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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/08/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 187/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERIO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SERIO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. in nome e per conto di , con il _1 C.F._1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. CONSERVA GIACOMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
CONSERVA GIACOMO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava la sentenza n. Parte_1
184/2021 del 24.06.2021 con la quale il Giudice di Pace di Martina Franca aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal minore (in particolare, una gastroenterite) dopo aver Controparte_2 consumato un budino scaduto ed acquistato presso la cooperativa odierna istante.
A sostegno dell'appello, la evidenziava la erronea valutazione delle Parte_1 risultanze istruttorie (in particolare della prova orale) e la mancata prova del nesso causale tra i danni accusati dal minore (vomito, diarrea, dolori e spasmi addominali) ed il consumo del budino scaduto da tre giorni. Ciò premesso, così concludeva: “rigettare la domanda del sig. nella sua qualità di _1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , in quanto improcedibile ed Controparte_2 CP_ infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme corrisposte al sig.
pagina 1 di 4 (€ 502,84) e al suo difensore costituito dichiaratosi antistatario (€ 323,20 al netto della ritenuta _1
d'acconto) in virtù dell'impugnata sentenza”.
Ritualmente costituitosi, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore _1 [...]
, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. in quanto la sentenza era CP_2 stata emessa secondo equità; chiedeva altresì di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal primo Giudice.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 10.04.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente. All'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è inammissibile per i motivi che seguono.
L'art. 339 cpc, al suo terzo comma, dispone che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per principi regolatori della materia”. Il richiamato articolo 113, comma 2, cpc a sua volta così recita: “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Dal combinato disposto dei due menzionate articoli deriva che le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00 non sono impugnabili mediante appello, salvo il caso in cui vertano su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c. oppure se la violazione di legge concerna la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Quanto alla definibilità di una decisione del giudice di pace secondo equità ex art. 113, comma 2, cpc, va richiamato l'orientamento consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.; ne consegue che il Tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (Cfr. Cass. ord. n. 5287/2012 nonché in linea Cass. n. 19724/2011, Cass. n. 4079/2005).
In altri termini, premessa la distinzione fra decisione del giudice di pace secondo la c.d. “equità concordata”
– disciplinata dall'art. 114 cpc e mai appellabili – e quella secondo la c.d. “equità necessaria” – disciplinata dall'art. 113, comma 2, cpc ed ancorata al parametro di valore normativamente fissato in euro 1.100,00 - le sentenze emesse dal giudice di pace in una controversia di valore inferiore ad euro 1.100,00, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, anche se il giudice abbia applicato una norma di legge pagina 2 di 4 ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente dichiarato di decidere secondo equità
“necessaria” oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita, per espresso disposto normativo, l'applicazione della norma giuridica sia stata declinata secondo la regola dell'equità necessaria (cfr. Cass. n. 5287/2012; Cass.
n. 19724/2011, Cass. n. 4079/2005).
Da ciò ne deriva che il giudice dell'appello dovrà valutare se le doglianze avanzate siano riconducibili alla violazione delle norme fondamentali del procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero ai principi regolatori della specifica materia all'esame (oltre, naturalmente, alle materie richiamate dallo stesso art. 113, comma 2, cpc inerenti i rapporti giuridici conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 cc ossia i cc.dd. contratti di massa).
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso di specie, quanto al valore della causa, è incontestato che l'attore in primo grado, pur avendo fatto riferimento alla formula di stile “o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”, ha contenuto espressamente la domanda nei limiti di euro
1.000,00 (“il tutto sempre e non oltre i limiti di euro 1.000,00”, cfr conclusioni atto di citazione in primo grado).
Inoltre, l'appellante ha impugnato la sentenza del primo giudice ritenendo la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e del nesso causale tra inadempimento del venditore e danni;
ha quindi denunciato la violazione di una norma di diritto sostanziale ma non è stata sollevata alcuna doglianza concernente i limitati motivi di appello espressamente previsti dall'art. 339, comma 3, cpc in quanto, in caso di inosservanza dei principi regolatori della materia, è necessario indicare i principi violati, “senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto” (Cfr. Cass. n.
23963/2004, Cass. n. 4282/2011). Ed invero, era onere di parte appellante indicare specificamente nell'atto di appello il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (cfr Cassazione ordinanze n. 3005/2014 e n. 18064/2022 - che si è pronunciata in materia di inadempimento contrattuale per prodotti difettosi - secondo cui in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto).
Da ciò deriva che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
Ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla Legge 24 dicembre 2012 n.
228, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
232,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater TUSG.
