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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/07/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3967/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3967/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti De Parte_1 C.F._1
Crescenzo Matteo e Giovanna Carbone, domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio n. 319;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ciliberti Anna, Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo .salerno.it; Email_1 CP_2
CONVENUTO
e (C.F. , con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 C.F._3 dell'Avv. Mauri Maria, domiciliati in Angri alla Via R. De Pascale n.11;
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Matrone Antonello, CP_5 C.F._4 domiciliato in Sant'Egidio del Monte Albino alla via Tortora n. 28;
CONVENUTO
(C.F. , , (C.F. CP_6 C.F._5 CP_7 CP_8
), (C.F. ), C.F._6 CP_9 C.F._7 CP_10
(C.F. , (C.F. ), C.F._8 Controparte_11 C.F._9
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._10 C.F._11 Controparte_13
) e (C.F. ); C.F._12 CP_14 C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di completezza espositiva impongono di ripercorrere brevemente i fatti di causa.
In data 14.02.2015 otteneva il sequestro conservativo dei beni in titolarità Parte_1 della esecutata fino a concorrenza di euro 40.033,82. Controparte_15
L'ordinanza cautelare veniva notificata il 12.3.2025 alla ed a Controparte_15 numerose persone fisiche, asseritamente debitrici della citata società.
Iscritta al ruolo n. 426/2015 la domanda di attuazione del sequestro conservativo, quest'ultimo con ordinanza del 05.05.2018 veniva dichiarato attuato ai sensi dell'art. 678 c.p.c. relativamente ai crediti vantati dalla nei confronti dei terzi di seguito indicati: Controparte_15
- euro 12.000,00 dovuti da e;
Controparte_3 Controparte_4
- euro 12.825,00 dovuti da , CP_6 CP_14 CP_10 CP_7 [...]
CP_12
- euro 11.400,00 dovuti da;
CP_5
- ulteriori euro 7.200,00 oltre IVA, dovuti da;
CP_5
- euro 3.600,00 oltre IVA, dovuti da e;
Controparte_11 Controparte_13
- euro 2.850,00 dovuti da Parte_2
In seno a tale procedimento di attuazione del sequestro, in data 09.06.2015 Controparte_1 proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'attuazione dello stesso in forza dei seguenti motivi:
1) il creditore procedente aveva vincolato somme che non spettavano alla Parte_1 società esecutata in quanto quest'ultima, onde provvedere Controparte_15 all'adempimento di un debito nei confronti di con atto del 22.09.2014 Controparte_1 aveva ceduto i propri crediti (futuri perché non ancora divenuti liquidi, ancorchè riferiti ad un rapporto giuridico ben determinato) vantati nei confronti di Parte_2 CP_5
, , Controparte_13 Controparte_11 CP_16 Controparte_17 CP_18 nonché , e;
CP_9 CP_14 CP_7 CP_12
2) l'atto di cessione del 22.09.2014 era stato notificato da ai debitori ceduti Controparte_1 prima della notifica del sequestro da parte di sicché il provvedimento Parte_1 cautelare eseguito da era inopponibile nei confronti dell'odierno attore. Parte_1
2 Con ordinanza del 04.02.2017 – comunicata il 05.04.2017 – il g.e. rigettava l'istanza di sospensione e provvedeva all'attuazione del sequestro conservativo.
In particolare, pur rilevando “che la cessione così operata risulta opponibile al creditore sequestrante, in quanto avente data certa anteriore alla notifica del sequestro […] e regolarmente notificata ai debitori ceduti” (cfr. ordinanza in atti) e dopo aver ritenuto non meramente futuri, bensì soltanto incerti ed eventuali i crediti ceduti dalla a – Controparte_15 Controparte_1 sicché non sarebbe stata sufficiente l'anteriorità della notifica della originaria cessione alla notifica del pignoramento in quanto sarebbe risultata necessaria la rinotifica della cessione anche al momento della venuta ad esistenza del singolo credito – il g.e. negava la tutela sospensiva, ritenendo sussistere un fumus di fondatezza dell'eccezione di simulazione dell'atto di cessione di crediti sollevata da
[...]
e, dunque, l'esistenza di un accordo in frode al creditore concluso tra e Parte_1 Controparte_1 la società esecutata confermato dalle seguenti circostanze:
- la sottoscrizione del contratto di cessione in data successiva all'insorgenza del credito vantato da Parte_1
- lo stretto rapporto tra cedente e cessionario, avendo lavorato per molto Controparte_1 tempo presso la Controparte_15
- la notevole sproporzione tra il credito vantato da ed il valore dei crediti Controparte_1 ceduti, “atteso che a fronte di un credito vantato dal , pari ad euro 4.000,00 (del quale CP_1 peraltro alcuna indicazione o prova viene fornita dal cessionario), la Controparte_15 cedeva crediti per un valore di euro 45.000,00 circa, cifra del tutto sproporzionata anche a voler considerare le difficoltà di esazione dei crediti predetti” (cfr. provvedimento del g.e..).
Fissato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, con atto di citazione notificato il 05.06.2017 reiterava le censure sollevate in sede esecutiva, Controparte_1 chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'attuazione del sequestro conservativo con procedimento iscritto al n. r.g. 3413/2017.
Nel frattempo, il credito di posto a fondamento della domanda di sequestro Parte_1 conservativo veniva accertato con sentenza n. 707/2020, con la quale e CP_8 CP_9
(soci della nel frattempo cancellata dal registro delle imprese) venivano Controparte_15 condannati al pagamento delle somme nei confronti di pertanto, quest'ultimo Parte_1 iscriveva a ruolo la procedura r.g.e. n. 857/2020, chiedendo l'assegnazione in suo favore dei crediti dichiarati dai terzi.
In data 15.02.2021 proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., chiedendo in Controparte_1 via cautelare la sospensione della procedura esecutiva nonché, nel merito, la declaratoria di illegittimità
3 della domanda di di conversione del sequestro conservativo in pignoramento e Parte_1 dell'istanza di assegnazione per i seguenti motivi:
1) il creditore procedente ha vincolato somme che non spettano alla società Parte_1 in quanto quest'ultima, onde provvedere all'adempimento di un Controparte_15 debito nei confronti di con atto del 22.09.2014 aveva ceduto i propri crediti Controparte_1
(futuri perché non ancora divenuti liquidi, ancorché riferiti ad un rapporto giuridico ben determinato) vantati nei confronti di , , Parte_2 CP_5 Controparte_13 [...]
, nonché , CP_11 CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_9 CP_14
e ; CP_7 CP_12
2) l'atto di cessione del 22.09.2014 è stato notificato da ai debitori ceduti Controparte_1 prima della notifica del sequestro da parte di come comprovato dalle Parte_1 raccomandate a/r prodotte in atti, sicché il provvedimento cautelare eseguito da
[...] era inopponibile nei confronti dell'odierno attore;
Parte_1
3) l'azione revocatoria e/o di simulazione formulata da ed avente ad oggetto Parte_1 il negozio di cessione dei crediti datato 22.09.2014 (oggetto del giudizio avente r.g. n.
5931/2015) è infondata, atteso che:
- il credito di euro 4.000,00 in titolarità di corrisponde al residuo di euro Controparte_1
9.000,00 che egli vantava nei confronti della citata società a titolo di prestazioni lavorative occasionali, rispetto alle quali la in data 07.08.2014 aveva Controparte_15 corrisposto con bonifico soltanto euro 5.000,00, mentre per l'adempimento del restante importo la debitrice aveva ceduto alcuni crediti maturati nel corso dell'attività societaria ma non ancora riscossi;
- la scrittura privata avente ad oggetto la cessione dei crediti è stata notificata ai debitori ceduti in data 06.11.2014, dunque prima della notifica del sequestro conservativo ottenuto da
[...] soltanto il 14.02.2015; Parte_1
- l'eccezione di simulazione del contratto di cessione è infondata alla luce della documentazione in atti, dalla quale si evince che la natura pro soluto della cessione e l'incertezza in ordine all'esazione dei crediti ceduti erano state tenute in adeguata considerazione dalle parti, con conseguente esclusione della sproporzione evocata dalla controparte;
4) l'Avv. ha incassato euro 17.000,00 (oltre interessi e spese) da Parte_1 CP_8
, in conseguenza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa il 30.12.2016 dal
[...]
Tribunale di Napoli – sez. specializzata in materia d'impresa (r.g. n. 33791/2015)
5) i crediti pignorati da in seno alla procedura n. 857/2020 nei confronti dei Parte_1
4 terzi , e sono già oggetto Controparte_17 CP_18 Controparte_3 Controparte_4 del precedente pignoramento iscritto a ruolo n. 3883/2014 da e nel Controparte_15 quale è intervenuto quale cessionario (in forza della cessione di crediti del Controparte_1
22.09.2014). Invero, la procedura n. 3883/2014 è stata sospesa con provvedimento del
02.05.2017 in attesa della definizione del citato giudizio di revocatoria/simulazione n.
5931/2015, con la conseguenza che per tale ragione le stesse somme non possono essere assegnate a nel successivo procedimento esecutivo n. 857/2020; Parte_1
6) i crediti nei confronti dell'ing. e non sussistono (come accertato CP_5 Parte_2 dalle sentenze prodotti in atti), mentre quelli nei confronti di e Controparte_11 CP_19
sono ancora sub iudice.
[...]
Con ordinanza del 21.04.2021 il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva ed assegnato il termine di giorni centoventi per l'introduzione del giudizio di merito;
ciò in ragione della
“provata titolarità dei crediti sequestrati in capo all'opponente ( e non alla soc. Controparte_1
” ed in quanto è “pendente il giudizio di merito Controparte_15 dell'opposizione iscritto al n. 3413/2017” (cioè quella proposta in seno alla procedura n. 426/2015).
Con atto di citazione notificato il 27.7.2021 ha introdotto il merito Parte_1 dell'opposizione, chiedendo la revoca dell'ordinanza di sospensione e la declaratoria di inammissibilità
e/o infondatezza dell'opposizione di per i seguenti motivi: Controparte_1
1) l'opponente ha omesso di notificare il ricorso ex art. 619 c.p.c. ed il decreto di fissazione di udienza sia al creditore che ai terzi pignorati (cfr. pag. 11 dell'atto di Parte_1 citazione);
2) l'opposizione si fonda sugli stessi motivi già delibati negativamente in seno al procedimento di attuazione del sequestro conservativo (r.g.e. n. 426/2015), con ordinanza confermata dal collegio in sede di reclamo (cfr. pag. 11);
3) l'atto di cessione del credito del 22.09.2014 asseritamente concluso tra
[...]
e è inopponibile ad in quanto nullo Controparte_15 Controparte_1 Parte_1
e/o simulato;
4) l'atto di cessione del credito non è munito di data certa ed in ogni caso ha ad oggetto crediti futuri ed incerti;
5) e hanno reso dichiarazione positiva e non hanno fatto Controparte_4 Controparte_3 menzione di aver ricevuto alcuna notifica circa una eventuale cessione del credito, sicché tale credito può essere assegnato ad Parte_1
6) i giudizi che hanno accertato l'inesistenza di debiti in capo a e si CP_5 Parte_2
5 sono conclusi dopo la presentazione dell'istanza di conversione del sequestro in pignoramento, sicché quest'ultima era legittima;
7) vi è un ulteriore credito di euro 7.000,00 (oltre interessi e spese) vantato da CP_15 nei confronti di che è ancora oggetto di accertamento giudiziario
[...] CP_5
(giudizio n. 4055/2015, giudice S. Iannone).
Con comparsa ritualmente depositata si è costituito chiedendo Controparte_1
l'accoglimento dell'opposizione endoesecutiva e per l'effetto dichiararsi che, in virtù dell'atto di cessione dei crediti datato 22.09.2014, è unico titolare dei crediti inizialmente Controparte_1 vantati da nei confronti dei terzi di seguito indicati: Controparte_15
1) complessivi euro 12.825,00 nei confronti di , CP_6 CP_14 CP_10
e ; CP_7 CP_12
2) euro 10.000,00 in favore di e Controparte_17 CP_18
3) euro 11.400,00 in favore di;
CP_5
4) ulteriori euro 7.200,00 in favore di;
CP_5
5) euro 3.600,00 nei confronti di e;
Controparte_11 Controparte_13
6) euro 2.850,00 nei confronti di Parte_2
Si sono costituiti anche e , i quali hanno dedotto Controparte_3 Controparte_4 che con sentenza n. 5861/2014 del Tribunale di Salerno è stato quantificato in euro 7.000,00 il credito vantato nei loro confronti da per il resto rimettendosi alle Controparte_15 determinazioni dell'autorità giudiziaria circa la fondatezza o meno dell'opposizione in esame.
Si è costituito anche il quale ha dedotto l'inesistenza di crediti vantati nei suoi CP_5 confronti dalla , posto che: Controparte_15
- la richiesta di riconoscimento di un credito di euro 11.400,00 è stata rigettata con sentenza n. n.
1961/2013, confermata in appello con la decisione n. 345/2020 passata in giudicato;
- la richiesta di riconoscimento di un ulteriore credito di euro 7.200,00 (oltre iva) è oggetto di un giudizio presso l'intestato Tribunale (r.g. n. 4055/2005) ancora pendente.
Nelle more del giudizio ha depositato la sentenza n. 1212/2022 conclusiva del CP_5 giudizio n. 4055/2005, con la quale è stato ritenuto insussistente il citato credito di euro 7.200,00.
Nel corso del giudizio è stata prodotta anche la sentenza n. 130/2022 (resa a conclusione del giudizio avente r.g. n. 3413/2017), con la quale l'opposizione proposta da in seno Controparte_1 al procedimento n. 426/2025 (riguardante la richiesta di attuazione del sequestro conservativo ottenuto da è stata rigettata in forza della seguente motivazione (cfr. la sentenza in atti): Parte_1
“a prescindere dalle numerose questioni dibattute tra le parti (circa la natura fraudolenta o meno del
6 negozio traslativo, la necessità o meno di una successiva notifica al momento dell'insorgenza dei relativi crediti, etc.) nel caso di specie è sufficiente osservare che, in accoglimento all'eccezione sollevata da (cfr. pag. 20 della comparsa di costituzione depositata in questa sede Parte_1
e pagg. 6 e 7 della memotria di costituzione prodotta in sede esecutiva) dagli atti di causa non si evince
l'anteriorità della notifica del negozio di cessione ai debitori ceduti rispetto alla data di notifica del provvedimento di sequestro nei confronti dei terzi. Al riguardo ha prodotto la Controparte_1 scrittura privata avente ad oggetto la cessione dei crediti e le ricevute a/r delle raccomandate postali contenenti le comunicazioni della intervenuta cessione dei crediti inviate presumibilmente nel novembre 2014 (cfr. docc. 4 e 5 allegati alla produzione di pate attrice). Tuttavia tali documenti non sono sufficienti ad attribuire certezza alla data delle predette comunicazioni, ove si consideri che per un verso i documenti denominati “comunicazione cessione credito” non riportano in alcun punto il codice numerico necessario per ricondurre quella comunicazione al relativo avviso di ricevimento
(alla stessa stregua del modus procedendi utilizzato dall'ufficiale giudiziario in caso di notifica a mezzo posta); sotto un diverso profilo i timbri postali contenenti la data delle comunicazioni risultano illeggibili e dunque inutilizzabili agli odierni fini. Viceversa, è incontestato che il provvedimento di sequestro sia stato notificato nel marzo 2015, avendo proceduto alla notifica a Parte_1 mezzo ufficiale giudiziario”.
ha inoltre dedotto di aver proposto appello avverso la citata decisione n. Controparte_1
130/2022.
Ancorché ritualmente evocati in giudizio, CP_6 CP_7 CP_8
, , e CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 [...]
sono rimasti contumaci. CP_14
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato gli atti conclusivi, reiterando le rispettive domande.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da Parte_1 secondo il quale l'avversa opposizione sarebbe inammissibile, in quanto in sede esecutiva CP_1 avrebbe omesso di notificare a lui ed ai terzi il decreto di fissazione dell'udienza di
[...] discussione del ricorso in opposizione.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, depositato il ricorso da in data Controparte_1
15.2.2021, con provvedimento del 24.02.2021 il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza di discussione della stessa per il giorno 21.04.2021, senza tuttavia assegnare all'opponente alcun termine per notificare l'opposizione.
Viceversa, il termine per notificare era stato assegnato con successivo provvedimento del
7 16.2.2021 ma con riferimento ad un'altra opposizione, ossia quella presentata il 23.2.2021 da un'altra parte della procedura ( ). CP_5
Da tanto consegue che l'opposizione oggi in esame è ammissibile, tenuto anche conto che già in sede esecutiva si è costituito ed ha puntualmente replicato all'opposizione di Parte_1
senza dunque alcuna lesione del diritto di difesa. Controparte_1
Quanto all'omessa notifica nei confronti dei terzi pignorati, vero è che la Corte di Cassazione ha precisato che essi sono litisconsorti necessari nei giudizi aventi ad oggetto opposizioni esecutive (tra le tane, cfr. Cass. civ. n. 13533/2021); tuttavia, è stato anche chiarito che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei loro confronti nella fase sommaria è priva di ripercussioni, a condizione che essi siano poi stati ritualmente citati nel giudizio di merito (cfr. Cass. civ. n. 30491/2022).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato ai terzi pignorati, con conseguente assenza di qualsivoglia invalidità e/o inammissibilità dell'opposizione.
Passando al merito dell'opposizione proposta il 15.2.2021 da quest'ultima Controparte_1 ha ad oggetto la verifica in ordine alla opponibilità o meno, nei confronti di Parte_1
(creditore procedente nella procedura r.g.e. n. 857/2020, iscritta a ruolo in conseguenza della formazione del titolo esecutivo ottenuto a seguito del sequestro conservativo attuato nel procedimento n. 426/2015), del negozio di cessione dei crediti concluso il 22.09.2014 tra la Controparte_15
e asseritamente notificato da quest'ultimo ai debitori ceduti prima che ai
[...] Controparte_1 medesimi soggetti notificasse il provvedimento di sequestro conservativo. Parte_1
Orbene, il motivo di opposizione si rivela inammissibile, in quanto identico a quello già proposto dall'opponente nel procedimento n. 426/2015 (recante la domanda di attuazione del sequestro conservativo) e deciso con la sentenza n. 130/2022.
Trattandosi di questione identica a quella già decisa tra le stesse parti, la stessa non può essere riproposta in questa sede e ciò anche al fine di evitare un possibile conflitto tra giudicati.
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che anche in questa sede non risulta provato che l'atto di cessione di crediti asseritamente concluso il 22.09.2014 tra e Controparte_15 sia stato notificato ai debitori ceduti prima che a questi ultimi sia stato notificato il Controparte_1 provvedimento di sequestro conservativo da parte di (il 12.3.2015) e ciò sia per le Parte_1 ragioni già indicate nella decisione n. 130/2022 (alle quali si rinvia), sia perché nella procedura n.
857/2020 nessuno dei terzi pignorati ha dichiarato di aver ricevuto la notifica di un atto di cessione di crediti da parte di sia ancora perché anche in questa sede i terzi Controparte_1 Controparte_3
e hanno affermato “che giammai uno degli opponenti ha notificato ai coniugi Controparte_4 convenuti alcuna cessione dei crediti” (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale).
8 Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta da va rigettata, attesa Controparte_1
l'inopponibilità nei confronti di del negozio di cessione dei crediti asseritamente Parte_1 concluso nel settembre 2014 tra la e Controparte_15 Controparte_1
Da tale conclusione discende l'assorbimento dell'ulteriore contestazione sollevata da CP_1 circa la validità dell'atto di cessione di crediti del 22.09.2014, tenuto anche conto che
[...]
l'accertamento in ordine alla natura reale o simulata della cessione è oggetto di un autonomo giudizio.
Priva di pregio giuridico è anche la doglianza riguardante una presunta duplicazione del credito oggetto della procedura esecutiva n. 857/2020 (ossia quello riconosciuto con sentenza n. 707/2020 resa dall'intestato Tribunale) e di quello accertato con ordinanza del 30.12.2016 pronunciata dal Tribunale di Napoli.
Trattasi, difatti, di due crediti diversi, ove si consideri che quello di cui alla sentenza n.
707/2020 riguarda l'importo di euro 40.033,82 dovuto per l'attività professionale espletata in otto giudizi quale difensore della , mentre quello di cui al provvedimento del 2016 Controparte_15 ha ad oggetto la quantificazione del danno cagionato da (liquidatore della CP_8 CP_15 in conseguenza della cessione di crediti del 22.09.2014.
Al riguardo, in replica a quanto eccepito da anche in comparsa Controparte_1 conclusionale, occorre ribadire che dall'azione promossa nel 2015 da presso il Parte_1
Tribunale delle Imprese e dall'ordinanza del 24.10.2017 resa nel giudizio di revocatoria/simulazione
(r.g. n. 5931/2015) non consegue la prevalenza della cessione del 22.09.2014 rispetto al sequestro conservativo notificato il 12.3.2015 da ciò in quanto, lo si ripete, non v'è prova Parte_1 che il citato atto di cessione dei crediti sia stato notificato ai terzi debitori ceduti prima della notifica del sequestro.
In conseguenza di quanto finora esposto, l'opposizione proposta da va Controparte_1 rigettata.
Per l'effetto, non potendosi in questa sede revocare il provvedimento di sospensione adottato dal g.e. in data 21.04.2021, previa istanza di riassunzione della procedura esecutiva r.g.e. n. 857/2020 presentata dalla parte a ciò interessata, il giudice dell'esecuzione provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per l'assegnazione al creditore procedente
[...] dei crediti oggetto del sequestro conservativo del 2015 (r.g.e. n. 426/2015) convertitosi nel Parte_1 pignoramento iscritto a ruolo nel 2020 (n. 857/2020).
Per le medesime ragioni, non è questa la sede per valutare le ricadute applicative delle pronunce prodotte in atti, con le quali è stata accertata l'inesistenza di taluni crediti oggetto di sequestro e poi di pignoramento.
9 Da ultimo, spetterà al giudice dell'esecuzione r.g.e. n. 857/2020 anche la valutazione dell'incidenza - sull'istanza di assegnazione di - della procedura esecutiva n. Parte_1
3883/2014 (quest'ultima allo stato sospesa), tenuto conto di quanto dichiarato dai terzi pignorati e della documentazione presente nel fascicolo della procedura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
Con riferimento a e le spese di lite vanno Controparte_3 Controparte_4 interamente compensate, trattandosi di terzi evocati in giudizio perché litisconsorti interessati a conoscere l'esito della causa.
Viceversa, va condannato al pagamento delle spese in favore di Parte_1 CP_5
, non avendo quest'ultimo alcun debito nei confronti della
[...] Controparte_15
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. Parte_1 come per legge;
3) compensa le spese di lite rispetto a e;
Controparte_3 Controparte_4
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_5 che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonello Matrone dichiaratosi antistatario nella comparsa di costituzione.
Nocera Inferiore, 01/07/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3967/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti De Parte_1 C.F._1
Crescenzo Matteo e Giovanna Carbone, domiciliato in Salerno alla via Luigi Guercio n. 319;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ciliberti Anna, Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo .salerno.it; Email_1 CP_2
CONVENUTO
e (C.F. , con il patrocinio Controparte_3 Controparte_4 C.F._3 dell'Avv. Mauri Maria, domiciliati in Angri alla Via R. De Pascale n.11;
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Matrone Antonello, CP_5 C.F._4 domiciliato in Sant'Egidio del Monte Albino alla via Tortora n. 28;
CONVENUTO
(C.F. , , (C.F. CP_6 C.F._5 CP_7 CP_8
), (C.F. ), C.F._6 CP_9 C.F._7 CP_10
(C.F. , (C.F. ), C.F._8 Controparte_11 C.F._9
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._10 C.F._11 Controparte_13
) e (C.F. ); C.F._12 CP_14 C.F._13
CONVENUTI CONTUMACI
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 27.3.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di completezza espositiva impongono di ripercorrere brevemente i fatti di causa.
In data 14.02.2015 otteneva il sequestro conservativo dei beni in titolarità Parte_1 della esecutata fino a concorrenza di euro 40.033,82. Controparte_15
L'ordinanza cautelare veniva notificata il 12.3.2025 alla ed a Controparte_15 numerose persone fisiche, asseritamente debitrici della citata società.
Iscritta al ruolo n. 426/2015 la domanda di attuazione del sequestro conservativo, quest'ultimo con ordinanza del 05.05.2018 veniva dichiarato attuato ai sensi dell'art. 678 c.p.c. relativamente ai crediti vantati dalla nei confronti dei terzi di seguito indicati: Controparte_15
- euro 12.000,00 dovuti da e;
Controparte_3 Controparte_4
- euro 12.825,00 dovuti da , CP_6 CP_14 CP_10 CP_7 [...]
CP_12
- euro 11.400,00 dovuti da;
CP_5
- ulteriori euro 7.200,00 oltre IVA, dovuti da;
CP_5
- euro 3.600,00 oltre IVA, dovuti da e;
Controparte_11 Controparte_13
- euro 2.850,00 dovuti da Parte_2
In seno a tale procedimento di attuazione del sequestro, in data 09.06.2015 Controparte_1 proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'attuazione dello stesso in forza dei seguenti motivi:
1) il creditore procedente aveva vincolato somme che non spettavano alla Parte_1 società esecutata in quanto quest'ultima, onde provvedere Controparte_15 all'adempimento di un debito nei confronti di con atto del 22.09.2014 Controparte_1 aveva ceduto i propri crediti (futuri perché non ancora divenuti liquidi, ancorchè riferiti ad un rapporto giuridico ben determinato) vantati nei confronti di Parte_2 CP_5
, , Controparte_13 Controparte_11 CP_16 Controparte_17 CP_18 nonché , e;
CP_9 CP_14 CP_7 CP_12
2) l'atto di cessione del 22.09.2014 era stato notificato da ai debitori ceduti Controparte_1 prima della notifica del sequestro da parte di sicché il provvedimento Parte_1 cautelare eseguito da era inopponibile nei confronti dell'odierno attore. Parte_1
2 Con ordinanza del 04.02.2017 – comunicata il 05.04.2017 – il g.e. rigettava l'istanza di sospensione e provvedeva all'attuazione del sequestro conservativo.
In particolare, pur rilevando “che la cessione così operata risulta opponibile al creditore sequestrante, in quanto avente data certa anteriore alla notifica del sequestro […] e regolarmente notificata ai debitori ceduti” (cfr. ordinanza in atti) e dopo aver ritenuto non meramente futuri, bensì soltanto incerti ed eventuali i crediti ceduti dalla a – Controparte_15 Controparte_1 sicché non sarebbe stata sufficiente l'anteriorità della notifica della originaria cessione alla notifica del pignoramento in quanto sarebbe risultata necessaria la rinotifica della cessione anche al momento della venuta ad esistenza del singolo credito – il g.e. negava la tutela sospensiva, ritenendo sussistere un fumus di fondatezza dell'eccezione di simulazione dell'atto di cessione di crediti sollevata da
[...]
e, dunque, l'esistenza di un accordo in frode al creditore concluso tra e Parte_1 Controparte_1 la società esecutata confermato dalle seguenti circostanze:
- la sottoscrizione del contratto di cessione in data successiva all'insorgenza del credito vantato da Parte_1
- lo stretto rapporto tra cedente e cessionario, avendo lavorato per molto Controparte_1 tempo presso la Controparte_15
- la notevole sproporzione tra il credito vantato da ed il valore dei crediti Controparte_1 ceduti, “atteso che a fronte di un credito vantato dal , pari ad euro 4.000,00 (del quale CP_1 peraltro alcuna indicazione o prova viene fornita dal cessionario), la Controparte_15 cedeva crediti per un valore di euro 45.000,00 circa, cifra del tutto sproporzionata anche a voler considerare le difficoltà di esazione dei crediti predetti” (cfr. provvedimento del g.e..).
Fissato il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, con atto di citazione notificato il 05.06.2017 reiterava le censure sollevate in sede esecutiva, Controparte_1 chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'attuazione del sequestro conservativo con procedimento iscritto al n. r.g. 3413/2017.
Nel frattempo, il credito di posto a fondamento della domanda di sequestro Parte_1 conservativo veniva accertato con sentenza n. 707/2020, con la quale e CP_8 CP_9
(soci della nel frattempo cancellata dal registro delle imprese) venivano Controparte_15 condannati al pagamento delle somme nei confronti di pertanto, quest'ultimo Parte_1 iscriveva a ruolo la procedura r.g.e. n. 857/2020, chiedendo l'assegnazione in suo favore dei crediti dichiarati dai terzi.
