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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15967 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], C.F.: , rappresentata C.F._1 dall'avv. Federica Costantini (C.F.: ) del foro di Udine C.F._2 presso la quale elegge domicilio in Udine, Via C. Deganutti, n. 9
-parte attrice – contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, nonché del (cod. Controparte_2 fiscale , in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e P.IVA_2 difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: fax: P.IVA_3
0696514000, p.e.c.: , presso cui sono Email_1 domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; parti convenute
1 2
Oggetto: azione di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , matricola n. 98692, per crimini di guerra e contro Parte_2
l'umanità perpetrati dalle forze del Terzo Reich dal 10.09.1943 al 09.04.1945.
FATTO
Parte attrice esponeva quanto segue. promuove il presente Parte_1 giudizio in qualità di figlia del militare , nato il Parte_2
27.02.1920 a Cassacco, provincia di Udine ed ivi deceduto il 28.06.2004 lasciandola quale unica erede legittima. Dalla documentazione rilasciata dal
Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia” – Ufficio Documentale di
Udine - alla sig.ra si evince quanto segue in ordine alla Parte_1 storia personale/matricolare del di lei padre. Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 1943 il sig. venne richiamato alle armi ai sensi Parte_2 della circolare n. 86000/1 di data 18.12.1942 del C.S.M. dal distretto militare di
Udine presso il 34° reggimento artiglieria “Sassari” mobilitato in Trieste con il numero di matricola 7539. Nel capoluogo friulano, in data 10 settembre 1943, il soldato venne catturato dall'esercito tedesco presso la caserma “S. Parte_2
Giovanni” per poi essere condotto direttamente, quale prigioniero di guerra, nel campo di concentramento di Stargard, campo n. II D in Germania con numero di matricola 98692 quale prigioniero di guerra.
Dopo due mesi di permanenza presso il campo di concentramento di Stargard rifiutandosi di optare per la Repubblica Sociale Italiana, il soldato Parte_2 trascorse tre giorni nel campo di concentramento di Meppen per essere successivamente trasferito nel campo di concentramento n. 619, nei pressi di
Colonia. Lì giunto, il prigioniero venne obbligato ai lavori forzati presso la fabbrica “FO” e nel corso di tutta la permanenza, durata dal 20 novembre 1943 fino al 25febbraio 1945, venne preso a bastonate e, in più occasioni, costretto a prestare attività lavorativa anche se febbricitante. Dal 5 al 25 marzo del 1945 venne trasferito oltre il Reno sempre con l' (fronte tedesco del CP_3 lavoro). Il soldato ricorda nitidamente di aver trascorso una Parte_2 settimana oltre il Reno, nei pressi di Sisburgs, sostenendosi con una sola patata ed una carota al giorno.
Il prigioniero di guerra si dette alla fuga trovando riparo in un bosco Parte_2 non lontano da Sisburgs e cibandosi di ciò che riusciva a rubare. Dopo due giorni
2 3
di cammino estenuante, il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 1945 il prigioniero venne liberato ad opera delle truppe alleate americane per essere, Parte_2 poi, rimpatriato in Italia il giorno 9 del mese di settembre del 1945.
Concludeva chiedendo in via principale: accertare i fatti di causa e, per l'effetto, condannare le parti qui convenute a risarcire in favore della sig.ra Parte_1
quale figlia e unica erede superstite del sig. , i danni
[...] Parte_2 tutti, patrimoniali e non patrimoniali per la cattura, deportazione, internamento e sottoesposizione a lavori forzati del sig. , matricola n. 98692, Parte_3 da parte dell'Esercito tedesco che si quantificano in -€ 135.832,32= per il danno non patrimoniale derivante dalla sofferenza psicofisica patita dal deportato e pari a
€ 235,82 al giorno per 576 giorni dalla cattura al rimpatrio. -€ 16.170,00= per il danno patrimoniale pari allo stipendio che oggi viene calcolato giornalmente in €
35,00 per i 462 giorni di permanenza presso la fabbrica della FO (dal 20 novembre 1943 fino al 25 febbraio 1945). Tutto quanto sopra oltre agli interessi maturati dal 09 aprile 1945 fino alla pubblicazione della sentenza, al tasso annuale che il Giudice riterrà equo;
In via subordinata: accertare i fatti di causa e, per l'effetto, condannare le parti qui convenute a risarcire in favore della sig.ra
, quale figlia e unica erede superstite del sig. Parte_1 Parte_2
i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali per la cattura, deportazione,
[...] internamento e sottoesposizione a lavori forzati del sig. da Parte_3 parte dell'Esercito tedesco secondo equa valutazione e, comunque, la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre gli interessi maturati dal 09 aprile 1945 fino alla pubblicazione della sentenza, al tasso annuale che il Giudice riterrà equo.
La Germania rimaneva contumace.
La difesa erariale concludeva: affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di
3 4
riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
All'udienza del 15.9.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalla parte attrice, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un
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ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro
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località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente
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alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori. Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione che sembra scaturire dalla domanda, secondo la quale ogni violazione della Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite. In data 10 settembre
1943, il soldato venne catturato dall'esercito tedesco presso la Parte_2 caserma per poi essere condotto direttamente, quale prigioniero di Persona_1 guerra, nel campo di concentramento di Stargard, campo n. II D in Germania con numero di matricola 98692 quale prigioniero di guerra. Lì giunto, il prigioniero
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venne obbligato ai lavori forzati presso la fabbrica “FO” e nel corso di tutta la permanenza, durata dal 20 novembre 1943 fino al 25 febbraio 1945. Il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 1945 il prigioniero venne liberato ad Parte_2 opera delle truppe alleate.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dalla parte attrice è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, dell'erede) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario
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presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche poste in essere dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalla parte attrice in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo
9 10
l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il de cuis era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, la parte attrice non ha prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno subito dal de cuius il quale è deceduto in data 28.6.2004 all'età di
84 anni.
Nel caso di specie, non sono stati provati fatti idonei a far ritenere che il periodo di prigionia abbia avuto ripercussioni per tutta la successiva esistenza del de cuius.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dalla parte attrice.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo
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protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalla parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 14.11.2025 Il Giudice
BE NF
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. BE NF ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 32758 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], C.F.: , rappresentata C.F._1 dall'avv. Federica Costantini (C.F.: ) del foro di Udine C.F._2 presso la quale elegge domicilio in Udine, Via C. Deganutti, n. 9
-parte attrice – contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
e
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, nonché del (cod. Controparte_2 fiscale , in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e P.IVA_2 difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: fax: P.IVA_3
0696514000, p.e.c.: , presso cui sono Email_1 domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; parti convenute
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Oggetto: azione di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , matricola n. 98692, per crimini di guerra e contro Parte_2
l'umanità perpetrati dalle forze del Terzo Reich dal 10.09.1943 al 09.04.1945.
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Parte attrice esponeva quanto segue. promuove il presente Parte_1 giudizio in qualità di figlia del militare , nato il Parte_2
27.02.1920 a Cassacco, provincia di Udine ed ivi deceduto il 28.06.2004 lasciandola quale unica erede legittima. Dalla documentazione rilasciata dal
Comando Militare Esercito “Friuli Venezia Giulia” – Ufficio Documentale di
Udine - alla sig.ra si evince quanto segue in ordine alla Parte_1 storia personale/matricolare del di lei padre. Il giorno 5 del mese di giugno dell'anno 1943 il sig. venne richiamato alle armi ai sensi Parte_2 della circolare n. 86000/1 di data 18.12.1942 del C.S.M. dal distretto militare di
Udine presso il 34° reggimento artiglieria “Sassari” mobilitato in Trieste con il numero di matricola 7539. Nel capoluogo friulano, in data 10 settembre 1943, il soldato venne catturato dall'esercito tedesco presso la caserma “S. Parte_2
Giovanni” per poi essere condotto direttamente, quale prigioniero di guerra, nel campo di concentramento di Stargard, campo n. II D in Germania con numero di matricola 98692 quale prigioniero di guerra.
Dopo due mesi di permanenza presso il campo di concentramento di Stargard rifiutandosi di optare per la Repubblica Sociale Italiana, il soldato Parte_2 trascorse tre giorni nel campo di concentramento di Meppen per essere successivamente trasferito nel campo di concentramento n. 619, nei pressi di
Colonia. Lì giunto, il prigioniero venne obbligato ai lavori forzati presso la fabbrica “FO” e nel corso di tutta la permanenza, durata dal 20 novembre 1943 fino al 25febbraio 1945, venne preso a bastonate e, in più occasioni, costretto a prestare attività lavorativa anche se febbricitante. Dal 5 al 25 marzo del 1945 venne trasferito oltre il Reno sempre con l' (fronte tedesco del CP_3 lavoro). Il soldato ricorda nitidamente di aver trascorso una Parte_2 settimana oltre il Reno, nei pressi di Sisburgs, sostenendosi con una sola patata ed una carota al giorno.
