Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3029 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 20/03/2025 e vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. PILON GIUSEPPE e dall'avv. PIERPAOLO SARACINO
RICORRENTI
E
E Controparte_1 Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. SCALCIONE ANTONIO
MARIA ADA MALVINDI, Controparte_3 Controparte_4
Rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTO AVITABILE
RESISTENTI
Oggetto: risarcimento danno da reato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20/03/2025
1
e hanno esposto che la prima è stata l'unica Parte_1 Parte_2 segretaria di studio del dr. medico di base e specialista Controparte_1 dermatologo, dal novembre 1987 al 31/10/2020, senza godere della copertura di un contratto di lavoro fino al 13/03/2001, momento in cui la regolarizzazione si è avuta solo 15 ore settimanali.
I ricorrenti hanno dedotto che il 09/08/2019 il sottoscriveva una CP_1 dichiarazione unilaterale confessoria, contenente una ricognizione di debito con promessa di pagamento alla lavoratrice, con cui si impegnava a corrisponderle ratei mensili aggiuntivi rispetto alla retribuzione, provvedendo poi al relativo pagamento, finché, all'inizio del 2020, si rendeva inadempiente.
I ricorrenti hanno dunque dedotto che i figli del avendo la necessità di CP_1 neutralizzare gli effetti della ricognizione di debito, redigevano una denuncia querela nei confronti della in data 01/06/2020, esponendo che la Parte_1 dipendente, approfittando di una minorata capacità di autodeterminazione e di una evidente alterazione del medico, lo costringeva a sottoscrivere la ricognizione suddetta, sotto la minaccia di rivelare l'esistenza di una loro pregressa relazione extraconiugale. A seguito della denuncia, la veniva sottoposta ad Parte_1 indagine per i reati di tentata estorsione, violenza privata ed estorsione consumata aggravata con il vincolo della continuazione, subiva la perquisizione domiciliare e il sequestro degli effetti personali e veniva sottoposta il 29/06/2021 a interrogatorio di garanzia.
I ricorrenti hanno lamentato che la denuncia è stata proposta con la consapevolezza dell'innocenza della e che la stessa, pur presentata Parte_1 solo dai figli, è stata condivisa dai genitori degli stessi.
I ricorrenti hanno poi dedotto che le indagini, il processo penale, le ispezioni e la diffusione delle notizie nel contesto comunale hanno creato nella un Parte_1 grave stato di depressione, compromettendo anche la vita del coniuge.
I ricorrenti hanno poi evidenziato che i resistenti hanno scientemente denunciato la per il compimento di azioni insussistenti, rendendosi colpevoli di Parte_1 calunnia.
2 I ricorrenti hanno quindi lamentato che la condotta calunniosa posta in essere dalle controparti ha creato un danno non patrimoniale (per lesione della salute psichica della , sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale), ha Parte_1 compromesso anche la sfera del coniuge e ha causato un danno patrimoniale consistito nelle spese per l'assistenza durante le fasi delle indagini e la difesa in giudizio e in quelle per le cure mediche e di terapia.
Esposto quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare che
, IA, e e sono Controparte_1 CP_3 CP_4 Controparte_2 responsabili di aver ingiustamente accusato la ricorrente dei fatti di reato di tentata estorsione, violenza privata ed estorsione consumata aggravata, pur sapendola innocente, e hanno così determinato l'instaurazione del processo penale a suo carico, con condanna dei resistenti al risarcimento del danno patito e vittoria delle spese di lite.
I resistenti si sono costituiti con comparsa, con cui hanno negato che la denuncia sia stata presentata con dolo e hanno evidenziato che la qualificazione del reato di estorsione è avvenuta ad opera del Pubblico Ministero e non ad opera degli stessi querelanti.
I resistenti hanno inoltre contestato la ricostruzione delle vicende offerta dalla controparte e, dopo aver contestato anche il quantum dell'avversa richiesta, ne hanno chiesto il rigetto.
e hanno anche negato di avere Controparte_1 Controparte_2 legittimazione passiva, non avendo presentato alcuna querela ed essendosi limitati a costituirsi parti civili nel procedimento penale.
In corso di causa è stato presentato un ricorso per sequestro conservativo, inizialmente concesso inaudita altera parte e poi revocato. Il Tribunale in composizione collegiale, adito in sede di reclamo, ha confermato la revoca.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata poi riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***
Come esposto in premessa, la presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da e nei Parte_1 Parte_2
3 confronti dei resistenti, in ragione della calunnia che i ricorrenti ritengono che i resistenti abbiano commesso in danno della . Parte_1
a) La calunnia in generale
Al fine di verificare la sussistenza delle condotte lamentate, è opportuno in primo luogo chiarire quali siano gli elementi costitutivi del comportamento calunnioso.
L'art. 368 c.p. dispone che “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
La giurisprudenza ha chiarito che “La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa
e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)” (Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024).
Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11271 del 12/06/2020, ha precisato che “Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha
l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate”.
Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.30988 del 30/11/2018, ha precisato che “La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del
4 pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa
e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo generale, occorre ora ricostruire la vicenda, come risulta dalle emergenze processuali.
Al fine di risolvere la presente controversia è necessario verificare se siano emersi i profili della condotta penalmente rilevante della calunnia, consistente nell'aver accusato taluno di aver commesso un reato nella consapevolezza della sua innocenza.
Ciò implica l'accertamento della consapevolezza dell'insussistenza del reato in capo ai figli del al momento della redazione della querela dell'01/06/2020, e CP_1
l'accertamento di un concorso nel reato da parte di e Controparte_2 [...]
per essersi costituiti parti civili nell'ambito del procedimento CP_1 penale che ne è scaturito.
b) La vicenda in esame. Il credito della Parte_1
Prima di procedere all'accertamento, occorre compiere alcune premesse di fatto, secondo l'impostazione che è stata offerta dagli stessi ricorrenti.
È pacifico che la abbia svolto le funzioni di segretaria unica del dr. Parte_1 in dal 1987 ed è altrettanto pacifico che il rapporto si sia svolto in maniera CP_1 completamente irregolare fino all'anno 2001, per essere poi solo parzialmente regolarizzato. È inoltre dimostrato che a un certo punto la lavoratrice avvertì la necessità di una regolarizzazione piena della propria posizione lavorativa e di un recupero delle retribuzioni non percepite, tanto da essersi rivolta a un patronato locale al fine di tutelare i propri interessi.
I ricorrenti ritengono che la denuncia proposta nei confronti della segretaria sia stata strumentalmente predisposta dalla famiglia del al fine di CP_1 neutralizzare gli effetti di una scrittura privata dallo stesso redatta il 9/08/2019, contenente una ricognizione dei debiti dovuti dal datore di lavoro alla lavoratrice.
La tesi di parte ricorrente è che i familiari, al fine di impedire il pagamento del dovuto, abbiano rappresentato una estorsione compiuta dalla segretaria nei confronti del datore di lavoro, consistita nell'ottenere la ricognizione di debito redatta sotto dettatura, a fronte della minaccia di comunicare ai familiari l'esistenza della relazione sentimentale.
5 La ricorrente assegna rilievo centrale, nell'ambito della propria possibilità di recuperare gli importi spettanti per gli anni di lavoro irregolare, alla scrittura del
2019. Ritiene dunque che l'intero disegno criminale imputato alle controparti sia volto a neutralizzare l'effetto dirompente di tale scrittura.
In realtà tale premessa di fondo è evidentemente errata.
Anche in assenza della scrittura ed a prescindere completamente dalla stessa, infatti, la lavoratrice aveva il pieno diritto di agire in via giudiziale al fine di ottenere quanto dovuto, potendo facilmente dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro, la decorrenza dello stesso, l'entità delle retribuzioni ricevute e dei contributi non versati.
La scrittura privata costituiva una delle infinite prove che la lavoratrice avrebbe potuto far valere in giudizio, al fine di ottenere quanto le spetta.
Non può poi non valorizzarsi la circostanza che per la famiglia del le CP_1 condizioni della ricognizione di debito fossero vantaggiose. Infatti, all'esito di un procedimento giudiziale e delle attività ispettive da parte di INPS e ITL, il medico avrebbe infine dovuto corrispondere una somma certamente superiore a quella risultante dalla scrittura privata. È del resto documentalmente provato che il
Tribunale di Lecce-sezione lavoro abbia disposto una condanna nei confronti del datore di lavoro di un importo rilevante, a conferma della circostanza che non può ravvisarsi un interesse della famiglia a porre nel nulla tale documento.
La premessa di fondo da cui partono i ricorrenti, secondo cui l'intero disegno criminoso sarebbe stato concepito al fine di impedire alla lavoratrice di ottenere quanto dovuto, non trova dunque corrispondenza nella realtà oggettiva delle cose.
Da un punto di vista strettamente economico, infatti, la scrittura avrebbe rappresentato un vantaggio sia per il datore di lavoro (che nel tempo avrebbe corrisposto un importo inferiore a quello imposto dal Tribunale maggiorato delle sanzioni da corrispondersi a INPS-INAIL-ITL) sia per la lavoratrice (che per anni ha ricevuto redditi non tassati e non dichiarati e che avrebbe ricevuto gli arretrati sempre senza alcuna comunicazione al fisco).
Si esclude, pertanto, che possono ravvisarsi degli elementi presuntivi da un presunto fine perseguito dai familiari del dr. volto all'esclusione definitiva CP_1 del credito della lavoratrice nei confronti del datore di lavoro. Tale credito, si ribadisce, si sarebbe potuto provare con un'infinità di altri strumenti e, soggetto a
6 un accertamento giudiziale, avrebbe certamente portato - come in effetti avvenuto
- al riconoscimento di un credito maggiore in favore del lavoratore, con notevole aggravio di sanzioni.
Si esclude, pertanto, che possa assumere rilievo il dedotto e non provato tentativo dei familiari di paralizzare le azioni della lavoratrice volte al recupero del proprio credito.
c) La denuncia dell'1-3/06/2020
Fatta tale premessa, deve esaminarsi il contenuto della denuncia-querela dell'01/06/2020, con la quale i figli del dr. hanno dato avvio alle indagini CP_1 che hanno poi portato al rinvio a giudizio della per i reati di tentata Parte_1 estorsione, estorsione consumata aggravata e violenza privata, dando vita ad un procedimento penale poi conclusosi con un'assoluzione.
In via preliminare, deve escludersi che la circostanza che il giudizio si sia concluso con assoluzione dimostri in sé la sussistenza dei presupposti della calunnia. Nel caso di specie, infatti, la denuncia ha portato a delle indagini che hanno indotto il
Pubblico Ministero a chiedere il rinvio a giudizio dell'imputata e a formulare dei capi di imputazione particolarmente gravi. Solo a seguito dell'istruttoria si è avuta la sentenza di assoluzione, elemento che dimostra come l'attività investigativa abbia fatto emergere elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Se il PM ed il G.I.P. hanno avvertito la necessità di svolgere il procedimento al fine di giungere all'assoluzione, non può ritenersi che la sentenza conclusiva dimostri una primigenia consapevolezza di insussistenza del reato in capo ai querelanti.
I querelanti sono stati a loro volta indagati per calunnia e le indagini si sono concluse con l'archiviazione: sotto il profilo penale, dunque, la condotta è stata ritenuta insussistente.
Va poi rilevato che nella denuncia non si formula alcuna accusa di una estorsione da parte della e che la qualificazione del reato è stata compiuta dal Parte_1
Pubblico Ministero. Si richiama sul punto la giurisprudenza richiamata in premessa, in merito all'interruzione del nesso causale.
Si procede all'esame della denuncia querela dell'01/06/2020 presentata da IA
AD, e figli del dr. CP_3 Controparte_4 Controparte_1
All'interno della denuncia i figli hanno dedotto:
7 che il padre manifestava un peggioramento delle proprie condizioni di salute durante la frequentazione dello studio professionale, talvolta dimostrando di essere in preda ad ansia e al panico;
che durante una visita medica presso il presidio ospedaliero di Tricase, nell'estate
2016, il diceva alla moglie che la segretaria lo ricattava, minacciandolo di CP_1 rivelare pubblicamente, anche ai familiari, delle informazioni private che lo riguardavano;
la madre lo riferiva poi alla figlia IA AD;
che nel luglio 2018 il dr. riferiva alla figlia che il suo aumentato CP_1 nervosismo e i suoi stati d'ansia erano dovuti a strani comportamenti della segretaria;
che la riferiva alla figlia che alcuni mesi prima il marito le avrebbe dichiarato CP_2 di aver subito dalla segretaria la minaccia di inviare ai parenti una USB con materiale atto a screditare la sua persona e che la aveva contattato la CP_2 segretaria al fine di chiarire la questione;
che in data 13/05/2020 il conto corrente era stato bloccato per sconfinamento;
che il il 15/05/2020 riferiva al figlio che dal mese di agosto CP_1 CP_3
2019 corrispondeva alla segretaria 2.000 € mensili in contanti, come Parte_1 riscontrato dal conto corrente;
che il riferiva di aver sottoscritto un accordo con la CP_1 Parte_1 contenente l'impegno a riconoscerle gli emolumenti non corrisposti;
che il riferiva a che si era sentito obbligato a scrivere quel CP_1 CP_3 documento e, successivamente, a pagare mensilmente 2.000 € alla sua segretaria, in quanto la stessa lo aveva minacciato, in caso di mancato pagamento, di rendere pubblica la loro passata relazione sentimentale, screditandolo innanzi alla famiglia e addirittura innanzi ai consuoceri;
che il padre aveva poi modificato la propria versione dopo aver incontrato la
, dichiarando che aveva scritto non un accordo ma una dichiarazione Parte_1 di scienza su un foglio di ricettario;
che tale documento “pare essere chiaramente frutto di una dettatura di soggetto avvezzo alla trattazione di tali questioni”; che il dichiarò che era stato costretto dalla segretaria a scrivere sotto CP_1 dettatura prima quella dichiarazione del 09/08/2019 e poi un'altra con la quale,
“dopo aver ripercorso la storia lavorativa con la segretaria (secondo la personale
8 interpretazione di quella), si era per iscritto impegnato a corrisponderle, in aggiunta allo stipendio mensile, ingenti somme a titolo di contributi previdenziali non corrisposti nel periodo tra il 1987 e il 2001”; che il riferiva alla figlia IA AD “di essere stato costretto a scrivere tali CP_1 dichiarazioni sotto dettatura della signora e dietro l'esplicita minaccia, Parte_1 espressa da parte di quella in stato di evidente alterazione, di rivelare ai suoi familiari (persino al consuocero) la loro pregressa relazione sentimentale, e di dimostrare che persona fosse realmente”; in particolare la segretaria ha fatto ancora riferimento alla pendrive contenente file audio e fotografico;
che dall'esame degli estratti conto risultavano numerosi prelievi di contante per spese non giustificate;
che la redazione della dichiarazione di scienza del 09/08/2019 e i pagamenti effettuati dal medico erano strettamente legate a un approfittamento dello stato di minorata capacità di autodeterminazione del medico e che appare possibile che siano effettuati dietro l'esplicita minaccia di rivelare la relazione sentimentale.
Questi sono gli aspetti più rilevanti che sono stati contenuti all'interno della denuncia-querela.
c.1) Le registrazioni e gli screenshot conservati dalla Parte_1
Nell'esaminare le allegazioni, deve in primo luogo evidenziarsi che le preoccupazioni dei figli non possono ritenersi né arbitrarie né ingiustificate. I querelanti fanno riferimento in più occasioni a delle pendrive che la conservava, Parte_1 contenenti file audio e foto relative alla relazione esistente tra il medico e la segretaria.
L'analisi forense del 05/12/2020 a firma del dr. disposta nel corso Persona_1 delle indagini, ha dimostrato che effettivamente la aveva realizzato Parte_1 degli screenshot delle conversazioni whatsapp intrattenute con il medico e aveva registrato delle conversazioni avute in presenza.
All'interno della relazione si mette in evidenza che gli screenshot sono stati fatti l'01/09/2018, nonostante le conversazioni si riferissero al periodo tra il marzo e l'agosto dello stesso anno, durante il quale si era intrattenuta la relazione sentimentale. Nella relazione si evidenzia anche, a pagina 28, che gli screenshot sono stati fatti previa cancellazione delle frasi che la scriveva al Parte_1 medico. Nel prosieguo della relazione vi è la foto degli screenshot, contenenti solo i
9 messaggi del alcuni dei quali evidentemente scritti in risposta a messaggi CP_1 della ricorrente che sono stati cancellati dalla stessa.
Tali screenshot sono particolarmente significativi per due ragioni.
In primo luogo, in quanto essi collocano temporalmente la relazione nell'anno 2018, dunque successivamente a quella del 2016, di cui i familiari erano già a conoscenza, secondo quanto allegato in querela. Ciò significa che la relazione, scoperta in passato, era stata ripresa o mai interrotta in un periodo in cui i familiari non ne avevano conoscenza.
In secondo luogo, la presenza degli screenshot sul cellulare della , Parte_1 opportunamente depurati delle frasi dalla stessa rivolta a - tranne alcune, CP_1 selezionate, non gentili - dimostra che la preoccupazione che il espresse CP_1 ai figli aveva un fondamento in dati oggettivi. A prescindere dalla circostanza che vi fosse o meno la minaccia, infatti, era certo che la avrebbe potuto Parte_1 immediatamente divulgare la relazione, mostrando gli screenshot in cui il CP_1 dichiarava di amarla, di amare solo lei, di amarla tanto e manifestava interesse e preoccupazione nei confronti della stessa.
Deve poi evidenziarsi che il 25/06/2018 la ha registrato una Parte_1 conversazione intervenuta con il all'interno della quale la è CP_1 Parte_1 particolarmente attenta a chiedere al medico di dichiarare espressamente che lo stesso non ama la moglie e non l'ha mai amata. A fronte di risposte vaghe del infatti, lei continua a chiedere chiarimenti, facendo delle domande in CP_1 merito al tradimento, alla durata del tradimento, alla persona con la quale si è avuto il tradimento, chiedendo espressamente al conferma del fatto che CP_1 egli fosse innamorato di un'altra, che la moglie non gli è mai piaciuta e che non gli piaceva.
Si riportano alcune delle domande che la pone al nella Parte_1 CP_1 consapevolezza di registrare la conversazione: “perché lei non ti è mai piaciuta?
Come hai sempre detto no? Che lei non ti piace. ... Era la verità quello che dicevi?
Che di lei non ti piaceva niente? Che non l'hai mai amata? È la verità? ... Qual è la verità? Dì dr. qual è la verità?... L'amore che provavi è finito ...? Perché sei CP_1 con lei se non la ami?”. Alla domanda del che chiede “che te ne frega?” La CP_1
risponde “niente, per sapere, per le cose che dici sempre, perché ne dici Parte_1 tanti cose”.
10 Il 03/06/2019 la avvia una registrazione a partire dal momento in cui Parte_1 il le dice che l'ha amata nel modo giusto: “Di questa storia tu me ne parli CP_1 da 32 anni. Da quando ti ho conosciuto hai sempre detto che non l'hai amata. che non la amavi, che era incinta, che se avessi saputo - parole tue - che ha perso il bambino l'avresti lasciata o non è vero che mi hai detto sempre queste cose”; il le risponde “è inutile che riprendi 'ste cose” e si fa silenzio per alcuni CP_1 minuti, finché la rincalza con le domande, chiedendo al medico di Parte_1 essere chiaro, insistendo nel chiedergli come farà ad essere chiaro e quale verità avrebbe raccontato.
Le prove emerse nel corso delle indagini hanno dunque dimostrato che la segretaria, due mesi prima di ottenere il riconoscimento di debito, registrava il datore di lavoro dopo avergli fatto delle domande relative al suo amore nei confronti della moglie, al fatto di non averla mai amata e al fatto di averla sempre tradita. Le domande erano poste con la che affermava di ripetere frasi che in Parte_1 passato le aveva detto il e la donna che chiedeva al medico di confermarle, CP_1 al fine di ottenere nella registrazione la conferma di tali dichiarazioni.
Il era consapevole di aver intrattenuto quelle conversazioni con la CP_1 segretaria e il suo sospetto che la stessa le avesse registrate era del tutto legittimo, poiché le registrazioni erano esistenti e le conversazioni erano artatamente guidate.
Occorre inoltre evidenziare che una relazione extraconiugale non può paragonarsi alla dichiarazione di essere sposato da trent'anni con una donna che non è stata mai amata dal marito, tanto che della stessa avrebbe affermato che non le era mai piaciuto niente. Si tratta infatti di affermazioni certamente molto più gravi di quelle di un mero tradimento di natura fisica.
c.2) I prelievi non giustificati
Nell'anno 2020, i figli del hanno appreso che vi erano dei prelievi non CP_1 giustificati dal conto corrente del padre, tanto che era scattato un alert della banca.
Parte attrice ha evidenziato che gli sconfinamenti del medico erano frequenti e che non avrebbero dovuto destare preoccupazione nei figli. Tuttavia, ciò che è emerso in modo chiaro è che dall'agosto 2019 gli sconfinamenti erano in parte giustificati da un prelievo di 2.000,00 € che il consegnava poi in contanti alla CP_1
e che di tale prelievo i figli non erano a conoscenza. A differenza degli Parte_1 altri sconfinamenti, motivati sulla base di spese per la famiglia di cui la stessa era
11 evidentemente a conoscenza, vi erano pertanto ulteriori prelievi che i familiari non erano in grado di giustificare e che trovavano la fonte in una scrittura privata dagli stessi fino a quel momento sconosciuta.
c.3) Le condizioni fisiche del CP_1
A completamento delle valutazioni innanzi eseguite, si rileva come sia del tutto irrilevante la dissertazione di parte ricorrente sulle condizioni di salute del
CP_1
I ricorrenti ritengono infatti che i familiari del medico, nell'ambito del disegno criminoso portato avanti per ostacolare il diritto di credito della lavoratrice, tentarono falsamente di rappresentare un'incapacità del di gestire le CP_1 proprie risorse in ragione delle proprie condizioni di salute, aggravatesi per le vicende oggetto di causa.
I ricorrenti pongono in evidenza il certificato a firma della dr.ssa Piano del Per_2
28/05/2020, redatto in Roma, nonostante in tale data il si trovasse in CP_1
Ortelle e in Castro.
L'importanza che parte ricorrente assegna a tale certificato si deve necessariamente ridimensionare.
In primo luogo, si ricorda che si era da poco usciti dal periodo del lock down del
2020 e il ricorso a visite mediche a distanza era ampiamente diffuso, con la conseguenza che la mancata compresenza fisica di medico e paziente nel medesimo luogo non ha alcun rilievo.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che il è stato dichiarato parzialmente CP_1 inabile al lavoro dall'Inps, che è stato attestato e non contestato che lo stesso fosse già affetto da Parkinson e che è stato nominato un amministratore di sostegno previa valutazione da parte di un giudice.
Nei certificati prodotti si attesta la presenza di Parkinson, depressione e deflessione del tono dell'umore già dal 2013, con avvio di terapia parzialmente efficace: la patologia, dunque, era esistente e confermata da diversi neurologi già molto tempo prima dei fatti di causa.
Assolutamente pretestuosa, poi, l'affermazione secondo cui il ricorso all'Amministrazione di sostegno sarebbe stato compiuto in danno della
. Come evidenziato, il aveva una malattia neurologica Parte_1 CP_1 degenerativa, solo parzialmente migliorata con la pluriennale terapia.
12 Ad ogni modo, la nomina di un amministratore di sostegno potrà al più aver modificato il profilo – irrilevante – del pagamento del debito verso la lavoratrice, ma
è del tutto irrilevante sotto il profilo della condotta asseritamente calunniosa.
Deve ribadirsi che nel giudizio in esame non si valuta il diritto di credito della lavoratrice né si esprimono giudizi – giuridici o morali – sugli eventuali tentativi del datore di lavoro e della sua famiglia di impedire il pagamento di emolumenti e contributi dovuti. Il giudizio in esame riguarda una condotta ritenuta calunniosa e solo su tale aspetto deve concentrarsi.
I figli hanno riferito di una condizione di fragilità fisica e psichica del padre e tale condizione clinica è risultata documentata e accertata per mezzo di visite mediche, prescrizioni cliniche e ricoveri risalenti al 2013 e proseguiti nel tempo. Il certificato del 28.05.2020 è dunque del tutto inconferente ai fini di causa.
Il sebbene non potesse considerarsi privo di autonomia nell'esecuzione CP_1 dei gesti quotidiani e completamente inabile al lavoro o incapace di intendere e di volere, era tuttavia affetto da una patologia neurologica degenerativa confermata anche successivamente.
Ad ogni modo, la gravità della patologia non rileva. Negli screenshot accuratamente collezionati dalla parte ricorrente vi sono dei riferimenti della segretaria alle condizioni di salute del medico e delle preoccupazioni che la segretaria assume per la salute del medico. A prescindere dal Parkinson, pertanto, il aveva avuto CP_1 pregressi problemi di salute.
Trattenere una relazione coniugale, sottoscrivere un impegno di spesa con il riconoscimento di un debito pur esistente e affrontare domande incalzanti sull'amore che si prova verso il proprio coniuge dopo trent'anni di matrimonio sono certamente elementi idonei a creare agitazione e ansia anche in un soggetto sano.
Non può pertanto ritenersi poco probabile che i figli abbiano notato uno stato di ansia e di preoccupazione nel e che lo abbiano ricollegato alla discussione CP_1 avuta con la segretaria e al pagamento dell'importo oggetto della scrittura.
Nelle conversazioni trascritte nella relazione del dr. si assiste a un Per_1 atteggiamento incalzante della segretaria, di accusa di falsità, di recriminazione: le domande sono oggettivamente idonee a generare ansia e turbamento. È dunque del tutto verosimile che i figli abbiano riscontrato una maggiore ansia, nel padre, in coincidenza con la frequentazione dello studio, così come riportato nella denuncia.
13 Anche sotto tale profilo, pertanto, si esclude pienamente la sussistenza della calunnia.
c.4) La consapevolezza dei querelanti
Nel momento in cui hanno presentato la querela, dunque, i figli avevano ricevuto dal padre la confessione della redazione della scrittura e l'attestazione dell'esistenza di messaggi registrati che avrebbero potuto essere divulgati alla famiglia. Come già evidenziato, gli sconfinamenti non erano quelli ordinari e i messaggi non erano relativi alla relazione conosciuta nel 2016 ed erano incentrati sull'amore
(mancante) del per la moglie e non sulla relazione extraconiugale. CP_1
A fronte di tale stato di fatto, pertanto, i figli, preoccupati per il padre, hanno presentato la denuncia-querela nella quale hanno esposto fatti che hanno ricevuto piena conferma nel corso delle indagini. Sono infatti emersi la relazione extraconiugale, l'avvenuta registrazione dei messaggi prima della redazione della scrittura, la registrazione di screenshot attestanti l'affetto del verso la CP_1
, prelievi non giustificati secondo le spese conosciute dai figli. Parte_1
È da escludere che i figli abbiano potuto avere una conoscenza diretta delle conversazioni intervenute tra il medico e la segretaria e dunque che abbiano scientemente accusato la segretaria di aver compiuto delle minacce invero inesistenti.
È da escludere, pertanto, che dal contenuto della querela possa rinvenirsi un dolo dei querelanti.
Valutando i fatti sulla base di quanto emerso nel giudizio civile, peraltro, si dissente dalla considerazione del G.I.P., secondo cui la scoperta della relazione extraconiugale avrebbe danneggiato più la - coniugata con due figli Parte_1 adolescenti - che il la cui moglie era a conoscenza della passata relazione. CP_1
Leggendo attentamente la querela, infatti, si evidenzia che i figli hanno riferito che la segretaria avrebbe minacciato il medico di rivelare messaggi che lo avrebbero potuto screditare. La minaccia non riguardava, pertanto, la relazione extraconiugale. Il contenuto dei messaggi e degli screenshot, peraltro, è completamente incentrato sui sentimenti del nei confronti della CP_1
e, soprattutto, della moglie. Tali messaggi avrebbero certamente Parte_1 potuto screditare unicamente il in quanto interamente concentrati sulla CP_1 mancanza di amore che da sempre il avrebbe avuto nei confronti della CP_1
14 moglie, che avrebbe sposato solo perché erroneamente convinto che la stessa fosse incinta.
Gli screenshot sono stati compiuti su messaggi parziali, con la cancellazione delle frasi che la inviava al medico, che ben potrebbero essere dichiarazioni Parte_1
d'amore. La scelta di selezionare i messaggi e conservare le prove solo dell'affetto del medico per la segretaria è dunque coerente con l'esigenza della stessa di non far trapelare la relazione alla propria famiglia.
La sentenza di assoluzione va dunque ulteriormente ridimensionata su tale profilo, in quanto la era dotata di un'arma idonea alla minaccia, Parte_1 rappresentata dalle registrazioni raccolte in merito alla mancanza di amore del nei confronti della propria moglie. CP_1
Ai fini del presente giudizio non rileva la circostanza che la minaccia sia stata o meno compiuta, essendo necessario unicamente valutare se i figli - quando presentarono la denuncia per riferire che il padre, spaventato per la possibilità che fossero diffusi dei messaggi che lo screditavano, redasse la scrittura privata del
09/08/2019 - potessero sapere che la minaccia non c'era stata e che la scrittura era stata liberamente redatta senza alcuna coartazione.
Tale consapevolezza non è in alcun modo emersa nel corso del giudizio e, anzi, diversi dati di fatto contenuti nella denuncia hanno trovato conferma nel corso delle indagini penali e dei documenti acquisiti nel corso del presente processo.
L'esistenza del dolo è esclusa anche dalle deposizioni rese dal teste , del Tes_1 patronato. Il testimone ha confermato che la e il marito si recarono Parte_1 presso il patronato per chiedere come fare a recuperare i contributi non ricevuti: si
è dunque confermata l'iniziativa della lavoratrice per un recupero del credito, dopo
30 anni di lavoro.
Il testimone ha anche confermato di aver avuto una conversazione in vivavoce, avviata dalla al fine di far sentire al a fondatezza delle proprie Parte_1 CP_1 pretese. È dunque confermato l'intervento di terzi – erroneamente dalla famiglia identificati con l'avv. Pilon – per il recupero dei crediti della . Parte_1
Nel caso di specie, non rilevano la fondatezza delle pretese creditorie della lavoratrice né l'eventuale tentativo del debitore di dismettere il patrimonio per impedirne il recupero fruttuoso. Ciò che rileva è accertare se i figli del CP_1 hanno consapevolmente ricostruito un quadro falso in cui la , dopo Parte_1
15 aver rivendicato il credito, dopo aver registrato alcune conversazioni con il datore di lavoro, dopo aver minacciato di divulgare il contenuto di tali conversazioni, ha ottenuto la scrittura privata contenente la ricognizione di debito e l'impegno a corrisponderle mensilmente il dovuto.
Le prove hanno dimostrato che i dati di fatto conosciuti dai querelanti e rappresentati nella denuncia erano realmente esistenti e in alcun modo può ritenersi che essi abbiano dolosamente riferito di una minaccia inesistente. Ad oggi, di fatto, non si sa per quale ragione il ottoscrisse l'impegno di pagamento: CP_1 se per una minaccia realmente ricevuta, per paura di subire la minaccia, per evitare un procedimento giudiziale più costoso o per un senso di colpa.
Di certo, è emerso che la scrittura fu redatta dal medico su carta intestata dello studio, dopo che il medico aveva parlato con un consulente della lavoratrice e dopo che il medico non solo aveva avuto una lunga relazione extraconiugale con la segretaria, ma aveva anche risposto a domande in cui dichiarava di non aver mai amato la moglie.
I dati di fatto sono stati rappresentati nella denuncia in modo corretto, mentre non
è possibile ritenere che i figli abbiano dolosamente allegato una minaccia mai esistita.
Si esclude, pertanto, che ricorrono gli estremi di una condotta penalmente rilevante in capo ai figli.
d) La posizione di e Controparte_1 Controparte_2
Assolutamente infondata, poi, la domanda presentata dagli attori nei confronti di e della moglie, rei di essersi costituiti parti civili Controparte_1 nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito della conclusione delle indagini.
La costituzione di parte civile comporta infatti unicamente conseguenze sotto il profilo civilistico ed è inidonea a contenere una accusa penale nei confronti della
. Parte_1
Neppure è fondata la tesi ex post proposta dai ricorrenti, secondo cui i resistenti sarebbero autori di un concorso morale nella calunnia. In primo luogo, in quanto si è ampiamente attestato che non sussiste alcuna calunnia. In secondo luogo, perché di questo potenziale concorso morale non vi è traccia alcuna.
16 Nello stesso ricorso la afferma che il il 28/05/2020, tentò di Parte_1 CP_1 dirle che stava facendo una cosa contro la sua volontà, tentativo ricollegato alla denuncia sporta pochi giorni dopo dai figli. Tale elemento è in contrasto con l'affermazione di un concorso morale nella denuncia dei figli.
È assolutamente irrilevante, poi, il fatto che il ascoltato in sede di S.I.T., CP_1 abbia confermato la denuncia dei figli, poiché tale dichiarazione non solo è stata resa in modo generico, ma ha riguardato fatti in ampia parte verificatisi.
Non si comprende poi quale ruolo avrebbe avuto la , che non è stata neppure CP_2 sentita a S.I.T. e che è rimasta di fatto estranea tanto alla denuncia quanto alle indagini, essendosi limitata a costituirsi parte civile.
La domanda nei confronti dei genitori dei querelanti è dunque ancora più infondata e al limite del temerario.
e) Sulle richieste di prova
Le considerazioni svolte dimostrano l'insussistenza della condotta calunniosa, come peraltro già riscontrato nella richiesta di archiviazione allegata in atti.
Le richieste istruttorie di parte ricorrente, che vorrebbero ricostruire il quadro finanziario del le sue condizioni di salute, sono irrilevanti ai fini di causa, CP_1 per le ragioni sopra esposte.
f) Conclusioni e spese
Per le ragioni ampiamente esposte in precedenza, la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti è respinta.
Le spese, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore della controversia dichiarato dalla parte.
Si evidenzia che il Tribunale in composizione collegiale, in sede di reclamo, ha compensato le spese di lite. La pronuncia non è stata contestata nel giudizio di merito, con la conseguenza che non può modificarsi nella presente sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 3029/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
17 b) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di
MA IA AD, e , liquidate in Controparte_3 Controparte_4
€ 6.000,00 per il procedimento cautelare di primo grado e in € 17.000,00 per la fase di merito, a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, oltre € 650,00 in favore di MA IA AD a titolo di spese vive;
c) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di e , liquidate in € 6.000,00 per il Controparte_1 Controparte_2 procedimento cautelare di primo grado e in € 17.000,00 per la fase di merito,
a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 25/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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