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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 04/09/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 178/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARINI Parte_1 C.F._1 CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIULLI ADRIANO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertata la responsabilità del per i fatti in narrativa descritti, Controparte_1
condannare il corr.te in Piazza Matteotti, 1 – 61043 – Cagli (PU) – P.IVA: Controparte_1
– in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire il Sig. nato a [...]_1 Parte_1
il 26/05/1975 e residente in [...]– c.f. CP_1 C.F._2
– di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro per cui è causa
[...]
che si quantificano nella misura di € 127.252,32 (centoventisettemiladuecentocinquantadue/32) per le causali di cui in premessa, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 1284 C.C., come modificato dall'art. 17 del d.l. n. 132/2014, dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 11 con vittoria di spese per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.N.A. come per legge, del presente giudizio e del giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo avanti al Tribunale di Urbino R.G. 678/2019.
Per parte convenuta: “- in via principale, rigettare la domanda attorea per carenza di responsabilità del ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., per le causali in premessa;
Controparte_1
- in subordine, rigettare la domanda attorea, poiché non provata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia nell'an, sia nel quantum e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, altresì, la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c.; Parte_1
- in via di più gradato subordine, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Attore nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenere la relativa richiesta alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dal Danneggiato in quella misura che risulterà di giustizia in corso di causa;
- in via di ultimo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, contenere la stessa e le relative richieste alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dal
Danneggiato in quella misura che risulterà di giustizia in corso di causa;
- sempre con vittoria di spese e onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe indicate. Controparte_1
Si costituiva tardivamente il contestando le pretese avversarie rassegnando le proprie Controparte_1
conclusioni come sopra riportate.
Alla prima udienza del 16.07.2021, il giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. VI cpc rinviando al 28.01.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
pagina 2 di 11 A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, in data 02.02.2022 venivano ammesse le prove orali dedotte da parte attrice e rigettate quelle di convenute, delegando il giudice onorario all'assunzione delle prove.
Venivano escussi i testi all'udienza del 17.03.2022 e 05.05.2022 davanti alla dott.ssa Trebbi e a scioglimento della riserva assunta a tale udienza con ordinanza del 24.06.2022 veniva assunta CTU medico legale il cui perito nominato, dott. prestava il prescritto giuramento all'udienza del Per_1
19.10.2022.
La consulenza medico legale veniva depositata in data 05.12.2022 e all'esito, con ordinanza del
31.03.2023, mutato il giudicante a seguito di trasferimento, veniva fissata l'udienza del 02.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, e venivano concessi i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
, deduce che in data 16/02/2019 procedeva in bicicletta lungo la strada che, Parte_1
attraversando la località Pian di Polea, in Comune di conduce al centro abitato di Moria. Il tratto CP_1
di strada percorso si presenta ad unica carreggiata, suddivisa in due corsie, una per senso di marcia,
l'andamento planimetrico della strada appare sinuoso, con una serie di curve a raggio eterogeneo che si susseguono all'interno di una zona boscata, con un andamento della strada lievemente in discesa sino al fondo valle, caratterizzato dalla presenza di un piccolo torrente, attraversato dalla strada per tramite di un ponte stradale. Rappresenta che quel giorno, giunto in prossimità di tale ponte, per evitare un gatto che gli attraversava improvvisamente la strada, perdeva il controllo della propria bicicletta e, sbandando verso il lato sinistro della carreggiata, a causa della totale mancanza di barriere protettive, rovinava lungo la ripida scarpata che dal ciglio stradale termina nell'alveo del torrente sottostante il ponte. Che a causa del sinistro riportava numerosi danni risarcibili e che è onere del gestore della strada, ovvero il occuparsi anche delle pertinenze e delle eventuali barriere di sicurezza, in tal CP_1
caso affette da un difetto di manutenzione, configurando a carico del convenuto una responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 3 di 11 Parte convenuta di converso deduce che non vi sono prove sulla dinamica del sinistro, in quanto è mancato l'intervento in luogo di Agenti di Pubblica Autorità, mentre la traccia GPS prodotta dall'attore, registrata dal suo braccialetto digitale, può provare unicamente il percorso, ma non la registrazione per sequenza del sinistro e che l'attore non ha provato il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, negando quindi alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c., non essendo la cosa intrisa da pericolosità propria. Inoltre, il danneggiato avrebbe tenuto una condotta di guida imprudente, costituiva del caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale ex art. 2051 c.c., o almeno utile ad individuare una responsabilità concorrente dello stesso ex art. 1227 c.c.: in questo caso, lo stato dei luoghi era pienamente prevedibile e visibile dal Ciclista (in pieno giorno alle ore 14:00), talché, proprio per aver avuto tutte le condizioni per vedere ed avvistare per tempo l'esatta conformazione degli stessi luoghi, avrebbe dovuto adottare una condotta di guida che gli consentisse di mantenere sempre il controllo del mezzo, in perfetta ottemperanza dell'art. 141 Codice della Strada.
Occorre premettere che in fase antecedente alla presente causa, risultato vano qualsiasi tentativo di soluzione stragiudiziale della vicenda parte attrice ha promosso avanti al Tribunale di Urbino R.G.
678/2019, accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., ai fini di conseguire, in contraddittorio con il di la descrizione delle condizioni della strada dove è avvenuto il CP_1 CP_1
sinistro con particolare riferimento allo stato delle barriere di sicurezza sul tratto stradale sul quale insiste il ponte in questione.
In data 22 gennaio 2020 il G.I. Dott. A. Piersantelli nominava consulente tecnico il Dott. Ing.
[...]
fissando la data di inizio delle operazioni al 17 febbraio 2020. Dalla consulenza del C.T.U., Per_2
del 30 ottobre 2020, acquisita agli atti, emergeva chiaramente che: “il sinistro nel quale, in data 16 febbraio 2019, il ricorrente ha riportato lesioni, si è verificato lungo la sopra menzionata strada Moria, nel territorio extraurbano del Comune di Cagli (PU), in corrispondenza di quel tratto che si colloca fra le località Pian di Polea e Moria, ad una distanza di 270 m circa dall'innesto, a nord/ovest, della stessa sulla SP29 Pietralunga”. Afferma il CTU come il ponte luogo del sinistro fosse ”caratterizzato dall'avere una sezione corrente ad unica carreggiata, priva di banchine, a doppio senso di marcia, in assenza di segnaletica orizzontale e verticale…….I parapetti del ponte presentano: un evidente avanzato stato di ossidazione, sicura conseguenza di una carente e/o inidonea manutenzione;
pagina 4 di 11 significative discontinuità di natura strutturale, più numerose in quello di sinistra, verosimilmente anche a causa delle deformazioni conseguenti agli impatti che ha sopportato nel corso degli anni;
situazione che ha irrimediabilmente compromesso la funzionalità degli stessi”. Non solo, ma “la riscontrata presenza di una sporgenza, in senso longitudinale, dei traversi superiori rispetto al corrispondente montante, all'estremità dei parapetti del ponte, genera una singolarità dei manufatti in questione in tali zone che, a prescindere dalle condizioni degli stessi, costituisce una situazione di pericolo, per gli utenti della strada, da eliminare”. Il CTU incaricato evidenziava anche come “……. nel più breve tempo possibile, si debba procedere ad un'opera di riqualificazione di entrambi i parapetti del ponte, perché questi: oltre ad essere irrimediabilmente compromessi nella loro funzionalità, a causa delle condizioni in cui si trovano (Cfr. paragrafo “1.3. Il campo del sinistro”); oltre a presentare, indipendentemente dallo stato di conservazione, pericolose singolarità per gli utenti del tratto stradale, sono altresì inseriti in un contesto che non può prescindere da un adeguato ed efficace contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, quantomeno nella zona del ponte. Tale riqualificazione va fatta, secondo quanto disposto dalla normativa in materia vigente, sostituendo i parapetti con delle barriere stradali di sicurezza, che, per il caso di cui trattasi, prevede anche quanto prospettato al punto 3) del quesito posto” e cioè ad una “riqualificazione della barriera presente sul ponte, una rivisitazione del guardrail secondo i disposti delle istruzioni allegate al Decreto
Ministeriale Lavori Pubblici 18 febbraio 1992 n.223 e s.m.i. ed alla normativa tecnica nazionale in materia di barriere stradali e dunque una modifica anche geometrica del dispositivo di sicurezza stradale, con allungamento della stessa sino alla zona ove si poteva ritenere cessata la sussistenza della condizione che richiede la protezione”.
L'istruttoria svolta in sede di AT è continuata nel presente giudizio con l'assunzione delle testimonianze, in cui è stato confermato che l'attore era stato soccorso sotto al ponte da un passante, che gli era stata recuperata la bicicletta e che, in sede di soccorso, i sanitari avevano ritenuto compatibile con le lesioni riportate, una caduta di 4/5 metri. E' stata eseguita anche una consulenza medico legale attraverso il nominato dott. nella quale si è accertato che: Per_1
- a) Il signor , nel sinistro stradale subito in data 16-02-2019, riportò le seguenti Parte_1
lesioni: “Trauma toracico con contusioni polmonari, trauma cranico con frattura della teca pagina 5 di 11 cranica (regione temporo-parietale dx.) e della parte laterale dell'orbita dx., pneumotorace e versamento pleurico dx. (sottoposto a drenaggio toracico), fratture costali multiple a dx. (costa
I, II, II, IV, V,VII, VII, IX) , frattura del processo spinoso della vertebra C4, trauma facciale con multiple ferite lacero-contuse suturate, frattura scomposta della piramide nasale”.
Le lesioni traumatiche sopra-elencate sono in nesso di causalità diretta con il sinistro stradale subito, da caduta dalla bicicletta all'altezza di un ponte senza protezioni laterali, con precipitazione per circa 4 metri lungo la sponda del torrente sottostante.
- b) Per le lesioni subite, a seguito del sinistro stradale in causa, il ricorrente riportò i seguenti periodi di Inabilità Biologica:
-inabilità temporanea assoluta: gg. 4
-inabilità temporanea parziale al 75%: gg. 26
-inabilità temporanea parziale al 50%: gg. 15
-inabilità temporanea parziale al 25%: gg. 15
c) Dall'evento traumatico subito sono residuati i seguenti postumi:
“Esiti di trauma cranico con frattura lineare composta temporo-parietale dx., esiti anatomo- disfunzionali di frattura nasale e di frattura orbitaria O.D., esito cicatriziale al sopraciglio sx., esito cicatriziale alla regione nasale, esiti disfunzionali di frattura processo spinoso IV^ vertebra cervicale, esiti di trauma toracico chiuso con plurime fratture costali a dx.”.
I postumi sopraelencati giustificano il riconoscimento di un danno biologico quantizzabile nella misura del 22 % (ventidue per cento).
Postumi che apportano una modestissima incidenza sia sulla vita di relazione che sulla capacità lavorativa con mansioni d'impiegato informatico.
d) Possono essere riconosciute le seguenti spese sostenute dal ricorrente: spese mediche (documentate) per il periodo di riabilitazione, eventuali spese mediche diagnostico-strumentali.
Ora, entrando nel merito delle questioni sottese, la norma applicabile nel caso di specie è l'art. 2051
c.c., in quanto la pubblica amministrazione, a cui è affidata la gestione e la manutenzione delle strade e delle pertinenze, si qualifica come custode. Per giurisprudenza costante (Cons. Stato, sentenza n. 525 del 23 luglio 2021) la responsabilità sulle barriere stradali non può che competere al proprietario o pagina 6 di 11 gestore della strada in cui esse si collocano, con ciò che ne consegue anche in punto di relativi obblighi d'installazione e manutenzione. L'art. 14, comma primo, Cod. strada, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, attribuisce specificatamente agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) alla posizione manutenzione della segnaletica prescritta. Obblighi, questi ultimi, posti a carico dei concessionari per le strade in concessione ai sensi del comma terzo della citata norma.
In tale prospettiva, le barriere ben possono essere qualificate alla stregua di pertinenze stradali: come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, così che, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass. civ., sez.
III, 20 novembre 2020, n. 26527; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9547; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6537).
La responsabilità da cosa in custodia presuppone altresì, che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare, riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
In tal senso, la giurisprudenza ha precisato che: a) per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa e, a maggior ragione, per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati;
b) è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario supera pagina 7 di 11 la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito sia applicabile, in linea generale, l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2011, n. 6537; Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2009, n. 8157).
Tale responsabilità, peraltro, è configurabile a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose, in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651).
Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile – anche in parte – all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. implica che, dimostrati dal danneggiato il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, è onere del custode provare il caso fortuito, quale fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: «quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico pagina 8 di 11 tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso» (C. Cass., Sez. III,
13/1/2015, n.287, in Giust. Civ. Mass. 2015)
Nel caso di specie, il danneggiato ha provato il danno ed il nesso causale. Così afferma la Cassazione
N. 1896/15: “l'onere di provare il caso fortuito incombente sul custode, presuppone che l'attore abbia fornito, a sua volta ed in via prioritaria, la prova della relazione tra l'evento dannoso e la cosa in custodia”.
È stata accertata una violazione della normativa vigente in materia di barriere stradali. In ogni caso, la colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica). Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza d'una colpa generica del primo.
Pertanto, la circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponesse in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esimeva la ricorrente dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'articolo 14 Cod. strada, se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti (in merito all'esistenza di un obbligo precauzionale generico al di là della prescrizione dei regolamenti, vedi Cass. 5 maggio 2017, n. 10916; 29 settembre 2017, n. 22801; 27 febbraio2019, n. 5726; 15 ottobre 2019, n. 25925; 26 settembre 2024, n. 25767). Nel caso di specie, è stato accertato il decadimento dello stato dei luoghi, che necessitava comunque, in base alle norme di ordinaria diligenza, una manutenzione.
In relazione alla prova del caso fortuito, il custode deduce due aspetti:
- la presenza del gatto: il danno per come è occorso è dipeso dalla caduta nel precipizio per la mancanza della barriera e si può agevolmente sostenere che il gatto è stata l'occasione dell'evento e non la sua causa, e comunque tale da essere qualificato quale elemento esterno naturale non in grado di interrompere il nesso causale. Altro aspetto dedotto dalla parte convenuta circa la prova del caso fortuito è la mancanza di diligenza da parte del danneggiato in relazione alla prevedibilità del difetto di manutenzione dello stato dei luoghi e della presenza di possibili animali, tali da generare un obbligo di diligenza. Su questo aspetto, anche a voler sostenere che il danneggiato doveva essere più prudente, ma ciò non è emerso dalle prove assunte, questo non interromperebbe comunque il nesso causale, visto che l'assenza/la cattiva manutenzione delle barriere è sicuramente pagina 9 di 11 inserita nella catena causale che ha provocato la caduta dal ponte del danneggiato ed ha contribuito a causare il danno.
Pertanto, a fronte di tali dovute considerazioni, la domanda va accolta.
Non resta quindi che procedere alla liquidazione del danno subìto che può essere valorizzato nel seguente prospetto tenuto conto delle risultanze della consulenza medica espletata e secondo le Tabelle di Milano 2024-2025.
Avremmo quindi un danno non patrimoniale pari ad Euro 70.375,00, un danno biologico temporaneo pari ad € 3.996,25 e spese mediche documentate pari ad € 1.952,54 per un totale di € 76.323,79, oltre interessi. Tali somme andranno devalutate e rivalutate all'epoca del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri minimi ex
DM 55/2014 e ss. atteso che la causa è stata preventivamente assunta con il procedimento di AT , tenendo conto di tutte le fasi esperite e andranno rimborsate anche le spese della presente CTU e del giudizio relativo al procedimento di AT già liquidate con separato decreto del 16.03.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna il al risarcimento del danno sofferto a favore di che si Controparte_1 Parte_1
liquida in € 76.323,79=, oltre interessi. (Tali somme andranno devalutate e rivalutate all'epoca del sinistro);
-condanna altresì parte convenuta al rimborso a favore di parte attrice delle spese di AT (R/g n.
678/2019) come già liquidate con separato decreto del 16.03.2021;
-pone definitivamente le spese di ctu medico legale a carico di parte convenuta.
-Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed
Iva come per legge, ed € 786,00 quale contributo unificato e marca.
pagina 10 di 11 Urbino, 4 settembre 2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 178/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARINI Parte_1 C.F._1 CHIARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIULLI ADRIANO Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: accertata la responsabilità del per i fatti in narrativa descritti, Controparte_1
condannare il corr.te in Piazza Matteotti, 1 – 61043 – Cagli (PU) – P.IVA: Controparte_1
– in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire il Sig. nato a [...]_1 Parte_1
il 26/05/1975 e residente in [...]– c.f. CP_1 C.F._2
– di tutti i danni subiti e subendi patrimoniali e non, in conseguenza del sinistro per cui è causa
[...]
che si quantificano nella misura di € 127.252,32 (centoventisettemiladuecentocinquantadue/32) per le causali di cui in premessa, oltre alla rivalutazione monetaria ex art. 1284 C.C., come modificato dall'art. 17 del d.l. n. 132/2014, dalla data di proposizione della presente domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
pagina 1 di 11 con vittoria di spese per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.N.A. come per legge, del presente giudizio e del giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo avanti al Tribunale di Urbino R.G. 678/2019.
Per parte convenuta: “- in via principale, rigettare la domanda attorea per carenza di responsabilità del ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., per le causali in premessa;
Controparte_1
- in subordine, rigettare la domanda attorea, poiché non provata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia nell'an, sia nel quantum e, in ogni caso, infondata in fatto e in diritto, stante, altresì, la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c.; Parte_1
- in via di più gradato subordine, accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa dell'Attore nella causazione del sinistro, a norma dell'art. 1227, comma I, c.c. e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente la pretesa risarcitoria formulata da Controparte, previo contenere la relativa richiesta alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dal Danneggiato in quella misura che risulterà di giustizia in corso di causa;
- in via di ultimo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, contenere la stessa e le relative richieste alla reale ed effettiva entità dei danni subiti dal
Danneggiato in quella misura che risulterà di giustizia in corso di causa;
- sempre con vittoria di spese e onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione debitamente notificato, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe indicate. Controparte_1
Si costituiva tardivamente il contestando le pretese avversarie rassegnando le proprie Controparte_1
conclusioni come sopra riportate.
Alla prima udienza del 16.07.2021, il giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. VI cpc rinviando al 28.01.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
pagina 2 di 11 A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, in data 02.02.2022 venivano ammesse le prove orali dedotte da parte attrice e rigettate quelle di convenute, delegando il giudice onorario all'assunzione delle prove.
Venivano escussi i testi all'udienza del 17.03.2022 e 05.05.2022 davanti alla dott.ssa Trebbi e a scioglimento della riserva assunta a tale udienza con ordinanza del 24.06.2022 veniva assunta CTU medico legale il cui perito nominato, dott. prestava il prescritto giuramento all'udienza del Per_1
19.10.2022.
La consulenza medico legale veniva depositata in data 05.12.2022 e all'esito, con ordinanza del
31.03.2023, mutato il giudicante a seguito di trasferimento, veniva fissata l'udienza del 02.02.2024 per la precisazione delle conclusioni, e venivano concessi i termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti che seguono.
, deduce che in data 16/02/2019 procedeva in bicicletta lungo la strada che, Parte_1
attraversando la località Pian di Polea, in Comune di conduce al centro abitato di Moria. Il tratto CP_1
di strada percorso si presenta ad unica carreggiata, suddivisa in due corsie, una per senso di marcia,
l'andamento planimetrico della strada appare sinuoso, con una serie di curve a raggio eterogeneo che si susseguono all'interno di una zona boscata, con un andamento della strada lievemente in discesa sino al fondo valle, caratterizzato dalla presenza di un piccolo torrente, attraversato dalla strada per tramite di un ponte stradale. Rappresenta che quel giorno, giunto in prossimità di tale ponte, per evitare un gatto che gli attraversava improvvisamente la strada, perdeva il controllo della propria bicicletta e, sbandando verso il lato sinistro della carreggiata, a causa della totale mancanza di barriere protettive, rovinava lungo la ripida scarpata che dal ciglio stradale termina nell'alveo del torrente sottostante il ponte. Che a causa del sinistro riportava numerosi danni risarcibili e che è onere del gestore della strada, ovvero il occuparsi anche delle pertinenze e delle eventuali barriere di sicurezza, in tal CP_1
caso affette da un difetto di manutenzione, configurando a carico del convenuto una responsabilità ex art. 2051 c.c.
