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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 612/2025
Il Giudice,
letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta,
rilevato che l'intimato si è costituito opponendosi alla convalida, ha eccepito l'improcedibilità della domanda esponendo che il contratto di locazione è stato risolto in data antecedente alla proposizione della domanda, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione
(sublocazione) e ha formulato eccezione di compensazione tra i canoni dovuti e somme per migliorie e perdita di avviamento;
rilevato che la morosità è antecedente alla data di risoluzione del contratto, che il conduttore, a fronte della richiesta del giudice di chiarire se intendesse insistere nell'eccezione di improcedibilità per avvenuta risoluzione o contestare l'avvenuta risoluzione, ha preso posizione nel senso di insistere nell'eccezione ritenendo così perfezionata la risoluzione, e che il conduttore non ha prodotto prova scritta o di pronta soluzione sulle asserite migliorie, non potendosi considerare prova idonea il computo metrico in atti, non riferibile con certezza all'immobile locato e comunque in mancanza di prova dei relativi esborsi;
osservato che non è contestato il mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di febbraio
2024;
ritenuto pertanto che debba essere accolta l'istanza di rilascio, dovendosi le ulteriori questioni essere risolte in sede di opposizione;
rilevato che il giudizio in esame è annoverato tra quelli per i quali è necessario il preventivo esperimento del procedimento di mediazione (art. 5 comma 1 bis d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98) e che, per l'effetto, è necessario invitare le parti a darvi corso;
visti gli articoli 665 e ss., 426 c.p.c.;
p.q.m.
1. ordina il rilascio dell'immobile, fissando a tal fine la data del 20 maggio 2025;
2. riserva al proseguo del giudizio le eccezioni di parte convenuta;
3. invita le parti a depositare, a pena di improcedibilità della domanda, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, presso un organismo di mediazione competente, scelto congiuntamente o dalla parte che per prima vi provveda, la domanda di cui all'art. 4, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con l'espresso avvertimento che la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo comporta le conseguenze previste dall'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. cit. così come modificato dalla richiamata normativa;
5. dispone il mutamento del rito e fissa per la comparizione delle parti e la discussione, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza del 6 giugno 2025 ore 10.15, assegna all'intimante il termine di giorni venti e all'intimato il termine di giorni dieci prima di quell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti mediante il deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Si comunichi.
09/04/2025
Il Giudice
Nicoletta Leone
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 612/2025
Il Giudice,
letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta,
rilevato che l'intimato si è costituito opponendosi alla convalida, ha eccepito l'improcedibilità della domanda esponendo che il contratto di locazione è stato risolto in data antecedente alla proposizione della domanda, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione
(sublocazione) e ha formulato eccezione di compensazione tra i canoni dovuti e somme per migliorie e perdita di avviamento;
rilevato che la morosità è antecedente alla data di risoluzione del contratto, che il conduttore, a fronte della richiesta del giudice di chiarire se intendesse insistere nell'eccezione di improcedibilità per avvenuta risoluzione o contestare l'avvenuta risoluzione, ha preso posizione nel senso di insistere nell'eccezione ritenendo così perfezionata la risoluzione, e che il conduttore non ha prodotto prova scritta o di pronta soluzione sulle asserite migliorie, non potendosi considerare prova idonea il computo metrico in atti, non riferibile con certezza all'immobile locato e comunque in mancanza di prova dei relativi esborsi;
osservato che non è contestato il mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di febbraio
2024;
ritenuto pertanto che debba essere accolta l'istanza di rilascio, dovendosi le ulteriori questioni essere risolte in sede di opposizione;
rilevato che il giudizio in esame è annoverato tra quelli per i quali è necessario il preventivo esperimento del procedimento di mediazione (art. 5 comma 1 bis d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98) e che, per l'effetto, è necessario invitare le parti a darvi corso;
visti gli articoli 665 e ss., 426 c.p.c.;
p.q.m.
1. ordina il rilascio dell'immobile, fissando a tal fine la data del 20 maggio 2025;
2. riserva al proseguo del giudizio le eccezioni di parte convenuta;
3. invita le parti a depositare, a pena di improcedibilità della domanda, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, presso un organismo di mediazione competente, scelto congiuntamente o dalla parte che per prima vi provveda, la domanda di cui all'art. 4, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, con l'espresso avvertimento che la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo comporta le conseguenze previste dall'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. cit. così come modificato dalla richiamata normativa;
5. dispone il mutamento del rito e fissa per la comparizione delle parti e la discussione, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., l'udienza del 6 giugno 2025 ore 10.15, assegna all'intimante il termine di giorni venti e all'intimato il termine di giorni dieci prima di quell'udienza per l'eventuale integrazione degli atti mediante il deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Si comunichi.
09/04/2025
Il Giudice
Nicoletta Leone