780,00 per la fase di istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.050,00 per la fase decisionale
(valore medio) e, per il presente grado - quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/22 -, in complessivi € 15.800,20 (precisamente: € 12.154,00 aumentati di € 3.646,20 per la presenza di un'altra parte, legale rappresentante della società appellante incidentale, che ha depositato atti difensivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'appellante incidentale), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui €
2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase
15 introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria
(valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Quanto alle spese vive delle parti appellate risulta documentato il solo pagamento del Contributo
Unificato e dei Diritti di Cancelleria in primo grado per l'importo complessivo di € 406,50 che la società appellante deve rifondere alle parti appellate.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater
del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico della società appellante principale.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-
quater, del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico della società appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale Ordinario di Brescia n. 2416/2020, pubblicata in data 23.11.2020;
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, riforma parzialmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia,
pubblicata in data 23.11.2020, n. 2416/2020 respingendo ogni pretesa azionata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite di
16 entrambi i gradi in favore di e di , che Controparte_1 Controparte_3
liquida – quanto ai compensi – in complessivi € 31.153,20 oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. e – quanto alle spese vive – in complessivi € 406,50;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del
DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale;
4) dà atto che NON sussistono i presupposti dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Consigliere rel.
Dott. Maura Mancini Il Presidente
Dott. Cesare Massetti
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 567/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
R. Gen. n. 602/2021 Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott.ssa Maura Mancini Consigliere rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite nn. 567/2021 R.G. e 602/2021 R.G., promosse con OGGETTO: Leasing atti di citazione iscritti a ruolo in data 21.05.2021 e poste in decisione codice: 143121 all'udienza collegiale del 28.05.2025
d a
(P. IVA ), incorporata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Brescia, Via Cefalonia n. 74, in Parte_2
persona della legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ti Andrea Zaglio ( e Augusto Azzini Email_1
( entrambi del Foro di Brescia, procuratori Email_2
domiciliatari giusta procura agli atti;
APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATA INCIDENTALE
c o n t r o
C.F. P. IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
1 sede in Roma, in via di Bravetta n. 76/A, in persona del procuratore speciale
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Polchi del Controparte_2
Foro di Roma procuratore domiciliatario giusta procura in atti;
APPELLANTE INCIDENTALE/APPELLATA PRINCIPALE
n o n c h è c o n t r o
(C.F. ), rappresentato e Controparte_3 C.F._1
difeso dall'avv. Rodolfo Polchi del Foro di Roma
( ), procuratore domiciliatario giusta Email_3
procura in atti;
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia,
pubblicata in data 23.11.2020, n. 2416/2020.
CONCLUSIONI
Di Parte_2
“R.G. 567/2021
Nel merito: riformare parzialmente la sentenza n. 2416/20, pubblicata in
data 23 novembre 2020, non notificata, e, per l'effetto, rigettare le domande
e le eccezioni svolte nel primo grado di giudizio dalla e Controparte_1
da e confermare la validità e l'efficacia del decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 3548 del 10-11 luglio 2018 del Tribunale di Brescia. Spese e
compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio, interamente rifusi.
R.G. 602/2021
2 in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione in difetto di gravi
motivi; in via principale: respingere l'appello proposto da CP_1
per i motivi meglio esposti nella trattazione che precede, accogliere
[...]
l'appello incidentale promosso da e, per l'effetto, Parte_1
riformare parzialmente la sentenza n. 2416/20, pubblicata il 23.11.2020,
rigettando le domande e le eccezioni svolte nel primo grado di giudizio da
e da e confermare la validità e Controparte_1 Controparte_3
l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 3548 del 10-11.7.2018 del Tribunale di
Brescia. Spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi.”
Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte respingere per sua infondatezza l'appello
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. Parte_1
2416/2020 pubblicata il 23.11.2020. Subordinatamente:
- rigettare la domanda di accertando e dichiarando Parte_1
infondate le pretese di pagamento di somme avanzate a titolo di risarcimento
del danno in conseguenza della risoluzione anticipata dei contratti di
locazione 93395 e 93393 e relativi interessi, dovendo comunque detrarsi dal
computo del danno, secondo i contratti, i corrispettivi da esatti, Parte_1
in forza dell'esercitato patto di riacquisto, dalla fornitrice Parte_3
- accogliere l'appello incidentale che anche in questa sede CP_1
propone e per l'effetto previa sospensione della provvisoria
[...]
esecutorietà della sentenza, in accoglimento del presente appello, in riforma
parziale della sentenza impugnata n. 2416/2020, emessa dal Tribunale di
Brescia il 20/11/2020, pubblicata il 23/11/2020, fermo il resto, così
3 provvedere: rigettare, per i motivi sopra svolti, la domanda di Parte_1
di pagamento di somme in via di regresso per sanzioni amministrative,
[...]
per contravvenzioni al codice della strada, per tasse automobilistiche e
quant'altro domandato, con sua condanna al pagamento in favore
dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
I.v.a. e C.p.a. come per legge. In subordine, sempre in riforma della sentenza
detta, limitare la condanna alle spese del primo grado ad € 5.635,00.”
Del sig. Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte respingere per sua infondatezza l'appello
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. Parte_1
2416/2020 pubblicata il 23.11.2020. Subordinatamente:
- rigettare la domanda di accertando e dichiarando Parte_1
comunque infondate le pretese di pagamento di somme avanzate a titolo di
risarcimento del danno in conseguenza della risoluzione anticipata dei
contratti di locazione 93395 e 93393 e relativi interessi, dovendo comunque
detrarsi dal computo del danno, secondo i contratti, i corrispettivi da
[...]
esatti, in forza dell'esercitato patto di riacquisto, dalla fornitrice Pt_1
Parte_3
- accertando e dichiarando prescritte, non provate, infondate, in relazione ai
contratti medesimi, i diritti di credito, affermati da per Parte_1
riaddebito di spese pretese anticipate per di cui alle Controparte_1
fatture prodotte e indicate dall'opposta.
Condannare alla rifusione delle spese, competenze ed Parte_1
onorari del presente grado di giudizio, spese generali, I.v.a. e C.p.a.;
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e il sig. Controparte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 3548/2018, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare in favore di la somma di € 205.695,82. Parte_1
A sostegno dell'opposizione, hanno dedotto: a) la stipula in data 08.02.2004
di due contratti di leasing aventi ad oggetto due autobus tra SBS Leasing
S.p.a. (poi e di Parte_1 Controparte_5 Controparte_2
(poi ; b) la risoluzione anticipata di tali contratti da parte Controparte_1
della società Concedente, in data 18.01.2008; c) l'inidoneità dei documenti prodotti dalla società di leasing a dimostrare la fondatezza delle pretese dell'opposta; d) la prescrizione dei diritti di credito vantati da Parte_1
e) l'esistenza di un patto di riacquisto tra e
[...] Parte_1 CP_6
azionato dalla società Concedente, determinante la perdita del diritto
[...]
della prima al risarcimento del danno da anticipata risoluzione dei contratti;
d) l'infondatezza della richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di contravvenzioni e per altre causali.
Si è ritualmente costituita in giudizio e ha contestato: a) Parte_1
l'inadempimento della società b) la Parte_4
conseguente risoluzione dei contratti di leasing;
c) l'impossibilità di ottenere l'adempimento del patto di riacquisto sottoscritto da parte di Controparte_6
dichiarata fallita nel 2011; d) l'esistenza di un credito pari alla somma ingiunta nei confronti della e dei suoi garanti;
e) la natura Controparte_5
autonoma della garanzia prestata dal sig. ; f) la prova del Controparte_3
5 credito sulla scorta dei contratti di leasing e di fideiussione;
g) la decorrenza del termine di prescrizione decennale dalla restituzione dei beni (avvenuta solo nel marzo 2018) e dalla relativa ricollocazione;
h) l'esigibilità dei crediti inerenti all'applicazione delle penali per la risoluzione anticipata.
Con sentenza n. 2416/2020 pubblicata il 23.11.2020 il Tribunale di Brescia
ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato CP_1
al pagamento dell'importo di € 31.429,47, oltre interessi, valutando:
[...]
- l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in via monitoria per canoni scaduti e relative spese di incasso e insoluto nonché per il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto,
individuando il dies a quo del computo del termine prescrizionale decennale nella data di intervenuta risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'assenza di prova di atti interruttivi nei confronti del fideiussore o della debitrice principale;
- dovute da le somme corrisposte da Controparte_1 Parte_1
dopo la risoluzione dei contratti di leasing, a titolo di a) contravvenzioni per le infrazioni al codice della strada commesse dai conducenti dei veicoli oggetto di leasing restituiti solo nel marzo 2018, in applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni solidali e dell'art. 196 co. IV c.d.s.; b)
tasse di proprietà dei veicoli, considerato che la società ex aveva Parte_4
continuato a circolare con i mezzi sino al 2018; somme queste ultime, dovute anche a titolo risarcitorio, ben quantificate nei docc. 17 e 19, il cui ammontare ed effettivo pagamento non erano stati contestati dagli opponenti;
- il sig. non tenuto a rimborsare tali importi, essendosi egli Controparte_3
6 impegnato a garantire l'adempimento delle sole obbligazioni contrattuali gravanti sulla debitrice principale e come, anche nell'ipotesi di qualificazione della garanzia come autonoma, la garanzia in oggetto non potesse estendersi a coprire le somme anticipate dalla società Concedente, successivamente alla risoluzione dei contratti di leasing.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_2
chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi.
Ha proposto appello incidentale la società sulla scorta Controparte_1
di quattro motivi.
Si è costituito il sig. , chiedendo il rigetto del gravame Controparte_3
proposto da Parte_2
Con ordinanza del 13.10.2021, la Corte ha disposto la riunione della causa di cui al n. 602/2021 R.G. alla causa di cui al 567/2021 R.G. e ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del 28.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame lamenta l'erronea Parte_1
interpretazione dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto in relazione alla detrazione del valore di realizzo che avrebbe reso impossibile azionare il credito prima della dismissione dei mezzi e, conseguentemente, non avrebbe
7 consentito il decorso del termine prescrizionale: la censura non può essere condivisa. Si osserva, infatti, che la clausola invocata da parte appellante, per quanto di interesse (lett. b, commi terzo e seguenti), recita “3. In caso di
risoluzione del contratto l'Utilizzatore o i suoi aventi causa dovranno
versare immediatamente alla SBS: - i corrispettivi eventualmente scaduti e
non pagati;
- gli interessi di mora previsti contrattualmente;
- l'ammontare
delle eventuali spese giudiziarie sostenute da SBS ed ogni altra somma
sopportata da questa in relazione al presente contratto;
- a titolo di
liquidazione convenzionale del danno, una somma pari al valore
dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione, così come prevista al
precedente art. 14, lettera d, dei corrispettivi a scadere alla data della
risoluzione contrattuale, salvo il maggior danno. 4. L'importo suindicato
verrà decurtato del presumibile valore di realizzo sulla base del listino
'Eurotax blu' diminuito del 30% ed aumentato delle eventuali spese di
ripristino documentate da preventivo. 5. Qualora il veicolo fosse stato già
alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del prezzo realizzato.