pagina 3 di 11 Parte convenuta di converso deduce che non vi sono prove sulla dinamica del sinistro, in quanto è mancato l'intervento in luogo di Agenti di Pubblica Autorità, mentre la traccia GPS prodotta dall'attore, registrata dal suo braccialetto digitale, può provare unicamente il percorso, ma non la registrazione per sequenza del sinistro e che l'attore non ha provato il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, negando quindi alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c., non essendo la cosa intrisa da pericolosità propria. Inoltre, il danneggiato avrebbe tenuto una condotta di guida imprudente, costituiva del caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale ex art. 2051 c.c., o almeno utile ad individuare una responsabilità concorrente dello stesso ex art. 1227 c.c.: in questo caso, lo stato dei luoghi era pienamente prevedibile e visibile dal Ciclista (in pieno giorno alle ore 14:00), talché, proprio per aver avuto tutte le condizioni per vedere ed avvistare per tempo l'esatta conformazione degli stessi luoghi, avrebbe dovuto adottare una condotta di guida che gli consentisse di mantenere sempre il controllo del mezzo, in perfetta ottemperanza dell'art. 141 Codice della Strada.
Occorre premettere che in fase antecedente alla presente causa, risultato vano qualsiasi tentativo di soluzione stragiudiziale della vicenda parte attrice ha promosso avanti al Tribunale di Urbino R.G.
678/2019, accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c., ai fini di conseguire, in contraddittorio con il di la descrizione delle condizioni della strada dove è avvenuto il CP_1 CP_1
sinistro con particolare riferimento allo stato delle barriere di sicurezza sul tratto stradale sul quale insiste il ponte in questione.
In data 22 gennaio 2020 il G.I. Dott. A. Piersantelli nominava consulente tecnico il Dott. Ing.
[...]
fissando la data di inizio delle operazioni al 17 febbraio 2020. Dalla consulenza del C.T.U., Per_2
del 30 ottobre 2020, acquisita agli atti, emergeva chiaramente che: “il sinistro nel quale, in data 16 febbraio 2019, il ricorrente ha riportato lesioni, si è verificato lungo la sopra menzionata strada Moria, nel territorio extraurbano del Comune di Cagli (PU), in corrispondenza di quel tratto che si colloca fra le località Pian di Polea e Moria, ad una distanza di 270 m circa dall'innesto, a nord/ovest, della stessa sulla SP29 Pietralunga”. Afferma il CTU come il ponte luogo del sinistro fosse ”caratterizzato dall'avere una sezione corrente ad unica carreggiata, priva di banchine, a doppio senso di marcia, in assenza di segnaletica orizzontale e verticale…….I parapetti del ponte presentano: un evidente avanzato stato di ossidazione, sicura conseguenza di una carente e/o inidonea manutenzione;
pagina 4 di 11 significative discontinuità di natura strutturale, più numerose in quello di sinistra, verosimilmente anche a causa delle deformazioni conseguenti agli impatti che ha sopportato nel corso degli anni;
situazione che ha irrimediabilmente compromesso la funzionalità degli stessi”. Non solo, ma “la riscontrata presenza di una sporgenza, in senso longitudinale, dei traversi superiori rispetto al corrispondente montante, all'estremità dei parapetti del ponte, genera una singolarità dei manufatti in questione in tali zone che, a prescindere dalle condizioni degli stessi, costituisce una situazione di pericolo, per gli utenti della strada, da eliminare”. Il CTU incaricato evidenziava anche come “……. nel più breve tempo possibile, si debba procedere ad un'opera di riqualificazione di entrambi i parapetti del ponte, perché questi: oltre ad essere irrimediabilmente compromessi nella loro funzionalità, a causa delle condizioni in cui si trovano (Cfr. paragrafo “1.3. Il campo del sinistro”); oltre a presentare, indipendentemente dallo stato di conservazione, pericolose singolarità per gli utenti del tratto stradale, sono altresì inseriti in un contesto che non può prescindere da un adeguato ed efficace contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, quantomeno nella zona del ponte. Tale riqualificazione va fatta, secondo quanto disposto dalla normativa in materia vigente, sostituendo i parapetti con delle barriere stradali di sicurezza, che, per il caso di cui trattasi, prevede anche quanto prospettato al punto 3) del quesito posto” e cioè ad una “riqualificazione della barriera presente sul ponte, una rivisitazione del guardrail secondo i disposti delle istruzioni allegate al Decreto
Ministeriale Lavori Pubblici 18 febbraio 1992 n.223 e s.m.i. ed alla normativa tecnica nazionale in materia di barriere stradali e dunque una modifica anche geometrica del dispositivo di sicurezza stradale, con allungamento della stessa sino alla zona ove si poteva ritenere cessata la sussistenza della condizione che richiede la protezione”.
L'istruttoria svolta in sede di AT è continuata nel presente giudizio con l'assunzione delle testimonianze, in cui è stato confermato che l'attore era stato soccorso sotto al ponte da un passante, che gli era stata recuperata la bicicletta e che, in sede di soccorso, i sanitari avevano ritenuto compatibile con le lesioni riportate, una caduta di 4/5 metri. E' stata eseguita anche una consulenza medico legale attraverso il nominato dott. nella quale si è accertato che: Per_1
- a) Il signor , nel sinistro stradale subito in data 16-02-2019, riportò le seguenti Parte_1
lesioni: “Trauma toracico con contusioni polmonari, trauma cranico con frattura della teca pagina 5 di 11 cranica (regione temporo-parietale dx.) e della parte laterale dell'orbita dx., pneumotorace e versamento pleurico dx. (sottoposto a drenaggio toracico), fratture costali multiple a dx. (costa
I, II, II, IV, V,VII, VII, IX) , frattura del processo spinoso della vertebra C4, trauma facciale con multiple ferite lacero-contuse suturate, frattura scomposta della piramide nasale”.
Le lesioni traumatiche sopra-elencate sono in nesso di causalità diretta con il sinistro stradale subito, da caduta dalla bicicletta all'altezza di un ponte senza protezioni laterali, con precipitazione per circa 4 metri lungo la sponda del torrente sottostante.
- b) Per le lesioni subite, a seguito del sinistro stradale in causa, il ricorrente riportò i seguenti periodi di Inabilità Biologica:
-inabilità temporanea assoluta: gg. 4
-inabilità temporanea parziale al 75%: gg. 26
-inabilità temporanea parziale al 50%: gg. 15
-inabilità temporanea parziale al 25%: gg. 15
c) Dall'evento traumatico subito sono residuati i seguenti postumi:
“Esiti di trauma cranico con frattura lineare composta temporo-parietale dx., esiti anatomo- disfunzionali di frattura nasale e di frattura orbitaria O.D., esito cicatriziale al sopraciglio sx., esito cicatriziale alla regione nasale, esiti disfunzionali di frattura processo spinoso IV^ vertebra cervicale, esiti di trauma toracico chiuso con plurime fratture costali a dx.”.
I postumi sopraelencati giustificano il riconoscimento di un danno biologico quantizzabile nella misura del 22 % (ventidue per cento).
Postumi che apportano una modestissima incidenza sia sulla vita di relazione che sulla capacità lavorativa con mansioni d'impiegato informatico.
d) Possono essere riconosciute le seguenti spese sostenute dal ricorrente: spese mediche (documentate) per il periodo di riabilitazione, eventuali spese mediche diagnostico-strumentali.
Ora, entrando nel merito delle questioni sottese, la norma applicabile nel caso di specie è l'art. 2051
c.c., in quanto la pubblica amministrazione, a cui è affidata la gestione e la manutenzione delle strade e delle pertinenze, si qualifica come custode. Per giurisprudenza costante (Cons. Stato, sentenza n. 525 del 23 luglio 2021) la responsabilità sulle barriere stradali non può che competere al proprietario o pagina 6 di 11 gestore della strada in cui esse si collocano, con ciò che ne consegue anche in punto di relativi obblighi d'installazione e manutenzione. L'art. 14, comma primo, Cod. strada, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, attribuisce specificatamente agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) alla posizione manutenzione della segnaletica prescritta. Obblighi, questi ultimi, posti a carico dei concessionari per le strade in concessione ai sensi del comma terzo della citata norma.
In tale prospettiva, le barriere ben possono essere qualificate alla stregua di pertinenze stradali: come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione alla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, così che, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo (Cass. civ., sez.
III, 20 novembre 2020, n. 26527; Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9547; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2011, n. 6537).
La responsabilità da cosa in custodia presuppone altresì, che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicare, riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche.
In tal senso, la giurisprudenza ha precisato che: a) per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa e, a maggior ragione, per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati;
b) è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario supera pagina 7 di 11 la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima – al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode.
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito sia applicabile, in linea generale, l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2011, n. 6537; Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2009, n. 8157).
Tale responsabilità, peraltro, è configurabile a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose, in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651).
Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile – anche in parte – all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. implica che, dimostrati dal danneggiato il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, è onere del custode provare il caso fortuito, quale fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. La causa esterna può essere rappresentata anche dal fatto dello stesso danneggiato: «quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico pagina 8 di 11 tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso» (C. Cass., Sez. III,
13/1/2015, n.287, in Giust. Civ. Mass. 2015)
Nel caso di specie, il danneggiato ha provato il danno ed il nesso causale. Così afferma la Cassazione
N. 1896/15: “l'onere di provare il caso fortuito incombente sul custode, presuppone che l'attore abbia fornito, a sua volta ed in via prioritaria, la prova della relazione tra l'evento dannoso e la cosa in custodia”.
È stata accertata una violazione della normativa vigente in materia di barriere stradali. In ogni caso, la colpa del gestore autostradale può consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica). Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per sé la possibilità della sussistenza d'una colpa generica del primo.
Pertanto, la circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponesse in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esimeva la ricorrente dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi dell'articolo 14 Cod. strada, se quel tratto di autostrada potesse costituire un rischio per la sicurezza degli utenti (in merito all'esistenza di un obbligo precauzionale generico al di là della prescrizione dei regolamenti, vedi Cass. 5 maggio 2017, n. 10916; 29 settembre 2017, n. 22801; 27 febbraio2019, n. 5726; 15 ottobre 2019, n. 25925; 26 settembre 2024, n. 25767). Nel caso di specie, è stato accertato il decadimento dello stato dei luoghi, che necessitava comunque, in base alle norme di ordinaria diligenza, una manutenzione.
In relazione alla prova del caso fortuito, il custode deduce due aspetti:
- la presenza del gatto: il danno per come è occorso è dipeso dalla caduta nel precipizio per la mancanza della barriera e si può agevolmente sostenere che il gatto è stata l'occasione dell'evento e non la sua causa, e comunque tale da essere qualificato quale elemento esterno naturale non in grado di interrompere il nesso causale. Altro aspetto dedotto dalla parte convenuta circa la prova del caso fortuito è la mancanza di diligenza da parte del danneggiato in relazione alla prevedibilità del difetto di manutenzione dello stato dei luoghi e della presenza di possibili animali, tali da generare un obbligo di diligenza. Su questo aspetto, anche a voler sostenere che il danneggiato doveva essere più prudente, ma ciò non è emerso dalle prove assunte, questo non interromperebbe comunque il nesso causale, visto che l'assenza/la cattiva manutenzione delle barriere è sicuramente pagina 9 di 11 inserita nella catena causale che ha provocato la caduta dal ponte del danneggiato ed ha contribuito a causare il danno.
Pertanto, a fronte di tali dovute considerazioni, la domanda va accolta.
Non resta quindi che procedere alla liquidazione del danno subìto che può essere valorizzato nel seguente prospetto tenuto conto delle risultanze della consulenza medica espletata e secondo le Tabelle di Milano 2024-2025.
Avremmo quindi un danno non patrimoniale pari ad Euro 70.375,00, un danno biologico temporaneo pari ad € 3.996,25 e spese mediche documentate pari ad € 1.952,54 per un totale di € 76.323,79, oltre interessi. Tali somme andranno devalutate e rivalutate all'epoca del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri minimi ex
DM 55/2014 e ss. atteso che la causa è stata preventivamente assunta con il procedimento di AT , tenendo conto di tutte le fasi esperite e andranno rimborsate anche le spese della presente CTU e del giudizio relativo al procedimento di AT già liquidate con separato decreto del 16.03.2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-condanna il al risarcimento del danno sofferto a favore di che si Controparte_1 Parte_1
liquida in € 76.323,79=, oltre interessi. (Tali somme andranno devalutate e rivalutate all'epoca del sinistro);
-condanna altresì parte convenuta al rimborso a favore di parte attrice delle spese di AT (R/g n.
678/2019) come già liquidate con separato decreto del 16.03.2021;
-pone definitivamente le spese di ctu medico legale a carico di parte convenuta.
-Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed
Iva come per legge, ed € 786,00 quale contributo unificato e marca.
pagina 10 di 11 Urbino, 4 settembre 2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
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