In data 15.02.2021 proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., chiedendo in Controparte_1 via cautelare la sospensione della procedura esecutiva nonché, nel merito, la declaratoria di illegittimità
3 della domanda di di conversione del sequestro conservativo in pignoramento e Parte_1 dell'istanza di assegnazione per i seguenti motivi:
1) il creditore procedente ha vincolato somme che non spettano alla società Parte_1 in quanto quest'ultima, onde provvedere all'adempimento di un Controparte_15 debito nei confronti di con atto del 22.09.2014 aveva ceduto i propri crediti Controparte_1
(futuri perché non ancora divenuti liquidi, ancorché riferiti ad un rapporto giuridico ben determinato) vantati nei confronti di , , Parte_2 CP_5 Controparte_13 [...]
, nonché , CP_11 CP_16 Controparte_17 CP_18 CP_9 CP_14
e ; CP_7 CP_12
2) l'atto di cessione del 22.09.2014 è stato notificato da ai debitori ceduti Controparte_1 prima della notifica del sequestro da parte di come comprovato dalle Parte_1 raccomandate a/r prodotte in atti, sicché il provvedimento cautelare eseguito da
[...] era inopponibile nei confronti dell'odierno attore;
Parte_1
3) l'azione revocatoria e/o di simulazione formulata da ed avente ad oggetto Parte_1 il negozio di cessione dei crediti datato 22.09.2014 (oggetto del giudizio avente r.g. n.
5931/2015) è infondata, atteso che:
- il credito di euro 4.000,00 in titolarità di corrisponde al residuo di euro Controparte_1
9.000,00 che egli vantava nei confronti della citata società a titolo di prestazioni lavorative occasionali, rispetto alle quali la in data 07.08.2014 aveva Controparte_15 corrisposto con bonifico soltanto euro 5.000,00, mentre per l'adempimento del restante importo la debitrice aveva ceduto alcuni crediti maturati nel corso dell'attività societaria ma non ancora riscossi;
- la scrittura privata avente ad oggetto la cessione dei crediti è stata notificata ai debitori ceduti in data 06.11.2014, dunque prima della notifica del sequestro conservativo ottenuto da
[...] soltanto il 14.02.2015; Parte_1
- l'eccezione di simulazione del contratto di cessione è infondata alla luce della documentazione in atti, dalla quale si evince che la natura pro soluto della cessione e l'incertezza in ordine all'esazione dei crediti ceduti erano state tenute in adeguata considerazione dalle parti, con conseguente esclusione della sproporzione evocata dalla controparte;
4) l'Avv. ha incassato euro 17.000,00 (oltre interessi e spese) da Parte_1 CP_8
, in conseguenza dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. emessa il 30.12.2016 dal
[...]
Tribunale di Napoli – sez. specializzata in materia d'impresa (r.g. n. 33791/2015)
5) i crediti pignorati da in seno alla procedura n. 857/2020 nei confronti dei Parte_1
4 terzi , e sono già oggetto Controparte_17 CP_18 Controparte_3 Controparte_4 del precedente pignoramento iscritto a ruolo n. 3883/2014 da e nel Controparte_15 quale è intervenuto quale cessionario (in forza della cessione di crediti del Controparte_1
22.09.2014). Invero, la procedura n. 3883/2014 è stata sospesa con provvedimento del
02.05.2017 in attesa della definizione del citato giudizio di revocatoria/simulazione n.
5931/2015, con la conseguenza che per tale ragione le stesse somme non possono essere assegnate a nel successivo procedimento esecutivo n. 857/2020; Parte_1
6) i crediti nei confronti dell'ing. e non sussistono (come accertato CP_5 Parte_2 dalle sentenze prodotti in atti), mentre quelli nei confronti di e Controparte_11 CP_19
sono ancora sub iudice.
[...]
Con ordinanza del 21.04.2021 il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva ed assegnato il termine di giorni centoventi per l'introduzione del giudizio di merito;
ciò in ragione della
“provata titolarità dei crediti sequestrati in capo all'opponente ( e non alla soc. Controparte_1
” ed in quanto è “pendente il giudizio di merito Controparte_15 dell'opposizione iscritto al n. 3413/2017” (cioè quella proposta in seno alla procedura n. 426/2015).
Con atto di citazione notificato il 27.7.2021 ha introdotto il merito Parte_1 dell'opposizione, chiedendo la revoca dell'ordinanza di sospensione e la declaratoria di inammissibilità
e/o infondatezza dell'opposizione di per i seguenti motivi: Controparte_1
1) l'opponente ha omesso di notificare il ricorso ex art. 619 c.p.c. ed il decreto di fissazione di udienza sia al creditore che ai terzi pignorati (cfr. pag. 11 dell'atto di Parte_1 citazione);
2) l'opposizione si fonda sugli stessi motivi già delibati negativamente in seno al procedimento di attuazione del sequestro conservativo (r.g.e. n. 426/2015), con ordinanza confermata dal collegio in sede di reclamo (cfr. pag. 11);
3) l'atto di cessione del credito del 22.09.2014 asseritamente concluso tra
[...]
e è inopponibile ad in quanto nullo Controparte_15 Controparte_1 Parte_1
e/o simulato;
4) l'atto di cessione del credito non è munito di data certa ed in ogni caso ha ad oggetto crediti futuri ed incerti;
5) e hanno reso dichiarazione positiva e non hanno fatto Controparte_4 Controparte_3 menzione di aver ricevuto alcuna notifica circa una eventuale cessione del credito, sicché tale credito può essere assegnato ad Parte_1
6) i giudizi che hanno accertato l'inesistenza di debiti in capo a e si CP_5 Parte_2
5 sono conclusi dopo la presentazione dell'istanza di conversione del sequestro in pignoramento, sicché quest'ultima era legittima;
7) vi è un ulteriore credito di euro 7.000,00 (oltre interessi e spese) vantato da CP_15 nei confronti di che è ancora oggetto di accertamento giudiziario
[...] CP_5
(giudizio n. 4055/2015, giudice S. Iannone).