6. Il
diritto dell'utilizzatore alla detrazione di cui sopra sorgerà nel momento
dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita in ogni caso al valore al
momento della effettiva restituzione”. La clausola pattizia, quindi, prevede –
da un lato – l'immediato obbligo della società inadempiente, nei Parte_4
cui confronti la società Concedente si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, di pagare a quest'ultima una pluralità di voci di credito fra le quali risultano compresi i canoni scaduti ed il risarcimento del danno e – d'altro lato – configura un diritto della alla detrazione dagli Parte_5
8 importi dovuti di un quantum, del quale vengono individuati specificamente i parametri di liquidazione, fissando nel tempo il diritto all'esigibilità di tale detrazione da parte della società solo al momento della materiale Parte_4
ed effettiva restituzione del bene oggetto dei contratti di leasing.
Si osserva che in tema di decorso del termine prescrizionale l'art. 2935 cod.
civ. recita “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere” e che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della sospensione del decorso del termine prescrizionale rileva solo l'impossibilità giuridica di far valere il diritto (ad es. un divieto legale ovvero un ostacolo previsto dalla legge) e non l'ostacolo di fatto o l'impedimento soggettivo (cfr. Cass. 13343/22; in precedenza in senso conforme Cass.
14193/21; Cass. 10828/15; Cass. 21026/14) con la precisazione che le ipotesi che comportano la sospensione del decorso del termine prescrizionale sono tassativamente individuate dall'art. 2941 cod. civ.
L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere, come d'altronde già valutato dal Giudice di primo grado,
irrimediabilmente prescritto il diritto dell'odierna appellante a percepire i canoni scaduti ed i relativi accessori nonché il risarcimento del danno in quanto risulta riconosciuto dalla stessa parte appellante e, comunque, risulta provato per documenti (cfr. doc. 10-11 di parte appellante fascicolo di primo grado) che i contratti di leasing stipulati da e in relazione Controparte_1
ai quali il sig. ha prestato la propria garanzia patrimoniale Controparte_3
sono stati risolti ad iniziativa della Concedente con lettere in data 18 gennaio
2008, mentre non risulta in alcun modo documentato che al predetto
9 fideiussore ovvero alla società debitrice principale siano state formulate richieste di pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché del risarcimento del danno contrattuale prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta – quanto ad entrambe le parti - in data 12 luglio
2018 e, quindi, oltre il decorso del termine decennale dalla risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del credito azionato.
In senso contrario non vale obiettare che prima della dismissione dei beni oggetto del contratto di leasing, non restituiti dalla , non Parte_5
sarebbe stato giuridicamente possibile per la società Concedente esercitare il proprio diritto ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché il risarcimento del danno in quanto non era possibile quantificare il diritto alla decurtazione pur contrattualmente previsto in favore della società
Utilizzatrice: l'argomento, come pure già ben evidenziato dal Giudice di primo grado, risulta del tutto ininfluente atteso che i contratti stipulati fra le parti configuravano il diritto perfetto della società Concedente alla restituzione dei canoni scaduti e non pagati nonché al risarcimento del danno nel momento dell'esercizio della clausola risolutiva espressa in ragione dell'inadempimento della società Utilizzatrice, mentre l'insorgenza del diritto di quest'ultima alla detrazione (i cui parametri di determinazione erano comunque dettagliatamente e specificamente indicati nei medesimi contratti con conseguente determinabilità del relativo ammontare) era subordinata alla materiale restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing. Tutte le argomentazioni inerenti all'esigenza di quantificare l'ammontare della detrazione e, conseguentemente, attendere la dimissione
10 dei beni ad opera della società Concedente non integrano un'ipotesi di impedimento giuridico all'esercizio del diritto cristallizzato al momento della risoluzione del contratto dal terzo comma della clausola contrattuale e sono riferite a circostanze sostanzialmente irrilevanti che difficilmente potrebbero essere ricondotte anche al concetto di impedimento di fatto o di ostacolo soggettivo. In senso contrario non vale far leva sul disposto dell'art. 2941 n.
8 cod. civ. in quanto il non aver restituito i beni oggetto del contratto di leasing nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto ad opera della società Concedente non implica doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore bensì semplice permanenza dell'inadempimento che ha legittimato la risoluzione del contratto.
Il secondo motivo sollevato da e il primo e il secondo Parte_1
motivo articolati nell'appello incidentale da censurano, Controparte_1
seppur sotto profili differenti, il medesimo capo della sentenza, ossia quello in cui il Tribunale ha condannato la società Utilizzatrice a rimborsare alla società di leasing le somme da essa corrisposte, dopo la risoluzione dei contratti, a titolo di contravvenzioni e tasse di proprietà dei veicoli. Pertanto,
si reputa opportuna una loro trattazione congiunta.
Con il secondo motivo censura l'erroneità della sentenza Parte_1
per aver il Tribunale ritenuto che tali somme fossero dovute in applicazione dell'art. 196 c.d.s. e non in forza dei contratti di leasing (e, precisamente,
degli artt. 3,7, 8, 9 delle condizioni generali).
Con il primo e il secondo motivo di appello incidentale Controparte_1
censura le statuizioni del Tribunale secondo le quali l'effettivo pagamento di
11 tali importi da parte della Concedente e il loro ammontare fossero incontestati.
Si osserva che i contratti conclusi fra la società Concedente e la società
prevedevano espressamente agli artt. 8 e 9 il diritto della società Parte_4
di leasing al rimborso delle Imposte e delle tasse di proprietà nonché delle sanzioni per violazioni delle norme di legge concernenti la circolazione e l'uso di tali veicoli, ma tali clausole contrattuali non possono trovare applicazione nel periodo considerato nella statuizione impugnata, ossia quello successivo alla comunicazione di risoluzione dei contratti in oggetto ad opera della , avvenuta con lettere raccomandate del Parte_1
18.01.2008 (cfr. doc. 10 e 11 del fascicolo di primo grado di Parte_1
. Infatti, la risoluzione ha avuto quale effetto lo scioglimento del
[...]
vincolo contrattuale, con la conseguenza che le parti non sono più tenute al rispetto delle clausole negoziali citate dalla società di leasing e che il credito restitutorio in capo a quest'ultima - derivante dal pagamento delle tasse di proprietà, al cui pagamento era tenuta in quanto proprietaria dei mezzi,
nonché delle contravvenzioni, al cui pagamento era tenuta in quanto obbligata in solido con l'autore dell'illecito - trae titolo non nell'adempimento del contratto, ma nel risarcimento del danno subito in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto e della mancata restituzione dei beni concessi in leasing.
È evidente che, al fine di ottenere il risarcimento, la società Concedente era tenuta a provare l'esistenza e l'ammontare del danno asseritamente patito;
tuttavia, nel caso in esame, non è stata prodotta dalla società di leasing alcuna
12 prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione: invero,
si è limitata a produrre i contratti di leasing (privi di valore Parte_1
probatorio a tal fine, considerato che le spese pretese in regresso da
[...]
non attengono alle obbligazioni direttamente discendenti dal Parte_1
contratto di locazione finanziaria), gli estratti conti relativi ai contratti, le fatture che essa stessa ha emesso nei confronti della società Utilizzatrice con indicazione del titolo quale pagamento di tasse di proprietà o di sanzioni per violazione del codice della strada, nonché una minima parte dei verbali di violazione alle norme del codice della strada ad essa notificati.
Si osserva al riguardo che le fatture sono documenti che, in quanto di formazione unilaterale, non possono essere considerati sufficienti ai fini della prova del diritto al rimborso contrattualmente pattuito (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. dal Supremo Collegio: cfr. Cass. 5915/11 e recentemente in senso conforme Cass. 19944/23) e che, nel presente giudizio,
non risultano prodotte le ricevute di pagamento delle tasse di proprietà o delle sanzioni per violazione del codice della strada, che erano necessarie al fine di ritenere positivamente acquisita la prova del presupposto del diritto al rimborso, con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante principale/opposta.
Sotto questo profilo non può condividersi l'affermazione del Giudice di primo grado secondo la quale l'avvenuto pagamento delle somme rivendicate da non è stato contestato dagli odierni appellati in primo grado: Parte_1
pagina 6 dell'atto di citazione di primo grado, infatti, recita: “Mai prima
[...]
fatta carico di dare evidenza, notificandoli a dei CP_7 CP_1
13 verbali di contravvenzione per i quali avrebbe, come dichiara, anticipato le
spese che rivendica. Neppure si è peritata di depositare con il ricorso
monitorio i verbali di accertamento e la documentazione attestante i relativi
pagamenti. La sua pretesa è, dunque, del tutto sfornita di documentazione
probante.”. A fronte di tale contestazione, incombeva sull'opposta, odierna appellante, l'onere della prova dell'effettività degli esborsi di cui rivendica la restituzione in quanto la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina una inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore sostanziale e il debitore quella di convenuto, con la conseguenza che, in tale giudizio, incombe sul creditore ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (cfr. Cass.
8718/2000; Cass. 4800/2007; Cass. 21101/2015; Cass. 25499/2021).
Tali considerazioni determinano il rigetto del secondo motivo proposto da l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di Parte_1 [...]
e l'assorbimento del terzo motivo prospettato dalla società di CP_1
leasing (sulla debenza in capo al fideiussore delle somma da essa pagate a titolo di contravvenzioni e bollo auto), del terzo motivo sollevato da
[...]
(sulla eccezione di prescrizione degli importi dovuti alla CP_1 [...]
a titolo di contravvenzioni e bollo auto) e, infine, del quarto Parte_1
motivo (sulla quantificazione delle spese di lite).
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma parziale dell'impugnata sentenza.
La parziale riforma della sentenza impugnata determina la necessità di
14 procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 27606/2019; Cass. n. 1775/2017).
Secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante principale e, avuto riguardo al valore della causa (€ 205.695,82), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate per il primo grado – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M.
55/14 come modificato dal D.M. 37/18 – in complessivi € 15.353,00
(precisamente: € 11.810,00 più € 3.543,00 quale aumento del 30 % per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, considerato che gli atti depositati sono sostanzialmente sovrapponibili), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.430,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.550,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 3.780,00 per la fase di istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 4.050,00 per la fase decisionale
(valore medio) e, per il presente grado - quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
147/22 -, in complessivi € 15.800,20 (precisamente: € 12.154,00 aumentati di € 3.646,20 per la presenza di un'altra parte, legale rappresentante della società appellante incidentale, che ha depositato atti difensivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'appellante incidentale), oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui €
2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase
15 introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria
(valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Quanto alle spese vive delle parti appellate risulta documentato il solo pagamento del Contributo
Unificato e dei Diritti di Cancelleria in primo grado per l'importo complessivo di € 406,50 che la società appellante deve rifondere alle parti appellate.
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater
del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico della società appellante principale.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-
quater, del DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico della società appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale Ordinario di Brescia n. 2416/2020, pubblicata in data 23.11.2020;
2) accoglie l'appello incidentale proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, riforma parzialmente la sentenza del Tribunale Ordinario di Brescia,
pubblicata in data 23.11.2020, n. 2416/2020 respingendo ogni pretesa azionata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
3) condanna l'appellante principale alla rifusione delle spese di lite di
16 entrambi i gradi in favore di e di , che Controparte_1 Controparte_3
liquida – quanto ai compensi – in complessivi € 31.153,20 oltre rimborso spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. e – quanto alle spese vive – in complessivi € 406,50;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 co. 1, quater del
DPR 115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale;
4) dà atto che NON sussistono i presupposti dell'art 13 co. 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Il Consigliere rel.
Dott. Maura Mancini Il Presidente
Dott. Cesare Massetti
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