Taranto, 18 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 187/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERIO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. SERIO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. in nome e per conto di , con il _1 C.F._1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. CONSERVA GIACOMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
CONSERVA GIACOMO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava la sentenza n. Parte_1
184/2021 del 24.06.2021 con la quale il Giudice di Pace di Martina Franca aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal minore (in particolare, una gastroenterite) dopo aver Controparte_2 consumato un budino scaduto ed acquistato presso la cooperativa odierna istante.
A sostegno dell'appello, la evidenziava la erronea valutazione delle Parte_1 risultanze istruttorie (in particolare della prova orale) e la mancata prova del nesso causale tra i danni accusati dal minore (vomito, diarrea, dolori e spasmi addominali) ed il consumo del budino scaduto da tre giorni. Ciò premesso, così concludeva: “rigettare la domanda del sig. nella sua qualità di _1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , in quanto improcedibile ed Controparte_2 CP_ infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme corrisposte al sig.
pagina 1 di 4 (€ 502,84) e al suo difensore costituito dichiaratosi antistatario (€ 323,20 al netto della ritenuta _1
d'acconto) in virtù dell'impugnata sentenza”.
Ritualmente costituitosi, quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore _1 [...]
, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. in quanto la sentenza era CP_2 stata emessa secondo equità; chiedeva altresì di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal primo Giudice.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 10.04.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente. All'esito, il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è inammissibile per i motivi che seguono.
L'art. 339 cpc, al suo terzo comma, dispone che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per principi regolatori della materia”. Il richiamato articolo 113, comma 2, cpc a sua volta così recita: “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile”.
Dal combinato disposto dei due menzionate articoli deriva che le cause di valore inferiore ad euro 1.100,00 non sono impugnabili mediante appello, salvo il caso in cui vertano su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c. oppure se la violazione di legge concerna la violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Quanto alla definibilità di una decisione del giudice di pace secondo equità ex art. 113, comma 2, cpc, va richiamato l'orientamento consolidato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento Euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.; ne consegue che il Tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità" (Cfr. Cass. ord. n. 5287/2012 nonché in linea Cass. n. 19724/2011, Cass. n. 4079/2005).
In altri termini, premessa la distinzione fra decisione del giudice di pace secondo la c.d. “equità concordata”
– disciplinata dall'art. 114 cpc e mai appellabili – e quella secondo la c.d. “equità necessaria” – disciplinata dall'art. 113, comma 2, cpc ed ancorata al parametro di valore normativamente fissato in euro 1.100,00 - le sentenze emesse dal giudice di pace in una controversia di valore inferiore ad euro 1.100,00, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, anche se il giudice abbia applicato una norma di legge pagina 2 di 4 ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente dichiarato di decidere secondo equità
“necessaria” oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita, per espresso disposto normativo, l'applicazione della norma giuridica sia stata declinata secondo la regola dell'equità necessaria (cfr. Cass. n. 5287/2012; Cass.
n. 19724/2011, Cass. n. 4079/2005).
Da ciò ne deriva che il giudice dell'appello dovrà valutare se le doglianze avanzate siano riconducibili alla violazione delle norme fondamentali del procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero ai principi regolatori della specifica materia all'esame (oltre, naturalmente, alle materie richiamate dallo stesso art. 113, comma 2, cpc inerenti i rapporti giuridici conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 cc ossia i cc.dd. contratti di massa).
Ciò premesso in linea generale e venendo al caso di specie, quanto al valore della causa, è incontestato che l'attore in primo grado, pur avendo fatto riferimento alla formula di stile “o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa”, ha contenuto espressamente la domanda nei limiti di euro
1.000,00 (“il tutto sempre e non oltre i limiti di euro 1.000,00”, cfr conclusioni atto di citazione in primo grado).
Inoltre, l'appellante ha impugnato la sentenza del primo giudice ritenendo la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e del nesso causale tra inadempimento del venditore e danni;
ha quindi denunciato la violazione di una norma di diritto sostanziale ma non è stata sollevata alcuna doglianza concernente i limitati motivi di appello espressamente previsti dall'art. 339, comma 3, cpc in quanto, in caso di inosservanza dei principi regolatori della materia, è necessario indicare i principi violati, “senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto” (Cfr. Cass. n.
23963/2004, Cass. n. 4282/2011). Ed invero, era onere di parte appellante indicare specificamente nell'atto di appello il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (cfr Cassazione ordinanze n. 3005/2014 e n. 18064/2022 - che si è pronunciata in materia di inadempimento contrattuale per prodotti difettosi - secondo cui in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto).
Da ciò deriva che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
Ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla Legge 24 dicembre 2012 n.
228, art. 1 comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado del giudizio, che liquida in €
232,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater TUSG.
Taranto, 18 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
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