Con comparsa ritualmente depositata si è costituito chiedendo Controparte_1
l'accoglimento dell'opposizione endoesecutiva e per l'effetto dichiararsi che, in virtù dell'atto di cessione dei crediti datato 22.09.2014, è unico titolare dei crediti inizialmente Controparte_1 vantati da nei confronti dei terzi di seguito indicati: Controparte_15
1) complessivi euro 12.825,00 nei confronti di , CP_6 CP_14 CP_10
e ; CP_7 CP_12
2) euro 10.000,00 in favore di e Controparte_17 CP_18
3) euro 11.400,00 in favore di;
CP_5
4) ulteriori euro 7.200,00 in favore di;
CP_5
5) euro 3.600,00 nei confronti di e;
Controparte_11 Controparte_13
6) euro 2.850,00 nei confronti di Parte_2
Si sono costituiti anche e , i quali hanno dedotto Controparte_3 Controparte_4 che con sentenza n. 5861/2014 del Tribunale di Salerno è stato quantificato in euro 7.000,00 il credito vantato nei loro confronti da per il resto rimettendosi alle Controparte_15 determinazioni dell'autorità giudiziaria circa la fondatezza o meno dell'opposizione in esame.
Si è costituito anche il quale ha dedotto l'inesistenza di crediti vantati nei suoi CP_5 confronti dalla , posto che: Controparte_15
- la richiesta di riconoscimento di un credito di euro 11.400,00 è stata rigettata con sentenza n. n.
1961/2013, confermata in appello con la decisione n. 345/2020 passata in giudicato;
- la richiesta di riconoscimento di un ulteriore credito di euro 7.200,00 (oltre iva) è oggetto di un giudizio presso l'intestato Tribunale (r.g. n. 4055/2005) ancora pendente.
Nelle more del giudizio ha depositato la sentenza n. 1212/2022 conclusiva del CP_5 giudizio n. 4055/2005, con la quale è stato ritenuto insussistente il citato credito di euro 7.200,00.
Nel corso del giudizio è stata prodotta anche la sentenza n. 130/2022 (resa a conclusione del giudizio avente r.g. n. 3413/2017), con la quale l'opposizione proposta da in seno Controparte_1 al procedimento n. 426/2025 (riguardante la richiesta di attuazione del sequestro conservativo ottenuto da è stata rigettata in forza della seguente motivazione (cfr. la sentenza in atti): Parte_1
“a prescindere dalle numerose questioni dibattute tra le parti (circa la natura fraudolenta o meno del
6 negozio traslativo, la necessità o meno di una successiva notifica al momento dell'insorgenza dei relativi crediti, etc.) nel caso di specie è sufficiente osservare che, in accoglimento all'eccezione sollevata da (cfr. pag. 20 della comparsa di costituzione depositata in questa sede Parte_1
e pagg. 6 e 7 della memotria di costituzione prodotta in sede esecutiva) dagli atti di causa non si evince
l'anteriorità della notifica del negozio di cessione ai debitori ceduti rispetto alla data di notifica del provvedimento di sequestro nei confronti dei terzi. Al riguardo ha prodotto la Controparte_1 scrittura privata avente ad oggetto la cessione dei crediti e le ricevute a/r delle raccomandate postali contenenti le comunicazioni della intervenuta cessione dei crediti inviate presumibilmente nel novembre 2014 (cfr. docc. 4 e 5 allegati alla produzione di pate attrice). Tuttavia tali documenti non sono sufficienti ad attribuire certezza alla data delle predette comunicazioni, ove si consideri che per un verso i documenti denominati “comunicazione cessione credito” non riportano in alcun punto il codice numerico necessario per ricondurre quella comunicazione al relativo avviso di ricevimento
(alla stessa stregua del modus procedendi utilizzato dall'ufficiale giudiziario in caso di notifica a mezzo posta); sotto un diverso profilo i timbri postali contenenti la data delle comunicazioni risultano illeggibili e dunque inutilizzabili agli odierni fini. Viceversa, è incontestato che il provvedimento di sequestro sia stato notificato nel marzo 2015, avendo proceduto alla notifica a Parte_1 mezzo ufficiale giudiziario”.
ha inoltre dedotto di aver proposto appello avverso la citata decisione n. Controparte_1
130/2022.
Ancorché ritualmente evocati in giudizio, CP_6 CP_7 CP_8
, , e CP_9 CP_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13 [...]
sono rimasti contumaci. CP_14
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato gli atti conclusivi, reiterando le rispettive domande.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da Parte_1 secondo il quale l'avversa opposizione sarebbe inammissibile, in quanto in sede esecutiva CP_1 avrebbe omesso di notificare a lui ed ai terzi il decreto di fissazione dell'udienza di
[...] discussione del ricorso in opposizione.
Al riguardo, è sufficiente osservare che, depositato il ricorso da in data Controparte_1
15.2.2021, con provvedimento del 24.02.2021 il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza di discussione della stessa per il giorno 21.04.2021, senza tuttavia assegnare all'opponente alcun termine per notificare l'opposizione.
Viceversa, il termine per notificare era stato assegnato con successivo provvedimento del
7 16.2.2021 ma con riferimento ad un'altra opposizione, ossia quella presentata il 23.2.2021 da un'altra parte della procedura ( ). CP_5
Da tanto consegue che l'opposizione oggi in esame è ammissibile, tenuto anche conto che già in sede esecutiva si è costituito ed ha puntualmente replicato all'opposizione di Parte_1
senza dunque alcuna lesione del diritto di difesa. Controparte_1
Quanto all'omessa notifica nei confronti dei terzi pignorati, vero è che la Corte di Cassazione ha precisato che essi sono litisconsorti necessari nei giudizi aventi ad oggetto opposizioni esecutive (tra le tane, cfr. Cass. civ. n. 13533/2021); tuttavia, è stato anche chiarito che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei loro confronti nella fase sommaria è priva di ripercussioni, a condizione che essi siano poi stati ritualmente citati nel giudizio di merito (cfr. Cass. civ. n. 30491/2022).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato ai terzi pignorati, con conseguente assenza di qualsivoglia invalidità e/o inammissibilità dell'opposizione.
Passando al merito dell'opposizione proposta il 15.2.2021 da quest'ultima Controparte_1 ha ad oggetto la verifica in ordine alla opponibilità o meno, nei confronti di Parte_1
(creditore procedente nella procedura r.g.e. n. 857/2020, iscritta a ruolo in conseguenza della formazione del titolo esecutivo ottenuto a seguito del sequestro conservativo attuato nel procedimento n. 426/2015), del negozio di cessione dei crediti concluso il 22.09.2014 tra la Controparte_15
e asseritamente notificato da quest'ultimo ai debitori ceduti prima che ai
[...] Controparte_1 medesimi soggetti notificasse il provvedimento di sequestro conservativo. Parte_1
Orbene, il motivo di opposizione si rivela inammissibile, in quanto identico a quello già proposto dall'opponente nel procedimento n. 426/2015 (recante la domanda di attuazione del sequestro conservativo) e deciso con la sentenza n. 130/2022.
Trattandosi di questione identica a quella già decisa tra le stesse parti, la stessa non può essere riproposta in questa sede e ciò anche al fine di evitare un possibile conflitto tra giudicati.
Peraltro, non appare superfluo aggiungere che anche in questa sede non risulta provato che l'atto di cessione di crediti asseritamente concluso il 22.09.2014 tra e Controparte_15 sia stato notificato ai debitori ceduti prima che a questi ultimi sia stato notificato il Controparte_1 provvedimento di sequestro conservativo da parte di (il 12.3.2015) e ciò sia per le Parte_1 ragioni già indicate nella decisione n. 130/2022 (alle quali si rinvia), sia perché nella procedura n.
857/2020 nessuno dei terzi pignorati ha dichiarato di aver ricevuto la notifica di un atto di cessione di crediti da parte di sia ancora perché anche in questa sede i terzi Controparte_1 Controparte_3
e hanno affermato “che giammai uno degli opponenti ha notificato ai coniugi Controparte_4 convenuti alcuna cessione dei crediti” (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale).
8 Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta da va rigettata, attesa Controparte_1
l'inopponibilità nei confronti di del negozio di cessione dei crediti asseritamente Parte_1 concluso nel settembre 2014 tra la e Controparte_15 Controparte_1
Da tale conclusione discende l'assorbimento dell'ulteriore contestazione sollevata da CP_1 circa la validità dell'atto di cessione di crediti del 22.09.2014, tenuto anche conto che
[...]
l'accertamento in ordine alla natura reale o simulata della cessione è oggetto di un autonomo giudizio.
Priva di pregio giuridico è anche la doglianza riguardante una presunta duplicazione del credito oggetto della procedura esecutiva n. 857/2020 (ossia quello riconosciuto con sentenza n. 707/2020 resa dall'intestato Tribunale) e di quello accertato con ordinanza del 30.12.2016 pronunciata dal Tribunale di Napoli.
Trattasi, difatti, di due crediti diversi, ove si consideri che quello di cui alla sentenza n.
707/2020 riguarda l'importo di euro 40.033,82 dovuto per l'attività professionale espletata in otto giudizi quale difensore della , mentre quello di cui al provvedimento del 2016 Controparte_15 ha ad oggetto la quantificazione del danno cagionato da (liquidatore della CP_8 CP_15 in conseguenza della cessione di crediti del 22.09.2014.
Al riguardo, in replica a quanto eccepito da anche in comparsa Controparte_1 conclusionale, occorre ribadire che dall'azione promossa nel 2015 da presso il Parte_1
Tribunale delle Imprese e dall'ordinanza del 24.10.2017 resa nel giudizio di revocatoria/simulazione
(r.g. n. 5931/2015) non consegue la prevalenza della cessione del 22.09.2014 rispetto al sequestro conservativo notificato il 12.3.2015 da ciò in quanto, lo si ripete, non v'è prova Parte_1 che il citato atto di cessione dei crediti sia stato notificato ai terzi debitori ceduti prima della notifica del sequestro.
In conseguenza di quanto finora esposto, l'opposizione proposta da va Controparte_1 rigettata.
Per l'effetto, non potendosi in questa sede revocare il provvedimento di sospensione adottato dal g.e. in data 21.04.2021, previa istanza di riassunzione della procedura esecutiva r.g.e. n. 857/2020 presentata dalla parte a ciò interessata, il giudice dell'esecuzione provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per l'assegnazione al creditore procedente
[...] dei crediti oggetto del sequestro conservativo del 2015 (r.g.e. n. 426/2015) convertitosi nel Parte_1 pignoramento iscritto a ruolo nel 2020 (n. 857/2020).
Per le medesime ragioni, non è questa la sede per valutare le ricadute applicative delle pronunce prodotte in atti, con le quali è stata accertata l'inesistenza di taluni crediti oggetto di sequestro e poi di pignoramento.
9 Da ultimo, spetterà al giudice dell'esecuzione r.g.e. n. 857/2020 anche la valutazione dell'incidenza - sull'istanza di assegnazione di - della procedura esecutiva n. Parte_1
3883/2014 (quest'ultima allo stato sospesa), tenuto conto di quanto dichiarato dai terzi pignorati e della documentazione presente nel fascicolo della procedura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore indeterminabile.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
Con riferimento a e le spese di lite vanno Controparte_3 Controparte_4 interamente compensate, trattandosi di terzi evocati in giudizio perché litisconsorti interessati a conoscere l'esito della causa.
Viceversa, va condannato al pagamento delle spese in favore di Parte_1 CP_5
, non avendo quest'ultimo alcun debito nei confronti della
[...] Controparte_15
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. Parte_1 come per legge;
3) compensa le spese di lite rispetto a e;
Controparte_3 Controparte_4
4) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_5 che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonello Matrone dichiaratosi antistatario nella comparsa di costituzione.
Nocera Inferiore, 01/07/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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