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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11915/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CUPPARI LUCA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 26/02/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.775,50 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento “della prestazione relativa alla ricostituzione della CP_1 pensione con maggiorazione per il figlio a carico nei limiti della prescrizione decorrente dal 18 luglio 2021 nel preciso ammontare individuato a seguito di consulenza tecnica d'ufficio contabile, dalla data della domanda amministrativa sino al soddisfo in forza della sentenza di condanna generica n. 411/2023”, col favore delle spese.
Costituitosi in giudizio, rilevava che la prestazione era stata liquidata e predisposta CP_1
per il pagamento, chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha tempestivamente depositato le relative note, e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico
CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 26/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 11915/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CUPPARI LUCA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. DI GLORIA MARCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
A seguito dell'udienza del 26/02/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro 1.775,50 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio chiedendone la condanna al pagamento “della prestazione relativa alla ricostituzione della CP_1 pensione con maggiorazione per il figlio a carico nei limiti della prescrizione decorrente dal 18 luglio 2021 nel preciso ammontare individuato a seguito di consulenza tecnica d'ufficio contabile, dalla data della domanda amministrativa sino al soddisfo in forza della sentenza di condanna generica n. 411/2023”, col favore delle spese.
Costituitosi in giudizio, rilevava che la prestazione era stata liquidata e predisposta CP_1
per il pagamento, chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha tempestivamente depositato le relative note, e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Preso atto della circostanza che l'ente previdenziale ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, provvedendo alla liquidazione della prestazione richiesta, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico
CP_ dell' e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 26/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno