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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3217 /2025 RVG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3217 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 su ricorso congiuntamente proposto
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Massimo De Bernardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di esso avvocato, sito in Acri (CS), alla via Paolo Borsellino n. 59 e (c.f. Parte_2
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. Natale Perri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Roma, Largo Colli Albani n. 14
- RICORRENTI -
CON L'INTERVENTO DI
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione congiunta dell'affido e del mantenimento di minore nata dalla convivenza more uxorio tra le parti.
CONCLUSIONI 2
Per i ricorrenti, conclusioni rassegnate nel ricorso congiuntamente proposto e richiamate all'udienza dinanzi al relatore (verbale del 22.9.2025). Il PM, ricevuti gli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 6.8.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano regolarsi l'affido, il collocamento e il mantenimento della
[...] figlia minore nata dalla convivenza more uxorio , nata Persona_1 il 14.8.2021). All'udienza del 22.9.2025, i difensori delle parti domandavano l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e, quindi, disporsi:
I. affido della figlia minore ad entrambi i genitori, Persona_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga Pt_1 opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia
[...]
e, nel caso, sarà tenuta a darne notizia al Sig. ; Per_2 Parte_2
II. il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia i giorni di lunedì e Pt_2 mercoledì dalle ore 13:40, prendendola a scuola, alle ore 17:00 e accompagnamento presso la madre. Il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia alternativamente nei weekend alternati dalle ore 14,00 alle ore 16,00 sia per il sabato che per la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia;
III. per quanto concerne le festività natalizie il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con la figlia il giorno del 26 dicembre e del 01 gennaio dalle ore 20,00 alle ore 12,00 e con la madre il 25 e il 31 di dicembre e l'anno successivo viceversa;
IV. relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. avrà la facoltà di Pt_2 trascorrere con la figlia un intero pomeriggio in modo che la stessa possa trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre e l'anno 3
successivo viceversa. In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà Pt_2 di trascorrere con la figlia almeno sette giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
V. in tutte le predette situazioni di permanenza presso il padre, le parti concordano che il pernottamento sarà possibile solo al raggiungimento del sesto anno di età della minore;
VI. quanto al mantenimento della minore e alla determinazione del suo ammontare, preliminarmente si precisa che la Sig.ra lavora presso un bar, con Parte_1 rapporto di lavoro part-time e percepisce uno stipendio di €.700,00 al mese, come da ultima busta paga e non ha altri redditi da lavoro e proprietà immobiliari. Il Sig.
è proprietario di un bar ubicato in Acri alla Via Antonio Gramsci e non Pt_2 ha altri redditi, se non quello derivante dalla predetta attività commerciale. La Sig.ra non avendo redditi assoggettabili a tassazione, negli anni 2022 e Parte_1
2023 ha prodotto i redditi (derivanti dal percepimento del reddito di cittadinanza e assegno unico familiare), risultanti dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate di Cosenza. Il Sig. ha prodotto i redditi derivanti dal lavoro Pt_2 autonomo come risultanti dalle dichiarazioni che si producono per gli anni 2021,
2022 e 2023. Ciò precisato, il Sig. si impegna a corrispondere Parte_2 mensilmente, a decorrere dalla data del provvedimento giudiziale, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di €.150,00
(euro centocinquanta) da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra che ne rilascerà ricevuta, entro e non Parte_1 oltre il giorno venti di ogni mese. Inoltre, ad integrazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, come sopra determinato (in €.150,00), il Sig. Pt_2 autorizza la Sig.ra a continuare a incassare e trattenere anche il 50% Parte_1
(attualmente in €.118,50) dell'Assegno Unico Universale erogato per la figlia
Per_1
VII. il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il Parte_2 Parte_1
50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia dietro semplice presentazione del documento Per_1 fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per 4
quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, Controparte_1 formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori. Il Sig. rimarrà Parte_2 obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
VIII. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. Così come le parti si impegnano, nei periodi di permanenza con la minore, di assicurare ad essa la frequentazione di ambienti sani che siano di crescita e non di disagio per la minore stessa;
IX. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
5
X. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
La causa era, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di affido, collocamento e mantenimento della minore può certamente essere recepito dal Tribunale in quanto corrispondente all'interesse di della quale è previsto l'affido condiviso in Persona_1 conformità al modello legale, con ampio diritto di visita in favore del genitore non collocatario e regolamentazione dei diritti e degli obblighi, anche economici, di quest'ultimo, secondo le esigenze prevedibili del minore e le possibilità economiche dei genitori.
Quanto agli obblighi reciprocamente assunti dalle parti (compendiati ai punti VIII
e IX dell'intervenuto accordo), gli stessi possono essere oggetto di presa d'atto da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Nulla sulle spese in ragione dell'iniziativa congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, introdotta con ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
e , sentito il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
[...] Parte_2 così provvede:
1. omologa l'accordo intervenuto tra le parti in punto di affido, collocamento e mantenimento della figlia minore (nata il Persona_1
14.8.2021);
2. prende atto degli impegni negoziali reciprocamente assunti dai genitori nell'interesse della figlia minore, per come precisato in motivazione;
3. dispone nulla a provvedere in ordine alle spese;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma