CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE IU LV, Relatore
SANFILIPPO LV CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2016
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2019
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2014
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2016
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2017 - ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2018
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2021
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000458469000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190008931779000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011313900000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002022468000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002022468000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027114373000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200022389535000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200022389535000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200022389535000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220023347738000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025404957000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230014101602000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230022056031000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 17.06.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e
contro
Banca_1, avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n.29184202500001598001, notificato in data 18.04.2025, conseguente al credito traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo riportate nelle sottese cartelle di pagamento:
Cartella 29120180015345059000, notificata il 09/01/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120190000458469000, notificata il 27/02/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120190008931779000, notificata il 03/09/2019e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120190011313900000, notificata il 12/12/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120200002022468000, notificata il 24/02/2020 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120200027114373000, notificata il 06/01/2023 e intimazione di pagamento 29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220022389535000, notificata il 31/12/2022 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220023347738000, notificata il 14/02/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220025404957000, notificata il 14/02/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220026931369000, notificata il 27/04/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120230014101602000, notificata il 28/11/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120230022056031000, notificata il 28/11/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120180001615927000, notificato il 05/12/2018 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120190001309919000, notificato il 14/09/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120190001730035000, notificato il 28/11/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120220001373950000, notificato il 05/10/2022 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120220001374051000, notificato il 05/10/2022 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120220002143729000, notificato il 12/01/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120230000716158000, notificato il 18/11/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120240000093041000, notificato il 01/02/2024 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
ma limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 29120190000458469000, 29120190008931779000,
29120190011313900000, 2912020002022468000, 29120200027114373000, 29120220022389535000,
29120220023347738000, 29120220025404957000, 29120230014101602000 e
29120230022056031000.
In data 17.7.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità ed illegittimità del pignoramento impugnato, per mancato avvio del contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 6 bis in combinato disposto con l'art. 17 della Legge N°212/2000. 2) La violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art.10 ter della Legge N°212/2000.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione del giusto procedimento, conseguente all'omessa notifica degli atti presupposti.
4) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. N°602/73, non essendo stata l'azione esecutiva preceduta dalla notifica delle sottese cartelle di pagamento, né dalla notifica dell'intimazione ad adempiere.
5) La nullità delle cartelle di pagamento sottese, per omessa notifica delle stesse.
6) L'omessa indicazione della causale del credito vantato e del relativo ruolo, costituente titolo esecutivo.
7) L'illegittimità del pignoramento, per intervenuta prescrizione del credito e decadenza dal potere di riscossione.
8) L'intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate.
9) La sopravvenuta prescrizione degli interessi contestati.
Chiedeva il ricorrente l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
In data 26.01.2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, in favore del giudice dell'esecuzione.
Insisteva nella regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva, in via subordinata, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza N°1195/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 13.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissata la trattazione alla seconda udienza di febbraio 2026 del redigendo calendario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 del codice di procedura civile, davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13913 del
05/06/2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11/05/2018 e Sez. U, Ordinanza n. 17126 del
28/06/2018).
La parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia dell'intimazione di pagamento 29120249012091054/000 e copia della ricevuta della raccomandata postale a.r., mediante la quale l'atto
è stato regolarmente consegnato al destinatario in data 07.11.2024, riferita a crediti riportati nelle sottese cartelle di pagamento 29120190000458469000, 29120190008931779000, 29120190011313900000,
2912020002022468000, 29120200027114373000, 29120220022389535000, 29120220023347738000,
29120220025404957000, 29120230014101602000, 29120230022056031000; ragione per cui la parte ricorrente era a piena conoscenza delle cartelle sottese al pignoramento impugnato ed i relativi crediti si sono resi definitivi, per mancata impugnazione.
Essendo già il ricorrente a conoscenza delle sottese cartelle di pagamento, non sussiste alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, essendo l'atto impugnato un atto dell'esecuzione.
La parte ricorrente non ha prodotto prova alcuna in ordine alla violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art.10 ter della Legge N°212/2000, non avendo il ricorrente indicato l'ammontare delle eventuali maggiori somme pignorate, rispetto al credito vantato dall'Agente della riscossione.
L'eccepita violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. N°602/73 si palesa infondata, avendo l'Agente della riscossione prodotto in giudizio copia dell'intimazione di pagamento relativi ai crediti riportati nell'atto impugnato.
Avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione fornito prova che il ricorrente era a conoscenza delle sottese cartelle di pagamento, ugualmente quest'ultimo era a conoscenza della causale dei crediti e dei rispettivi ruoli.
Rilevato che l'intimazione di pagamento 29120249012091054/000, riportante i crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese al pignoramento impugnato, è stata notificata in data 07.11.2024 e non è stata impugnata, costituendo atto interruttivo della prescrizione da quest'ultima data decorre il calcolo del termine prescrizionale, che alla data di notifica del pignoramento impugnato (18.04.2025) non è maturato alcun termine prescrizionale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Per effetto della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: SE SA CO (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente
RICCOBENE IU LV, Relatore
SANFILIPPO LV CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2107/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2016
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2018
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRPEF-ALTRO 2019
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2014
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2016
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2017 - ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2018
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IVA-ALTRO 2021
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- ATTO DI PIGN. n. 2918420250001598001 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190000458469000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190008931779000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190011313900000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002022468000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002022468000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200027114373000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200022389535000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200022389535000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200022389535000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220023347738000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220025404957000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230014101602000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230022056031000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 17.06.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e
contro
Banca_1, avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n.29184202500001598001, notificato in data 18.04.2025, conseguente al credito traente origine dal mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo riportate nelle sottese cartelle di pagamento:
Cartella 29120180015345059000, notificata il 09/01/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120190000458469000, notificata il 27/02/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120190008931779000, notificata il 03/09/2019e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120190011313900000, notificata il 12/12/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120200002022468000, notificata il 24/02/2020 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120200027114373000, notificata il 06/01/2023 e intimazione di pagamento 29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220022389535000, notificata il 31/12/2022 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220023347738000, notificata il 14/02/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220025404957000, notificata il 14/02/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120220026931369000, notificata il 27/04/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120230014101602000, notificata il 28/11/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Cartella 29120230022056031000, notificata il 28/11/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120180001615927000, notificato il 05/12/2018 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120190001309919000, notificato il 14/09/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120190001730035000, notificato il 28/11/2019 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120220001373950000, notificato il 05/10/2022 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120220001374051000, notificato il 05/10/2022 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120220002143729000, notificato il 12/01/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120230000716158000, notificato il 18/11/2023 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
Avviso di addebito 59120240000093041000, notificato il 01/02/2024 e intimazione di pagamento
29120249012091054000, notificata il 07/11/2024;
ma limitatamente ai crediti di cui alle cartelle 29120190000458469000, 29120190008931779000,
29120190011313900000, 2912020002022468000, 29120200027114373000, 29120220022389535000,
29120220023347738000, 29120220025404957000, 29120230014101602000 e
29120230022056031000.
In data 17.7.2025 il ricorrente si costituiva in giudizio ed eccepiva:
1) La nullità ed illegittimità del pignoramento impugnato, per mancato avvio del contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 6 bis in combinato disposto con l'art. 17 della Legge N°212/2000. 2) La violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art.10 ter della Legge N°212/2000.
3) La nullità dell'atto impugnato per violazione del giusto procedimento, conseguente all'omessa notifica degli atti presupposti.
4) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. N°602/73, non essendo stata l'azione esecutiva preceduta dalla notifica delle sottese cartelle di pagamento, né dalla notifica dell'intimazione ad adempiere.
5) La nullità delle cartelle di pagamento sottese, per omessa notifica delle stesse.
6) L'omessa indicazione della causale del credito vantato e del relativo ruolo, costituente titolo esecutivo.
7) L'illegittimità del pignoramento, per intervenuta prescrizione del credito e decadenza dal potere di riscossione.
8) L'intervenuta prescrizione delle sanzioni amministrative irrogate.
9) La sopravvenuta prescrizione degli interessi contestati.
Chiedeva il ricorrente l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario e la trattazione in pubblica udienza.
In data 26.01.2026 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, depositava controdeduzioni con le quali chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, in favore del giudice dell'esecuzione.
Insisteva nella regolare notifica delle sottese cartelle di pagamento.
Contestava le eccezioni di parte ricorrente e chiedeva, in via subordinata, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
Con ordinanza N°1195/2025 dell'11.08.2025, depositata in data 13.08.2025, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e fissata la trattazione alla seconda udienza di febbraio 2026 del redigendo calendario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 del codice di procedura civile, davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13913 del
05/06/2017; conf. Cass. civ., Sez. 5, Sentenza n. 11481 del 11/05/2018 e Sez. U, Ordinanza n. 17126 del
28/06/2018).
La parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto in giudizio copia dell'intimazione di pagamento 29120249012091054/000 e copia della ricevuta della raccomandata postale a.r., mediante la quale l'atto
è stato regolarmente consegnato al destinatario in data 07.11.2024, riferita a crediti riportati nelle sottese cartelle di pagamento 29120190000458469000, 29120190008931779000, 29120190011313900000,
2912020002022468000, 29120200027114373000, 29120220022389535000, 29120220023347738000,
29120220025404957000, 29120230014101602000, 29120230022056031000; ragione per cui la parte ricorrente era a piena conoscenza delle cartelle sottese al pignoramento impugnato ed i relativi crediti si sono resi definitivi, per mancata impugnazione.
Essendo già il ricorrente a conoscenza delle sottese cartelle di pagamento, non sussiste alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, essendo l'atto impugnato un atto dell'esecuzione.
La parte ricorrente non ha prodotto prova alcuna in ordine alla violazione del principio di proporzionalità previsto dall'art.10 ter della Legge N°212/2000, non avendo il ricorrente indicato l'ammontare delle eventuali maggiori somme pignorate, rispetto al credito vantato dall'Agente della riscossione.
L'eccepita violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. N°602/73 si palesa infondata, avendo l'Agente della riscossione prodotto in giudizio copia dell'intimazione di pagamento relativi ai crediti riportati nell'atto impugnato.
Avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione fornito prova che il ricorrente era a conoscenza delle sottese cartelle di pagamento, ugualmente quest'ultimo era a conoscenza della causale dei crediti e dei rispettivi ruoli.
Rilevato che l'intimazione di pagamento 29120249012091054/000, riportante i crediti di cui alle cartelle di pagamento sottese al pignoramento impugnato, è stata notificata in data 07.11.2024 e non è stata impugnata, costituendo atto interruttivo della prescrizione da quest'ultima data decorre il calcolo del termine prescrizionale, che alla data di notifica del pignoramento impugnato (18.04.2025) non è maturato alcun termine prescrizionale.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Per effetto della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che si liquidano in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 1.736,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Agrigento, 18.02.2026
L'ESTENSORE: SE SA CO (firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE: Cesare Zucchetto (firmato digitalmente)