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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
OC IC, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1294/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/a 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 3 e pubblicata il 15/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190009038112000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: non costituito in giudizio 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 205/2022 del 11/7/2022, depositata in data 15/7/2022, la Commissione
Resistente_1Tributaria Provinciale di Parma accoglieva il ricorso del Sig. proposto contro la cartella esattoriale n. 07820190009038112000 IRPEF-ALTRO 2016 emessa dall'Ag. Entrate – Riscossione. chiamata in causa su richiesta dell'Ag. Entrate
Direzione Provinciale Parma, perché non era stata data prova dell'avvenuto invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, pur essendo stato indicato l'avvenuto adempimento di tale obbligo sulla cartella mediante invio con raccomandata n.
648909419350 in data 25/2/2019, recapitata il 1/3/2019.
La Commissione Tributaria Provinciale condannava l'Ufficio alla refusione delle spese di lite liquidate in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. come per legge.
Appellava la sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma in data
30/9/2022, costituendosi in giudizio in data 3/10/2022, e, dopo aver ricostruito la vicenda, richiamando l'art. 2 del d.lgs. 462/97, affermava che la cartella di pagamento impugnata, oltre ad indicare che la comunicazione di irregolarità era stata inviata al contribuente con raccomandata n. 648909419350 del 25/2/2019 ed era stata recapitata il
1/3/2019, riportava al suo interno un'importante avvertenza per il contribuente che non aveva ricevuto la comunicazione, cioè egli poteva recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed ottenere l'eventuale sgravio delle somme non dovute e l'applicazione della sanzione in misura ridotta pagando la somma entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
L'Ufficio inoltre affermava che il combinato disposto dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 prevedeva l'obbligatorietà dell'avviso bonario soltanto se vi erano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso in 2 discussione, riguardante il recupero di omessi o tardivi versamenti liquidati in base ai controlli automatici, ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, non ricorreva alcuna incertezza. Tale norma era poi prevista anche dall'articolo 6 comma 5 della Legge
212/2000.
Non si costituiva in giudizio il contribuente nonostante i suoi legali avessero chiesto in data 28/12/2022 l'accesso a fascicolo telematico.
All'udienza del 20/11/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna decideva
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Ufficio concludeva chiedendo che la Corte: annulli la sentenza impugnata, confermando integralmente l'operato di quest'Ufficio e dell'Agenzia delle entrate Riscossione, con condanna di controparte alle spese di entrambi i giudizi di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermato che il ricorso introduttivo del contribuente non contesta la liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi del 2016, che quindi deve essere ritenuta definitiva.
Con un unico motivo di appello l'Ufficio richiede di dichiarare la cartella esattoriale legittima a nulla rilevando l'eventuale omessa preventiva notifica dell'avviso bonario.
La fattispecie in discussione coinvolge la sequenza procedimentale degli atti imposta dal legislatore, laddove l'affermazione dell'Ufficio di aver spedito la raccomandata precedentemente citata relativa alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione
3 dei redditi 2016, non è dimostrata documentalmente e comunque essa non è stata ricevuta dal contribuente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 25.7.2007 n. 16412 ha statuito che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta ":
• "di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - ",
• "o di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria ".
Ma tale statuizione non è applicabile anche all'avviso bonario previsto ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, la cui notifica, in ipotesi di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, deve precedere la notifica della cartella di pagamento.
L'assenza dell'"avviso bonario", non provoca alcun effetto dannoso per il contribuente che non lo riceve, sia perché il contribuente può chiedere la riduzione delle sanzioni così come sarebbe accaduto se avesse ricevuto il c.d. “avviso bonario”, sia perchè
l'omessa notifica del c.d. "avviso bonario" causa l'illegittimità del ruolo, solo se sussistono "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (art. 6 della L. 212/2000).
L'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente in vigore dal 18 gennaio 2024, con il testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, prevede al secondo comma:
“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo
4 formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”
In tema di riscossione delle imposte, lo Statuto del contribuente impone infatti l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale circostanza non ricorre quando il caso suppone un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione senza margini di tipo interpretativo.
Non vi è infatti motivo per discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte ribadito con sentenza n. 19867 del 14-11-2012, che afferma :” La L. n. 212 del 2002, art. 6, comma 5, prevede che "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma".
Come chiaramente risulta dal testo di legge, e come nel periodo più recente questa corte ha costantemente affermato, in tema di riscossione delle imposte l'art. 6, comma
5, cit. non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.
36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (v. Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010). Quest'ultima
5 situazione non ricorre quando il caso suppone - come nella specie risulta dalla sentenza impugnata e come d'altronde riferisce la stessa ricorrente - un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (v. Cass. n. 8342/2012), in quanto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Pertanto, in conclusione, nel caso di specie, in cui l'iscrizione a ruolo deriva non da interpretazioni o modifica della dichiarazione ma da mancati versamenti di importi indicati nella dichiarazione stessa, o compensati con crediti inesistenti, l'omessa notifica dell'avviso di bonario non costituisce motivo di annullabilità della successiva cartella esattoriale.
Inoltre l'informativa presente sulla cartella esattoriale:
consentiva al contribuente, che ha lamentato la mancata notifica della comunicazione, di farsi parte diligente per far valere le proprie ragioni anche dopo la notifica della cartella ed ottenere, se dovuti, gli sgravi di imposta e l'applicazione della sanzione ridotta, rivolgendosi direttamente all'Ufficio.
Pur dovendo riformare la sentenza dei giudici di primo grado, l'assenza della prova
6 dell'avvenuta spedizione dell'avviso bonario da parte dell'Ufficio e la mancata costituzione del contribuente nel presente grado di giudizio sono motivi sufficienti per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio e compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Bologna, 20 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
(dott. SS d'MA) (Avv. Federico Cocchi)
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Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
OC IC, Presidente D'AMATO MASSIMO, Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1294/2022 depositato il 03/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/a 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 205/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 3 e pubblicata il 15/07/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820190009038112000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: vedi infra Resistente/Appellato: non costituito in giudizio 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 205/2022 del 11/7/2022, depositata in data 15/7/2022, la Commissione
Resistente_1Tributaria Provinciale di Parma accoglieva il ricorso del Sig. proposto contro la cartella esattoriale n. 07820190009038112000 IRPEF-ALTRO 2016 emessa dall'Ag. Entrate – Riscossione. chiamata in causa su richiesta dell'Ag. Entrate
Direzione Provinciale Parma, perché non era stata data prova dell'avvenuto invio della comunicazione di irregolarità al contribuente, pur essendo stato indicato l'avvenuto adempimento di tale obbligo sulla cartella mediante invio con raccomandata n.
648909419350 in data 25/2/2019, recapitata il 1/3/2019.
La Commissione Tributaria Provinciale condannava l'Ufficio alla refusione delle spese di lite liquidate in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.a. come per legge.
Appellava la sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma in data
30/9/2022, costituendosi in giudizio in data 3/10/2022, e, dopo aver ricostruito la vicenda, richiamando l'art. 2 del d.lgs. 462/97, affermava che la cartella di pagamento impugnata, oltre ad indicare che la comunicazione di irregolarità era stata inviata al contribuente con raccomandata n. 648909419350 del 25/2/2019 ed era stata recapitata il
1/3/2019, riportava al suo interno un'importante avvertenza per il contribuente che non aveva ricevuto la comunicazione, cioè egli poteva recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed ottenere l'eventuale sgravio delle somme non dovute e l'applicazione della sanzione in misura ridotta pagando la somma entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
L'Ufficio inoltre affermava che il combinato disposto dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 prevedeva l'obbligatorietà dell'avviso bonario soltanto se vi erano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso in 2 discussione, riguardante il recupero di omessi o tardivi versamenti liquidati in base ai controlli automatici, ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, non ricorreva alcuna incertezza. Tale norma era poi prevista anche dall'articolo 6 comma 5 della Legge
212/2000.
Non si costituiva in giudizio il contribuente nonostante i suoi legali avessero chiesto in data 28/12/2022 l'accesso a fascicolo telematico.
All'udienza del 20/11/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna decideva
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante Ufficio concludeva chiedendo che la Corte: annulli la sentenza impugnata, confermando integralmente l'operato di quest'Ufficio e dell'Agenzia delle entrate Riscossione, con condanna di controparte alle spese di entrambi i giudizi di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermato che il ricorso introduttivo del contribuente non contesta la liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi del 2016, che quindi deve essere ritenuta definitiva.
Con un unico motivo di appello l'Ufficio richiede di dichiarare la cartella esattoriale legittima a nulla rilevando l'eventuale omessa preventiva notifica dell'avviso bonario.
La fattispecie in discussione coinvolge la sequenza procedimentale degli atti imposta dal legislatore, laddove l'affermazione dell'Ufficio di aver spedito la raccomandata precedentemente citata relativa alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione
3 dei redditi 2016, non è dimostrata documentalmente e comunque essa non è stata ricevuta dal contribuente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 25.7.2007 n. 16412 ha statuito che "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta ":
• "di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto alla successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - ",
• "o di impugnare cumulativamente quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria ".
Ma tale statuizione non è applicabile anche all'avviso bonario previsto ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73, la cui notifica, in ipotesi di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, deve precedere la notifica della cartella di pagamento.
L'assenza dell'"avviso bonario", non provoca alcun effetto dannoso per il contribuente che non lo riceve, sia perché il contribuente può chiedere la riduzione delle sanzioni così come sarebbe accaduto se avesse ricevuto il c.d. “avviso bonario”, sia perchè
l'omessa notifica del c.d. "avviso bonario" causa l'illegittimità del ruolo, solo se sussistono "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (art. 6 della L. 212/2000).
L'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente in vigore dal 18 gennaio 2024, con il testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, prevede al secondo comma:
“Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo
4 formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”
In tema di riscossione delle imposte, lo Statuto del contribuente impone infatti l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Tale circostanza non ricorre quando il caso suppone un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione senza margini di tipo interpretativo.
Non vi è infatti motivo per discostarsi dall'orientamento della Suprema Corte ribadito con sentenza n. 19867 del 14-11-2012, che afferma :” La L. n. 212 del 2002, art. 6, comma 5, prevede che "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma".
Come chiaramente risulta dal testo di legge, e come nel periodo più recente questa corte ha costantemente affermato, in tema di riscossione delle imposte l'art. 6, comma
5, cit. non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.
36-bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (v. Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010). Quest'ultima
5 situazione non ricorre quando il caso suppone - come nella specie risulta dalla sentenza impugnata e come d'altronde riferisce la stessa ricorrente - un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (v. Cass. n. 8342/2012), in quanto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso. Pertanto, in conclusione, nel caso di specie, in cui l'iscrizione a ruolo deriva non da interpretazioni o modifica della dichiarazione ma da mancati versamenti di importi indicati nella dichiarazione stessa, o compensati con crediti inesistenti, l'omessa notifica dell'avviso di bonario non costituisce motivo di annullabilità della successiva cartella esattoriale.
Inoltre l'informativa presente sulla cartella esattoriale:
consentiva al contribuente, che ha lamentato la mancata notifica della comunicazione, di farsi parte diligente per far valere le proprie ragioni anche dopo la notifica della cartella ed ottenere, se dovuti, gli sgravi di imposta e l'applicazione della sanzione ridotta, rivolgendosi direttamente all'Ufficio.
Pur dovendo riformare la sentenza dei giudici di primo grado, l'assenza della prova
6 dell'avvenuta spedizione dell'avviso bonario da parte dell'Ufficio e la mancata costituzione del contribuente nel presente grado di giudizio sono motivi sufficienti per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello dell'Ufficio e compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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Il Relatore Il Presidente
(dott. SS d'MA) (Avv. Federico Cocchi)
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