Il prigioniero di guerra si dette alla fuga trovando riparo in un bosco Parte_2 non lontano da Sisburgs e cibandosi di ciò che riusciva a rubare. Dopo due giorni
2 3
di cammino estenuante, il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 1945 il prigioniero venne liberato ad opera delle truppe alleate americane per essere, Parte_2 poi, rimpatriato in Italia il giorno 9 del mese di settembre del 1945.
Concludeva chiedendo in via principale: accertare i fatti di causa e, per l'effetto, condannare le parti qui convenute a risarcire in favore della sig.ra Parte_1
quale figlia e unica erede superstite del sig. , i danni
[...] Parte_2 tutti, patrimoniali e non patrimoniali per la cattura, deportazione, internamento e sottoesposizione a lavori forzati del sig. , matricola n. 98692, Parte_3 da parte dell'Esercito tedesco che si quantificano in -€ 135.832,32= per il danno non patrimoniale derivante dalla sofferenza psicofisica patita dal deportato e pari a
€ 235,82 al giorno per 576 giorni dalla cattura al rimpatrio. -€ 16.170,00= per il danno patrimoniale pari allo stipendio che oggi viene calcolato giornalmente in €
35,00 per i 462 giorni di permanenza presso la fabbrica della FO (dal 20 novembre 1943 fino al 25 febbraio 1945). Tutto quanto sopra oltre agli interessi maturati dal 09 aprile 1945 fino alla pubblicazione della sentenza, al tasso annuale che il Giudice riterrà equo;
In via subordinata: accertare i fatti di causa e, per l'effetto, condannare le parti qui convenute a risarcire in favore della sig.ra
, quale figlia e unica erede superstite del sig. Parte_1 Parte_2
i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali per la cattura, deportazione,
[...] internamento e sottoesposizione a lavori forzati del sig. da Parte_3 parte dell'Esercito tedesco secondo equa valutazione e, comunque, la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre gli interessi maturati dal 09 aprile 1945 fino alla pubblicazione della sentenza, al tasso annuale che il Giudice riterrà equo.
La Germania rimaneva contumace.
La difesa erariale concludeva: affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché Controparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di
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riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.
All'udienza del 15.9.2025 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalla parte attrice, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un
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ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro
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località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente
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alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori. Inoltre, non appare condivisibile l'affermazione che sembra scaturire dalla domanda, secondo la quale ogni violazione della Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite. In data 10 settembre
1943, il soldato venne catturato dall'esercito tedesco presso la Parte_2 caserma per poi essere condotto direttamente, quale prigioniero di Persona_1 guerra, nel campo di concentramento di Stargard, campo n. II D in Germania con numero di matricola 98692 quale prigioniero di guerra. Lì giunto, il prigioniero
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venne obbligato ai lavori forzati presso la fabbrica “FO” e nel corso di tutta la permanenza, durata dal 20 novembre 1943 fino al 25 febbraio 1945. Il giorno 9 del mese di aprile dell'anno 1945 il prigioniero venne liberato ad Parte_2 opera delle truppe alleate.
E) Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale.
Avuto riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dagli attori, iure hereditatis, per la mancata retribuzione del de cuius in seguito al lavoro prestato nel campo di prigionia tedesco, si osserva quanto segue. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l. 20 aprile 2022,
n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al “ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
F) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dalla parte attrice è sussumibile nello schema del militare prigioniero, è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, dell'erede) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario
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presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche poste in essere dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per l'attore di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalla parte attrice in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo
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l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Nel caso di specie, il de cuis era un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, la parte attrice non ha prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
Nel presente giudizio non è stata prodotta alcuna documentazione medica quale prova del danno subito dal de cuius il quale è deceduto in data 28.6.2004 all'età di
84 anni.
Nel caso di specie, non sono stati provati fatti idonei a far ritenere che il periodo di prigionia abbia avuto ripercussioni per tutta la successiva esistenza del de cuius.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dalla parte attrice.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo
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protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalla parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 14.11.2025 Il Giudice
BE NF
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