Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 497
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per mancato avvio del contraddittorio preventivo

    Il giudice ha ritenuto che, essendo l'atto impugnato un atto dell'esecuzione e non la cartella di pagamento presupposta, non sussistesse l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto il ricorrente era già a conoscenza delle cartelle sottese al pignoramento.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione in quanto il ricorrente non ha fornito prova della violazione, non avendo indicato l'ammontare delle maggiori somme pignorate rispetto al credito vantato.

  • Rigettato
    Nullità per violazione del giusto procedimento e omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento, regolarmente notificata, rendesse il ricorrente a conoscenza delle cartelle sottese, escludendo la nullità per omessa notifica.

  • Rigettato
    Nullità per violazione art. 50 DPR 602/73

    L'eccezione è infondata poiché l'Agente della riscossione ha prodotto prova dell'intimazione di pagamento relativa ai crediti.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica

    Il giudice ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 07.11.2024, rendesse il ricorrente a conoscenza delle cartelle sottese, e che i relativi crediti si fossero resi definitivi per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Omessa indicazione della causale del credito

    Il giudice ha ritenuto che, essendo il ricorrente a conoscenza delle sottese cartelle di pagamento, fosse altresì a conoscenza della causale dei crediti e dei rispettivi ruoli.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito e decadenza dal potere di riscossione

    L'intimazione di pagamento è stata notificata in data 07.11.2024 e non impugnata. Da tale data decorre il calcolo del termine prescrizionale, che alla data di notifica del pignoramento (18.04.2025) non era ancora maturato.

  • Rigettato
    Prescrizione delle sanzioni amministrative

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto questa eccezione è stata implicitamente respinta.

  • Rigettato
    Prescrizione degli interessi

    Il ricorso è stato rigettato nel merito, pertanto questa eccezione è stata implicitamente respinta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 497
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 497
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo