Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/02/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00749/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02341/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2341 del 2024, proposto da
NT LL e IZ IL, rappresentati e difesi dall'avvocato IZ IL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di CA (Sezione II), n. 229 in data 15 febbraio 2010, quanto al regolamento delle spese di lite, nonché per la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 18 dicembre 2024, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione di CA (Sezione II), n. 229 in data 15 febbraio 2010, quanto al regolamento delle spese di lite, nonché la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a.
Il Comune di Messina non si è costituito in giudizio.
Con memoria depositata in data 6 febbraio 2025 i ricorrenti hanno rappresentato quanto segue: a) in data 6 febbraio 2025 gli interessati hanno ricevuto documentata comunicazione dall’Amministrazione, da cui risulta che il credito di cui alla sentenza n. 229 in data 15 febbraio 2010 è stato adempiuto limitatamente alla posizione creditoria vantata dal ricorrente NT LL; b) si insiste, quindi, per l’accoglimento della domanda limitatamente alla posizione creditoria vantata dal difensore distrattario.
Nell’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, avuto riguardo a quanto è stato esposto, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda formulata dal ricorrente NT LL.
Il ricorso è, invece, fondato per quanto attiene alla domanda del ricorrente IZ IL.
La notifica della decisione indicata in epigrafe presso la sede legale dell’Amministrazione intimata è avvenuta, infatti, in data 13 gennaio 2011, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto per quanto attiene alla domanda formulata dal ricorrente IZ IL e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Messina di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina, quale commissario “ad acta” il Segretario Generale del Comune di Taormina, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza (anche virtuale) del Comune di Messina e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Restano a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto attiene alla domanda formulata dal ricorrente NT LL; 2) lo accoglie nei termini di cui in motivazione per quanto attiene alla domanda formulata dal ricorrente IZ IL ed ordina al Comune di Messina di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 3) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il responsabile del Segretario Generale del Comune di Taormina, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 4) rigetta la domanda di fissazione di una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato; 5) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.110,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario, e dispone che restino a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario “ad acta”.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO