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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3636/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SE LI IN N. 21 90139 LE presso il Difensore
NO TO
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Oggetto della domanda è il risarcimento del danno patito dall'attrice in conseguenza del sinistro occorsole in Altavilla Milicia (PA) in data 21.10.2020 quando,
alle ore 07:50 circa, “in qualità di pedone, attraversava la Via Loreto, all'altezza
dell'intersezione con la Via Cesare Battisti, utilizzando l'apposito attraversamento pedonale.
Mentre si trovava in fase di attraversamento, l'odierna attrice inciampava su un dislivello
stradale creato dal posizionamento anomalo di un tombino, presente nell'area riservata al
passaggio pedonale e sottoposto rispetto al livello stradale, rovinando improvvisamente per
terra, procurandosi lesioni personali (all.
1 - n. 5 foto attestanti lo stato dei luoghi). Tale
tombino nella sua imperfezione di posa, non era stato segnalato nella sua oggettiva pericolosità
nè transennato” (atto di citazione, pag. 1) così concretizzando una situazione di pericolosità intrinseca della res (quella porzione specifica di strada) e tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Il giudizio vedeva il convenuto CP_1
contumace.
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. La dinamica del sinistro
è stata provata in via documentale (foto del teatro del sinistro) e mediante prove orali.
I danni alla persona sono stati provati in via documentale (spese mediche e spese vive)
e mediante CTU.
La teste (ud. 23.05.2024) ha confermato di aver assistito Tes_1
personalmente al fatto, avendo visto cadere la sig.ra Ha altresì precisato che Pt_2
l'attraversamento pedonale su cui è occorsa la caduta è quello che porta alla scuola elementare frequentata dai suoi figli (il che spiega la sua presenza in loco a quell'ora)
e ove insegna l'attrice. Si può dunque affermare presuntivamente che l'attrice era a conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche. Tuttavia, come già rilevato in altre pagina 2 di 6 controversie analoghe, “può osservarsi che la maggior cautela che si imponeva all'attrice nel
passaggio su un luogo oggettivamente pericoloso - che, cioè, in quelle particolari condizioni
rendeva oggettivamente probabile una caduta - non può spingersi sino al rovesciamento
dell'onere probatorio, teorizzando cioè che il pedone transiti “a suo rischio e pericolo” su un
luogo che conosce frequentandolo abitualmente, e che dunque debba egli discolparsi dell'esser
caduto, fornendo la prova - negativa - di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione
verrebbe a vanificare la connotazione oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. che viene
imputata - lo si ribadisce in conformità all'indirizzo più volte espresso da questo Giudice - non
a titolo di colpa, neppur presuntivamente, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile
per cui il fattore di rischio ricade - e nel caso di specie ricade istituzionalmente - nella sfera di
controllo del chiamato in responsabilità. Che il tombino fosse ostacolo “ prevedibile ed
evitabile” non implica logicamente che l'evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del
danneggiato che non l'ha previsto né evitato;
implica invece la presa d'atto che si è verificato
un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res […] alla
cui governance il era istituzionalmente tenuto predisponendo, ad esempio, idonea CP_1
segnaletica (tale riferimento è anche nelle più recenti pronunce di legittimità: ex multis Cass.
26244/2019; Cass. 17658/2019)” (così, sia consentito il rinvio, Trib. Piacenza 05.11.2019,
su Dejure.it).
Posto che l'attore ha provato il fatto lesivo e il nesso causale con la res, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria di cui era gravato (aver fatto CP_1
quanto era possibile per impedire l'evento e/o le conseguenze dannose) ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Sul punto va doverosamente premesso che la contumacia “integra un
comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non
contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova [e che]
non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione
pagina 3 di 6 probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla
circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a
contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 24885/2014). Se
dunque “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun
significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo
negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio” (Cass. 10554/1994), è pur vero che il contegno della convenuta
Amministrazione emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati;
inerzia che va dunque valutata in relazione agli elementi di prova forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo
(art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta: diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita.
3. Queste considerazioni suffragano altresì la domanda risarcitoria, da ritenersi pressoché pienamente provata. Nulla quaestio sul danno alla persona, definitivamente accertato mediante CTU approfondita, analitica, correttamente motivata ed immune da vizi logici ed argomentativi, e dalle cui conclusioni pertanto questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi. L'unica precisazione è che non può essere accolta la richiesta di personalizzazione del danno, in difetto di compiuta allegazione.
Rammenta la Cassazione che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la
misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme
pagina 4 di 6 adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”
(Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3114).
Il danno non patrimoniale risarcibile risulta pertanto pari ad Euro 42.266,00, secondo il seguente calcolo:
pagina 5 di 6 Andranno altresì aggiunte le spese mediche, documentate e congrue, per Euro 350,00.
Il tutto con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto (21.10.2020) all'effettivo soddisfo.
Si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM
55/2014 ss.mm.ii., con distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2
in ordine al sinistro per cui è causa;
e per l'effetto
[...]
Condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_2
dell'attrice, dell'importo di Euro 42.616,00 – di cui Euro 42.266,00 per danno non patrimoniale ed Euro 350,00 per spese mediche – come risarcimento dei danni eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa;
con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto (21.10.2020) all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì il convenuto a rifondere all'attrice Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in Euro 9.000,00 omnia (inclusi esborsi e spese di CTU)
con distrazione in favore del Procuratore antistatario.
Termini Imerese, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio, magistrato in applicazione ex DL 117/2025,
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. all'udienza cartolare del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3636/2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SE LI IN N. 21 90139 LE presso il Difensore
NO TO
ATTRICE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c.. Esposto il fatto nelle sue linee essenziali.
1. Oggetto della domanda è il risarcimento del danno patito dall'attrice in conseguenza del sinistro occorsole in Altavilla Milicia (PA) in data 21.10.2020 quando,
alle ore 07:50 circa, “in qualità di pedone, attraversava la Via Loreto, all'altezza
dell'intersezione con la Via Cesare Battisti, utilizzando l'apposito attraversamento pedonale.
Mentre si trovava in fase di attraversamento, l'odierna attrice inciampava su un dislivello
stradale creato dal posizionamento anomalo di un tombino, presente nell'area riservata al
passaggio pedonale e sottoposto rispetto al livello stradale, rovinando improvvisamente per
terra, procurandosi lesioni personali (all.
1 - n. 5 foto attestanti lo stato dei luoghi). Tale
tombino nella sua imperfezione di posa, non era stato segnalato nella sua oggettiva pericolosità
nè transennato” (atto di citazione, pag. 1) così concretizzando una situazione di pericolosità intrinseca della res (quella porzione specifica di strada) e tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. Il giudizio vedeva il convenuto CP_1
contumace.
2. La domanda è fondata e meritevole di accoglimento. La dinamica del sinistro
è stata provata in via documentale (foto del teatro del sinistro) e mediante prove orali.
I danni alla persona sono stati provati in via documentale (spese mediche e spese vive)
e mediante CTU.
La teste (ud. 23.05.2024) ha confermato di aver assistito Tes_1
personalmente al fatto, avendo visto cadere la sig.ra Ha altresì precisato che Pt_2
l'attraversamento pedonale su cui è occorsa la caduta è quello che porta alla scuola elementare frequentata dai suoi figli (il che spiega la sua presenza in loco a quell'ora)
e ove insegna l'attrice. Si può dunque affermare presuntivamente che l'attrice era a conoscenza dei luoghi e delle loro caratteristiche. Tuttavia, come già rilevato in altre pagina 2 di 6 controversie analoghe, “può osservarsi che la maggior cautela che si imponeva all'attrice nel
passaggio su un luogo oggettivamente pericoloso - che, cioè, in quelle particolari condizioni
rendeva oggettivamente probabile una caduta - non può spingersi sino al rovesciamento
dell'onere probatorio, teorizzando cioè che il pedone transiti “a suo rischio e pericolo” su un
luogo che conosce frequentandolo abitualmente, e che dunque debba egli discolparsi dell'esser
caduto, fornendo la prova - negativa - di non esser stato disattento o incauto. Tale impostazione
verrebbe a vanificare la connotazione oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. che viene
imputata - lo si ribadisce in conformità all'indirizzo più volte espresso da questo Giudice - non
a titolo di colpa, neppur presuntivamente, bensì in ragione del dato oggettivamente verificabile
per cui il fattore di rischio ricade - e nel caso di specie ricade istituzionalmente - nella sfera di
controllo del chiamato in responsabilità. Che il tombino fosse ostacolo “ prevedibile ed
evitabile” non implica logicamente che l'evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del
danneggiato che non l'ha previsto né evitato;
implica invece la presa d'atto che si è verificato
un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res […] alla
cui governance il era istituzionalmente tenuto predisponendo, ad esempio, idonea CP_1
segnaletica (tale riferimento è anche nelle più recenti pronunce di legittimità: ex multis Cass.
26244/2019; Cass. 17658/2019)” (così, sia consentito il rinvio, Trib. Piacenza 05.11.2019,
su Dejure.it).
Posto che l'attore ha provato il fatto lesivo e il nesso causale con la res, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria di cui era gravato (aver fatto CP_1
quanto era possibile per impedire l'evento e/o le conseguenze dannose) ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Sul punto va doverosamente premesso che la contumacia “integra un
comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non
contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova [e che]
non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione
pagina 3 di 6 probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla
circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a
contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass. 24885/2014). Se
dunque “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun
significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo
negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della
controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il
contraddittorio” (Cass. 10554/1994), è pur vero che il contegno della convenuta
Amministrazione emerge in modo inequivoco dagli atti come improntato a disinteresse ed inerzia colpevoli, a fronte di fatti sicuramente rientranti nella sua sfera di conoscenza, in quanto trasfusi in atti ritualmente notificati;
inerzia che va dunque valutata in relazione agli elementi di prova forniti da parte attrice, rispetto ai quali tale condotta non fornisce alcun elemento idoneo a prospettare una diversa ricostruzione, non essendo allegato alcun fatto impeditivo, modificativo ed estintivo
(art. 2697 c.c.); e proprio la qualificazione della contumacia in sé quale fatto processualmente neutro impedisce, peraltro, che essa vanifichi la produzione documentale suddetta: diversamente opinando si risolverebbe in un regime processuale più favorevole rispetto a quello della parte costituita.
3. Queste considerazioni suffragano altresì la domanda risarcitoria, da ritenersi pressoché pienamente provata. Nulla quaestio sul danno alla persona, definitivamente accertato mediante CTU approfondita, analitica, correttamente motivata ed immune da vizi logici ed argomentativi, e dalle cui conclusioni pertanto questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi. L'unica precisazione è che non può essere accolta la richiesta di personalizzazione del danno, in difetto di compiuta allegazione.
Rammenta la Cassazione che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la
misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme
pagina 4 di 6 adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere
incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal
danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.”
(Cassazione civile sez. III, 07/02/2025, n.3114).
Il danno non patrimoniale risarcibile risulta pertanto pari ad Euro 42.266,00, secondo il seguente calcolo:
pagina 5 di 6 Andranno altresì aggiunte le spese mediche, documentate e congrue, per Euro 350,00.
Il tutto con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto (21.10.2020) all'effettivo soddisfo.
Si liquidano le spese secondo la soccombenza e secondo i parametri di cui al DM
55/2014 ss.mm.ii., con distrazione in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Controparte_2
in ordine al sinistro per cui è causa;
e per l'effetto
[...]
Condanna il convenuto al pagamento, in favore Controparte_2
dell'attrice, dell'importo di Euro 42.616,00 – di cui Euro 42.266,00 per danno non patrimoniale ed Euro 350,00 per spese mediche – come risarcimento dei danni eziologicamente riconducibili al sinistro per cui è causa;
con interessi e rivalutazione dal dì del dovuto (21.10.2020) all'effettivo soddisfo;
Condanna altresì il convenuto a rifondere all'attrice Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in Euro 9.000,00 omnia (inclusi esborsi e spese di CTU)
con distrazione in favore del Procuratore antistatario.
Termini Imerese, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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